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Document 32022R2528

    Regolamento delegato (UE) 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli

    C/2022/7227

    GU L 328 del 22.12.2022, p. 70–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2528/oj

    22.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 328/70


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2528 DELLA COMMISSIONE

    del 17 ottobre 2022

    che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 30, l’articolo 37, lettera a), punti i), ii), iii) e vi), lettere b), c), d) e lettera e), punto i), l’articolo 53, l’articolo 56, paragrafo 1, l’articolo 223, paragrafo 2, e l’articolo 231, paragrafo 1,

    visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, l’articolo 63, paragrafo 4, l’articolo 64, paragrafo 6, e l’articolo 106, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) onde migliorarne l’attuazione rispetto agli obiettivi dell’Unione stabiliti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tale regolamento specifica ulteriormente gli obiettivi dell’Unione che devono essere conseguiti dalla PAC e definisce i tipi di interventi e i requisiti comuni dell’Unione applicabili agli Stati membri, garantendo a questi ultimi nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei loro piani strategici della PAC per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027.

    (2)

    Il regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce tutti i tipi di intervento in alcuni settori agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. Di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sopprime le disposizioni relative agli aiuti nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, nel settore degli ortofrutticoli, nel settore vitivinicolo, nel settore dell’apicoltura e nel settore del luppolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 a decorrere dal 1o gennaio 2023.

    (3)

    In tale contesto, la Commissione ha adottato requisiti aggiuntivi a norma del regolamento (UE) 2021/2115 relativi alla progettazione degli interventi da specificare nei piani strategici della PAC, segnatamente mediante il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione (5). Tale regolamento delegato sostituisce le norme attualmente stabilite dai regolamenti delegati (UE) n. 611/2014 (6), (UE) 2015/1366 (7), (UE) 2016/1149 (8) e (UE) 2017/891 (9) della Commissione.

    (4)

    I regolamenti delegati (UE) 2015/1366, (UE) 2016/1149 e (UE) 2017/891 contengono alcune disposizioni relative a verifiche, controlli, sanzioni o alla specificazione del fatto generatore per quanto riguarda gli aiuti nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dell’apicoltura e nel settore vitivinicolo, adottate sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013.

    (5)

    Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) stabilisce norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013. Conformemente all’approccio di attuazione degli obiettivi dell’Unione introdotto dal regolamento (UE) 2021/2115, tale regolamento concede inoltre maggiore flessibilità agli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le verifiche e i controlli da effettuare e le sanzioni da imporre.

    (6)

    Di conseguenza i pertinenti articoli e allegati del regolamento delegato (UE) 2017/891 dovrebbero essere soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2023. Tuttavia, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4 e paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 e a norma dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2021/2116, essi dovrebbero continuare ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1o gennaio 2023 nel quadro del regime di aiuto nel settore degli ortofrutticoli e per quanto riguarda i programmi operativi che continuano a funzionare fino alla loro scadenza, compresi i programmi operativi che gli Stati membri hanno approvato nel 2022 a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento delegato (UE) 2017/891 anteriormente al 1o gennaio 2023.

    (7)

    I regolamenti delegati (UE) n. 611/2014 e (UE) 2015/1366 dovrebbero essere abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2023. Tuttavia, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2117, essi dovrebbero continuare ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per le operazioni attuate anteriormente al 1o gennaio 2023 nel quadro dei regimi di aiuto, rispettivamente, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore dell’apicoltura.

    (8)

    A norma dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117, il regolamento delegato (UE) 2016/1149 dovrebbe essere abrogato a decorrere dal 16 ottobre 2023 e continuare ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 16 ottobre 2023 nell’ambito dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo e per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2025, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/891 e disposizioni transitorie

    L’articolo 2, lettere da f) a m), gli articoli da 22 a 54, gli articoli 56, 57 e 58, l’articolo 59, paragrafi 7 e 8, gli articoli da 60 a 67, l’articolo 76, l’articolo 77, lettera a), e gli articoli 78, 79 e 80 del regolamento delegato (UE) 2017/891 e gli allegati I, II, III, IV e V di tale regolamento sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2023.

    Tuttavia gli articoli e gli allegati soppressi continuano ad applicarsi:

    a)

    per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1o gennaio 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli da 32 a 38 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

    b)

    per quanto riguarda i programmi operativi che continuano a funzionare fino alla loro scadenza alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 o che gli Stati membri hanno approvato conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento delegato (UE) 2017/891 anteriormente al 1o gennaio 2023.

    Articolo 2

    Abrogazione dei regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 e disposizioni transitorie

    1.   Il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023.

    Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1o gennaio 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    2.   Il regolamento delegato (UE) 2015/1366 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023.

    Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1o gennaio 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    3.   Il regolamento delegato (UE) 2016/1149 è abrogato a decorrere dal 16 ottobre 2023.

    Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda:

    a)

    le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli da 39 a 52 del medesimo regolamento;

    b)

    le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

    (3)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

    (5)  Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52).

    (6)  Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 55).

    (7)  Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione, dell’11 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura (GU L 211 dell’8.8.2015, pag. 3).

    (8)  Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 1).

    (9)  Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).

    (10)  Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).


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