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Documento 32022R2526

Regolamento delegato (UE) 2022/2526 della Commissione del 23 settembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/6696

GU L 328 del 22.12.2022, p. 66/67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Estatuto jurídico del documento Vigente

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2526/oj

22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/66


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2526 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2022

che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/852 stabilisce che il mercurio e i composti del mercurio, in forma pura o in miscela, provenienti da quattro fonti considerevoli ivi indicate devono essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e destinati allo smaltimento finale.

(2)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/852, i rifiuti di mercurio, compresi quelli prodotti dalle quattro fonti considerevoli in questione, devono essere sottoposti, prima dello smaltimento definitivo, a specifiche operazioni di trattamento, ossia la trasformazione e, qualora siano destinati allo smaltimento in impianti in superficie, la trasformazione e la solidificazione.

(3)

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852 autorizza, in deroga all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio (3), lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida in discariche appositamente destinate e attrezzate in attesa della trasformazione e della solidificazione fino al 31 dicembre 2022, nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dell’ambiente e della salute umana di cui alla direttiva 1999/31/CE.

(4)

Dalle informazioni comunicate dagli Stati membri nel maggio 2022 risulta che ci sono ancora oltre 2 000 tonnellate di rifiuti di mercurio in forma liquida temporaneamente stoccate nell’Unione e che occorre più tempo per trasformarle e solidificarle. L’estensione fino al 31 dicembre 2025 del periodo consentito per tale stoccaggio è considerata necessaria per garantire che lo stoccaggio temporaneo nelle discariche continui ad avvenire conformemente ai requisiti applicabili stabiliti nella direttiva 1999/31/CE.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/852,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2017/852, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La deroga di cui al primo comma cessa di applicarsi dal 1o gennaio 2026.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(3)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).


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