Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2465

    Regolamento (UE) 2022/2465 del Consiglio del 12 dicembre 2022 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    ST/15095/2022/INIT

    GU L 322 del 16.12.2022, p. 81–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/06/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2465/oj

    16.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 322/81


    REGOLAMENTO (UE) 2022/2465 DEL CONSIGLIO

    del 12 dicembre 2022

    che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il mercato dell’Unione per taluni fattori di produzione per i concimi azotati dipende in ampia misura da importazioni da paesi terzi. Nel 2021 l’Unione ha importato 2,9 milioni di tonnellate di ammoniaca e 4,7 milioni di tonnellate di urea per produrre concimi azotati. I prezzi di tali prodotti sono aumentati notevolmente nel 2021 e sono ulteriormente cresciuti nell’anno in corso.

    (2)

    Attualmente una parte significativa di tali fattori di produzione per i concimi azotati è importata nell’Unione da paesi terzi che beneficiano di un accesso preferenziale al mercato dell’Unione e le importazioni sono quindi esenti da dazi. Ciononostante, l’Unione importa un ampio volume di fattori di produzione per i concimi azotati originari di paesi soggetti alla tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 (1), con aliquote tariffarie attualmente comprese tra il 5,5 % e il 6,5 %.

    (3)

    Nella comunicazione della Commissione del 23 marzo 2022 dal titolo «Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari», la Commissione osserva che, già prima dell’invasione russa dell’Ucraina, si è assistito a una notevole impennata dei prezzi nei mercati delle materie prime, che si è ripercossa sui mercati agricoli attraverso l’aumento dei costi dell’energia e dei concimi, con un conseguente aumento dei prezzi dei prodotti agricoli. La Commissione osserva che l’invasione dell’Ucraina e il forte rialzo dei prezzi delle materie prime a livello mondiale hanno fatto ulteriormente salire i prezzi nei mercati agricoli e stanno mettendo in luce le vulnerabilità del sistema alimentare dell’Unione, che dipende in parte dalle importazioni di concimi. Tale situazione si traduce in un aumento dei costi per i produttori e incide sul prezzo dei prodotti alimentari, sollevando preoccupazioni per quanto riguarda il potere d’acquisto dei consumatori e il reddito degli agricoltori nell’Unione. La Commissione sottolinea che nel breve termine il costo e la disponibilità dei concimi minerali devono essere delle priorità, in attesa di passare all’utilizzo di tipi di concimi o metodi di fertilizzazione sostenibili. Durante tale periodo il settore dei concimi chimici dell’Unione deve poter accedere alle importazioni necessarie, compresi i fattori di produzione per produrre concimi nell’Unione stessa. La Commissione sottolinea inoltre che i prezzi e l’approvvigionamento dei concimi per gli agricoltori saranno monitorati per garantire che non siano compromesse le prospettive per i raccolti dell’Unione.

    (4)

    Alla luce di ciò, è opportuno intervenire per ridurre i costi sostenuti dai produttori di concimi dell’Unione all’atto dell’importazione dei fattori necessari per la produzione di concimi azotati.

    (5)

    Inoltre, in un momento di scarsità di concimi azotati sui mercati internazionali, i dazi all’importazione nell’Unione di fattori di produzione intermedi come l’ammoniaca e l’urea costituiscono un disincentivo a rifornire il mercato dell’Unione rispetto ad altri mercati mondiali che non applicano tali dazi all’importazione. La differenza tariffaria ostacola anche gli sforzi per la diversificazione delle importazioni dell’Unione.

    (6)

    È pertanto opportuno sospendere temporaneamente l’applicazione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per taluni fattori di produzione per i concimi azotati. Tale misura temporanea dovrebbe applicarsi per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per consentire una valutazione degli effetti della misura, è opportuno che la Commissione elabori una relazione e la presenti al Consiglio.

    (7)

    Allo stesso tempo, a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, l’Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell’azione esterna e tra questi e le altre politiche.

    (8)

    La situazione nelle relazioni tra l’Unione e la Federazione russa si è evoluta molto negativamente negli ultimi anni, con un particolare deterioramento negli ultimi mesi in termini di inosservanza del diritto internazionale da parte della Federazione russa e, in particolare, a causa della sua guerra di aggressione non provocata e ingiustificata nei confronti dell’Ucraina.

    (9)

    Dal luglio 2014 l’Unione ha progressivamente imposto misure restrittive nei confronti della Federazione russa. Nelle conclusioni del 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha affermato che l’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina viola gravemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali.

    (10)

    Più di recente, il 3 giugno 2022, il Consiglio ha adottato un sesto pacchetto di sanzioni nei confronti della Federazione russa per la sua continua guerra di aggressione contro l’Ucraina e per le riferite atrocità commesse dalle forze armate russe in Ucraina.

    (11)

    Essendo la Federazione russa membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, l’Unione è inoltre esonerata dall’obbligo di concedere ai prodotti importati dalla Federazione russa i vantaggi concessi a prodotti simili importati da altri paesi (trattamento della nazione più favorita) in virtù delle eccezioni che si applicano nel quadro dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, in particolare dell’articolo XXI del GATT 1994.

    (12)

    Non sarebbe pertanto opportuno consentire alle importazioni dalla Federazione russa di beneficiare del trattamento della nazione più favorita e dell’esenzione dai dazi per i prodotti contemplati dal presente regolamento.

    (13)

    Anche la situazione tra l’Unione e la Bielorussia si è deteriorata negli ultimi anni a causa del mancato rispetto del diritto internazionale, dei diritti fondamentali e dei diritti umani da parte del regime. La Bielorussia ha inoltre sostenuto fin dall’inizio la guerra di aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, tra l’altro consentendo alla Federazione russa di lanciare missili balistici dal territorio bielorusso, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari, consentendo agli aeromobili militari russi di volare attraverso lo spazio aereo bielorusso verso l’Ucraina, offrendo punti di rifornimento e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia.

    (14)

    Dall’ottobre 2020 l’Unione ha progressivamente imposto misure restrittive nei confronti della Bielorussia. Il 2 dicembre 2021 il Consiglio, viste le continue violazioni dei diritti umani e la strumentalizzazione dei migranti, ha adottato un quinto pacchetto di sanzioni. Ulteriori pacchetti di sanzioni sono stati adottati il 24 febbraio, il 2 marzo, il 9 marzo e il 3 giugno 2022, in considerazione del coinvolgimento della Bielorussia nella guerra di aggressione ingiustificata e non provocata della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina. Inoltre, la Bielorussia non è membro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’Unione non è pertanto tenuta, in virtù dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, a concedere ai prodotti provenienti dalla Bielorussia il trattamento della nazione più favorita. Gli accordi commerciali consentono inoltre azioni giustificate sulla base delle clausole di eccezione applicabili, in particolare le eccezioni in materia di sicurezza.

    (15)

    Alla luce di ciò, l’esclusione della Federazione russa e della Bielorussia dall’ambito di applicazione delle sospensioni tariffarie autonome di cui al presente regolamento è opportuna in applicazione delle regole generali relative ai dazi di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, in particolare la parte prima, titolo I, parte B, paragrafo 1.

    (16)

    Di conseguenza, le importazioni di fattori di produzione per i concimi azotati originari della Federazione russa e della Bielorussia non dovrebbero essere soggette alla sospensione dei dazi. Al contrario, le importazioni dei prodotti oggetto del presente regolamento dalla Federazione russa e dalla Bielorussia dovrebbero continuare a essere soggette al dazio all’importazione al quale erano precedentemente soggette.

    (17)

    In considerazione del significativo e improvviso aumento dei prezzi dei fattori di produzione per i concimi azotati, aggravato dalla situazione di emergenza provocata sul mercato dei concimi dalla guerra di invasione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (18)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:

    1)

    Nella parte seconda, sezione VI, capitolo 28, al codice NC 2814 10 00, il testo della terza colonna [«Aliquota dei dazi convenzionali (%)»] è sostituito dal seguente:

    «5,5 (*1)

    (*1)  Dazio doganale sospeso a titolo autonomo per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 16 dicembre 2022, fatta eccezione per la Russia e la Bielorussia, alle quali si applica un’aliquota del 5,5 %, a norma del regolamento (UE) 2022/2465 del Consiglio.»;"

    2)

    Nella parte seconda, sezione VI, capitolo 31, ai codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90, il testo della terza colonna («Aliquota dei dazi convenzionali (%)») è sostituito dal seguente:

    «6,5 (*2)

    (*2)  Dazio doganale sospeso a titolo autonomo per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 16 dicembre 2022, fatta eccezione per la Russia e la Bielorussia, alle quali si applica un’aliquota del 6,5 %, a norma del regolamento (UE) 2022/2465 del Consiglio.»."

    Articolo 2

    Entro il 17 maggio 2023, la Commissione elabora e presenta al Consiglio una relazione intesa a valutare le conseguenze della sospensione dei dazi stabilita nel presente regolamento. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per prorogare tale sospensione dei dazi.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso cessa di applicarsi il 17 giugno 2023.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    (2)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


    Top