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Document 32022D2451

Decisione (UE) 2022/2451 del Consiglio dell'8 dicembre 2022 relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen nella Repubblica di Croazia

ST/14239/2022/INIT

GU L 320 del 14.12.2022, p. 41–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2451/oj

14.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 320/41


DECISIONE (UE) 2022/2451 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2022

relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen nella Repubblica di Croazia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’atto di adesione del 2011, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011 stabilisce che le disposizioni dell’acquis di Schengen non contemplate dall’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso atto si applicano in Croazia solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine, previa verifica, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, che le condizioni necessarie per l’applicazione di tutte le parti dell’acquis in questione siano soddisfatte in Croazia, compresa l’applicazione effettiva di tutte le regole di Schengen conformemente alle norme comuni concordate e ai principi fondamentali.

(2)

Con decisione (UE) 2017/733 il Consiglio (2), previa verifica del soddisfacimento delle condizioni necessarie per l’applicazione della parte relativa alla protezione dei dati dell’acquis di Schengen in questione da parte della Croazia, ha reso applicabili alla Croazia le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen (SIS) a decorrere dal 27 giugno 2017.

(3)

Sono state effettuate valutazioni per verificare che fossero soddisfatte le condizioni necessarie per l’applicazione dell’acquis di Schengen in tutti i restanti settori dell’acquis di Schengen — segnatamente gestione delle frontiere esterne, cooperazione di polizia, SIS, rimpatrio, visti, cooperazione giudiziaria in materia penale e armi da fuoco — in Croazia, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili all’epoca di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (3).

(4)

Nella sua comunicazione del 22 ottobre 2019 riguardante la verifica della piena applicazione dell’acquis di Schengen da parte della Croazia la Commissione ha concluso di ritenere che la Croazia abbia adottato le misure per garantire che siano soddisfatte le condizioni necessarie per l’applicazione di tutte le parti pertinenti dell’acquis di Schengen. Ha aggiunto inoltre che la Croazia avrebbe dovuto continuare a lavorare in questo stesso modo all’attuazione di tutte le azioni in corso, in particolare nel settore della gestione delle frontiere esterne, per garantire che tali condizioni continuino ad essere soddisfatte. La Commissione ha confermato inoltre che la Croazia ha continuato a rispettare gli impegni legati all’acquis di Schengen assunti nel quadro dei negoziati di adesione.

(5)

Il 9 dicembre 2021 il Consiglio ha concluso che la Croazia aveva soddisfatto le condizioni necessarie per l’applicazione di tutte le parti dell’acquis di Schengen.

(6)

È possibile pertanto fissare le date per l’applicazione della totalità dell’acquis di Schengen in Croazia, vale a dire le date a partire dalle quali i controlli sulle persone alle frontiere interne con la Croazia dovrebbero essere soppressi.

(7)

Si dovrebbero sopprimere le restrizioni all’uso del SIS previste nella decisione (UE) 2017/733 dalla prima delle date sull’applicazione delle disposizioni della totalità dell’acquis di Schengen da parte della Croazia.

(8)

È opportuno mantenere il regime semplificato per i cittadini di paesi terzi in possesso di un visto nazionale per soggiorni di breve durata, rilasciato dalla Croazia ai fini del transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel suo territorio, introdotto dalla decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), per evitare di accrescere la difficoltà dei viaggi per talune categorie di persone. È pertanto opportuno continuare ad applicare, per un limitato periodo transitorio, talune disposizioni della suddetta decisione.

(9)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B, C, D e F, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

(10)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B, C, D e F, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(11)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punti B, C, D e F, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2023 sono eliminati i controlli sulle persone alle frontiere terrestri e marittime interne con la Croazia e le disposizioni dell’acquis di Schengen di cui all’allegato si applicano alla Croazia nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché l’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.

2.   Per quanto riguarda i controlli sulle persone alle frontiere aeree interne, essi sono soppressi a decorrere dal 26 marzo 2023 e le disposizioni di cui al paragrafo 1, nella misura in cui disciplinano l’abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere aeree interne, si applicano a decorrere da tale data.

3.   Tutte le restrizioni all’uso del sistema d’informazione Schengen da parte della Croazia sono abolite a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Articolo 2

I visti nazionali per soggiorni di breve durata rilasciati dalla Croazia anteriormente al 1o gennaio 2023 continuano ad essere validi durante il loro periodo di validità, ai fini del transito nel territorio degli altri Stati membri o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, nella misura in cui questi abbiano riconosciuto detti visti per soggiorni di breve durata a tali fini conformemente alla decisione n. 565/2014/UE. Sono d’applicazione le condizioni previste nella suddetta decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

V. RAKUŠAN


(1)  Parere del 10 novembre 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2017/733 del Consiglio, del 25 aprile 2017, sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Croazia (GU L 108 del 26.4.2017, pag. 31).

(3)  Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

(4)  Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 23).

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


ALLEGATO

Elenco delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011 che devono essere rese applicabili alla Croazia nelle sue relazioni con gli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen nonché con l’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno Norvegia e la Confederazione Svizzera

A.

Le seguenti disposizioni della Convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990 di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19):

articolo 1, nella misura in cui riguarda altre disposizioni di cui alla presente lettera, articolo 18, articolo 19, paragrafi 1, 3 e 4, articoli 20, 21 e 22, articoli da 40 a 43 e articoli da 126 a 130, nella misura in cui riguardano altre disposizioni di cui alla presente lettera.

B.

Gli altri seguenti atti giuridici dell’Unione, unitamente ai relativi atti di esecuzione:

1.

direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34);

2.

decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55);

3.

decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5);

4.

articolo 4, lettera b), e articolo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1);

5.

regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60);

6.

decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129), eccetto l’articolo 6;

7.

regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1), eccetto l’articolo 3;

8.

regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata (GU L 85 del 31.3.2010, pag. 1);

9.

decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all’elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9);

10.

regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1), nella misura in cui riguarda altre disposizioni di cui al presente allegato;

11.

L’articolo 1, l’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), titolo III, e le disposizioni del titolo II e i suoi allegati riguardanti il sistema d’informazione Schengen e il sistema di informazione visti del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1);

12.

regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l’uso del sistema di ingressi/uscite (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 1), nella misura in cui non è ancora applicabile conformemente all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226;

13.

regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20), nella misura in cui riguarda il sistema di informazione visti stabilito dal regolamento (CE) n. 767/2008 e non è ancora applicabile conformemente all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226;

14.

regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99), nella misura in cui riguarda il sistema di informazione visti stabilito dal regolamento (CE) n. 767/2008 e il sistema di ingressi/uscite istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 e cui si fa riferimento nel presente allegato;

15.

regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27), nella misura in cui riguarda il sistema di informazione visti stabilito dal regolamento (CE) n. 767/2008 e il sistema di ingressi/uscite istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 e cui si fa riferimento nel presente allegato;

16.

regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85), nella misura in cui riguarda il sistema di informazione visti stabilito dal regolamento (CE) n. 767/2008 e il sistema di ingressi/uscite istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 e cui si fa riferimento nel presente allegato;

17.

regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25);

18.

regolamento (UE) 2021/1133 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1);

19.

regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11);

20.

regolamento (UE) 2021/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1);

21.

regolamento (UE) 2021/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15).


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