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Document 32022D2256

    Decisione (UE) 2022/2256 della Commissione del 15 novembre 2022 relativa all’avvio dell’esame dettagliato di determinati obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per il terzo periodo di riferimento presentato a livello di blocco funzionale di spazio aereo dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 8076] (I testi in lingua tedesca, francese e italiana sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/8076

    GU L 297 del 17.11.2022, p. 80–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2256/oj

    17.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 297/80


    DECISIONE (UE) 2022/2256 DELLA COMMISSIONE

    del 15 novembre 2022

    relativa all’avvio dell’esame dettagliato di determinati obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per il terzo periodo di riferimento presentato a livello di blocco funzionale di spazio aereo dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2022) 8076]

    (I testi in lingua tedesca, francese e italiana sono i soli facenti fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (1),

    visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), secondo comma,

    visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (3), in particolare l’articolo 15, paragrafi 1 e 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono stabilire, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato.

    (2)

    Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (4). Successivamente, nell’ottobre 2019, gli Stati membri e la Svizzera hanno presentato gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3, i quali, tuttavia, essendo stati elaborati prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 a marzo 2020, non tenevano conto della notevole riduzione del traffico aereo dovuta alle misure di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

    (3)

    Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione (5) sono state stabilite misure eccezionali per l’RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 (6) relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. Su tale base, nell’ottobre 2021, gli Stati membri e la Svizzera hanno presentato alla Commissione progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali rivisti per l’RP3.

    (4)

    La decisione di esecuzione (UE) 2022/780 della Commissione (7) ha analizzato determinati obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 presentato dalla Svizzera, istituito congiuntamente a livello di blocco funzionale di spazio aereo dell’Europa centrale («FABEC»), insieme a Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi («Stati membri che fanno parte del FABEC»). La Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica per la zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo non erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e ha formulato raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi.

    (5)

    In risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha imposto misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile registrato in Russia e a qualsiasi aeromobile non registrato in Russia che sia di proprietà o noleggiato o altrimenti controllato da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo russo di atterrare sul territorio dell’Unione, decollare dallo stesso o sorvolarlo. Tali misure restrittive e le contromisure adottate dalla Russia hanno portato a cambiamenti del traffico aereo nello spazio aereo europeo. Alcuni Stati membri sono stati duramente colpiti dai cambiamenti del numero di sorvoli nello spazio aereo di loro responsabilità. A livello dell’Unione l’impatto osservato sul numero di voli è stato tuttavia limitato, in contrasto con la netta riduzione del traffico aereo in tutta Europa dovuta all’insorgere della pandemia di COVID-19.

    (6)

    Il 13 luglio 2022 la Svizzera, insieme agli Stati membri che fanno parte del FABEC, ha sottoposto alla valutazione della Commissione un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC per l’RP3 («progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC»).

    (7)

    L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC.

    (8)

    Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali del FAB contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.

    (9)

    Le previsioni di base di traffico del servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol (STATFOR) pubblicate nel giugno 2022 tengono conto delle mutate circostanze di cui al considerando (5). In base a tali previsioni, secondo quanto osservato dalla Commissione, non si prevede che la Svizzera e gli Stati membri che fanno parte del FABEC subiscano grandi cambiamenti nei flussi di traffico aereo nell’RP3 a seguito della guerra della Russia in Ucraina. Tali mutate circostanze non hanno pertanto un impatto diretto sugli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC o sulla valutazione di tali obiettivi in relazione alla loro coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

    (10)

    Sulla base della valutazione di cui al considerando (8), la Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali direttamente applicabili ai fornitori di servizi di navigazione aerea che operano nello spazio aereo della Svizzera sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. Le relative constatazioni non sono pertanto esposte nella presente decisione.

    (11)

    Tuttavia, nella sua decisione (UE) 2022/2255 (8), la Commissione ha concluso che, in relazione al progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica proposti per la zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo continuano a suscitare dubbi in merito alla loro coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. La Commissione ha pertanto deciso di avviare l’esame dettagliato di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 in relazione a tali obiettivi prestazionali.

    (12)

    È pertanto opportuno notificare alla Svizzera che la Commissione avvierà l’esame dettagliato di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 in relazione agli obiettivi prestazionali di cui al considerando (11), che sono contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC adottato congiuntamente dagli Stati membri che fanno parte del FABEC e dalla Svizzera,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È avviata la procedura di esame dettagliato di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 per quanto riguarda gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica di cui all’articolo 1 della decisione (UE) 2022/2255.

    Articolo 2

    La Confederazione svizzera è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2022

    Per la Commissione

    Adina-Ioana VĂLEAN

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73.

    (2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

    (3)  GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1.

    (4)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).

    (6)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).

    (7)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/780 della Commissione, del 13 aprile 2022, relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per i blocchi funzionali di spazio aereo presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GU L 139 del 18.5.2022, pag. 218).

    (8)  Decisione (UE) 2022/2255 della Commissione, del 24 ottobre 2022, relativa all’avvio dell’esame dettagliato di determinati obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per il terzo periodo di riferimento presentato a livello di blocco funzionale di spazio aereo di Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pag. 71 della presente Gazzetta ufficiale).


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