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Document 22022D2251

    Decisione n. 1/2022 del Comitato di cooperazione doganale ESA-UE del 19 ottobre 2022 concernente una deroga automatica alle norme di origine stabilite dal protocollo n. 1 dell’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto concerne la deroga automatica di cui all’articolo 44, paragrafo 8, per le conserve di tonno e i filetti di tonno importati nell’UE [2022/2251]

    PUB/2022/1355

    GU L 295 del 16.11.2022, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2251/oj

    16.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 295/52


    DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ESA-UE

    del 19 ottobre 2022

    concernente una deroga automatica alle norme di origine stabilite dal protocollo n. 1 dell’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto concerne la deroga automatica di cui all’articolo 44, paragrafo 8, per le conserve di tonno e i filetti di tonno importati nell’UE [2022/2251]

    IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

    visto l’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, in particolare l’articolo 43, paragrafo 4, del relativo protocollo n. 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe («ESA»), da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (1) (in prosieguo «APE interinale»), si applica in via provvisoria a decorrere dal 14 maggio 2012 tra l’Unione e la Repubblica del Madagascar, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe. L’APE interinale si applica a titolo provvisorio tra l’Unione e l’Unione delle Comore a decorrere dal 7 febbraio 2019.

    (2)

    Il protocollo n. 1 (2) dell’APE interinale, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, contiene le norme di origine per l’importazione nell’Unione di prodotti originari degli Stati dell’ESA.

    (3)

    A norma dell’articolo 44, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell’APE interinale, le deroghe a dette norme di origine sono concesse automaticamente entro i limiti di contingenti annui di 8 000 tonnellate per le conserve di tonno e di 2 000 tonnellate per i filetti di tonno.

    (4)

    Il 2 ottobre 2017 il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE ha adottato la decisione n. 1/2017 (3), che concede una deroga automatica alle norme di origine per le conserve di tonno e i filetti di tonno importati nell’Unione conformemente al protocollo n. 1 dell’APE interinale dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.

    (5)

    Il 10 giugno 2022 la Commissione europea ha ricevuto dalla Repubblica delle Seychelles, per conto degli Stati dell’ESA, una richiesta di nuova deroga automatica a decorrere dal 1o gennaio 2023 a norma dell’articolo 44, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell’APE interinale, valida fino alla conclusione e all’applicazione di un nuovo protocollo.

    (6)

    L’attuale deroga automatica scadrà il 31 dicembre 2022. A norma dell’articolo 44, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell’APE interinale, è opportuno che il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE conceda automaticamente tale deroga agli Stati dell’ESA.

    (7)

    Il riferimento alle «conserve di tonno» all’articolo 44, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell’APE interinale va inteso come comprensivo del tonno conservato in olio vegetale o in altri modi. Per questi tipi di tonno l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4) («nomenclatura combinata»), fa riferimento al termine «conserve». Il termine «conserve di tonno» comprende sia il tonno in scatola che il tonno confezionato sottovuoto in sacchetti di plastica o in altri imballaggi. È opportuno quindi utilizzare il termine «conserve di tonno».

    (8)

    A fini di chiarezza è opportuno esplicitare che, affinché le conserve di tonno e i filetti di tonno possano beneficiare della deroga, il tonno non originario ammesso nella produzione di conserve di tonno dei codici NC 1604 14 21, 31 e 41, 1604 14 28, 38 e 48, ex 1604 20 70 e di filetti di tonno del codice NC 1604 14 26, 36 e 46 è il tonno delle voci SA 0302 o 0303.

    (9)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5) stabilisce le norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Tali norme dovrebbero essere applicate alla gestione del quantitativo per cui la deroga è concessa dalla presente decisione.

    (10)

    È opportuno che il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE conceda la deroga automatica richiesta per il periodo durante il quale l’articolo 44, paragrafo 8, del protocollo n. 1 rimane in vigore.

    (11)

    Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga, è necessario che le autorità degli Stati dell’ESA comunichino periodicamente alla Commissione europea informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati o sulle dichiarazioni su fattura compilate, ai sensi della presente decisione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    In deroga all’allegato II del protocollo n. 1 dell’APE interinale, per le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce 1604, la norma di cui all’allegato della presente decisione conferisce l’origine ai prodotti esportati da uno Stato dell’ESA nell’Unione, in conformità dei termini stabiliti agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.

    Articolo 2

    La deroga di cui all’articolo 1 si applica su base annua ai prodotti e ai quantitativi stabiliti nell’allegato della presente decisione che sono dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione se importati da uno Stato dell’ESA. Essa cesserà di applicarsi nella misura in cui l’articolo 44, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell’APE interinale non sia più in vigore, sia modificato o sia sostituito.

    Articolo 3

    I quantitativi di cui all’allegato sono gestiti conformemente al disposto degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.

    Articolo 4

    Le autorità doganali degli Stati dell’ESA effettuano controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.

    Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre le autorità doganali di tali paesi trasmettono alla Commissione, attraverso la segreteria del Comitato di cooperazione doganale, una dichiarazione dei quantitativi per cui sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 o sono state compilate dichiarazioni su fattura conformemente alla presente decisione nonché i numeri d’ordine di detti certificati o i riferimenti di tali dichiarazioni su fattura.

    Articolo 5

    Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati o delle dichiarazioni su fattura compilate ai sensi della presente decisione figura una delle seguenti diciture:

    «Derogation - Decision No 1/2022 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 19 October 2022»;

    «Dérogation - Décision n° 1/2022 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 19 octobre 2022».

    Articolo 6

    Gli Stati dell’ESA e l’Unione adottano, secondo le rispettive competenze, le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione.

    Articolo 7

    Qualora l’Unione, sulla base di informazioni oggettive, rilevi irregolarità o frodi oppure l’inosservanza ripetuta degli obblighi stabiliti all’articolo 4, può chiedere la sospensione temporanea della deroga di cui all’articolo 1 conformemente alla procedura stabilita all’articolo 22, paragrafi 5 e 6, dell’APE interinale.

    Articolo 8

    La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2023.

    Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2022.

    Beryl Shirley SAMSON

    Rappresentante dell’ESA

    a nome degli Stati dell’ESA

    Matthias PETSCHKE

    Commissione europea

    a nome dell’Unione europea


    (1)  GU L 111 del 24.4.2012, pag. 2.

    (2)  Decisione n. 1/2020 del comitato APE, del 14 gennaio 2020, che modifica alcune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra [2020/425] (GU L 93 del 27.3.2020, pag. 1).

    (3)  Decisione n. 1/2017 del Comitato di cooperazione doganale ESA-UE, del 2 ottobre 2017, concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo n. 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione degli Stati dell'Africa orientale e australe con riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno [2017/1923] (GU L 271 del 20.10.2017, pag. 44).

    (4)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


    ALLEGATO

    N. d’ordine

    Nomenclatura combinata

    Designazione delle merci

    Periodo

    Contingente annuo per le esportazioni dagli Stati dell’ESA aderenti all’APE nell’Unione europea (in tonnellate metriche, peso netto)

    Regole di origine specifiche per prodotto

    09.1618

    1604 14 21 , 31 e 41

    1604 14 28 , 38 e 48

    ex 1604 20 70  (1)

    Conserve di tonno (2)

    dal 1o gennaio al 31 dicembre

    8 000

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in un capitolo diverso da quello del prodotto

    09.1619

    1604 14 26 , 36 e 46

    Filetti di tonno

    dal 1o gennaio al 31 dicembre

    2 000

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in un capitolo diverso da quello del prodotto


    (1)  Codici TARIC 1604207030, 1604207040, 1604207050, 1604207092 e 1604207094.

    (2)  In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di «conserve» ai sensi della voce SA 1604.


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