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Document 32022R2058
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2058 of 28 February 2022 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on liquidity horizons for the alternative internal model approach, as referred to in Article 325bd(7) (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2022/2058 della Commissione del 28 febbraio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli orizzonti di liquidità per il metodo alternativo dei modelli interni di cui all’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2022/2058 della Commissione del 28 febbraio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli orizzonti di liquidità per il metodo alternativo dei modelli interni di cui all’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7 (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/1023
GU L 276 del 26.10.2022, p. 40–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 276/40 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2058 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2022
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli orizzonti di liquidità per il metodo alternativo dei modelli interni di cui all’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una metodologia generale per associare il fattore di rischio di una posizione a una categoria generale dei fattori di rischio ai fini dell’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe consentire agli enti di individuare le categorie generali dei fattori di rischio e le sottocategorie generali dei fattori di rischio corrispondenti ai rischi inerenti al fattore di rischio al fine di determinarne l’orizzonte di liquidità appropriato. La metodologia generale dovrebbe essere sufficientemente generica da poter essere applicata alla maggior parte dei fattori di rischio. |
(2) |
Date le particolarità di determinati fattori di rischio, compresi quelli che non rientrano in nessuna delle categorie generali dei fattori di rischio di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, la metodologia generale, ove sia applicata a tali fattori di rischio, potrebbe portare a risultati diversi tra gli enti con conseguente mancanza di armonizzazione e potenziale arbitraggio regolamentare. Ne consegue la necessità di integrare la metodologia generale con norme specifiche. |
(3) |
Un volume medio giornaliero elevato di scambi in derivati netti over-the-counter (OTC) su tassi di interesse rappresenta un buon indicatore della natura liquida delle rispettive valute sottostanti. È pertanto opportuno prendere in considerazione tale indicatore del volume degli scambi per specificare le valute che dovrebbero costituire la sottocategoria delle valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di tasso di interesse di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013. L’indagine della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) «Triennial Central Bank Survey» sul volume degli scambi di derivati OTC su tassi di interesse (2) costituisce una fonte attendibile di statistiche per valutare tale volume per strumento e per valuta. Per questo motivo e al fine di garantire la coerenza con le prassi internazionali è opportuno tenere conto dei risultati di tale indagine al fine di specificare le valute che costituiscono la sottocategoria delle valute più liquide. |
(4) |
Analogamente, un volume medio giornaliero elevato di scambi medi giornalieri di derivati netti OTC su tassi di cambio rappresenta un buon indicatore della natura liquida delle rispettive coppie di valute sottostanti. È pertanto opportuno prendere in considerazione tale indicatore per specificare le coppie di valute che dovrebbero costituire la sottocategoria delle coppie di valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di cambio di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013. L’indagine della BRI «Triennial Central Bank Survey» sul volume degli scambi di derivati OTC su tassi di cambio (3) costituisce una fonte attendibile di statistiche per valutare tale volume per strumento e per valuta. Per questo motivo e al fine di garantire la coerenza con le prassi internazionali è opportuno tenere conto dei risultati di tale indagine al fine di specificare le coppie di valute che costituiscono la sottocategoria delle coppie di valute più liquide. |
(5) |
Data la diversità dei mercati azionari nell’Unione è necessario definire, in base alla combinazione di una soglia assoluta e di una relativa, la bassa e l’alta capitalizzazione di mercato ai fini delle sottocategorie dei prezzi degli strumenti di capitale e della volatilità nella categoria generale del fattore di rischio «Strumenti di capitale» di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013. Data la necessità di assicurare la coerenza con le norme di regolamentazione internazionali, è opportuno basare la soglia assoluta sulla soglia stabilita dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (4). Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 della Commissione (5) fornisce un elenco degli indici principali basato sulla liquidità dei componenti degli indici e dato che la metodologia per l’elaborazione di tale elenco si fonda sulla capitalizzazione di mercato e sul flottante, nonché sulla condizione di una soglia minima di liquidità, è opportuno stabilire la soglia relativa conformemente a detto regolamento di esecuzione. Gli strumenti di capitale degli indici principali elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646, i cui componenti sono tutti quotati nell’Unione, dovrebbero quindi essere considerati strumenti di capitale ad alta capitalizzazione di mercato, mentre tutti gli altri strumenti di capitale dovrebbero essere considerati strumenti di capitale a bassa capitalizzazione di mercato. |
(6) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. |
(7) |
L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO 1
Assegnazione dei fattori di rischio
Articolo 1
Metodologia generale
1. Nell’associare i fattori di rischio alle categorie generali dei fattori di rischio di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti assegnano ciascun fattore di rischio alla categoria generale dei fattori di rischio più appropriata, tenendo conto della natura del rischio che il fattore di rischio riflette e dei dati utilizzati come input per il fattore di rischio nel modello di misurazione del rischio.
Nell’associare i fattori di rischio alle sottocategorie generali dei fattori di rischio nell’ambito di una categoria generale dei fattori di rischio di cui alla suddetta tabella, gli enti assegnano il fattore di rischio alla sottocategoria generale dei fattori di rischio più appropriata di una determinata categoria generale dei fattori di rischio, tenendo conto della natura del rischio che il fattore di rischio riflette e dei dati utilizzati come input per il fattore di rischio nel modello di misurazione del rischio.
2. Ai fini del paragrafo 1, se la natura del fattore di rischio non corrisponde a nessuna delle categorie generali dei fattori di rischio di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti associano tale fattore di rischio alla categoria generale del fattore di rischio «Posizione in merci» di tale tabella e alla sottocategoria generale del fattore di rischio «Altri tipi» di tale categoria.
3. Ai fini del paragrafo 1, per un fattore di rischio che potrebbe essere associato a più categorie generali dei fattori di rischio o più sottocategorie generali dei fattori di rischio, gli enti individuano tutte le corrispondenti categorie e sottocategorie.
Tra tali categorie generali dei fattori di rischio o tra le corrispondenti sottocategorie generali dei fattori di rischio, il fattore di rischio è associato alla categoria generale dei fattori di rischio e alla corrispondente sottocategoria generale dei fattori di rischio che presentano l’orizzonte di liquidità più lungo.
Qualora più categorie generali dei fattori di rischio o più sottocategorie generali dei fattori di rischio corrispondenti presentino l’orizzonte di liquidità più lungo, il fattore di rischio può essere associato a una qualsiasi di tali categorie generali dei fattori di rischio e delle corrispondenti sottocategorie generali dei fattori di rischio.
Articolo 2
Metodologia specifica per gli strumenti basati su un indice omogeneo
1. In deroga all’articolo 1, un ente che rappresenti una posizione in uno strumento basato su un indice omogeneo come un unico fattore di rischio nel suo modello di misurazione del rischio può scegliere di associare il fattore di rischio applicando la metodologia di cui al paragrafo 2.
Ai fini del presente articolo, per «indice omogeneo» si intende un indice avente una delle composizioni seguenti:
a) |
strumenti di capitale o altri indici composti esclusivamente di strumenti di capitale; |
b) |
obbligazioni o altri indici composti esclusivamente di obbligazioni; |
c) |
credit default swap o altri indici composti unicamente di credit default swap; |
d) |
merci o altri indici composti esclusivamente di merci. |
2. L’orizzonte di liquidità di un unico fattore di rischio che modellizza uno strumento basato su un indice omogeneo di cui al paragrafo 1 può essere determinato dall’ente nel modo seguente:
a) |
l’ente associa il fattore di rischio alla categoria generale dei fattori di rischio di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 che corrisponde alla categoria appropriata per la composizione dell’indice omogeneo; |
b) |
l’ente applica separatamente la metodologia generale di cui all’articolo 1 a ciascuno degli elementi che costituiscono l’indice omogeneo per determinare l’orizzonte di liquidità appropriato di ciascuno; |
c) |
l’ente calcola la media ponderata degli orizzonti di liquidità determinati in conformità della lettera b) sulla base del peso rispettivo di ciascun elemento che costituisce l’indice; |
d) |
l’orizzonte di liquidità del fattore di rischio che modellizza uno strumento basato su un indice omogeneo è l’orizzonte di liquidità più breve delle sottocategorie degli elementi che costituiscono l’indice, che è superiore o uguale alla media ponderata di cui alla lettera c). |
Ai fini della lettera a), un fattore di rischio di uno strumento basato su un indice omogeneo avente la composizione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), è associato alla categoria generale del fattore di rischio «Differenziale creditizio».
Articolo 3
Metodologia specifica per i fattori di rischio di inflazione, i fattori di rischio di base mono currency e i fattori di rischio di base cross currency
1. In deroga all’articolo 1, gli enti associano i fattori di rischio di inflazione per una determinata valuta alla categoria generale del fattore di rischio «Tasso di interesse» e alla sottocategoria generale del fattore di rischio di tale valuta.
2. In deroga all’articolo 1, gli enti associano i fattori di rischio di base mono currency e i fattori di rischio di base cross currency alla categoria generale del fattore di rischio «Tasso di interesse» e alla sottocategoria generale del fattore di rischio della valuta in cui è denominata la base.
Articolo 4
Metodologia specifica per i fattori di rischio connessi ai pronti contro termine e ai dividendi
1. In deroga all’articolo 1, gli enti associano i fattori di rischio di tasso dei pronti contro termine in strumenti di capitale e i fattori di rischio di dividendo alla categoria generale del fattore di rischio «Strumenti di capitale».
2. In deroga all’articolo 1, ai fini della determinazione della sottocategoria generale del fattore di rischio, il fattore di rischio di tasso dei pronti contro termine in strumenti di capitale e il fattore di rischio di dividendo per un determinato strumento di capitale sono trattati come fattori di rischio corrispondenti alla volatilità di tale strumento di capitale.
CAPO 2
Determinazione della sottocategoria delle valute più liquide, determinazione della sottocategoria delle coppie di valute più liquide e definizione delle sottocategorie di bassa e alta capitalizzazione di mercato
Articolo 5
Sottocategoria delle valute più liquide
Le valute che costituiscono la sottocategoria delle valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di tasso di interesse di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 sono elencate nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 6
Sottocategoria delle coppie di valute più liquide
Le coppie di valute che costituiscono la sottocategoria delle coppie di valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di cambio di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 sono elencate nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 7
Definizione di bassa e alta capitalizzazione di mercato
1. Ai fini delle sottocategorie dei prezzi degli strumenti di capitale e della volatilità nella categoria generale del fattore di rischio «Strumenti di capitale» di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, uno strumento di capitale ad alta capitalizzazione di mercato soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:
a) |
la capitalizzazione di mercato dello strumento di capitale è superiore a 1,75 miliardi di EUR; |
b) |
lo strumento di capitale è incluso in uno degli indici principali di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646, i cui componenti sono tutti quotati nell’Unione. |
2. Tutti gli strumenti di capitale diversi da quelli di cui al paragrafo 1 sono considerati strumenti di capitale a bassa capitalizzazione di mercato.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) «Interest rate derivatives market turnover in 2019», Triennial Central Bank Survey 2019 della BRI, dipartimento economico e monetario.
(3) «Global foreign exchange market turnover in 2019», Triennial Central Bank Survey 2019 della BRI, dipartimento economico e monetario.
(4) Requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato, gennaio 2019 (rev. febbraio 2019).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 della Commissione, del 13 settembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici principali e le borse valori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 245 del 14.9.2016, pag. 5).
(6) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
ALLEGATO I
Elenco delle valute più liquide di cui all’articolo 5
— |
Euro (EUR) |
— |
Dollaro USA (USD) |
— |
Lira sterlina (GBP) |
— |
Yen giapponese (JPY) |
— |
Dollaro australiano (AUD) |
— |
Corona svedese (SEK) |
— |
Dollaro canadese (CAD) |
ALLEGATO II
Elenco delle coppie di valute di cui all’articolo 6
Ai fini del presente allegato si utilizzano i seguenti codici relativi alle valute:
|
EUR (euro), USD (dollaro USA), JPY (yen giapponese), GBP (lira sterlina), CHF (franco svizzero), CAD (dollaro canadese), MXN (peso messicano), CNY (renminbi-yuan cinese), NZD (dollaro neozelandese), RUB (rublo russo), HKD (dollaro di Hong Kong), SGD (dollaro di Singapore), TRY (lira turca), KRW (won sudcoreano), SEK (corona svedese), ZAR (rand sudafricano), INR (rupia indiana), NOK (corona norvegese), BRL (real brasiliano), AUD (dollaro australiano), DKK (corona danese), BGN (lev bulgaro), HRK (kuna croata). |
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EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, EUR/MXN, EUR/CNY, EUR/NZD, EUR/RUB, EUR/HKD, EUR/SGD, EUR/TRY, EUR/KRW, EUR/SEK, EUR/ZAR, EUR/INR, EUR/NOK, EUR/BRL, EUR/AUD. |
|
USD/JPY, USD/GBP, USD/AUD, USD/CAD, USD/CHF, USD/MXN, USD/CNY, USD/NZD, USD/RUB, USD/HKD, USD/SGD, USD/TRY, USD/KRW, USD/SEK, USD/ZAR, USD/INR, USD/NOK, USD/BRL, USD/DKK, USD/BGN, USD/HRK. |
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JPY/GBP, JPY/CAD, JPY/CHF, JPY/MXN, JPY/CNY, JPY/NZD, JPY/RUB, JPY/HKD, JPY/SGD, JPY/TRY, JPY/KRW, JPY/SEK, JPY/ZAR, JPY/INR, JPY/NOK, JPY/BRL, JPY/DKK, JPY/AUD, JPY/BGN, JPY/HRK. |
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GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/MXN, GBP/CNY, GBP/NZD, GBP/RUB, GBP/HKD, GBP/SGD, GBP/TRY, GBP/KRW, GBP/SEK, GBP/ZAR, GBP/INR, GBP/NOK, GBP/BRL, GBP/DKK, GBP/BGN, GBP/HRK. |
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AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/MXN, AUD/CNY, AUD/NZD, AUD/RUB, AUD/HKD, AUD/SGD, AUD/TRY, AUD/KRW, AUD/SEK, AUD/ZAR, AUD/INR, AUD/NOK, AUD/BRL. |
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CAD/CHF, CAD/MXN, CAD/CNY, CAD/NZD, CAD/RUB, CAD/HKD, CAD/SGD, CAD/TRY, CAD/KRW, CAD/SEK, CAD/ZAR, CAD/INR, CAD/NOK, CAD/BRL. |
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CHF/MXN, CHF/CNY, CHF/NZD, CHF/RUB, CHF/HKD, CHF/SGD, CHF/TRY, CHF/KRW, CHF/SEK, CHF/ZAR, CHF/INR, CHF/NOK, CHF/BRL, CHF/DKK, CHF/BGN, CHF/HRK. |
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MXN/CNY, MXN/NZD, MXN/RUB, MXN/HKD, MXN/SGD, MXN/TRY, MXN/KRW, MXN/SEK, MXN/ZAR, MXN/INR, MXN/NOK, MXN/BRL. |
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CNY/NZD, CNY/RUB, CNY/HKD, CNY/SGD, CNY/TRY, CNY/KRW, CNY/SEK, CNY/ZAR, CNY/INR, CNY/NOK, CNY/BRL. |
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NZD/RUB, NZD/HKD, NZD/SGD, NZD/TRY, NZD/KRW, NZD/SEK, NZD/ZAR, NZD/INR, NZD/NOK, NZD/BRL. |
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RUB/HKD, RUB/SGD, RUB/TRY, RUB/KRW, RUB/SEK, RUB/ZAR, RUB/INR, RUB/NOK, RUB/BRL. |
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HKD/SGD, HKD/TRY, HKD/KRW, HKD/SEK, HKD/ZAR, HKD/INR, HKD/NOK, HKD/BRL. |
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SGD/TRY, SGD/KRW, SGD/SEK, SGD/ZAR, SGD/INR, SGD/NOK, SGD/BRL. |
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TRY/KRW, TRY/SEK, TRY/ZAR, TRY/INR, TRY/NOK, TRY/BRL. |
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KRW/SEK, KRW/ZAR, KRW/INR, KRW/NOK, KRW/BRL. |
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SEK/ZAR, SEK/INR, SEK/NOK, SEK/BRL. |
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ZAR/INR, ZAR/NOK, ZAR/BRL. |
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INR/NOK, INR/BRL. |
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NOK/BRL. |