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Document 32022R1942

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1942 della Commissione del 13 ottobre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie dell’Uganda, modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione nel territorio dell’Unione di tali piante da impianto e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione nel territorio dell’Unione di alcune piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele

C/2022/7176

GU L 268 del 14.10.2022, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1942/oj

14.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 268/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1942 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie dell’Uganda, modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione nel territorio dell’Unione di tali piante da impianto e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione nel territorio dell’Unione di alcune piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione (3) stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio.

(3)

A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di tutti i paesi terzi sono stati inseriti nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tale allegato comprende il genere Jasminum L.

(4)

L’elenco delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 e che possono essere introdotti o spostati nel territorio dell’Unione solo se sono soddisfatte prescrizioni particolari figura nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (4).

(5)

Il 4 dicembre 2019 l’Uganda ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell’Unione di talee senza radici di Jasminum polyanthum Franchet. Tale richiesta era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.

(6)

Il 31 marzo 2022 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le talee senza radici di Jasminum polyanthum Franchet originarie dell’Uganda (5). L’Autorità ha individuato Bemisia tabaci (popolazioni non europee), Coccus viridis, Diaphania indica, Pulvinaria psidii, Scirtothrips dorsalis e Selenaspidus articulatus quali organismi nocivi pertinenti per tali piante da impianto.

(7)

L’Autorità ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per Bemisia tabaci (popolazioni non europee), Coccus viridis, Diaphania indica, Pulvinaria psidii, Scirtothrips dorsalis e Selenaspidus articulatus e ha stimato la probabilità che le summenzionate merci siano indenni da tali organismi nocivi.

(8)

Sulla base di tale parere, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione di talee senza radici di Jasminum polyanthum Franchet originarie dell’Uganda si considera ridotto a un livello accettabile, a condizione che siano applicate adeguate misure di attenuazione per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante da impianto. Di conseguenza, le talee senza radici di Jasminum polyanthum Franchet originarie dell’Uganda non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(10)

Le misure descritte dall’Uganda nel fascicolo sono considerate sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’introduzione della merce nel territorio dell’Unione. Dette misure dovrebbero pertanto essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l’importazione al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione dall’introduzione di tale merce.

(11)

Bemisia tabaci (popolazioni non europee) e Scirtothrips dorsalis figurano nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (6) quali organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Coccus viridis, Pulvinaria psidii e Selenaspidus articulatus non sono ancora stati inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi una volta effettuata una valutazione completa dei rischi.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.

(13)

Dal parere dell’Autorità si rileva che attualmente non vi sono dati relativi a Diaphania indica associata a Jasminum polyanthum Franchet come ospite. Per tale motivo, in relazione a questo organismo nocivo non sono necessarie prescrizioni per l’importazione.

(14)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/419 (7) ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 specificando che è vietato introdurre nell’Unione piante da impianto di Jasminum L., escluse le talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è stato modificato per includere le prescrizioni fitosanitarie per l’importazione necessarie a garantire che il rischio derivante dall’introduzione nell’Unione di tali piante da impianto originarie di Israele sia accettabile. Dette prescrizioni fitosanitarie comprendevano erroneamente misure relative a un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione, lo Scirtothrips dorsalis. Poiché a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 è fatto divieto di introduzione, spostamento, o detenzione, moltiplicazione o rilascio nel territorio dell’Unione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, non era necessario includere misure relative allo Scirtothrips dorsalis nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.

(15)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.

(16)

Al fine di rispettare gli obblighi dell’Unione derivanti dall’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell’Organizzazione mondiale del commercio (8), l’importazione di talee senza radici di Jasminum polyanthum Franchet originarie dell’Uganda dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è rettificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 7).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5).

(5)   EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2022. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le talee senza radici di Jasminum polyanthum originarie dell’Uganda. EFSA Journal 2022;20(5):7300, 83 pagg., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7300.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/419 della Commissione, del 9 marzo 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele, adegua i codici della nomenclatura combinata per l’Ullucus tuberosus e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell’Unione (GU L 83 del 10.3.2021, pag. 6).

(8)  Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) dell’Organizzazione mondiale del commercio, https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm


ALLEGATO I

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, punto 1, seconda colonna della tabella, «Descrizione», la voce « Jasminum L., escluse le talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele» è sostituita dalla seguente:

« Jasminum L., escluse le talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele e dell’Uganda».


ALLEGATO II

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213

Nella tabella dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, dopo la voce «Talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet», originarie di Israele, è inserita la voce seguente:

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti

Codice NC

Paesi terzi di origine

Misure

«Talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet

ex 0602 10 90

Uganda

a)

Dichiarazione ufficiale che:

i)

le piante sono indenni da Coccus viridis, Pulvinaria psidii e Selenaspidus articulatus;

ii)

le piante sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica volta a impedire l’introduzione di Coccus viridis, Pulvinaria psidii e Selenaspidus articulatus;

iii)

il sito di produzione è stato sottoposto a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Coccus viridis, Pulvinaria psidii e Selenaspidus articulatus almeno una volta al mese ed è stato ritenuto indenne da tali organismi nocivi;

iv)

immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Coccus viridis, Pulvinaria psidii e Selenaspidus articulatus, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %;

b)

sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

i)

la seguente dichiarazione: “La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione”; e

ii)

l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.»


ALLEGATO III

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213

Nella tabella dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, la voce «Talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet», originarie di Israele, è sostituita dalla seguente:

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti

Codice NC

Paesi terzi di origine

Misure

«Talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet

ex 0602 10 90

Israele

a)

Dichiarazione ufficiale che:

i)

le piante sono indenni da Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii e Colletotrichum siamense;

ii)

le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;

iii)

le piante sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica volta a impedire l’introduzione di Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus e Pulvinaria psidii;

iv)

il sito di produzione è stato sottoposto a ispezioni ufficiali per rilevare la presenza di Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii e Colletotrichum siamense ogni tre settimane ed è stato ritenuto indenne da tali organismi nocivi;

v)

immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus e Pulvinaria psidii, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Colletotrichum siamense, comprese prove sulle piante sintomatiche;

b)

sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

i)

la seguente dichiarazione: “La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione”; e

ii)

l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.»


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