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Document 32022R1917

Regolamento (UE) 2022/1917 della Banca centrale europea del 29 settembre 2022 relativo alle procedure di infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica e che abroga la decisione BCE/2010/10 (BCE/2022/31)

ECB/2022/31

GU L 263 del 10.10.2022, p. 6–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1917/oj

10.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 263/6


REGOLAMENTO (UE) 2022/1917 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 settembre 2022

relativo alle procedure di infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica e che abroga la decisione BCE/2010/10 (BCE/2022/31)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 132, paragrafo 3,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5 e 34,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (2) e in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La Banca centrale europea (BCE) può irrogare sanzioni ai soggetti dichiaranti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 e dovrebbe istituire un quadro per precisare ulteriormente le modalità per l’irrogazione di tali sanzioni in conformità all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2532/98. È pertanto opportuno stabilire le procedure in base alle quali tali sanzioni dovrebbero essere applicate.

(2)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tali procedure dovrebbero essere per quanto possibile armonizzate con le norme procedurali vigenti. Le procedure di infrazione e di applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto tenere conto del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) (3) della Banca centrale europea e degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio. L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2532/98 prevede che la BCE o la banca centrale nazionale (BCN) dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione, possano avviare una procedura di infrazione, d’ufficio o sulla base di una richiesta rivolta a tal fine, rispettivamente, dalla relativa BCN alla BCE o dalla BCE alla relativa BCN.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) garantisce che il principio del ne bis in idem sia rispettato con riferimento alle procedure di infrazione e dispone che non sia possibile avviare più di una procedura di infrazione nei confronti della stessa impresa sulla base dei medesimi elementi di fatto. Pertanto, il Comitato esecutivo della BCE o la BCN competente non dovrebbero assumere alcuna decisione in merito all’avvio di una procedura di infrazione prima di essersi scambiati informazioni e reciprocamente consultati. Allo stesso modo, la BCE o la BCN competente non dovrebbero assumere alcuna decisione in merito all’avvio di una procedura di infrazione finché la BCN competente non abbia informato l’autorità nazionale competente (ANC) che raccoglie informazioni statistiche e le trasmette alla BCN competente sulla base di meccanismi di cooperazione a livello locale. Analogamente, nei casi in cui le informazioni di vigilanza siano utilizzate per soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica, può essere necessario un coordinamento con il meccanismo di vigilanza unico (MVU) prima di avviare una procedura di infrazione o di irrogare una sanzione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) stabilisce inoltre la procedura per la presentazione di una proposta da parte dell’unità di indagine indipendente della BCE o della BCN competente al Comitato esecutivo della BCE al fine di determinare se il soggetto dichiarante interessato abbia commesso un’infrazione e di specificare l’importo della sanzione da irrogare, e prevede una procedura d’infrazione semplificata per sanzionare le infrazioni minori.

(5)

È necessario assicurare un approccio coerente all’irrogazione di sanzioni nei vari settori statistici, definire chiaramente i ruoli della BCE e delle BCN nelle procedure di infrazione e assicurare che tutte le disposizioni procedurali relative all’avvio di una procedura di infrazione e all’irrogazione di sanzioni nel settore statistico siano chiaramente definite, al fine di garantire il giusto processo e tutelare i diritti dei soggetti dichiaranti interessati.

(6)

Al fine di garantire la parità di trattamento tra i soggetti dichiaranti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) dovrebbe adottare un approccio armonizzato in relazione agli elementi di cui tenere conto nel monitoraggio del rispetto degli obblighi di segnalazione statistica e nella valutazione delle presunte infrazioni, alla procedura di infrazione stessa e al calcolo e all’irrogazione di sanzioni per le infrazioni degli obblighi di segnalazione. Per questo motivo è altresì importante garantire che i casi reiterati di presunte infrazioni degli obblighi di segnalazione dello stesso regolamento o della stessa decisione della BCE siano monitorati e segnalati alla BCE o alla BCN competente, a seconda dei casi.

(7)

È altresì necessario stabilire norme armonizzate per l’applicazione di meccanismi di cooperazione a livello locale ove la BCN competente trasmetta alla BCE le informazioni statistiche raccolte da un’ANC, anziché direttamente dal soggetto dichiarante. I meccanismi di cooperazione a livello locale non dovrebbero in alcun modo operare nel senso di modificare o limitare il dovere del soggetto dichiarante di rispettare i propri obblighi di segnalazione statistica ai sensi dei regolamenti o delle decisioni della BCE. Il quadro giuridico relativo alle sanzioni per le infrazioni degli obblighi di segnalazione statistica è pienamente applicabile in tali casi. È tuttavia opportuno che vi sia una comunicazione adeguata tra la BCN competente e l’ANC competente in merito alle misure che devono essere adottate in conformità a tale quadro, al fine di garantire il rispetto del principio del ne bis in idem.

(8)

Ad eccezione dei casi di infrazione degli obblighi di segnalazione statistica di cui al regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48) (4), per i quali i piani correttivi non sono considerati idonei a porre rimedio tempestivamente a presunte infrazioni a causa dell’elevata frequenza di segnalazione delle informazioni statistiche pertinenti, e dei casi di colpa grave, può essere possibile e opportuno risolvere presunte infrazioni tramite la cooperazione con il soggetto dichiarante. Di conseguenza, dovrebbe essere agevolata la possibilità di concordare un piano correttivo tra la BCN competente o la BCE e il soggetto dichiarante. Tale piano correttivo potrebbe altresì precisare, tra l’altro, le metodologie, i processi, le risorse e il personale con cui il soggetto dichiarante propone di porre rimedio a ciascuna presunta infrazione, i processi di revisione e sorveglianza che il soggetto dichiarante impiegherà a tal fine e i miglioramenti procedurali volti a ridurre la probabilità di reiterazione delle infrazioni da parte del soggetto dichiarante.

(9)

Al contempo, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e tener conto dell’applicazione pratica di una procedura di infrazione, è opportuno che le procedure di infrazione nei casi di presunte infrazioni non considerate presunte infrazioni cumulative siano avviate se ritenuto opportuno, tenendo conto delle circostanze pertinenti del caso specifico.

(10)

Poiché il SEBC è improntato al principio di proporzionalità, è opportuno tenere conto delle potenziali circostanze che possono essere considerate al di fuori del controllo del soggetto dichiarante e prevedere un’esenzione dall’avvio della procedura di infrazione in tali circostanze. Tale esenzione dovrebbe applicarsi solo ai soggetti dichiaranti che abbiano compiuto ogni ragionevole sforzo per evitare qualsivoglia infrazione degli obblighi di segnalazione. Inoltre, l’esternalizzazione, da parte dei soggetti dichiaranti, di determinate attività rilevanti per l’adempimento dei loro obblighi di segnalazione o le difficoltà di mantenimento o di aggiornamento delle loro infrastrutture informatiche non dovrebbero, di per sé, essere considerate come circostanze al di fuori del controllo del soggetto dichiarante. Analogamente, la banca centrale competente dell’Eurosistema non dovrebbe prendere in considerazione circostanze che siano al di fuori del controllo del soggetto dichiarante in caso di colpa grave.

(11)

Per motivi di efficienza in termini di costi e al fine di ridurre gli oneri amministrativi, una procedura di infrazione non dovrebbe essere avviata se la possibile ammenda non raggiunge gli importi minimi indicati nel presente regolamento. Tuttavia, una volta avviata, possono essere inflitte ammende inferiori a quelle indicate nel presente regolamento.

(12)

È opportuno che si applichi un approccio armonizzato a tutti gli obblighi di segnalazione statistica stabiliti nei regolamenti o nelle decisioni della BCE. Al fine di concedere ai soggetti dichiaranti tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi di segnalazione, la BCE non dovrebbe esercitare il potere di irrogare sanzioni per un periodo di 12 mesi dall’insorgere dell’obbligo di segnalazione ai sensi di un regolamento o di una decisione della BCE applicabili. È altresì necessario prevedere che le modifiche degli obblighi di segnalazione che alterano il quadro concettuale sottostante o incidono sull’onere di segnalazione siano da considerarsi sostanziali ai fini delle disposizioni transitorie. Ai casi di colpa grave non dovrebbe applicarsi alcun periodo transitorio.

(13)

Al fine di armonizzare le procedure di infrazione relative agli obblighi di segnalazione statistica e garantire la trasparenza, è opportuno adottare un regolamento che istituisca un quadro armonizzato in cui possano essere irrogate sanzioni ai soggetti dichiaranti in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica. È pertanto necessario abrogare la decisione BCE/2010/10 (5). Tuttavia, al fine di garantire continuità e chiarezza, la decisione BCE/2010/10 dovrebbe continuare ad applicarsi alle presunte infrazioni che si verifichino prima della pertinente data di applicazione del presente regolamento.

(14)

Per le stesse ragioni, è opportuno prevedere che le BCN competenti e la BCE continuino a rispettare i requisiti di cui alla decisione BCE/2010/10 nei casi di presunte infrazioni che si verifichino prima della pertinente data di applicazione del presente regolamento, compresi i casi di inosservanza reiterata laddove uno o più presunti casi di inosservanza si verifichino prima e dopo la pertinente data di applicazione del presente regolamento.

(15)

Al fine di concedere alle BCN tempo sufficiente per adeguarsi alle modifiche procedurali e tecniche che saranno introdotte dal nuovo quadro armonizzato stabilito nel presente regolamento, quest’ultimo non dovrebbe applicarsi per un periodo di 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore. Tuttavia, è opportuno e appropriato applicare il presente regolamento in modo più tempestivo in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica di cui al regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48), in quanto è fondamentale ricevere informazioni statistiche tempestive, accurate e complete per l’assolvimento dei compiti della BCE nel campo della politica monetaria, e in quanto il mancato rispetto di tali obblighi di segnalazione statistica può ostacolare in modo significativo l’assolvimento di tali compiti. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi tre mesi dopo la data della sua entrata in vigore in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica di cui al regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce un quadro armonizzato in cui possono essere irrogate sanzioni ai soggetti dichiaranti in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica stabiliti dai regolamenti e dalle decisioni della BCE. In particolare, esso stabilisce l’ambito di applicazione del monitoraggio dell’osservanza di tali obblighi da parte dei soggetti dichiaranti e definisce le seguenti procedure che devono essere applicate dalla banca centrale competente dell’Eurosistema:

1)

procedura di monitoraggio e registrazione;

2)

procedura di segnalazione;

3)

procedura di notifica;

4)

approvazione e attuazione di un piano correttivo;

5)

procedura di infrazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «banca centrale competente dell’Eurosistema» si intende la BCN competente o, nel caso di segnalazione diretta, la BCE;

2)

per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell’area dell’euro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione;

3)

per «presunta infrazione cumulativa» si intende una serie di presunte infrazioni tra quelle elencate all’articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) a e), del presente regolamento che si verificano in relazione a uno o più obblighi di segnalazione statistica ai sensi dello stesso regolamento o della stessa decisione della BCE;

4)

per «segnalazione diretta» si intende la segnalazione, da parte dei soggetti dichiaranti, di informazioni statistiche direttamente alla BCE in conformità alla decisione di una BCN competente ai sensi di un regolamento o di una decisione della BCE;

5)

per «al di fuori del controllo del soggetto dichiarante» si intende un evento esterno imprevedibile al di fuori del ragionevole controllo di un soggetto dichiarante, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle;

6)

per «soggetti dichiaranti» si intendono i «soggetti dichiaranti» secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2533/98;

7)

per «infrazione» s’intende una «infrazione» secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2532/98;

8)

per «sanzioni» si intendono le «sanzioni» secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2532/98;

9)

per «obblighi di segnalazione statistica» si intendono gli «obblighi di segnalazione statistica» secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98.

10)

per «presunta infrazione» si intende l’inosservanza, da parte dei soggetti dichiaranti, degli obblighi di segnalazione statistica di un regolamento o di una decisione della BCE che:

a)

sia stata individuata dalla banca centrale competente dell’Eurosistema; e

b)

non sia stata ancora confermata come infrazione in una decisione motivata adottata dal Comitato esecutivo della BCE ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2532/98.

Articolo 3

Monitoraggio e registrazione

1.   Le BCN competenti monitorano l’osservanza degli obblighi di segnalazione statistica da parte dei soggetti dichiaranti su base continuativa e registrano le presunte infrazioni di tali obblighi in un apposito sistema. Ciascuna BCN competente mantiene tale sistema ai fini del presente regolamento.

2.   La BCE monitora l’osservanza degli obblighi di segnalazione statistica da parte dei soggetti dichiaranti in caso di segnalazione diretta su base continuativa, con la cooperazione della BCN competente su richiesta della BCE, e registra le presunte infrazioni di tali obblighi in un apposito sistema. La BCE mantiene tale sistema ai fini del presente regolamento.

3.   Qualora un soggetto dichiarante sostenga che una presunta infrazione sia dovuta a circostanze al di fuori del controllo del soggetto dichiarante stesso, la banca centrale competente dell’Eurosistema dà atto di tale affermazione quando registra i dettagli della presunta infrazione.

4.   Qualora una banca centrale competente dell’Eurosistema individui più di una presunta infrazione degli obblighi di segnalazione statistica da parte dello stesso soggetto dichiarante, registra separatamente ciascuna presunta infrazione.

Articolo 4

Meccanismi di cooperazione a livello locale

1.   Qualora una BCN competente segnali alla BCE informazioni statistiche che ha raccolto tramite un’autorità nazionale competente (ANC) secondo meccanismi di cooperazione a livello locale, tale BCN competente assicura che le informazioni raccolte e trasmesse tramite la rispettiva ANC consentano un monitoraggio efficace dell’osservanza degli obblighi di segnalazione statistica.

2.   Qualora un soggetto dichiarante fornisca informazioni statistiche alla BCN competente tramite un’ANC secondo meccanismi di cooperazione locale prima dell’avvio di una procedura di infrazione, la BCN competente si coordina con l’ANC competente per sapere se la presunta infrazione si sia verificata a seguito di azioni od omissioni da parte del soggetto dichiarante e per garantire che non siano avviate contemporaneamente nei confronti dello stesso soggetto dichiarante più procedure di infrazione sulla base dei medesimi fatti.

3.   Qualora un soggetto dichiarante fornisca informazioni statistiche alla BCN competente tramite un’ANC secondo meccanismi di cooperazione a livello locale, la BCN competente informa l’ANC interessata nei casi in cui un piano correttivo di cui all’articolo 7 sia stato presentato da parte del soggetto dichiarante e approvato da parte dell’ANC, e le comunica se tale piano sia stato attuato con successo o meno, e nei casi in cui il Comitato esecutivo della BCE abbia irrogato una sanzione a un soggetto dichiarante in conformità all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2532/98 e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2533/98.

Articolo 5

Segnalazione

1.   Le BCN competenti segnalano tempestivamente alla BCE ciascuna delle seguenti presunte infrazioni:

a)

ogni presunta infrazione da parte di un soggetto dichiarante degli obblighi di segnalazione giornaliera;

b)

tre o più presunte infrazioni da parte di un soggetto dichiarante degli obblighi di segnalazione mensile nell’arco di sei mesi consecutivi;

c)

tre o più presunte infrazioni da parte di un soggetto dichiarante degli obblighi di segnalazione trimestrale nell’arco di quattro trimestri consecutivi;

d)

due o più presunte infrazioni consecutive da parte di un soggetto dichiarante degli obblighi di segnalazione semestrale;

e)

ogni presunta infrazione degli obblighi di segnalazione annuale da parte di un soggetto dichiarante.

Ai fini della segnalazione delle presunte infrazioni ai sensi del presente paragrafo, le BCN competenti registrano tali presunte infrazioni nello stesso apposito sistema di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

2.   Le BCN competenti segnalano alla BCE i seguenti casi di colpa grave non appena è stata rilevata un’eventuale:

a)

mancata segnalazione, sistematica o intenzionale, di informazioni statistiche alla BCN competente entro il termine prescritto;

b)

mancata segnalazione, sistematica o intenzionale, di informazioni statistiche corrette o complete;

c)

inosservanza, sistematica o intenzionale, della forma prescritta degli obblighi di segnalazione statistica;

d)

mancata cooperazione efficace con la BCN competente o mancata applicazione di un ragionevole grado di diligenza.

Al fine di individuare la sussistenza di una colpa grave, la BCN competente può richiedere informazioni supplementari al soggetto dichiarante.

Ai fini della segnalazione di una colpa grave ai sensi del presente paragrafo, le BCN competenti registrano la colpa grave nello stesso apposito sistema di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

3.   La BCE informa senza indugio la BCN competente in merito a ogni presunta infrazione o colpa grave di cui ai paragrafi 1 e 2 che ha individuato nei casi di segnalazione diretta e registra tali presunte infrazioni o la colpa grave nello stesso sistema dedicato di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 6

Notifica

1.   Prima di avviare una procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 8, la banca centrale competente dell’Eurosistema trasmette al soggetto dichiarante interessato un avviso mediante una notifica scritta contenente almeno i seguenti elementi:

a)

la natura delle presunte infrazioni;

b)

la possibilità che venga avviata una procedura di infrazione e, in tal caso, la possibilità che venga inflitta una sanzione nei confronti del soggetto dichiarante;

c)

la possibilità per il soggetto dichiarante di fornire motivazioni, tra cui il fatto che le presunte infrazioni fossero dovute a circostanze al di fuori del controllo del soggetto dichiarante;

d)

la necessità di porre rimedio alle presunte infrazioni, se non si è già provveduto, per garantire il rispetto degli obblighi di segnalazione statistica; e

e)

se del caso, la possibilità che la banca centrale competente dell’Eurosistema approvi, nel caso in cui sia presentato, un piano correttivo, che debba essere attuato dal soggetto dichiarante.

2.   Qualora una banca centrale competente dell’Eurosistema abbia individuato un caso di colpa grave ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, essa contatta il soggetto dichiarante interessato, per iscritto, al fine di notificare a tale soggetto dichiarante almeno quanto segue:

a)

la natura della colpa grave;

b)

la necessità di avviare una procedura di infrazione e, in tal caso, la possibilità che venga inflitta una sanzione nei confronti del soggetto dichiarante;

c)

la possibilità per il soggetto dichiarante di fornire motivazioni; e

d)

la necessità che il soggetto dichiarante ponga rimedio alla colpa grave al fine di garantire l’osservanza dell’obbligo di segnalazione statistica e, se del caso, di garantire senza indugio un’efficace cooperazione con la banca centrale competente dell’Eurosistema.

3.   La banca centrale competente dell’Eurosistema fornisce al soggetto dichiarante la notifica scritta di cui ai paragrafi 1 e 2 il prima possibile dopo il verificarsi della presunta infrazione o dopo che la colpa grave sia venuta a conoscenza di tale banca centrale dell’Eurosistema per la prima volta. In caso di presunta violazione degli obblighi di segnalazione giornaliera, la banca centrale competente dell’Eurosistema provvede a tale notifica, ogniqualvolta sia possibile, prima che si verifichi una presunta infrazione cumulativa.

Articolo 7

Piano correttivo

1.   A seguito della trasmissione di un avviso relativo a una presunta infrazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e una volta raggiunta la soglia per una presunta infrazione cumulativa di cui all’articolo 8, paragrafo 2, la banca centrale competente dell’Eurosistema notifica al soggetto dichiarante interessato la possibilità di presentare un piano correttivo.

2.   Entro 60 giorni di calendario dalla notifica di una presunta infrazione ai sensi del paragrafo 1, la banca centrale competente dell’Eurosistema può approvare un piano correttivo presentato dal soggetto dichiarante in conformità al presente articolo.

3.   Il presente articolo non si applica in alcuno dei seguenti casi:

a)

colpa grave di cui all’articolo 5, paragrafo 2; o

b)

una presunta infrazione degli obblighi di segnalazione statistica stabiliti dal regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48).

4.   Il piano correttivo è predisposto dal soggetto dichiarante e deve come minimo:

a)

indicare i motivi della presunta infrazione;

b)

stabilire le misure correttive che il soggetto dichiarante deve adottare, ivi inclusa una disposizione relativa alla trasmissione immediata delle informazioni statistiche corrette o mancanti;

c)

includere un calendario per l’attuazione delle misure di cui alla lettera b); e

d)

includere i dati della persona o delle persone di riferimento responsabili.

5.   La banca centrale competente dell’Eurosistema valuta il piano correttivo presentato ai sensi del paragrafo 4 senza indugio e in ogni caso entro 12 giorni di calendario dalla data di tale presentazione e, se del caso, tenendo debitamente conto delle osservazioni formulate dalla BCE in conformità al paragrafo 7:

a)

approva il piano e fissa un termine finale non superiore a 60 giorni di calendario per l’attuazione complessiva di tale piano a decorrere dalla data della sua approvazione; oppure

b)

qualora il piano non sia sufficiente a porre rimedio alla presunta infrazione, chiede al soggetto dichiarante di predisporre e presentare un piano correttivo rivisto entro 10 giorni di calendario dalla data di tale richiesta.

6.   Qualora sia presentato un piano correttivo rivisto entro il termine di cui al paragrafo 5, lettera b), la banca centrale competente dell’Eurosistema lo valuta senza indugio e in ogni caso entro otto giorni di calendario dalla data di tale presentazione e, se del caso, tenendo debitamente conto delle osservazioni formulate dalla BCE in conformità al paragrafo 7:

a)

approva il piano correttivo rivisto e fissa un termine finale non superiore a 42 giorni di calendario per l’attuazione complessiva di tale piano a decorrere dalla data della sua approvazione; oppure

b)

qualora il piano correttivo rivisto non sia sufficiente a porre rimedio alla presunta infrazione, lo respinge e avvia una procedura di infrazione in conformità all’articolo 8.

7.   Una BCN competente presenta senza indugio alla BCE ogni piano correttivo o ogni piano correttivo rivisto che riceve ai sensi del presente articolo. Qualora la BCE ritenga che il piano correttivo non sia sufficiente a porre rimedio alla presunta infrazione, si applicano le seguenti norme:

a)

nel caso di un piano correttivo di cui al paragrafo 5, la BCN competente chiede al soggetto dichiarante di predisporre e presentare un piano correttivo rivisto entro 10 giorni dalla data di tale richiesta; e

b)

nel caso di un piano correttivo rivisto di cui al paragrafo 6, la BCN competente lo respinge e avvia una procedura di infrazione in conformità all’articolo 8.

8.   Qualora una banca centrale competente dell’Eurosistema approvi un piano correttivo ai sensi del paragrafo 5 o del paragrafo 6, ne controlla l’attuazione e verifica se le misure correttive ivi previste sono state applicate in modo efficace e tempestivo.

9.   Una banca centrale competente dell’Eurosistema può prorogare una volta il termine per l’attuazione di un piano correttivo approvato ai sensi del paragrafo 5 o del paragrafo 6, in circostanze eccezionali e a condizione che il soggetto dichiarante dimostri che il piano correttivo è attuato in modo efficace. Eventuali proroghe sono limitate al periodo che la banca centrale competente dell’Eurosistema ritiene necessario affinché il soggetto dichiarante attui il piano correttivo e in ogni caso non oltre 30 giorni di calendario dalla scadenza del termine ultimo di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6, a seconda dei casi.

10.   Le BCN competenti e la BCE si notificano reciprocamente qualsiasi piano correttivo concordato con un soggetto dichiarante non appena tale piano è approvato e si tengono reciprocamente informate in merito all’attuazione di ciascun piano.

11.   Qualora un piano correttivo sia approvato e attuato ai sensi del presente articolo, la banca centrale competente dell’Eurosistema non avvia una procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 8 in relazione alla stessa presunta violazione da parte dello stesso soggetto dichiarante prima della scadenza del termine ultimo di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6, a seconda dei casi, fatta salva qualsiasi proroga concessa ai sensi del paragrafo 9.

12.   Qualora un soggetto dichiarante non rispetti il termine di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6, ovvero un termine di cui è stata concessa la proroga ai sensi del paragrafo 9, oppure qualora non sia stato posto rimedio alla presunta violazione entro il termine ultimo di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6 o entro un termine di cui è stata concessa la proroga ai sensi del paragrafo 9, a seconda dei casi, la banca centrale competente dell’Eurosistema avvia una procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 8.

13.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 12, le banche centrali competenti dell’Eurosistema continuano a monitorare una o più presunte infrazioni oggetto di un piano correttivo e l’osservanza degli obblighi di segnalazione statistica da parte dei soggetti dichiaranti e continuano a registrare e segnalare eventuali presunte infrazioni ai sensi degli articoli 3 e 5.

Articolo 8

Procedura di infrazione

1.   Una BCN competente o la BCE possono avviare una procedura di infrazione nei confronti di un soggetto dichiarante in caso di presunte infrazioni nei seguenti casi:

a)

colpa grave di cui all’articolo 5, paragrafo 2;

b)

presunta infrazione cumulativa degli obblighi di segnalazione statistica stabiliti dal regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) di cui al paragrafo 2;

c)

presunta infrazione cumulativa di cui al paragrafo 2, qualora non sia stato presentato un piano correttivo ai sensi dell’articolo 7 o qualora il piano correttivo rivisto presentato dal soggetto dichiarante non sia stato approvato dalla banca centrale competente dell’Eurosistema ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5 o paragrafo 6; oppure

d)

presunta infrazione cumulativa di cui al paragrafo 2, se il termine ultimo per l’attuazione di un piano correttivo o di un piano correttivo rivisto di cui all’articolo 7, paragrafo 5, o paragrafo 6, a seconda dei casi, o la sua proroga ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 9, sono scaduti prima che sia posto rimedio all’inadempimento.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettere b), c) e d), una presunta violazione cumulativa comprende ciascuna delle seguenti situazioni:

a)

almeno tre presunte infrazioni da parte di un soggetto dichiarante degli obblighi di segnalazione giornaliera nello stesso mese o almeno cinque presunte infrazioni nell’arco di tre mesi di calendario consecutivi;

b)

almeno tre presunte infrazioni da parte di un soggetto dichiarante degli obblighi di segnalazione mensile nell’arco di sei mesi consecutivi;

c)

almeno tre presunte infrazioni da parte di un soggetto dichiarante degli obblighi di segnalazione trimestrale nell’arco di quattro trimestri consecutivi;

d)

due presunte infrazioni consecutive da parte di un soggetto dichiarante degli obblighi di segnalazione semestrale;

e)

due presunte infrazioni consecutive degli obblighi di segnalazione annuale da parte di un soggetto dichiarante.

3.   Le BCN competenti o la BCE possono avviare una procedura di infrazione nei confronti di un soggetto dichiarante nei casi di presunta infrazione diversi da quelli di cui al paragrafo 1. In tali casi, la BCN competente o la BCE tengono conto delle circostanze del caso di specie nel determinare se avviare o meno una procedura di infrazione, tra cui, se del caso:

a)

se il soggetto dichiarante ha dato prova di buona fede nell’interpretazione e nell’adempimento dell’obbligo di segnalazione statistica;

b)

se il soggetto dichiarante ha dato prova di diligenza e cooperazione nell’interpretazione e nell’adempimento dell’obbligo di segnalazione statistica;

c)

se il soggetto dichiarante ha dato prova di malafede nell’interpretazione e nell’adempimento dell’obbligo di segnalazione statistica;

d)

la gravità degli effetti della presunta infrazione;

e)

la ripetizione, la frequenza o la durata della presunta infrazione;

f)

eventuali vantaggi per il soggetto dichiarante derivanti dalla presunta infrazione;

g)

la dimensione economica del soggetto dichiarante;

h)

se il soggetto dichiarante è stato oggetto di precedenti sanzioni per inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica.

4.   Ai fini dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo, le BCN competenti o la BCE avviano una procedura di infrazione in conformità a quanto previsto:

a)

dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4); e

b)

dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2532/98.

5.   Le BCN competenti o la BCE possono avviare una procedura di infrazione anche qualora la banca centrale competente dell’Eurosistema abbia omesso di registrare o segnalare la presunta infrazione ai sensi degli articoli 3 e 5.

6.   Fatta eccezione per i casi di colpa grave, una BCN competente o la BCE non avvia una procedura di infrazione qualora ritenga che la presunta infrazione sia stata commessa a causa di circostanze al di fuori del controllo del soggetto dichiarante. Nel determinare se una presunta infrazione si sia verificata a causa di circostanze al di fuori del controllo del soggetto dichiarante, le BCN competenti e la BCE valutano, in particolare, se le circostanze:

a)

erano sufficientemente insolite;

b)

erano eccezionali;

c)

erano imprevedibili;

d)

possono essere attribuite ad azioni od omissioni da parte del soggetto dichiarante.

Le difficoltà tecniche o connesse al mantenimento e all’aggiornamento dell’infrastruttura informatica, compresa l’infrastruttura informatica esternalizzata, non sono considerate circostanze al di fuori del controllo del soggetto dichiarante.

7.   Una BCN competente o la BCE non avviano una procedura di infrazione in uno dei seguenti casi:

a)

è probabile che l’eventuale ammenda per la presunta infrazione non superi i 10 000 EUR nel caso di una presunta infrazione relativa alla mancata segnalazione di informazioni statistiche alla BCE o alla BCN competente entro il termine applicabile; oppure

b)

è probabile che l’eventuale ammenda per la presunta infrazione non superi i 20 000 EUR nel caso di presunte infrazioni relative a informazioni statistiche errate, incomplete o in una forma non conforme a un requisito applicabile.

Qualora sia stata avviata una procedura di infrazione, possono essere irrogate ammende di importi inferiori a quelli indicati nel primo comma.

8.   Una BCN competente o la BCE non avviano una procedura di infrazione nei confronti di un soggetto dichiarante qualora sia stata avviata un’altra procedura di infrazione o sia stata irrogata una sanzione nei confronti dello stesso soggetto dichiarante sulla base dei medesimi fatti.

9.   Una BCN competente o la BCE conservano la documentazione in forma elettronica di ciascuna procedura di infrazione avviata ai sensi del presente regolamento.

Articolo 9

Metodologia delle sanzioni

La BCE adotta una decisione relativa alla metodologia per il calcolo dell’importo delle sanzioni proposto.

Articolo 10

Riesame

Il Consiglio direttivo riesamina l’applicazione generale e l’attuazione del presente regolamento non oltre i cinque anni successivi alla data in cui esso entra in vigore e, successivamente, ogni tre anni, e valuta l’opportunità di introdurre delle modifiche.

Articolo 11

Disposizioni transitorie

1.   L’articolo 8 non si applica per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla prima segnalazione ai sensi di un regolamento o di una decisione della BCE applicabile qualora trovi applicazione una delle seguenti disposizioni:

a)

le informazioni statistiche sono segnalate per la prima volta ai sensi di regolamenti o decisioni della BCE;

b)

gli obblighi di segnalazione statistica sono stati modificati in maniera sostanziale da un regolamento o una decisione della BCE, così da alterare il quadro concettuale sottostante o incidere sull’onere di segnalazione, e le corrispondenti informazioni statistiche sono segnalate per la prima volta dopo tale modifica;

c)

le informazioni statistiche sono segnalate da nuovi soggetti dichiaranti o soggetti dichiaranti di nuove imprese che non sono state precedentemente soggette a obblighi di segnalazione statistica nell’ambito dello stesso quadro normativo.

2.   Il paragrafo 1 non si applica nei casi di colpa grave di cui all’articolo 5.

3.   Qualora si verifichi una presunta infrazione prima della pertinente data di applicazione del presente regolamento, come precisata all’articolo 14, la BCN competente o la BCE si conformano ai requisiti di cui alla decisione BCE/2010/10 anche in caso di inosservanza reiterata di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di tale decisione, qualora uno o più casi di inosservanza si verifichino prima e dopo la pertinente data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 12

Applicazione specifica alle infrazioni in materia di segnalazioni statistiche sui mercati monetari

In caso di presunte infrazioni del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48), le BCN competenti e la BCE si conformano ai requisiti stabiliti nel presente regolamento a decorrere dal 31 gennaio 2023.

Articolo 13

Abrogazione

La decisione BCE/2010/10 è abrogata a decorrere dal 31 gennaio 2023. Essa continua tuttavia ad applicarsi alle presunte infrazioni verificatesi prima della pertinente data di applicazione del presente regolamento, come precisata all’articolo 14.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 aprile 2024, ad eccezione dell’articolo 12, che si applica a decorrere dal 31 gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 settembre 2022

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)   GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(2)   GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(3)  Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21).

(4)  Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 97).

(5)  Decisione BCE/2010/10 della Banca centrale europea, del 19 agosto 2010, relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (GU L 226 del 28.8.2010, pag. 48).


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