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Document 32022D0471
Council Decision (CFSP) 2022/471 of 23 March 2022 amending Decision (CFSP) 2022/338 on an assistance measure under the European Peace Facility for the supply to the Ukrainian Armed Forces of military equipment, and platforms, designed to deliver lethal force
Decisione (PESC) 2022/471 del Consiglio del 23 marzo 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza
Decisione (PESC) 2022/471 del Consiglio del 23 marzo 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza
ST/7169/2022/INIT
GU L 96 del 24.3.2022, p. 43–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 96/43 |
DECISIONE (PESC) 2022/471 DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 2022
che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del (1) stablisce un importo di riferimento finanziario pari a 450 000 000 EUR destinato a coprire forniture alle forze armate ucraine. |
(2) |
Alla luce del conflitto armato in atto sul territorio ucraino, l’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 450 000 000 EUR e la durata della misura di assistenza dovrebbe essere prorogata di 12 mesi. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata:
1) |
all’articolo 1, il paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi dall’adozione della presente decisione.»; |
2) |
all’articolo 2, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 900 000 000 EUR.»; |
3) |
all’articolo 2, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 900 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 corrispondente alla misura di assistenza.»; |
4) |
all’articolo 2, il paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4. Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. Almeno il 50 % dell’importo di riferimento finanziario copre le spese sostenute a partire dall’11 marzo 2022.»; |
5) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Gli Stati membri consentono nel loro territorio, incluso lo spazio aereo, il transito di materiale militare, compreso il relativo personale, in linea con l’articolo 56, paragrafo 3 della decisione (PESC) 2021/509.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
(1) Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza (GU L 60 del 28.2.2022, pag. 1).