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Document 32022R0466

    Regolamento delegato (UE) 2022/466 della Commissione del 17 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per la deroga al principio secondo cui i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i meccanismi di segnalazione approvati sono soggetti alla vigilanza dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/9430

    GU L 96 del 24.3.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/466/oj

    24.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 96/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/466 DELLA COMMISSIONE

    del 17 dicembre 2021

    che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per la deroga al principio secondo cui i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i meccanismi di segnalazione approvati sono soggetti alla vigilanza dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Data la dimensione transfrontaliera della gestione dei dati di mercato, la qualità dei dati e la necessità di realizzare economie di scala e di evitare l’impatto negativo di potenziali divergenze sia sulla qualità dei dati che sul compito dei fornitori di dati, il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha trasferito all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») poteri di autorizzazione e vigilanza per quanto riguarda le attività dei fornitori di servizi di comunicazione dati («DRSP») nell’Unione.

    (2)

    Al contempo, i dispositivi di pubblicazione autorizzati («APA») e i meccanismi di segnalazione autorizzati («ARM») sono esentati dalla vigilanza dell’ESMA, pur restando soggetti alla vigilanza nazionale, laddove le loro attività siano di limitata rilevanza per il mercato interno.

    (3)

    Le attività di un APA o di un ARM dovrebbero essere in primo luogo considerate di limitata rilevanza per il mercato interno in base al numero relativo di clienti stabiliti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine dell’APA o dell’ARM. Se i servizi offerti dall’APA o dall’ARM sono in larga misura transfrontalieri, la deroga non dovrebbe applicarsi. In secondo luogo, la rilevanza per il mercato interno dovrebbe basarsi sulla quota del totale delle operazioni segnalate o pubblicate che è segnalata o pubblicata dal singolo APA o ARM. Se superano una soglia minima, le attività non dovrebbero essere considerate di limitata rilevanza per il mercato interno. Il calcolo per gli APA dovrebbe basarsi sui dati relativi alla trasparenza trasmessi al sistema di dati di riferimento sugli strumenti finanziari e al sistema di trasparenza degli strumenti finanziari, mentre il calcolo per gli ARM dovrebbe basarsi sulle segnalazioni delle operazioni presentate alle autorità competenti.

    (4)

    Se un APA e un ARM o più APA o ARM sono gestiti da un unico operatore, la deroga alla vigilanza dell’ESMA è possibile solo se tutti gli APA o ARM sono ammissibili alla deroga.

    (5)

    Al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro di vigilanza per i DRSP, introdotto dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/2175, il presente regolamento dovrebbe entrare rapidamente in vigore ed essere applicato con urgenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Valutazione degli APA e degli ARM

    1.   I dispositivi di pubblicazione autorizzati («APA») e i meccanismi di segnalazione autorizzati («ARM») sono soggetti all’autorizzazione e alla vigilanza dell’autorità competente di uno Stato membro, quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) in ragione della loro limitata rilevanza per il mercato interno, se le attività di tali APA e ARM non superano in media nessuna delle soglie di cui all’articolo 2 del presente regolamento. Qualora più APA o ARM siano gestiti dallo stesso gestore, si applica la deroga solo se le attività di nessuno degli APA o ARM superano le soglie di cui all’articolo 2.

    2.   Ai fini dell’autorizzazione, la valutazione dei criteri di cui all’articolo 2 si basa sulle stime delle attività future fornite dal richiedente.

    3.   La rilevanza per il mercato interno delle attività di un APA o di un ARM, di cui al paragrafo 1, è rivalutata dall’ESMA ogni anno, a partire dall’anno successivo al primo anno civile completo successivo all’autorizzazione. La valutazione dei criteri di cui all’articolo 2 si basa su dati che rappresentano l’intero anno civile precedente la rivalutazione.

    4.   Nel caso in cui, sulla base della rivalutazione di cui al paragrafo 3 in due anni consecutivi, le soglie per la deroga alla vigilanza dell’ESMA o l’applicazione di tale vigilanza non siano più raggiunte, il passaggio all’applicazione della vigilanza dell’ESMA o alla deroga a tale vigilanza prende effetto il 1o giugno dell’anno successivo.

    Articolo 2

    Criteri per l’individuazione della deroga alla vigilanza dell’ESMA

    1.   L’APA o l’ARM è soggetto alla deroga alla vigilanza dell’ESMA se:

    a)

    l’APA o l’ARM fornisce servizi a o per conto di imprese di investimento soggette agli obblighi di informazione post-negoziazione di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 o all’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 26 di tale regolamento, in un massimo di tre diversi Stati membri, mentre almeno il 50 % di tali imprese di investimento è autorizzato nello stesso Stato membro dell’APA o dell’ARM; e

    b)

    il numero e il volume delle operazioni rese pubbliche dall’APA a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda gli strumenti rappresentativi di capitale è inferiore allo 0,5 % del numero totale delle operazioni o del volume segnalato da tutti gli APA a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento, e il numero e il volume delle operazioni rese pubbliche dall’APA a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento per quanto riguarda gli strumenti non rappresentativi di capitale non è superiore allo 0,5 % del numero totale di operazioni o del volume segnalato da tutti gli APA a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento; e

    c)

    il numero di operazioni segnalate dall’ARM a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 7, del regolamento (UE) n. 600/2014 non è superiore allo 0,5 % del numero totale di operazioni segnalate da tutti gli ARM a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 7, di tale regolamento.

    2.   L’APA o l’ARM fornisce all’autorità competente, su richiesta, i dati che consentono di valutare il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a).

    Articolo 3

    Disposizioni transitorie

    Ai fini dell’articolo 1 l’ESMA effettua la valutazione iniziale dei criteri di deroga elencati all’articolo 2. Tale valutazione si basa sui dati relativi ai primi sei mesi del 2021.

    Articolo 4

    Entrata in vigore e data di applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore e si applica il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

    (2)  Il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnanoi trasferimenti di fondi (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1).

    (3)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


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