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Document 32020R1302

    Regolamento delegato (UE) 2020/1302 della Commissione del 14 luglio 2020 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle controparti centrali stabilite nei paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/4891

    GU L 305 del 21.9.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1302/oj

    21.9.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 305/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1302 DELLA COMMISSIONE

    del 14 luglio 2020

    che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle controparti centrali stabilite nei paesi terzi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 25 quinquies, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 25 quinquies del regolamento (UE) n. 648/2012, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») impone alle controparti centrali («CCP») di paesi terzi il pagamento di commissioni associate alla domanda di riconoscimento a norma dell’articolo 25 del medesimo regolamento e commissioni annuali associate allo svolgimento delle funzioni dell’ESMA in conformità del medesimo regolamento in relazione alle CCP di paesi terzi riconosciute. A norma dell’articolo 25 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, tali commissioni sono proporzionate al fatturato delle CCP interessate e coprono tutti i costi sostenuti dall’ESMA per il riconoscimento e per lo svolgimento delle sue funzioni in conformità del medesimo regolamento in relazione alle CCP di paesi terzi.

    (2)

    Il pagamento di commissioni associate alla domanda di riconoscimento («commissioni di riconoscimento») dovrebbe essere imposto alle CCP di paesi terzi per coprire i costi sostenuti dall’ESMA per il trattamento delle domande di riconoscimento, compresi i costi per verificare che le domande siano complete, richiedere informazioni supplementari e redigere decisioni, nonché i costi relativi alla valutazione della rilevanza sistemica delle CCP di paesi terzi («classificazione»). Per le CCP che sono di rilevanza sistemica o suscettibili di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri e che sono riconosciute dall’ESMA in conformità dell’articolo 25, paragrafo 2 ter, del regolamento (UE) n. 648/2012 («CCP di classe 2»), l’ESMA sostiene costi aggiuntivi. Tali costi aggiuntivi sono sostenuti dall’ESMA per valutare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, del regolamento (UE) n. 648/2012 e per valutare se, rispettando il quadro giuridico applicabile del paese terzo, la CCP può essere considerata conforme ai requisiti di cui all’articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012 («conformità comparabile»). I costi associati alle domande presentate dalle CCP di classe 2 saranno pertanto superiori a quelli associati alle domande presentate dalle CCP di paesi terzi che non sono ritenute di rilevanza sistemica o suscettibili di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri («CCP di classe 1»).

    (3)

    A tutte le CCP di paesi terzi che presentano una domanda di riconoscimento a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbe essere imposto il pagamento di una commissione di riconoscimento di base; alle CCP di classe 2 dovrebbe essere imposto anche il pagamento di una commissione aggiuntiva per coprire i costi aggiuntivi sostenuti dall’ESMA nell’ambito della procedura di domanda. Il pagamento della commissione di riconoscimento aggiuntiva dovrebbe essere imposto anche alle CCP già riconosciute la prima volta in cui l’ESMA determina che debbano essere classificate come CCP di classe 2 a seguito del riesame della loro rilevanza sistemica a norma dell’articolo 25, paragrafo 5, o dell’articolo 89, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 648/2012.

    (4)

    Alle CCP di paesi terzi riconosciute deve essere inoltre imposto il pagamento di commissioni annuali per coprire i costi sostenuti dall’ESMA per lo svolgimento delle sue funzioni a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione a tali CCP. Tanto per le CCP di classe 1 quanto per quelle di classe 2, tali funzioni comprendono il riesame periodico della rilevanza sistemica delle CCP a norma dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, l’attuazione e il mantenimento di accordi di cooperazione con le autorità dei paesi terzi e il controllo degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi. Per le CCP di classe 2 l’ESMA è altresì tenuta a vigilare su base continuativa sul rispetto da parte di tali CCP dei requisiti di cui all’articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, anche in virtù della conformità comparabile, ove sia stata accordata. È pertanto opportuno applicare commissioni annuali diverse alle CCP di classe 1 e alle CCP di classe 2.

    (5)

    Le commissioni di riconoscimento e le commissioni annuali previste dal presente regolamento dovrebbero coprire i costi che l’ESMA prevede di sostenere per il trattamento delle domande di riconoscimento sulla base della sua esperienza nello svolgimento di funzioni in relazione a CCP di paesi terzi e altri soggetti sottoposti a vigilanza, nonché sulla base dei costi previsti indicati nel suo bilancio annuale per attività.

    (6)

    Le funzioni svolte dall’ESMA a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione alle CCP di classe 1 riconosciute saranno in gran parte identiche per ciascuna CCP di classe 1, indipendentemente dalle dimensioni. È pertanto opportuno che i costi sostenuti dall’ESMA in relazione alle CCP di classe 1 riconosciute siano coperti da una commissione annuale di importo identico versata da ciascuna CCP di classe 1 riconosciuta. In relazione alle CCP di classe 2 riconosciute, al fine di garantire un’equa ripartizione delle commissioni che rifletta anche l’effettivo sforzo amministrativo richiesto all’ESMA per lo svolgimento delle sue funzioni in relazione a ciascuna CCP di classe 2, le commissioni annuali dovrebbero tenere conto anche del fatturato di ciascuna CCP di classe 2.

    (7)

    Le commissioni annuali a carico delle CCP di paesi terzi per il primo anno in cui sono riconosciute a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero essere proporzionate alla parte dell’anno in cui l’ESMA svolge le sue funzioni in conformità del medesimo regolamento in relazione a tali CCP. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi all’anno in cui una CCP riconosciuta come CCP di classe 1 è classificata per la prima volta come CCP di classe 2 ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

    (8)

    Per garantire il finanziamento tempestivo dei costi sostenuti dall’ESMA in relazione alle domande di riconoscimento presentate a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le commissioni di riconoscimento dovrebbero essere pagate all’ESMA prima del trattamento della domanda di riconoscimento o della valutazione del rispetto, da parte delle CCP di classe 2, dei requisiti di riconoscimento di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, del regolamento (UE) n. 648/2012. Al fine di garantire il finanziamento tempestivo dei costi sostenuti dall’ESMA per lo svolgimento delle sue funzioni in relazione alle CCP di paesi terzi riconosciute, le commissioni annuali dovrebbero essere pagate all’inizio dell’anno civile cui si riferiscono. Le commissioni annuali nel primo anno del riconoscimento dovrebbero essere pagate subito dopo l’adozione della decisione di riconoscimento.

    (9)

    Al fine di scoraggiare domande reiterate o infondate, le commissioni di riconoscimento non dovrebbero essere rimborsate qualora il richiedente ritiri la domanda. Poiché l’attività amministrativa necessaria per le domande di riconoscimento che vengono respinte è identica a quella necessaria per le domande accettate, le commissioni di riconoscimento non dovrebbero essere rimborsate in caso di rifiuto del riconoscimento.

    (10)

    I costi sostenuti dall’ESMA successivamente all’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) in relazione a CCP di paesi terzi che sono già state riconosciute in conformità dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 prima del 22 settembre 2020 dovrebbero essere coperti dalle commissioni. Tali CCP di paesi terzi dovrebbero essere pertanto tenute a pagare una commissione annuale provvisoria per il 2020 e per ogni anno successivo fino alla conclusione del riesame della loro rilevanza sistemica a norma dell’articolo 89, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 648/2012.

    (11)

    Il presente regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza per garantire che l’ESMA sia finanziata in modo tempestivo e adeguato a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/2099,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    COMMISSIONI

    Articolo 1

    Commissioni di riconoscimento

    1.   La CCP stabilita in un paese terzo che presenta domanda di riconoscimento in conformità dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 paga una commissione di riconoscimento di base di 50 000 EUR.

    2.   La CCP stabilita in un paese terzo paga una commissione di riconoscimento aggiuntiva di 360 000 EUR qualora l’ESMA stabilisca che, in conformità dell’articolo 25, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012, tale CCP è di rilevanza sistemica o suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri («CCP di classe 2»). La CCP di classe 2 paga la commissione di riconoscimento aggiuntiva in ciascuno dei seguenti casi:

    a)

    la CCP presenta una domanda di riconoscimento;

    b)

    se già riconosciuta a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, la CCP risulta essere una CCP di classe 2 a seguito del riesame effettuato dall’ESMA in conformità dell’articolo 25, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

    Articolo 2

    Commissioni annuali

    1.   La CCP riconosciuta paga una commissione annuale.

    2.   Se la CCP è riconosciuta dall’ESMA in conformità dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 («CCP di classe 1»), per ciascuna CCP di classe 1 la commissione annuale per un determinato anno (n) è pari alla commissione annuale complessiva divisa in parti uguali tra tutte le CCP di classe 1 riconosciute al 31 dicembre dell’anno precedente (n-1).

    Ai fini del primo comma, la commissione annuale complessiva per un determinato anno (n) è pari alla stima delle spese incluse nel bilancio dell’ESMA per l’anno in questione che sono relative alle funzioni che l’ESMA deve svolgere in relazione a tutte le CCP di classe 1 riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.

    3.   Se la CCP è riconosciuta dall’ESMA in conformità dell’articolo 25, paragrafo 2 ter, del regolamento (UE) n. 648/2012 («CCP di classe 2»), la commissione annuale per un determinato anno (n) è pari alla commissione annuale complessiva divisa in parti uguali tra tutte le CCP di classe 2 riconosciute al 31 dicembre dell’anno precedente (n-1), moltiplicata per il fattore di ponderazione applicabile determinato a norma dell’articolo 4 del presente regolamento.

    Ai fini del primo comma, la commissione annuale complessiva per un determinato anno (n) è pari alla stima delle spese incluse nel bilancio dell’ESMA per l’anno in questione che sono relative alle funzioni che l’ESMA deve svolgere in relazione a tutte le CCP di classe 2 riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.

    Articolo 3

    Commissioni annuali nell’anno del riconoscimento

    1.   Per l’anno in cui la CCP di un paese terzo è riconosciuta dall’ESMA in conformità dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, la commissione annuale è calcolata come segue:

    a)

    se l’ESMA riconosce che la CCP è una CCP di classe 1, la commissione annuale è determinata in proporzione alla commissione di riconoscimento di base di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, secondo la seguente formula:

    Image 1

    b)

    se l’ESMA riconosce che la CCP è una CCP di classe 2, la commissione annuale è determinata in proporzione alla commissione di riconoscimento aggiuntiva di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, secondo la seguente formula:

    Image 2

    2.   Se la CCP ha pagato una commissione annuale provvisoria conformemente all’articolo 9 per l’anno in cui la CCP è riconosciuta come CCP di classe 1, non è imposto il pagamento della commissione annuale calcolata in conformità del paragrafo 1, lettera a).

    3.   Se la CCP ha pagato una commissione annuale provvisoria conformemente all’articolo 9 o una commissione annuale conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, per l’anno in cui la CCP è riconosciuta come CCP di classe 2, l’importo di tale commissione è detratto dalla commissione da pagare in conformità del paragrafo 1, lettera b).

    Articolo 4

    Fatturato applicabile per le CCP di classe 2

    1.   Il fatturato pertinente della CCP di classe 2 corrisponde ai suoi ricavi a livello mondiale derivanti dalla fornitura di servizi di compensazione (commissioni di partecipazione e commissioni di compensazione, al netto dei costi delle operazioni) durante l’ultimo esercizio finanziario della CCP.

    La CCP di classe 2 fornisce annualmente all’ESMA dati sottoposti a revisione contabile che confermano i suoi ricavi a livello mondiale derivanti dalla fornitura dei servizi di compensazione di cui al primo comma. I dati sottoposti a revisione contabile sono trasmessi all’ESMA entro il 30 settembre di ogni anno. I documenti contenenti i dati sottoposti a revisione contabile sono forniti in una lingua comunemente utilizzata nell’ambiente dei servizi finanziari.

    Se i ricavi di cui al primo comma sono segnalati in una valuta diversa dall’euro, l’ESMA li converte in euro utilizzando il tasso medio di cambio dell’euro applicabile al periodo nel quale tali ricavi sono stati registrati. A tal fine è utilizzato il tasso di cambio di riferimento dell’euro pubblicato dalla Banca centrale europea.

    2.   In base al fatturato determinato conformemente al paragrafo 1 per un determinato anno (n), si considera che la CCP appartenga a uno dei seguenti gruppi:

    a)

    gruppo 1: fatturato annuo inferiore a 600 milioni di EUR;

    b)

    gruppo 2: fatturato annuo pari a 600 milioni di EUR o superiore.

    Alle CCP di classe 2 appartenenti al gruppo 1 è attribuito un fattore di ponderazione del fatturato pari a 1.

    Alle CCP di classe 2 appartenenti al gruppo 2 è attribuito un fattore di ponderazione del fatturato pari a 1,2.

    3.   Il fattore complessivo di ponderazione del fatturato di tutte le CCP di classe 2 riconosciute per un determinato anno (n) è pari alla somma dei fattori di ponderazione del fatturato determinati conformemente al paragrafo 2 di tutte le CCP di classe 2 riconosciute dall’ESMA al 31 dicembre dell’anno precedente (n-1).

    4.   Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 3, il fattore di ponderazione applicabile della CCP di classe 2 per un determinato anno (n) è pari al suo fattore di ponderazione del fatturato, determinato conformemente al paragrafo 2, diviso per il fattore complessivo di ponderazione del fatturato di tutte le CCP di classe 2 riconosciute, determinato conformemente al paragrafo 3.

    CAPO II

    CONDIZIONI DI PAGAMENTO

    Articolo 5

    Modalità generali di pagamento

    1.   Tutte le commissioni sono pagate in euro.

    2.   Eventuali ritardi di pagamento sono soggetti agli interessi di mora di cui all’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    3.   Le comunicazioni tra l’ESMA e le CCP di paesi terzi avvengono per via elettronica.

    Articolo 6

    Pagamento delle commissioni di riconoscimento

    1.   La commissione di riconoscimento di base di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento è pagata al momento della presentazione della domanda di riconoscimento da parte della CCP.

    In deroga al primo comma, se la Commissione non ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 per il paese terzo in cui la CCP è stabilita al momento della presentazione della domanda di riconoscimento, la commissione di riconoscimento di base è pagata al più tardi il giorno dell’entrata in vigore di tale atto di esecuzione.

    2.   La data entro la quale deve essere pagata la commissione di riconoscimento aggiuntiva di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento è fissata in una nota di addebito inviata dall’ESMA alla CCP a seguito della richiesta dell’ESMA alla CCP di trasmettere informazioni supplementari per la valutazione della conformità della CCP ai requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tra la data in cui l’ESMA invia la nota di addebito alla CCP e la data di pagamento intercorrono almeno 30 giorni di calendario.

    3.   Le commissioni di riconoscimento non sono rimborsate.

    Articolo 7

    Pagamento delle commissioni annuali

    1.   Le commissioni annuali di cui all’articolo 2 per un determinato anno (n) sono pagate entro il 31 marzo dell’anno (n).

    L’ESMA invia a tutte le CCP di paesi terzi riconosciute una nota di addebito che specifica l’importo delle commissioni annuali entro il 1o marzo dell’anno (n).

    2.   L’importo della commissione annuale di cui all’articolo 3 nell’anno del riconoscimento e la data entro la quale deve essere pagata sono indicati in una nota di addebito inviata dall’ESMA alla CCP. Tra la data in cui l’ESMA invia la nota di addebito alla CCP e la data di pagamento intercorrono almeno 30 giorni di calendario.

    3.   Le commissioni annuali pagate dalla CCP non sono rimborsate.

    CAPO III

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 8

    Domande di riconoscimento già presentate

    1.   Se la CCP di un paese terzo ha presentato domanda di riconoscimento prima del 22 settembre 2020 e l’ESMA non ha ancora adottato una decisione volta a riconoscere la CCP o a rifiutare il riconoscimento, la CCP paga la commissione di riconoscimento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, entro il 22 ottobre 2020.

    2.   In deroga al paragrafo 1, qualora l’ESMA abbia sospeso il trattamento della domanda di riconoscimento della CCP di un paese terzo prima del 22 settembre 2020, la CCP paga la commissione di riconoscimento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, entro la data di pagamento indicata nella nota di addebito inviata dall’ESMA alla CCP, a seguito della notifica della revoca della sospensione del trattamento della domanda. Tra la data in cui l’ESMA invia la nota di addebito alla CCP e la data di pagamento intercorrono almeno 30 giorni di calendario.

    Articolo 9

    Commissione annuale provvisoria per le CCP già riconosciute

    1.   La CCP di un paese terzo che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, è riconosciuta dall’ESMA in conformità dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 paga una commissione annuale provvisoria di 50 000 EUR per il 2020 e per ogni anno successivo fino alla conclusione del riesame della sua rilevanza sistemica a norma dell’articolo 89, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 648/2012 e al riconoscimento in conformità dell’articolo 25, paragrafo 2, o dell’articolo 25, paragrafo 2 ter, del medesimo regolamento, oppure al rifiuto del riconoscimento.

    2.   La commissione annuale provvisoria per il 2020 è pagata entro 30 giorni di calendario dall’entrata in vigore del presente regolamento. Le commissioni annuali provvisorie per un altro anno (n) sono pagate entro il 31 marzo dell’anno (n).

    Articolo 10

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell’autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi (GU L 322 del 12.12.2019, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


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