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Document 22020D1022
Decision No 1/2020 of the Joint Committee established by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community of 12 June 2020 amending the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community [2020/1022]
Decisione n. 1/2020 del comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 12 giugno 2020 che modifica l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica [2020/1022]
Decisione n. 1/2020 del comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 12 giugno 2020 che modifica l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica [2020/1022]
PUB/2020/507
GU L 225 del 14.7.2020, p. 53–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 225 del 14.7.2020, p. 1–3
(GA)
In force
14.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 225/53 |
DECISIONE n. 1/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL’UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA
del 12 giugno 2020
che modifica l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica [2020/1022]
Il COMITATO MISTO,
visto l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1) («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 164, paragrafo 5, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell’accordo di recesso, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell’accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali dell’accordo stesso. A norma dell’articolo 166, paragrafo 2, dell’accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l’Unione e il Regno Unito. L’Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni; esse producono gli stessi effetti giuridici dell’accordo di recesso. |
(2) |
Poiché la data di entrata in vigore dell’accordo di recesso è successiva a quella inizialmente prevista, ai fini della certezza giuridica e per tener conto degli adattamenti necessari è opportuno modificare gli articoli 135, 137, 143, 144 e 150 dell’accordo. |
(3) |
L’articolo 145 dell’accordo di recesso non contiene disposizioni che disciplinano le sovvenzioni del Fondo di ricerca carbone e acciaio concesse ai beneficiari stabiliti nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione. È pertanto opportuno che l’articolo 145 dell’accordo di recesso sia modificato per rettificare detta carenza e garantire la certezza giuridica per quanto riguarda le sovvenzioni in corso. |
(4) |
È altresì opportuno che sia modificata la parte I dell’allegato I dell’accordo di recesso integrando due decisioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che non vi figurano, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo1
L’accordo di recesso è così modificato:
1) |
all’articolo 135, nel titolo, i termini «per gli esercizi 2019 e 2020» sono sostituiti dai termini «per l’esercizio 2020» e nel paragrafo 1, i termini «gli esercizi 2019 e» sono sostituiti dal termine «l’esercizio» e il termine «esercizi» è sostituito dal termine «esercizio»; |
2) |
all’articolo 137, nel titolo e nel paragrafo 1, primo comma, i termini «2019 e» sono soppressi; |
3) |
l’articolo 143, paragrafo 1, è così modificato:
|
4) |
all’articolo 144, paragrafo 1, secondo comma, i termini «31 luglio 2019» sono sostituiti dai termini «31 luglio 2020»; |
5) |
all’articolo 145 è aggiunto il comma seguente: «Per quanto riguarda i progetti finanziati dal Fondo di ricerca carbone e acciaio istituito dal protocollo n. 37 del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nell’ambito di convenzioni di sovvenzione firmate prima della fine del periodo di transizione, il diritto dell’Unione applicabile continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione fino alla chiusura dei progetti. Il diritto dell’Unione applicabile comprende in particolare le disposizioni seguenti, e relative modifiche, a prescindere dalla data di adozione, entrata in vigore o applicazione delle modifiche:
|
6) |
l’articolo 150 è così modificato:
|
7) |
nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso sono aggiunti gli atti seguenti:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2020
Per il comitato misto
I copresidenti
Maroš ŠEFČOVIČ
Michael GOVE