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Document 32020D0701

Decisione (UE) 2020/701 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell’allargamento e del vicinato nel contesto della pandemia di Covid‐19

PE/11/2020/REV/1

GU L 165 del 27.5.2020, p. 31–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/701/oj

27.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 165/31


DECISIONE (UE) 2020/701 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2020

sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell’allargamento e del vicinato nel contesto della pandemia di Covid‐19

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La pandemia di Covid‐19 ha effetti molto dannosi sulla stabilità economica e finanziaria delle regioni dell’allargamento e del vicinato. Nei paesi partner la bilancia dei pagamenti e la situazione di bilancio sono deboli e in rapido peggioramento e l’economia si sta avviando verso una recessione. Solidi motivi spingono a un intervento dell’Unione rapido e deciso a sostegno di tali economie. La presente decisione interessa pertanto dieci paesi partner: Repubblica d’Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (*), Montenegro e Repubblica di Macedonia del Nord nella regione dell’allargamento; Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina nel vicinato orientale e Regno hascemita di Giordania e Repubblica tunisina nel vicinato meridionale («paesi partner»).

(2)

Il carattere urgente dell’assistenza è connesso alla necessità immediata per i paesi partner di ottenere fondi a integrazione di quelli che saranno forniti mediante altri strumenti dell’Unione, dalle istituzioni finanziarie internazionali, dagli Stati membri e da altri donatori bilaterali. Ciò è necessario al fine di consentire un margine di manovra a breve termine che consenta alle autorità dei paesi partner di attuare misure volte a contrastare le ripercussioni economiche della pandemia di Covid‐19.

(3)

Le autorità di ciascun paese partner e il Fondo monetario internazionale (FMI) hanno già concordato un programma che sarà sostenuto da un accordo di credito con l’FMI o prevedibilmente concorderanno a breve tale programma.

(4)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno alla bilancia dei pagamenti non vincolato e non specifico, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni del beneficiario parallelamente a un accordo di credito non precauzionale con l’FMI che è soggetto a un programma concordato di riforme economiche. Nel contesto della pandemia di Covid‐19 l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere disponibile anche per i paesi partner che beneficiano di finanziamenti di emergenza provenienti dall’FMI, che possono essere erogati senza azioni preliminari e/o condizionalità, ad esempio attraverso lo strumento di finanziamento rapido (Rapid Financing Instrument). Tale assistenza dovrebbe pertanto essere di durata più breve, limitata a due erogazioni e volta a sostenere l’attuazione di un programma di intervento contenente una serie limitata di misure di riforma.

(5)

Il sostegno finanziario dell’Unione a favore dei paesi partner è coerente con le politiche dell’Unione di allargamento e di vicinato.

(6)

In quanto paesi in fase di adesione o preadesione o interessati dalla politica europea di vicinato, i paesi partner sono ammissibili a ricevere l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

(7)

Poiché si prevede che, a causa del rapido peggioramento, il fabbisogno di finanziamenti esterni dei paesi partner sia di gran lunga superiore alle risorse che saranno fornite dall’FMI e da altre istituzioni multilaterali, si ritiene che, nelle circostanze eccezionali attuali, la concessione di un’assistenza macrofinanziaria da parte dell’Unione sia una risposta appropriata alla richiesta dei paesi partner di sostenere la loro stabilizzazione economica. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sosterrebbe la stabilizzazione economica, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell’accordo di credito con l’FMI.

(8)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe mirare a sostenere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dei paesi partner, sostenendo così un rinnovato sviluppo economico e sociale.

(9)

L’importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione si basa su una stima preliminare del fabbisogno di finanziamento esterno residuo di ciascun paese partner e tiene conto della capacità del paese di autofinanziarsi con le proprie risorse, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse messi a disposizione dall’FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell’importo dell’assistenza tiene conto anche della necessità di garantire un’equa ripartizione degli oneri tra l’Unione e gli altri donatori, nonché della preesistente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell’Unione e del valore aggiunto dell’intervento complessivo dell’Unione.

(10)

La Commissione dovrebbe garantire che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali, gli obiettivi e le misure adottate nei vari settori dell’azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell’Unione.

(11)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell’Unione nei confronti dei paesi partner. La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l’intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell’Unione e garantirne la coerenza.

(12)

È opportuno che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sostenga l’impegno dei paesi partner nei confronti dei valori condivisi con l’Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il loro impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

(13)

La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere subordinata alla condizione preliminare del rispetto, da parte dei paesi partner, di meccanismi democratici effettivi, compresi un sistema parlamentare multipartitico e lo Stato di diritto, e dei diritti umani. È inoltre opportuno che gli obiettivi specifici dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione rafforzino l’efficienza, la trasparenza e l’assunzione di responsabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche nei paesi partner e promuovano riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile e il risanamento di bilancio. La Commissione e il SEAE dovrebbero sottoporre a un monitoraggio regolare il rispetto delle condizioni preliminari e il conseguimento di tali obiettivi.

(14)

Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione connessi all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, i paesi partner dovrebbero adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa a tale assistenza. È inoltre opportuno prevedere controlli da parte della Commissione, verifiche contabili da parte della Corte dei conti e l’esercizio delle competenze da parte della Procura europea.

(15)

L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto autorità di bilancio.

(16)

Gli importi delle dotazioni richieste per l’assistenza macrofinanziaria dovrebbero essere coerenti con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

(17)

È opportuno che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l’attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi a tale assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.

(18)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(19)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da stabilire in un protocollo d’intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità dei paesi partner sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerato l’impatto potenzialmente rilevante di un’assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d’esame specificata nel regolamento (UE) n. 182/2011 per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell’importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione a ciascun paese partner, si dovrebbe ricorrere alla procedura consultiva per l’adozione del protocollo d’intesa con il Montenegro e alla procedura d’esame per l’adozione del protocollo d’intesa con gli altri paesi partner contemplati dalla presente decisione e, rispettivamente, a ciascuna di tali procedure per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento di tale assistenza.

(20)

Poiché l’obiettivo della presente decisione, vale a dire sostenere le economie dei paesi partner che stanno attualmente attraversando situazioni di bilancia dei pagamenti e fiscali sfavorevoli e in rapido peggioramento, con economie che stanno andando in recessione, in conseguenza della pandemia di Covid‐19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)

Considerata l’urgenza dovuta alle circostanze eccezionali provocate dalla pandemia di Covid‐19 e alle relative conseguenze economiche, è stato considerato opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(22)

La presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’Unione mette a disposizione della Repubblica d’Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Georgia, del Regno hascemita di Giordania, del Kosovo, della Repubblica di Moldova, del Montenegro, della Repubblica di Macedonia del Nord, della Repubblica tunisina e dell’Ucraina («paesi partner») assistenza macrofinanziaria («assistenza macrofinanziaria dell’Unione») per un importo totale massimo di 3 miliardi di EUR al fine di sostenere la stabilizzazione economica dei paesi partner e un programma sostanziale di riforme. L’assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno urgente di sostegno alla bilancia dei pagamenti dei paesi partner individuato nel programma sostenuto dall’FMI ed è resa disponibile come segue:

a)

180 milioni di EUR per la Repubblica d’Albania;

b)

250 milioni di EUR per la Bosnia-Erzegovina;

c)

150 milioni di EUR per la Georgia;

d)

200 milioni di EUR per il Regno hascemita di Giordania;

e)

100 milioni di EUR per il Kosovo;

f)

100 milioni di EUR per la Repubblica di Moldova;

g)

60 milioni di EUR per il Montenegro;

h)

160 milioni di EUR per la Repubblica di Macedonia del Nord;

i)

600 milioni di EUR per la Repubblica tunisina;

j)

1,2 miliardi di EUR per l’Ucraina.

2.   L’intero importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogato a ciascun paese partner sotto forma di prestiti. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell’Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie e a prestarli al paese partner. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni.

3.   L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l’FMI e il paese partner. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a tali istituzioni.

4.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è messa a disposizione per un periodo di 12 mesi a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del protocollo d’intesa di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

5.   Qualora, nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, il fabbisogno di finanziamento del paese partner diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo l’articolo 7, paragrafo 2, riduce l’importo dell’assistenza, la sospende o la annulla.

Articolo 2

1.   La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata alla condizione preliminare del rispetto, da parte del paese partner, di meccanismi democratici effettivi — compresi un sistema parlamentare multipartitico e lo Stato di diritto — e dei diritti umani.

2.   La Commissione e il SEAE monitorano il rispetto della condizione preliminare di cui al paragrafo 1 durante l’intero ciclo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (3).

Articolo 3

1.   La Commissione concorda con le autorità di ciascun paese partner, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie, chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Tali condizioni di politica economica e condizioni finanziarie sono stabilite in un protocollo d’intesa comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d’intesa sono coerenti con gli accordi o con le intese di cui all’articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dal paese partner con il sostegno dell’FMI.

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche nei paesi partner, anche ai fini del ricorso all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell’apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo, nonché di altre priorità della politica esterna dell’Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione.

3.   Le condizioni finanziarie dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità di ciascun paese partner separatamente («accordo di prestito»).

4.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, continuino ad essere soddisfatte, verificando anche che le politiche economiche del paese partner siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l’FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e con il Consiglio.

Articolo 4

1.   Alle condizioni previste al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione in due rate. L’importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d’intesa.

2.   Per gli importi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (4).

3.   La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)

la condizione preliminare di cui all’articolo 2;

b)

un bilancio costantemente soddisfacente dell’attuazione di un accordo di credito non cautelare con l’FMI;

c)

l’attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie concordate nel protocollo d’intesa.

Il versamento della seconda rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della prima rata.

4.   Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o dell’annullamento.

5.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogata alla banca centrale del paese partner. Alle condizioni che saranno concordate nel protocollo d’intesa, tra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell’Unione possono essere trasferiti al ministero delle Finanze come beneficiario finale.

Articolo 5

1.   Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti relative all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano trasformazione delle scadenze a carico dell’Unione, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d’interesse o ad altri rischi commerciali.

2.   Se le circostanze lo consentono, e qualora il paese partner ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione del prestito.

3.   Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito e il paese partner ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità, o di parte, dei prestiti iniziali o può procedere a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della scadenza dei prestiti assunti, né un aumento dell’ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione.

4.   Tutte le spese sostenute dall’Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico del paese partner.

5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull’andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

1.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

2.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è attuata in gestione diretta.

3.   L’accordo di prestito contiene disposizioni:

a)

che assicurano che il paese partner verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio generale dell’Unione siano stati correttamente utilizzati, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita;

b)

che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, conformemente ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (6) e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (7) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e, per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata riguardante la Procura europea, il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (9). A tal fine, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è espressamente autorizzato a svolgere indagini, tra cui controlli e verifiche sul posto, comprese operazioni di informatica forense e colloqui;

c)

che autorizzano espressamente la Commissione o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi controlli e verifiche sul posto;

d)

che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, comprese le verifiche contabili documentali e sul posto, come le valutazioni operative;

e)

che assicurano che l’Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, il paese partner è stato coinvolto in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; e

f)

che assicurano che tutti i costi sostenuti dall’Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico del paese partner.

4.   Prima dell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni del paese partner che sono pertinenti ai fini dell’assistenza.

Articolo 7

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione per il Montenegro è applicato l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011, mentre all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione per gli altri paesi partner contemplati dalla presente decisione è applicato l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva della valutazione dell’attuazione. La relazione:

a)

esamina i progressi ottenuti nell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione;

b)

valuta la situazione economica e le prospettive dei paesi partner, nonché i progressi ottenuti nell’attuazione delle misure di politica di cui all’articolo 3, paragrafo 1;

c)

indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d’intesa, i risultati economici e di bilancio dei paesi partner e le decisioni della Commissione di versare le rate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

2.   Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’articol o 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l’efficienza dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 15 maggio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 maggio 2020.

(*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(3)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(4)  Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

(5)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(7)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).


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