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Document 32007D0851

    2007/851/CE: Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2007 , che modifica le decisioni 2006/687/CE, 2006/875/CE e 2006/876/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie degli animali nonché per i programmi di controllo volti a prevenire le zoonosi presentati per il 2007 [notificata con il numero C(2007) 5985]

    GU L 335 del 20.12.2007, p. 47–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/851/oj

    20.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 335/47


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 10 dicembre 2007

    che modifica le decisioni 2006/687/CE, 2006/875/CE e 2006/876/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie degli animali nonché per i programmi di controllo volti a prevenire le zoonosi presentati per il 2007

    [notificata con il numero C(2007) 5985]

    (2007/851/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 24, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 29 e 32,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità del contributo finanziario della Comunità a programmi di eradicazione, controllo e sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi.

    (2)

    La decisione 2006/687/CE della Commissione, del 12 ottobre 2006, relativa a programmi che possono fruire di un contributo finanziario comunitario nel 2007 per l’eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali, per la prevenzione delle zoonosi, per la sorveglianza delle TSE e a programmi per l’eradicazione della BSE e della scrapie (2) indica il tasso proposto e l’importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ogni programma presentato dagli Stati membri.

    (3)

    La decisione 2006/875/CE della Commissione, del 30 novembre 2006, che approva i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2007 (3) e la decisione 2006/876/CE della Commissione, del 30 novembre 2006, che approva i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati da Bulgaria e Romania per il 2007 e modifica la decisione 2006/687/CE stabiliscono l’importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ogni programma presentato dagli Stati membri.

    (4)

    La Commissione ha esaminato le relazioni presentate dagli Stati membri sulle spese relative a tali programmi. Dall’analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente gli stanziamenti ad essi assegnati per il 2007, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all’importo concesso.

    (5)

    Occorre pertanto adeguare il contributo finanziario della Comunità ad alcuni programmi. È opportuno ridistribuire i fondi dei programmi degli Stati membri che non utilizzano appieno il loro stanziamento destinandoli a quelli che lo superano. La riassegnazione dovrebbe basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri in questione.

    (6)

    Occorre pertanto modificare le decisioni 2006/687/CE, 2006/875/CE e 2006/876/CE.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli allegati da I a V della decisione 2006/687/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La decisione 2006/875/CE è modificata come segue:

    1)

    l’articolo 1 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 2 è modificato come segue:

    i)

    alla lettera d), i termini «1 200 000 EUR» sono sostituiti da «790 000 EUR»;

    ii)

    alla lettera e), i termini «1 850 000 EUR» sono sostituiti da «900 000 EUR»;

    iii)

    alla lettera g), i termini «4 850 000 EUR» sono sostituiti da «4 100 000 EUR»;

    b)

    al paragrafo 3, i termini «600 000 EUR» sono sostituiti da «450 000 EUR»;

    2)

    l’articolo 2, paragrafo 2 è modificato come segue:

    a)

    alla lettera a), i termini «3 500 000 EUR» sono sostituiti da «5 500 000 EUR»;

    b)

    alla lettera b), i termini «1 100 000 EUR» sono sostituiti da «1 950 000 EUR»;

    c)

    alla lettera c), i termini «2 000 000 EUR» sono sostituiti da «3 000 000 EUR»;

    d)

    alla lettera d), i termini «95 000 EUR» sono sostituiti da «20 000 EUR»;

    e)

    alla lettera e), i termini «1 600 000 EUR» sono sostituiti da «1 280 000 EUR»;

    3)

    l’articolo 3, paragrafo 2 è modificato come segue:

    a)

    alla lettera a), i termini «3 000 000 EUR» sono sostituiti da «8 000 000 EUR»;

    b)

    alla lettera b), i termini «2 500 000 EUR» sono sostituiti da «2 950 000 EUR»;

    c)

    alla lettera c), i termini «1 100 000 EUR» sono sostituiti da «1 550 000 EUR»;

    4)

    l’articolo 4, paragrafo 2 è modificato come segue:

    a)

    alla lettera b), i termini «400 000 EUR» sono sostituiti da «1 600 000 EUR»;

    b)

    alla lettera c), i termini «35 000 EUR» sono sostituiti da «85 000 EUR»;

    c)

    alla lettera e), i termini «2 300 000 EUR» sono sostituiti da «4 800 000 EUR»;

    d)

    alla lettera f), i termini «225 000 EUR» sono sostituiti da «425 000 EUR»;

    5)

    l’articolo 5 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 2 è modificato come segue:

    i)

    alla lettera a), i termini «5 000 000 EUR» sono sostituiti da «5 900 000 EUR»;

    ii)

    alla lettera b), i termini «200 000 EUR» sono sostituiti da «570 000 EUR»;

    iii)

    alla lettera c), i termini «4 000 000 EUR» sono sostituiti da «5 000 000 EUR»;

    iv)

    alla lettera e), i termini «1 600 000 EUR» sono sostituiti da «1 220 000 EUR»;

    b)

    al paragrafo 3, i termini «650 000 EUR» sono sostituiti da «200 000 EUR»;

    6)

    l’articolo 6, paragrafo 2 è modificato come segue:

    a)

    alla lettera a), i termini «4 900 000 EUR» sono sostituiti da «8 000 000 EUR»;

    b)

    alla lettera b), i termini «160 000 EUR» sono sostituiti da «360 000 EUR»;

    c)

    alla lettera c), i termini «1 300 000 EUR» sono sostituiti da «1 400 000 EUR»;

    d)

    alla lettera d), i termini «600 000 EUR» sono sostituiti da «1 100 000 EUR»;

    7)

    l’articolo 7, paragrafo 2 è modificato come segue:

    a)

    alla lettera a), i termini «660 000 EUR» sono sostituiti da «550 000 EUR»;

    b)

    alla lettera c), i termini «250 000 EUR» sono sostituiti da «500 000 EUR»;

    c)

    alla lettera g), i termini «2 000 000 EUR» sono sostituiti da «960 000 EUR»;

    d)

    alla lettera h), i termini «875 000 EUR» sono sostituiti da «550 000 EUR»;

    e)

    alla lettera i), i termini «175 000 EUR» sono sostituiti da «0 EUR»;

    f)

    alla lettera j), i termini «320 000 EUR» sono sostituiti da «590 000 EUR»;

    g)

    alla lettera m), i termini «60 000 EUR» sono sostituiti da «110 000 EUR»;

    h)

    alla lettera q), i termini «450 000 EUR» sono sostituiti da «20 000 EUR»;

    i)

    alla lettera r), i termini «205 000 EUR» sono sostituiti da «50 000 EUR»;

    8)

    l’articolo 8, paragrafo 2 è modificato come segue:

    a)

    alla lettera a), i termini «800 000 EUR» sono sostituiti da «1 100 000 EUR»;

    b)

    alla lettera b), i termini «500 000 EUR» sono sostituiti da «650 000 EUR»;

    9)

    all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) i termini «250 000 EUR» sono sostituiti da «350 000 EUR»;

    10)

    all’articolo 10, paragrafo 2, i termini «120 000 EUR» sono sostituiti da «350 000 EUR»;

    11)

    l’articolo 12, paragrafo 2 è modificato come segue:

    a)

    alla lettera c), i termini «160 000 EUR» sono sostituiti da «310 000 EUR»;

    b)

    alla lettera d), i termini «243 000 EUR» sono sostituiti da «460 000 EUR»;

    c)

    alla lettera j), i termini «510 000 EUR» sono sostituiti da «900 000 EUR»;

    d)

    alla lettera n), i termini «10 000 EUR» sono sostituiti da «15 000 EUR»;

    e)

    alla lettera t), i termini «121 000 EUR» sono sostituiti da «46 000 EUR»;

    f)

    alla lettera x), i termini «130 000 EUR» sono sostituiti da «200 000 EUR»;

    g)

    alla lettera y), i termini «275 000 EUR» sono sostituiti da «1 125 000 EUR»;

    12)

    l’articolo 13, paragrafo 2 è modificato come segue:

    a)

    alla lettera b), i termini «1 059 000 EUR» sono sostituiti da «1 320 000 EUR»;

    b)

    alla lettera c), i termini «1 680 000 EUR» sono sostituiti da «1 950 000 EUR»;

    c)

    alla lettera f), i termini «1 827 000 EUR» sono sostituiti da «1 650 000 EUR»;

    d)

    alla lettera g), i termini «10 237 000 EUR» sono sostituiti da «9 100 000 EUR»;

    e)

    alla lettera i), i termini «6 755 000 EUR» sono sostituiti da «6 410 000 EUR»;

    f)

    alla lettera j), i termini «3 375 000 EUR» sono sostituiti da «3 000 000 EUR»;

    g)

    alla lettera k), i termini «348 000 EUR» sono sostituiti da «530 000 EUR»;

    h)

    alla lettera s), i termini «3 744 000 EUR» sono sostituiti da «244 000 EUR»;

    i)

    alla lettera t), i termini «2 115 000 EUR» sono sostituiti da «2 940 000 EUR»;

    j)

    alla lettera v), i termini «1 088 000 EUR» sono sostituiti da «610 000 EUR»;

    13)

    l’articolo 14, paragrafo 2 è modificato come segue:

    a)

    alla lettera d), i termini «500 000 EUR» sono sostituiti da «50 000 EUR»;

    b)

    alla lettera g), i termini «713 000 EUR» sono sostituiti da «413 000 EUR»;

    c)

    alla lettera i), i termini «800 000 EUR» sono sostituiti da «70 000 EUR»;

    d)

    alla lettera j), i termini «150 000 EUR» sono sostituiti da «65 000 EUR»;

    e)

    alla lettera o), i termini «328 000 EUR» sono sostituiti da «530 000 EUR»;

    f)

    alla lettera p), i termini «305 000 EUR» sono sostituiti da «45 000 EUR»;

    14)

    l’articolo 15, paragrafo 2 è modificato come segue:

    a)

    alla lettera c), i termini «927 000 EUR» sono sostituiti da «827 000 EUR»;

    b)

    alla lettera e), i termini «1 306 000 EUR» sono sostituiti da «516 000 EUR»;

    c)

    alla lettera f), i termini «5 374 000 EUR» sono sostituiti da «4 500 000 EUR»;

    d)

    alla lettera h), i termini «629 000 EUR» sono sostituiti da «279 000 EUR»;

    e)

    alla lettera i), i termini «3 076 000 EUR» sono sostituiti da «620 000 EUR»;

    f)

    alla lettera j), i termini «2 200 000 EUR» sono sostituiti da «1 280 000 EUR»;

    g)

    alla lettera l), i termini «332 000 EUR» sono sostituiti da «232 000 EUR»;

    h)

    alla lettera o), i termini «716 000 EUR» sono sostituiti da «41 000 EUR»;

    i)

    alla lettera q), i termini «279 000 EUR» sono sostituiti da «179 000 EUR»;

    j)

    alla lettera t), i termini «9 178 000 EUR» sono sostituiti da «5 178 000 EUR».

    Articolo 3

    La decisione 2006/876/CE è modificata come segue:

    1)

    l’articolo 1, paragrafo 2 è modificato come segue:

    a)

    alla lettera a), i termini «830 000 EUR» sono sostituiti da «0 EUR»;

    b)

    alla lettera b), i termini «800 000 EUR» sono sostituiti da «0 EUR»;

    2)

    all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a) i termini «425 000 EUR» sono sostituiti da «275 000 EUR»;

    3)

    all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) i termini «508 000 EUR» sono sostituiti da «5 000 EUR»;

    4)

    l’articolo 4, paragrafo 2 è modificato come segue:

    a)

    alla lettera a), i termini «23 000 EUR» sono sostituiti da «88 000 EUR»;

    b)

    alla lettera b), i termini «105 000 EUR» sono sostituiti da «505 000 EUR».

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    (2)  GU L 282 del 13.10.2006, pag. 52. Decisione modificata dalla decisione 2006/876/CE (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 57).

    (3)  GU L 337 del 5.12.2006, pag. 46. Decisione modificata dalla decisione 2007/22/CE (GU L 7 del 12.1.2007, pag. 46).


    ALLEGATO

    Gli allegati da I a V della decisione 2006/687/CE sono sostituiti dal testo seguente:

    «

    ALLEGATO I

    Elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali di cui all’articolo 1, paragrafo 1

    Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

    Malattia

    Stato membro

    Aliquota

    Importo massimo

    (EUR)

    Malattia di Aujeszky

    Belgio

    50 %

    350 000

    Spagna

    50 %

    350 000

    Febbre catarrale degli ovini

    Spagna

    50 %

    8 000 000

    Francia

    50 %

    360 000

    Italia

    50 %

    1 400 000

    Portogallo

    50 %

    1 100 000

    Brucellosi bovina

    Irlanda

    50 %

    1 950 000

    Spagna

    50 %

    5 500 000

    Italia

    50 %

    3 000 000

    Cipro

    50 %

    20 000

    Portogallo

    50 %

    1 280 000

    Regno Unito (1)

    50 %

    1 100 000

    Tubercolosi bovina

    Spagna

    50 %

    8 000 000

    Italia

    50 %

    2 950 000

    Polonia

    50 %

    1 550 000

    Portogallo

    50 %

    450 000

    Peste suina classica

    Germania

    50 %

    1 100 000

    Francia

    50 %

    650 000

    Lussemburgo

    50 %

    35 000

    Slovenia

    50 %

    25 000

    Slovacchia

    50 %

    400 000

    Leucosi enzootica bovina

    Estonia

    50 %

    20 000

    Italia

    50 %

    1 600 000

    Lettonia

    50 %

    85 000

    Lituania

    50 %

    135 000

    Polonia

    50 %

    4 800 000

    Portogallo

    50 %

    425 000

    Brucellosi ovina e caprina (B. melitensis)

    Grecia

    50 %

    200 000

    Spagna

    50 %

    5 900 000

    Francia

    50 %

    570 000

    Italia

    50 %

    5 000 000

    Cipro

    50 %

    120 000

    Portogallo

    50 %

    1 220 000

    Poseidom (2)

    Francia (3)

    50 %

    50 000

    Rabbia

    Bulgaria

    50 %

    0

    Repubblica ceca

    50 %

    490 000

    Germania

    50 %

    850 000

    Estonia

    50 %

    925 000

    Lettonia

    50 %

    790 000

    Lituania

    50 % territorio nazionale; 100 % aree di confine

    450 000

    Ungheria

    50 %

    900 000

    Austria

    50 %

    185 000

    Polonia

    50 %

    4 100 000

    Romania

    50 %

    0

    Slovenia

    50 %

    375 000

    Slovacchia

    50 %

    500 000

    Finlandia

    50 %

    112 000

    Peste suina africana, peste suina classica

    Bulgaria

    50 %

    275 000

    Italia

    50 %

    140 000

    Romania

    50 %

    5 250 000

    Malattia vescicolare dei suini

    Italia

    50 %

    350 000

    Influenza aviaria

    Belgio

    50 %

    66 000

    Bulgaria

    50 %

    88 000

    Repubblica ceca

    50 %

    74 000

    Danimarca

    50 %

    310 000

    Germania

    50 %

    460 000

    Estonia

    50 %

    40 000

    Irlanda

    50 %

    59 000

    Grecia

    50 %

    42 000

    Spagna

    50 %

    82 000

    Francia

    50 %

    280 000

    Italia

    50 %

    900 000

    Cipro

    50 %

    15 000

    Lettonia

    50 %

    15 000

    Lituania

    50 %

    12 000

    Lussemburgo

    50 %

    15 000

    Ungheria

    50 %

    110 000

    Malta

    50 %

    5 000

    Paesi Bassi

    50 %

    126 000

    Austria

    50 %

    42 000

    Polonia

    50 %

    87 000

    Romania

    50 %

    505 000

    Portogallo

    50 %

    46 000

    Slovenia

    50 %

    32 000

    Slovacchia

    50 %

    21 000

    Finlandia

    50 %

    27 000

    Svezia

    50 %

    200 000

    Regno Unito

    50 %

    1 125 000

    Totale

    80 171 000

    ALLEGATO II

    Elenco dei programmi di controllo per la prevenzione delle zoonosi di cui all’articolo 2, paragrafo 1

    Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

    Zoonosi

    Stato membro

    Aliquota

    Importo massimo

    (EUR)

    Salmonella

    Belgio

    50 %

    550 000

    Bulgaria

    50 %

    5 000

    Repubblica ceca

    50 %

    330 000

    Danimarca

    50 %

    500 000

    Germania

    50 %

    175 000

    Estonia

    50 %

    27 000

    Irlanda

    50 %

    0

    Grecia

    50 %

    60 000

    Spagna

    50 %

    960 000

    Francia

    50 %

    550 000

    Italia

    50 %

    590 000

    Cipro

    50 %

    40 000

    Lettonia

    50 %

    60 000

    Ungheria

    50 %

    110 000

    Paesi Bassi

    50 %

    1 350 000

    Austria

    50 %

    80 000

    Polonia

    50 %

    2 000 000

    Portogallo

    50 %

    20 000

    Romania

    50 %

    215 000

    Slovacchia

    50 %

    50 000

    Totale

    7 672 000

    ALLEGATO III

    Elenco dei programmi di sorveglianza delle TSE di cui all’articolo 3, paragrafo 1

    Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

    Malattia

    Stato membro

    Aliquota applicata per i test rapidi e i test di discriminazione eseguiti

    Importo massimo

    (EUR)

    TSE

    Belgio

    100 %

    2 084 000

    Repubblica ceca

    100 %

    1 320 000

    Danimarca

    100 %

    1 950 000

    Germania

    100 %

    11 307 000

    Estonia

    100 %

    233 000

    Irlanda

    100 %

    6 410 000

    Grecia

    100 %

    1 650 000

    Spagna

    100 %

    9 100 000

    Francia

    100 %

    24 815 000

    Italia

    100 %

    3 000 000

    Cipro

    100 %

    530 000

    Lettonia

    100 %

    312 000

    Lituania

    100 %

    645 000

    Lussemburgo

    100 %

    146 000

    Ungheria

    100 %

    784 000

    Malta

    100 %

    90 000

    Paesi Bassi

    100 %

    5 112 000

    Austria

    100 %

    1 759 000

    Polonia

    100 %

    244 000

    Portogallo

    100 %

    2 940 000

    Romania

    100 %

    2 370 000

    Slovenia

    100 %

    308 000

    Slovacchia

    100 %

    610 000

    Finlandia

    100 %

    839 000

    Svezia

    100 %

    2 020 000

    Regno Unito

    100 %

    6 781 000

    Totale

    87 359 000

    ALLEGATO IV

    Elenco dei programmi di eradicazione della BSE di cui all’articolo 4, paragrafo 1

    Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

    Malattia

    Stato membro

    Aliquota

    Importo massimo

    (EUR)

    BSE

    Belgio

    50 % abbattimento

    50 000

    Repubblica ceca

    50 % abbattimento

    750 000

    Danimarca

    50 % abbattimento

    51 000

    Germania

    50 % abbattimento

    50 000

    Estonia

    50 % abbattimento

    98 000

    Irlanda

    50 % abbattimento

    70 000

    Grecia

    50 % abbattimento

    750 000

    Spagna

    50 % abbattimento

    413 000

    Francia

    50 % abbattimento

    50 000

    Italia

    50 % abbattimento

    65 000

    Lussemburgo

    50 % abbattimento

    100 000

    Paesi Bassi

    50 % abbattimento

    60 000

    Austria

    50 % abbattimento

    48 000

    Polonia

    50 % abbattimento

    530 000

    Portogallo

    50 % abbattimento

    45 000

    Slovenia

    50 % abbattimento

    25 000

    Slovacchia

    50 % abbattimento

    250 000

    Finlandia

    50 % abbattimento

    25 000

    Regno Unito

    50 % abbattimento

    347 000

    Totale

    3 777 000

    ALLEGATO V

    Elenco dei programmi di eradicazione della scrapie di cui all’articolo 5, paragrafo 1

    Aliquota e importo del contributo finanziario della Comunità

    Malattia

    Stato membro

    Aliquota

    Importo massimo

    (EUR)

    Scrapie

    Belgio

    50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

    99 000

    Repubblica ceca

    50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

    107 000

    Germania

    50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

    827 000

    Estonia

    50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

    13 000

    Irlanda

    50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

    279 000

    Grecia

    50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

    516 000

    Spagna

    50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

    4 500 000

    Francia

    50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

    8 862 000

    Italia

    50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

    620 000

    Cipro

    50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

    1 280 000

    Lussemburgo

    50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

    28 000

    Ungheria

    50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

    232 000

    Paesi Bassi

    50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

    543 000

    Austria

    50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

    14 000

    Portogallo

    50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

    41 000

    Romania

    50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

    980 000

    Slovenia

    50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

    83 000

    Slovacchia

    50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

    179 000

    Finlandia

    50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

    11 000

    Svezia

    50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

    6 000

    Regno Unito

    50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

    5 178 000

    Totale

    24 398 000

    »

    (1)  Regno Unito unicamente per l’Irlanda del Nord.

    (2)  Cowdriosi, babesiosi e anaplasmosi trasmesse da insetti vettori nei dipartimenti francesi d’oltremare.

    (3)  Francia unicamente Guadalupa, Martinica e Riunione.


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