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Document 32004R0365

Regolamento (CE) n. 365/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2233/2003 recante apertura, per il 2004, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

GU L 63 del 28.2.2004, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/365/oj

32004R0365

Regolamento (CE) n. 365/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2233/2003 recante apertura, per il 2004, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

Gazzetta ufficiale n. L 063 del 28/02/2004 pag. 0030 - 0030


Regolamento (CE) n. 365/2004 della Commissione

del 27 febbraio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2233/2003 recante apertura, per il 2004, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1439/1995 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine(2), stabilisce il periodo di validità dei documenti di origine rilasciati dalle autorità dei paesi terzi per l'importazione nella Comunità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine nell'ambito di contingenti tariffari.

(2) Il regolamento (CE) n. 2233/2003 della Commissione(3) ha previsto la gestione dei suddetti contingenti secondo il principio "primo arrivato, primo servito" a partire dal 1o gennaio 2004. Per alcuni paesi terzi, tuttavia, lo stesso regolamento ha previsto di continuare ad applicare il sistema basato sul rilascio di titoli di importazione fino al 30 aprile 2004. È quindi opportuno prevedere, per questi paesi, disposizioni che permettano una transizione armoniosa dal sistema dei titoli di importazione al sistema basato sul principio "primo arrivato, primo servito".

(3) A tal fine è opportuno prevedere una maggiore flessibilità in merito al periodo di validità del documento di origine fissato all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1439/95, permettendo alle autorità dei paesi terzi interessati di rilasciare tali documenti con un periodo di validità inferiore a tre mesi dalla data del rilascio.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2233/2003 è aggiunto il seguente comma:"In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1439/95, fino al 30 aprile 2004 le autorità competenti dell'Australia e della Nuova Zelanda possono rilasciare documenti di origine aventi un periodo di validità inferiore a tre mesi a decorrere dalla data effettiva del rilascio."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

(2) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 (GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3).

(3) GU L 339 del 24.12.2003, pag. 22.

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