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Document 32003D0165
2003/165/EC: Council Decision of 18 February 2003 concerning the establishment of the Financial Services Committee
2003/165/CE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che istituisce il comitato per i servizi finanziari
2003/165/CE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che istituisce il comitato per i servizi finanziari
GU L 67 del 12.3.2003, p. 17–17
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In force
2003/165/CE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che istituisce il comitato per i servizi finanziari
Gazzetta ufficiale n. L 067 del 12/03/2003 pag. 0017 - 0017
Decisione del Consiglio del 18 febbraio 2003 che istituisce il comitato per i servizi finanziari (2003/165/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 1. RICORDA che, nelle conclusioni del 3 dicembre 2002, il Consiglio si è dichiarato disposto a prendere una decisione in merito all'istituzione di un nuovo comitato allo scopo di fornire al Consiglio e alla Commissione consulenza e supervisione sull'intera gamma delle questioni dei mercati finanziari; 2. ISTITUISCE pertanto il comitato per i servizi finanziari (in prosieguo "il comitato") incaricato di: - procedere a riflessioni strategiche intersettoriali, separatamente dal processo legislativo, - contribuire alla definizione di una strategia a medio e a lungo termine per le questioni attinenti ai servizi finanziari, - prendere in considerazione le questioni sensibili a breve termine, - valutare lo stato di avanzamento e di attuazione, - fornire consulenza e supervisione su questioni di politica sia interna (come il mercato unico, compresa l'attuazione del piano d'azione per i servizi finanziari) che esterna (come l'OMC); 3. Per quanto riguarda la composizione, la presidenza e il funzionamento del comitato, CONVIENE che: - la Commissione e ciascun membro del Consiglio nominano un rappresentante ad alto livello e un sostituto in seno al comitato; un rappresentante della Banca centrale europea e i presidenti dei pertinenti comitati di regolamentazione della Comunità partecipano in qualità di osservatori, - il comitato ha un presidente e un vicepresidente da esso designati tra i rappresentanti degli Stati membri; il presidente e il vicepresidente rimangono in carica due anni; il primo presidente è nominato dal comitato economico e finanziario, - lo Stato membro il cui rappresentante è nominato presidente dispone di un rappresentante supplementare in seno al comitato per la durata della carica del presidente, - il presidente e il vicepresidente, insieme al rappresentante della Commissione, al rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio per la durata del suo mandato, ad un rappresentante del segretariato generale del Consiglio e ad un rappresentante del segretariato del comitato economico e finanziario, collaborano strettamente allo scopo di agevolare i lavori del comitato, - il comitato riferisce al comitato economico e finanziario al fine di elaborare consulenze da presentare al Consiglio Ecofin, tenendo conto del ruolo consolidato del Coreper, - il presidente del comitato è disposto a partecipare a regolari scambi di opinioni sugli sviluppi strategici relativi ai mercati finanziari con la Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, - il comitato adotta il proprio regolamento interno in conformità del regolamento interno del Consiglio, - il segretariato sarà assicurato dal segretariato generale del Consiglio; 4. PRENDE ATTO che le attività del comitato lasciano impregiudicato il diritto d'iniziativa della Commissione; 5. DECIDE di riesaminare la presente decisione nella seconda metà del 2004. Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003. Per il Consiglio Il Presidente N. Christodoulakis