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Dokument 32000R1174
Commission Regulation (EC) No 1174/2000 of 31 May 2000 opening and providing for the administration of an import tariff quota for frozen beef intended for processing (1 July 2000 to 30 June 2001) and amending certain other regulations in the beef sector
Regolamento (CE) n. 1174/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 2000-30 giugno 2001) e che modifica taluni altri regolamenti nel settore delle carni bovine
Regolamento (CE) n. 1174/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 2000-30 giugno 2001) e che modifica taluni altri regolamenti nel settore delle carni bovine
GU L 131 del 1.6.2000, str. 30–35
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 06/02/2009: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 06/03/2001
Regolamento (CE) n. 1174/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 2000-30 giugno 2001) e che modifica taluni altri regolamenti nel settore delle carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 131 del 01/06/2000 pag. 0030 - 0035
Regolamento (CE) n. 1174/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1o luglio 2000-30 giugno 2001) e che modifica taluni altri regolamenti nel settore delle carni bovine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nell'elenco CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT(2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Nel quadro dell'elenco CXL la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tarifffario annuo per l'importazione di 50700 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione. Occorre definire le modalità d'applicazione del contingente per l'esercizio 2000/2001, che inizia il 1o luglio 2000. (2) Le importazioni di carni bovine congelate nell'ambito del contingente tariffario beneficiano della sospensione totale del dazio specifico nei casi in cui la carne è destinata alla fabbricazione di conserve i cui componenti caratteristici consistono esclusivamente di carni bovine e di gelatina. Nei casi in cui le carni sono destinate ad altri prodotti trasformati contenenti carni bovine le importazioni beneficiano di una sospensione del 55 % del dazio autonomo specifico. La ripartizione del contingente tariffario tra le due categorie di prodotti summenzionate deve essere fatta tenendo conto delle esperienze passate per quanto concerne importazioni analoghe. (3) Per evitare speculazioni, l'accesso al contingente deve essere consentito solamente a operatori attivi che operano in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE del Consiglio(3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE(4). (4) Le importazioni nella Comunità nell'ambito del presente contingente tariffario sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione. I titoli possono essere rilasciati in seguito all'assegnazione dei diritti d'importazione in base alle domande presentate da trasformatori aventi diritto. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ai titoli d'importazione rilasciati in applicazione dello stesso si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999(6), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98(8). (5) Per evitare speculazioni, i titoli d'importazione devono essere rilasciati agli operatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro assegnati diritti d'importazione. Lo stesso principio deve applicarsi, nel settore delle carni bovine, per quanto riguarda altri regimi d'importazione basati sugli stessi diritti. Di conseguenza devono essere modificati i seguenti regolamenti: - regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi(9), - regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna(10), - regolamento (CE) n. 1128/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, recante modalità d'applicazione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi(11), - regolamento (CE) n. 1247/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi(12), - regolamento (CE) n. 2684/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le modalità d'applicazione del regime d'importazione previsto dall'accordo di cooperazione con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine(13). (6) L'applicazione del presente contingente tariffario richiede una rigorosa sorveglianza sulle importazioni e controlli efficaci quanto all'uso e alla destinazione dei prodotti importati. La trasformazione deve essere pertanto autorizzata solamente nello stabilimento di cui alla sezione 20 del titolo d'importazione. Deve essere inoltre costituita una cauzione per garantire che le carni importate vengano utilizzate secondo le specifiche del contingente tariffario. L'importo della cauzione va fissato tenendo conto della differenza tra i dazi doganali applicabili all'interno e al di fuori del contingente. (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È aperto, per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2001, un contingente tariffario per l'importazione di 50700 tonnellate di carni bovine congelate, espresse in equivalente carni non disossate, dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 o 0206 29 91 e destinate alla trasformazione nella Comunità. 2. Il quantitativo complessivo di cui al paragrafo 1 suddiviso in due parti: a) 38000 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di conserve secondo la definizione dell'articolo 7, lettera a), b) 12700 di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti secondo la definizione dell'articolo 7, lettera b), 3. Il contingente reca i numeri d'ordine seguenti: - 09.4057 per il quantitativo di cui al paragrafo 2, lettera a), - 09.4058 per il quantitativo di cui al paragrafo 2, lettera b). 4. Gli importi dei dazi doganali per l'importazione di carni bovine congelate nell'ambito del presente contingente tariffario sono fissati dal regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune(14), all'allegato 7 della terza parte, numero d'ordine 13. Articolo 2 1. Una domanda relativa a diritti d'importazione è valida solamente se presentata, o fatta presentare per proprio conto, da una persona fisica o giuridica che, nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, abbia effettuato almeno un'operazione nel settore della fabbricazione di prodotti trasformati contenenti carni bovine. La domanda deve altresì essere presentata, o fatta presentare per proprio conto, da uno stabilimento di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE. Per ciascun quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, può essere accettata una sola domanda di diritti d'importazione per ogni stabilimento di trasformazione riconosciuto. Le domande di diritti d'importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il trasformatore è registrato ai fini dell'IVA. 2. Il presente regolamento non si applica ai richiedenti che, al 1o maggio 2000, non operavano più nel settore di trasformazione delle carni. 3. La domanda deve essere corredata di documenti atti a comprovare, in misura ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, il rispetto delle condizioni stabilite ai precedenti paragrafi. Articolo 3 1. Ogni domanda relativa a diritti d'importazione per la fabbricazione di prodotti A o di prodotti B è espressa in equivalente carni non disossate e non deve superare il quantitativo disponibile previsto per ciascuna delle due categorie. 2. Ogni domanda relativa ai prodotti A o ai prodotti B deve pervenire all'autorità competente entro il 9 giugno 2000. 3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 21 giugno 2000, un elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti per ciascuna delle due categorie, nonché i numeri di riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione interessati. La Commissione decide quanto prima in che misura dar seguito alle domande, stabilendo se necessario una percentuale rispetto ai quantitativi richiesti. Articolo 4 1. Qualsiasi importazione di carni bovine congelate per le quali sono stati assegnati diritti d'importazione in applicazione dell'articolo 3 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. 2. Nell'ambito dei diritti d'importazione che gli sono stati assegnati, un trasformatore può richiedere i titoli d'importazione sino al 23 febbraio 2001 al più tardi. 3. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto: - nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione e - da trasformatori o per conto di trasformatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione. I trasformatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati. Ai tini del presente paragrafo, 100 kg di carni non disossate equivalgono a 77 kg di carni disossate. 4. All'atto dell'importazione viene depositata presso l'autorità competente una cauzione atta a garantire che il trasformatore trasformi l'intero quantitativo di carni importate nei prodotti finiti previsti nel suo stabilimento specificato nella domanda di titolo entro tre mesi dalla data d'importazione. Gli importi della cauzione sono stabiliti nell'allegato. Articolo 5 1. Nella domanda di titolo e nel titolo stesso devono figurare: a) alla sezione 8, il paese d'origine; b) alla sezione 16, uno dei codici NC ammissibili; c) alla sezione 20, perlomeno una delle seguenti indicazioni: - Certificado válido en ... (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación ... [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en ... (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a efectuarse a la transformación)/Reglamento (CE) n° 1174/2000 - Licens gyldig i ... (udstedende medlemsstat)/Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i ... (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker)/forordning (EF) nr. 1174/2000 - In ... (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz/Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in ... (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll)/Verordnung (EG) Nr. 1174/2000 - Η άδεια ισχύει ... (κράτος μέλος έκδοσης)/Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) ... (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση)/Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1174/2000 - Licence valid in ... (issuing Member State)/Meat intended for processing ... [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at ... (exact designation and approval No of the established where the processing is to take place)/Regulation (EC) No 1174/2000 - Certificat valable ... (État membre émetteur)/viande destinée à la transformation de ... [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans ... (désignation exacte et numéro d'agrément de l'établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu)/règlement (CE) n° 1174/2000 - Titolo valido in ... (Stato membro di rilascio)/Carni destinate alla trasformazione ... [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso ... (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione)/Regolamento (CE) n. 1174/2000 - Certificaat geldig in ... (lidstaat van afgifte)/Vlees bestemd voor verwerking tot (A-producten) (B-producten) (doorhalen van niet van toepassing is) in ... (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden)/Verordening (EG) nr. 1174/2000 - Certificado válido em ... (Estado-Membro emissor)/carne destinada à transformação ... [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em ... (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada)/Regulamento (CE) n.o 1174/2000 - Todistus on voimassa ... (myöntäjäjäsenvaltio)/Liha on tarkoitettu (A-luokan tuotteet) (B-luokan tuotteet) (tarpeeton poistettava) jalostukseen ...:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien)/Asetus (EY) N:o 1174/2000 - Licensen är giltig i ... (utfärdande medlemsstat)/Kött avsett för bearbetning ... (A-produkter) (B-produkter) (stryk det som inte gäller) vid ... (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske)/Förordning (EG) nr 1174/2000. 2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95. 3. La validità dei titoli d'importazione è di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88. I titoli non sono comunque validi dopo il 30 giugno 2001. 4. In applicazione dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, per tutte le quantità eccedenti il quantitativo indicato nel titolo d'importazione viene riscosso il dazio doganale a tasso pieno applicabile il giorno dell'immissiono in libera pratica. Articolo 6 1. Per i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli d'importazione entro il 23 febbraio 2001 è effettuata una nuova assegnazione dei diritti d'importazione. A tal fine gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 6 marzo 2001, le informazioni dettagliate relative ai quantitativi per i quali non sono pervenute domande. 2. La Commissione decide quanto prima in merito alla ripartizione di tali quantitativi tra i prodotti A e i prodotti B. A tal fine può essere tenuto conto dell'utilizzazione effettiva dei diritti d'importazione concessi per ciascuna delle due categorie in applicazione dell'articolo 3. 3. Ai fini del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3, 4 e 5. Tuttavia la data di presentazione della domanda di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è fissata al 3 aprile 2001 e la data della comunicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è fissata al 10 aprile 2001. Articolo 7 Ai fini del presente regolamento: a) per prodotto A si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene carni diverse da carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore allo 0,45 %(15) e contenente in peso almeno il 20 %(16) di carne magra (frattaglie(17) e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina. Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa; b) per prodotto B si intende un prodotto contenente carni bovine diverso: - da quelli specificati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1254/1999 oppure - da quelli specificati alla lettera a). Tuttavia un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B. Articolo 8 Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che tutta la carne venga trasformata in prodotti della categoria specificata nel relativo titolo d'importazione. Il sistema deve prevedere controlli fisici quantitativi e qualitativi all'inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine i trasformatori debbono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni importate mediante un'adeguata contabilità di produzione. Previa verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell'autorità competente può essere concessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature. Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore, gli Stati membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore. Articolo 9 1. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, è svincolata proporzionalmente al quantitativo per il quale entro sette mesi è addotta la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che tutte o una parte delle carni importate sono state trasformate nei prodotti previsti e nello stabilimento designato entro i tre mesi successivi alla data d'importazione. Tuttavia: a) se la trasformazione è avvenuta dopo il suddetto limite di tempo di tre mesi, l'importo della cauzione è svincolato previa deduzione: - del 15 % e - del 2 % dell'importo rimanente per ogni giorno di superamento del limite; b) se la prova della trasformazione è stabilita entro il suddetto termine di sette mesi ed è fornita entro i diciotto mesi successivi a questi sette mesi, l'importo incamerato previa deduzione del 15 % dell'importo della cauzione è rimborsato. 2. L'importo della cauzione non svincolato e incamerato e trattenuto come dazio doganale. Articolo 10 Il testo dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1143/98 è sostituito dal seguente: "2. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto: - nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione e - da operatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione. Gli operatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati." Articolo 11 Il testo dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1081/1999 è sostituito dal seguente: "2. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto: - nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione e - da operatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione. Gli operatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati." Articolo 12 Il testo dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1128/1999 è sostituito dal seguente: "2. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto: - nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione e - da operatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione. Gli operatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati. 3. I titoli possono essere rilasciati fino al 31 dicembre dell'anno d'importazione, fino ad un massimo del 50 % dei diritti d'importazione assegnati. I titoli d'importazione per i rimanenti diritti d'importazione possono essere rilasciati a partire dal 1o gennaio dell'anno d'importazione." Articolo 13 Il regolamento (CE) n. 1247/1999 è modificato come segue: 1) Il testo del paragrafo 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: "2. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto: - nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione e - da operatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione. Gli operatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati." 2) Il testo del paragrafo 4 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente. "4. I titoli possono essere rilasciati fino al 31 dicembre dell'anno d'importazione, fino ad un massimo del 50 % dei diritti d'importazione assegnati. I titoli d'importazione per i rimanenti diritti d'importazione possono essere rilasciati a partire dal 1o gennaio dell'anno d'importazione." Articolo 14 Il testo dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2684/1999 è sostituito dal seguente: "2. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto: - nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione e - da operatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione. Gli operatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati." Articolo 15 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. (2) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1. (3) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. (4) GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25. (5) GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1. (6) GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48. (7) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. (8) GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39. (9) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 14. (10) GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15. (11) GU L 135 del 29.5.1999, pag. 50. (12) GU L 150 del 17.6.1999, pag. 18. (13) GU L 326 del 18.12.1999, pag. 24. (14) GU L 278 del 28.10.1999, pag. 1. (15) Determinazione del tenore in collageno: viene considerato come tenore di collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1994. (16) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in baso alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39). (17) Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (tino e pancreas), cervello, polmoni, gola, pilastro del diaframma, milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide, ipofisi. ALLEGATO IMPORTI DELLA CAUZIONE >SPAZIO PER TABELLA>