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Document 62017TN0344

Causa T-344/17: Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Latam Airlines Group e Lan Cargo/Commissione

GU C 239 del 24.7.2017, p. 65–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 239/65


Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Latam Airlines Group e Lan Cargo/Commissione

(Causa T-344/17)

(2017/C 239/77)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Latam Airlines Group SA (Santiago, Cile), Lan Cargo SA (Santiago) (rappresentanti: B. Hartnett, barrister, O. Geiss, avvocato, e W. Sparks, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo), nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

inoltre, o in subordine, ridurre le ammende inflitte alle ricorrenti; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore in fatto e in diritto da parte della Commissione, per aver essa interpretato erroneamente le prove fatte valere a carico delle ricorrenti, per aver applicato in modo non corretto l’articolo 101 TFUE, l’articolo 53 dell’Accordo SEE e l’articolo 8 dell’Accordo con la Svizzera e per non fornito un’adeguata motivazione, con riferimento all’imputazione di responsabilità alle ricorrenti per l’infrazione, nella parte in cui quest’ultima ha per oggetto il supplemento sicurezza e il mancato pagamento di commissioni.

Le ricorrenti fanno valere che la Commissione afferma erroneamente che esse erano a conoscenza della condotta anticoncorrenziale relativa al supplemento sicurezza e al mancato pagamento di commissioni.

Inoltre, le ricorrenti sostengono che questi aspetti dell’asserita infrazione unica e continuata non sono separabili dall’intera infrazione e, di conseguenza, la decisione impugnata dev’essere integralmente annullata.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore in fatto e in diritto da parte della Commissione per aver essa interpretato erroneamente le prove fatte valere a carico delle ricorrenti, per aver applicato in modo non corretto le disposizioni pertinenti e per non aver fornito un’adeguata motivazione, con riferimento alla constatazione della partecipazione delle ricorrenti all’infrazione relativa al supplemento carburante.

Le ricorrenti lamentano che la Commissione non ha provato in modo adeguato la loro partecipazione alla parte dell’asserita infrazione relativa al supplemento sicurezza.

Le ricorrenti sostengono, inoltre, che il fatto che esse ricevessero comunicati stampa non era idoneo a renderle consapevoli dell’asserito cartello.

Le ricorrenti affermano, infine, che le prove limitate relative ai loro contatti con i vettori non dimostrano alcun comportamento anticoncorrenziale da parte loro, né dimostrano che esse conoscevano o avrebbero potuto prevedere le condotte anticoncorrenziali di altri vettori.

3.

Terzo motivo, vertente su errori manifesti in fatto e in diritto da parte della Commissione per aver essa ritenuto le ricorrenti responsabili dell’infrazione sulle rotte identificate all’articolo 1, paragrafi 1, 3 e 4, della decisione impugnata, e per non aver fornito un’adeguata motivazione.

Le ricorrenti deducono che erroneamente la Commissione le ha incluse tra i responsabili dell’infrazione all’articolo 1, paragrafi, 3 e 4, della decisione impugnata, poiché il termine di prescrizione era scaduto.

Le ricorrenti affermano, inoltre, che la Commissione non è competente a dichiararle responsabili per una violazione dell’articolo 101 TFUE su rotte interne al SEE prima del 1o maggio 2004, o dell’articolo 53 dell’Accordo SEE prima del 19 maggio 2005.

Le ricorrenti sostengono, poi, che la Commissione non è competente a dichiararle responsabili per un’infrazione relativa alle rotte UE-Svizzera.

Infine, le ricorrenti fanno valere che tali dichiarazioni violano il principio del ne bis in idem.

4.

Quarto motivo, vertente su errori manifesti in fatto e in diritto da parte della Commissione, per aver dichiarato l’esistenza dell’asserito cartello e per non aver fornito un’adeguata motivazione.

Le ricorrenti affermano che la dichiarazione della Commissione secondo cui esse hanno partecipato all’asserito cartello è viziata da mancanza di prove.

Le ricorrenti deducono, inoltre, che ciò si basa sull’errato assunto secondo cui l’infrazione riguardava tutte le rotte.

Le ricorrenti sostengono, poi, che ciò eccede la competenza della Commissione e determina un’ambiguità quanto alla portata geografica dell’asserita infrazione.

Le ricorrenti asseriscono, infine, che ciò determina discrepanze tra la motivazione e il dispositivo in relazione all’oggetto della decisione impugnata, il che non consente alle ricorrenti di comprendere la natura e la portata dell’asserita infrazione.

5.

Quinto motivo, vertente su errori manifesti in fatto e in diritto da parte della Commissione, per aver essa dichiarato che la prospettata condotta costituisce un’infrazione unica e continuata e per non aver fornito un’adeguata motivazione.

Le ricorrenti deducono che la condotta in questione non perseguiva un unico scopo anticoncorrenziale.

Le ricorrenti affermano, inoltre, che la condotta in questione non riguardava un unico prodotto o servizio.

Le ricorrenti sostengono altresì che la condotta in questione non riguardava la stessa impresa.

Le ricorrenti asseriscono, ancora, che l’asserita infrazione non aveva natura unica.

Le ricorrenti fanno valere, poi, che gli elementi dell’asserita infrazione non erano discussi in parallelo.

Le ricorrenti lamentano, infine, che la Commissione ha fornito prove insufficienti e non ha effettuato un’analisi ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE in relazione al mancato pagamento di commissioni.

6.

Sesto motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, dei diritti della difesa delle ricorrenti e su un’inadeguata motivazione.

Le ricorrenti affermano di non aver potuto controbattere alla dichiarazione della Commissione secondo cui esse erano a conoscenza dell’infrazione relativa al supplemento sicurezza e al mancato pagamento di commissioni.

Le ricorrenti deducono, inoltre, che sono stati presentati nuovi elementi a sostegno della constatazione della Commissione sull’esistenza dell’asserito cartello.

Le ricorrenti lamentano altresì che la Commissione si basa su prove a loro carico inammissibili.

Le ricorrenti fanno valere, poi, che le discrepanze tra la motivazione della decisione impugnata e il dispositivo conducono a un vizio di motivazione.

Le ricorrenti lamentano, infine, di non essersi potute esprimere sulla decisione di rimuovere 13 operatori e tre aspetti dell’infrazione dall’indagine dopo la comunicazione degli addebiti, e che la Commissione non ha fornito motivazioni al riguardo.

7.

Settimo motivo, vertente su un errore in diritto e in fatto da parte della Commissione in sede di calcolo dell’ammenda delle ricorrenti, e su un’inadeguata motivazione.

Le ricorrenti lamentano una mancata differenziazione tra il coordinamento di un prezzo finale e il coordinamento relativo a elementi limitati del prezzo.

Le ricorrenti lamentano, inoltre, la mancata considerazione della limitata quota di mercato combinata dei destinatari e dei requisiti normativi del settore.

Le ricorrenti affermano altresì che la Commissione ha trattato la loro condotta allo stesso modo del ben più grave comportamento di altri destinatari, incluso il «nocciolo duro».

Le ricorrenti lamentano, infine, una mancata considerazione della loro partecipazione più limitata all’infrazione rispetto agli altri destinatari, i quali hanno altresì ottenuto una riduzione dell’ammenda a titolo di circostanze attenuanti.


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