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Document 62017TN0344
Case T-344/17: Action brought on 31 May 2017 — Latam Airlines Group and Lan Cargo v Commission
Causa T-344/17: Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Latam Airlines Group e Lan Cargo/Commissione
Causa T-344/17: Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Latam Airlines Group e Lan Cargo/Commissione
GU C 239 del 24.7.2017, p. 65–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 239/65 |
Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Latam Airlines Group e Lan Cargo/Commissione
(Causa T-344/17)
(2017/C 239/77)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Latam Airlines Group SA (Santiago, Cile), Lan Cargo SA (Santiago) (rappresentanti: B. Hartnett, barrister, O. Geiss, avvocato, e W. Sparks, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo), nella parte in cui riguarda le ricorrenti; |
— |
inoltre, o in subordine, ridurre le ammende inflitte alle ricorrenti; e |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore in fatto e in diritto da parte della Commissione, per aver essa interpretato erroneamente le prove fatte valere a carico delle ricorrenti, per aver applicato in modo non corretto l’articolo 101 TFUE, l’articolo 53 dell’Accordo SEE e l’articolo 8 dell’Accordo con la Svizzera e per non fornito un’adeguata motivazione, con riferimento all’imputazione di responsabilità alle ricorrenti per l’infrazione, nella parte in cui quest’ultima ha per oggetto il supplemento sicurezza e il mancato pagamento di commissioni.
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2. |
Secondo motivo, vertente su un errore in fatto e in diritto da parte della Commissione per aver essa interpretato erroneamente le prove fatte valere a carico delle ricorrenti, per aver applicato in modo non corretto le disposizioni pertinenti e per non aver fornito un’adeguata motivazione, con riferimento alla constatazione della partecipazione delle ricorrenti all’infrazione relativa al supplemento carburante.
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3. |
Terzo motivo, vertente su errori manifesti in fatto e in diritto da parte della Commissione per aver essa ritenuto le ricorrenti responsabili dell’infrazione sulle rotte identificate all’articolo 1, paragrafi 1, 3 e 4, della decisione impugnata, e per non aver fornito un’adeguata motivazione.
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4. |
Quarto motivo, vertente su errori manifesti in fatto e in diritto da parte della Commissione, per aver dichiarato l’esistenza dell’asserito cartello e per non aver fornito un’adeguata motivazione.
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5. |
Quinto motivo, vertente su errori manifesti in fatto e in diritto da parte della Commissione, per aver essa dichiarato che la prospettata condotta costituisce un’infrazione unica e continuata e per non aver fornito un’adeguata motivazione.
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6. |
Sesto motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, dei diritti della difesa delle ricorrenti e su un’inadeguata motivazione.
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7. |
Settimo motivo, vertente su un errore in diritto e in fatto da parte della Commissione in sede di calcolo dell’ammenda delle ricorrenti, e su un’inadeguata motivazione.
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