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Document 52010AP0041

    Ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) per la determinare il reddito nazionale lordo (RNL) * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) per la determinazione del reddito nazionale lordo (RNL) utilizzato ai fini del bilancio dell'Unione europea e delle sue risorse proprie (COM(2009)0238 – C7-0049/2009 – 2009/0068(CNS))

    GU C 349E del 22.12.2010, p. 97–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 349/97


    Martedì 9 marzo 2010
    Ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) per la determinare il reddito nazionale lordo (RNL) *

    P7_TA(2010)0041

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) per la determinazione del reddito nazionale lordo (RNL) utilizzato ai fini del bilancio dell'Unione europea e delle sue risorse proprie (COM(2009)0238 – C7-0049/2009 – 2009/0068(CNS))

    2010/C 349 E/21

    (Procedura legislativa speciale - Consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0238),

    visti l'articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1) e l'articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (2),

    visto l'articolo 55 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0022/2010),

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    3.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

    TESTO DELLA COMMISSIONE

    EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Proposta di decisione

    Articolo 2

    Articolo 2

    La ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) a norma dell’articolo 1 si applica, ai fini della decisione 2000/597/CE, Euratom, dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2006.

    soppresso

    Emendamento 2

    Proposta di decisione

    Articolo 3

    La ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) a norma dell’articolo 1 si applica, ai fini della decisione 2007/436/CE, Euratom, a decorrere dal 1o gennaio 2007 .

    La ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) a norma dell’articolo 1 si applica, ai fini della decisione 2007/436/CE, Euratom, a decorrere dal 1o gennaio 2010 .


    (1)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

    (2)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.


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