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Document 32009H0703(01)
Council Recommendation of 9 June 2009 on patient safety, including the prevention and control of healthcare associated infections
Raccomandazione del Consiglio, del 9 giugno 2009 , sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria
Raccomandazione del Consiglio, del 9 giugno 2009 , sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria
GU C 151 del 3.7.2009, pp. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/1 |
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 9 giugno 2009
sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria
2009/C 151/01
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 152 del trattato prevede che l'azione della Comunità, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana. |
(2) |
Si stima che negli Stati membri una quota compresa tra l'8 % e il 12 % dei pazienti ricoverati presso ospedali soffrono di eventi sfavorevoli mentre ricevono assistenza sanitaria (4). |
(3) |
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha stimato che le infezioni associate all'assistenza sanitaria colpiscono in media un paziente ricoverato su venti, ossia 4,1 milioni di pazienti all'anno nell'UE, e che 37 000 decessi sono provocati ogni anno da siffatte infezioni. |
(4) |
La scarsa sicurezza dei pazienti rappresenta un grave problema per la sanità pubblica ed un elevato onere economico per le scarse risorse sanitarie disponibili. Gli eventi sfavorevoli, sia nel settore ospedaliero che in quello delle cure primarie, sono in larga misura prevenibili e la maggior parte di essi sono riconducibili a fattori sistemici. |
(5) |
La presente raccomandazione si basa, integrandolo, sul lavoro in materia di sicurezza dei pazienti svolto dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) attraverso la sua Alleanza mondiale per la sicurezza dei pazienti, dal Consiglio d'Europa e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). |
(6) |
La Comunità, tramite il settimo programma quadro di ricerca e sviluppo (5), sostiene la ricerca nei sistemi sanitari, segnatamente in relazione alla qualità dell'assistenza sanitaria nell'ambito del tema «Salute», ponendo in particolare l'accento sulla sicurezza dei pazienti. Quest'ultima riceve particolare attenzione anche nell'ambito del tema «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione». |
(7) |
La Commissione, nel suo libro bianco «Un impegno comune per la salute: approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013» del 23 ottobre 2007, inserisce la sicurezza dei pazienti tra i settori d'azione. |
(8) |
Secondo i dati disponibili emerge che gli Stati membri si collocano su livelli diversi per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione di strategie efficaci e globali in materia di sicurezza dei pazienti (6). La presente raccomandazione mira quindi a creare un quadro volto a stimolare l'elaborazione di politiche e azioni future, sia negli Stati membri che tra Stati membri, al fine di affrontare le questioni chiave che attendono l'UE nel settore della sicurezza dei pazienti. |
(9) |
È opportuno informare e responsabilizzare i pazienti, coinvolgendoli nel processo volto a garantire la loro sicurezza. Essi dovrebbero essere informati sulle norme di sicurezza dei pazienti, sulle migliori pratiche e/o sulle misure di sicurezza poste in atto nonché sul modo di reperire informazioni accessibili e comprensibili sui sistemi di reclamo e ricorso. |
(10) |
È opportuno che gli Stati membri creino, mantengano o perfezionino sistemi globali di segnalazione e di apprendimento volti a registrare l'estensione e le cause degli eventi sfavorevoli, con l'obiettivo di sviluppare soluzioni ed interventi efficaci. La sicurezza dei pazienti dovrebbe fare parte integrante dei programmi di istruzione e formazione del personale sanitario, ovvero di coloro che forniscono le cure in prima persona. |
(11) |
Occorre raccogliere dati comparabili e aggregati a livello comunitario per elaborare programmi, strutture e politiche di sicurezza dei pazienti efficaci e trasparenti, e divulgare le migliori pratiche tra gli Stati membri. Al fine di agevolare l'apprendimento reciproco, è necessario elaborare, in cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione europea, una terminologia comune nel settore della sicurezza dei pazienti e indicatori comuni, tenendo conto del lavoro svolto dalle pertinenti organizzazioni internazionali. |
(12) |
Gli strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come le cartelle sanitarie elettroniche o le prescrizioni elettroniche, possono contribuire a migliorare la sicurezza dei pazienti, ad esempio analizzando in maniera sistematica le possibili interazioni o allergie a medicinali. Gli strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dovrebbero essere altresì volti a migliorare la comprensione degli utilizzatori dei medicinali. |
(13) |
È opportuno elaborare una strategia nazionale complementare alle strategie mirate a un uso prudente degli agenti antimicrobici (7), che includa la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria tra gli obiettivi nazionali in materia di pubblica sanità e miri a ridurre il rischio di infezioni associate all'assistenza sanitaria nelle istituzioni sanitarie. È fondamentale che le risorse necessarie per attuare le diverse componenti della strategia nazionale vengano stanziate nel quadro del finanziamento di base destinato alla prestazione dell'assistenza sanitaria. |
(14) |
La prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria dovrebbero fare parte delle priorità strategiche a lungo termine delle istituzioni sanitarie. Tutti i livelli gerarchici e tutte le funzioni dovrebbero cooperare per modificare i comportamenti e l'organizzazione in base a un approccio improntato sui risultati, definendo responsabilità a tutti i livelli, organizzando strutture di sostegno e risorse tecniche locali e creando procedure di valutazione. |
(15) |
I dati disponibili sulle infezioni associate all'assistenza sanitaria non sempre sono sufficienti per consentire alle reti di sorveglianza di procedere a raffronti significativi tra le istituzioni, per sorvegliare l'epidemiologia degli agenti patogeni associati all'assistenza sanitaria e per valutare e guidare le politiche in materia di prevenzione e controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria. Di conseguenza è opportuno creare o rafforzare sistemi di sorveglianza a livello delle istituzioni sanitarie nonché a livello regionale e nazionale. |
(16) |
Gli Stati membri dovrebbero mirare a ridurre il numero di persone affette da infezioni associate all'assistenza sanitaria. Al fine di conseguire una riduzione delle infezioni associate all'assistenza sanitaria, dovrebbe essere incoraggiata l'assunzione di personale sanitario specializzato nel controllo delle infezioni. Inoltre, gli Stati membri e le loro istituzioni sanitarie dovrebbero prendere in considerazione il ricorso a personale di collegamento incaricato di sostenere il personale specializzato nel controllo delle infezioni a livello clinico. |
(17) |
È opportuno che gli Stati membri operino in stretta collaborazione con l'industria della tecnologia sanitaria per incoraggiare una migliore progettazione a favore della sicurezza dei pazienti, al fine di ridurre l'insorgenza di eventi sfavorevoli nell'ambito dell'assistenza sanitaria. |
(18) |
Al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi in materia di sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria, gli Stati membri dovrebbero assicurare un approccio autenticamente globale, tenendo conto degli elementi più adeguati che hanno un'incidenza reale sulla prevalenza e sugli oneri degli eventi sfavorevoli. |
(19) |
È opportuno che l'azione comunitaria nel settore della pubblica sanità rispetti pienamente le responsabilità degli Stati membri per l'organizzazione e la prestazione dei servizi sanitari e delle cure mediche. |
RACCOMANDA,
ai fini della presente raccomandazione intendendosi per:
|
«evento sfavorevole», un incidente con conseguenze negative per un paziente; |
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«conseguenze negative», conseguenze implicanti una disabilità fisica strutturale o funzionale e/o qualsiasi effetto nocivo che ne deriva; |
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«infezioni associate all'assistenza sanitaria», affezioni o patologie correlate alla presenza di un agente infettivo o dei suoi prodotti in connessione con l'esposizione a strutture o procedure sanitarie o a trattamenti sanitari; |
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«sicurezza dei pazienti», il fatto che un paziente non subisca conseguenze negative non necessarie o non sia esposto a potenziali conseguenze negative associate all'assistenza sanitaria; |
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«indicatore di processo», un indicatore riferito alla conformità con attività convenute quali l'igiene delle mani, la sorveglianza, le procedure operative standard; |
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«indicatore strutturale», un indicatore riferito a risorse quali il personale, un'infrastruttura o un comitato; |
AGLI STATI MEMBRI:
I. RACCOMANDAZIONI SU TEMI GENERALI ATTINENTI ALLA SICUREZZA DEI PAZIENTI
1. |
di sostenere la creazione e l'elaborazione di politiche e programmi nazionali in materia di sicurezza dei pazienti tramite:
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2. |
di responsabilizzare e informare i cittadini e i pazienti tramite:
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3. |
di sostenere l'istituzione o il rafforzamento di sistemi di segnalazione e di apprendimento relativi agli eventi sfavorevoli, privi di carattere punitivo:
|
4. |
di promuovere, al livello adeguato, l'istruzione e la formazione del personale sanitario riguardo alla sicurezza dei pazienti:
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5. |
di classificare e di misurare la sicurezza dei pazienti a livello comunitario mediante la cooperazione tra di loro e con la Commissione, al fine di:
|
6. |
di condividere le conoscenze, le esperienze e le migliori pratiche lavorando insieme e con la Commissione nonché con i pertinenti organismi europei ed internazionali riguardo:
|
7. |
di sviluppare e di promuovere la ricerca sulla sicurezza dei pazienti; |
II. RACCOMANDAZIONI SUPPLEMENTARI ATTINENTI ALLA PREVENZIONE E AL CONTROLLO DELLE INFEZIONI ASSOCIATE ALL'ASSISTENZA SANITARIA
8. |
di adottare e di attuare al livello appropriato una strategia per la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria che persegua i seguenti obiettivi:
|
9. |
di prendere in considerazione, per l'attuazione coordinata della strategia di cui al punto 8), nonché ai fini dello scambio d'informazioni e del coordinamento con la Commissione, l'ECDC, l'Agenzia europea per i medicinali e gli altri Stati membri, la creazione, se possibile entro 9 giugno 2011, di un meccanismo intersettoriale o di sistemi equivalenti corrispondenti all'infrastruttura in ciascuno Stato membro, che collaborino con il meccanismo intersettoriale esistente istituito conformemente alla raccomandazione n. 2002/77/CE del Consiglio, del 15 novembre 2001 sull'uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana, o che siano integrati in tale meccanismi (9); |
III. RACCOMANDAZIONI FINALI
10. |
di diffondere il contenuto della presente raccomandazione tra le organizzazioni sanitarie, gli organi professionali e d'istruzione e incoraggiarle a seguire gli approcci suggeriti affinché gli elementi chiave possano entrare a fare parte della pratica quotidiana; |
11. |
di riferire alla Commissione riguardo all'attuazione della presente raccomandazione entro 9 giugno 2011 e successivamente su richiesta della Commissione, onde contribuire al seguito della presente raccomandazione a livello comunitario; |
INVITA LA COMMISSIONE
ad elaborare, entro 9 giugno 2012, una relazione di attuazione al Consiglio che valuti l'impatto della presente raccomandazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, al fine di analizzare il grado di efficacia delle misure proposte e di valutare la necessità di azioni ulteriori.
Fatto a Lussemburgo, il 8 giugno 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
Petr ŠIMERKA
(1) Parere del 23 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 25 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) Relazione tecnica «Improving Patient Safety in the EU» (Migliorare la sicurezza dei pazienti nell'UE), elaborata per la Commissione europea, pubblicata nel 2008 dalla RAND Corporation.
(5) Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).
(6) Safety improvement for Patients in Europe (Miglioramento della sicurezza dei pazienti in Europa) (SIMPATIE), progetto finanziato nel quadro del programma comunitario relativo alla sanità pubblica 2003-2008, (http://www.simpatie.org).
(7) Si vedano ad esempio le conclusioni del Consiglio sulla resistenza agli antimicrobici, adottate il 10 giugno 2008.
(8) Ad esempio decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità e i regolamenti sanitari internazionali (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1) e regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).
(9) GU L 34 del 5.2.2002, pag. 13.