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Документ 32017R0420
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/420 of 9 March 2017 concerning the authorisation of a preparation of thyme oil, synthetic star anise oil and quillaja bark powder as feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying, minor avian species for fattening and reared for laying (holder of the authorisation Delacon Biotechnik GmbH) (Text with EEA relevance. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/420 della Commissione, del 9 marzo 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/420 della Commissione, del 9 marzo 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/1526
GU L 64 del 10.3.2017г., стр. 7—9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
В сила: Този акт е изменен. Настояща консолидирана версия:
10/03/2017
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10.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 64/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/420 DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2017
relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
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(2) |
In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
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(4) |
Nel suo parere del 4 dicembre 2015 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte, il preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Essa ha concluso inoltre che tale preparato può influire positivamente sui parametri produttivi dei polli da ingrasso. Secondo l'Autorità, questa conclusione può essere estesa alle galline ovaiole e, per estrapolazione, a tutte le specie avicole minori da ingrasso e ovaiole. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato inoltre la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(5) |
Dalla valutazione del preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia risulta che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato quale additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) The EFSA Journal 2016; 14(7):4351.
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri produttivi) |
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4d15 |
Delacon Biotechnik GmbH |
Olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia |
Composizione dell'additivo: Preparato di oli essenziali microincapsulati di timo (Thymus vulgaris L.) (1) e anice stellato sintetico (2): ≥ 74 mg/g, Polvere di corteccia di quillaia (Quillaja saponaria) ≥ 200 mg/g Saponine ≤ 23 mg/g Forma solida Caratterizzazione delle sostanze attive: Olio di timo: timolo 2-4 mg/g Olio di anice stellato (prodotto mediante sintesi chimica): (trans e cis)-anetolo 40-50 mg/g Polvere di corteccia di quillaia (Quillaja saponaria) ≥ 200 mg/g Metodi di analisi (3) Quantificazione del timolo nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali: gas cromatografia-spettrometria di massa (CG-MS) |
Polli da ingrasso Galline ovaiole Specie avicole minori da ingrasso e ovaiole |
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150 |
150 |
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30 marzo 2027 |
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(1) Secondo la definizione della Farmacopea europea del Consiglio d'Europa (PhEur, 2005)
(2) Una miscela di composti puri che replicano il profilo dell'olio essenziale naturale di anice stellato (senza estragolo).
(3) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.