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Document 22005D0072

Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2005, del 29 aprile 2005, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

GU L 239 del 15.9.2005, pp. 64–65 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 352M del 31.12.2008, pp. 290–291 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/72(2)/oj

15.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 239/64


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 72/2005,

del 29 aprile 2005,

che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 180/2004 del 16 dicembre 2004 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo per includere l'azione preparatoria per il rafforzamento della ricerca europea in materia di sicurezza (2005).

(3)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che tale cooperazione possa iniziare il 1o gennaio 2005,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

1)

il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 1994, all'attuazione dei programmi quadro di attività comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico di cui al paragrafo 5 nonché, a decorrere dal 1o gennaio 2005, alle attività di cui al paragrafo 9, partecipando ai relativi programmi specifici.»;

2)

il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui ai paragrafi 5 e 9, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.»;

3)

il testo del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6.

La valutazione e i grandi riorientamenti di attività nell'ambito dei programmi quadro delle attività comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico di cui ai paragrafi 5 e 9 sono disciplinati dalla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo.»;

4)

dopo il paragrafo 8 è inserito il paragrafo seguente:

«9.

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2005, alle azioni comunitarie inerenti alla seguente voce del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2005:

Voce 08.14.01: “Azione preparatoria per il rafforzamento della ricerca europea in materia di sicurezza (2005)”».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (2).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 42.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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