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Document 22001D0158

    Decisione del Comitato misto SEE n. 158/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    GU L 65 del 7.3.2002, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/158(2)/oj

    22001D0158

    Decisione del Comitato misto SEE n. 158/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 065 del 07/03/2002 pag. 0036 - 0037


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 158/2001

    dell'11 dicembre 2001

    che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 119/2001 del Comitato misto SEE del 28 settembre 2001(1).

    (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 997/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999 che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile(2),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Nell'allegato XIII dell'accordo al punto 45b [regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione] è inserito il seguente trattino:

    "- 32001 R 0997: regolamento (CE) n. 997/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001 (GU L 142 del 29.5.2001, pag. 18)."

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 997/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, l' 11 dicembre 2001.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    B. Grydeland

    (1) GU L 322 del 6.12.2001, pag. 35.

    (2) GU L 142 del 29.5.2001, pag. 18.

    (3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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