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Document 32022R2449
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2449 of 13 December 2022 amending Implementing Regulation (EU) No 612/2013 as regards the data registered in messages relating to the registration of economic operators involved in the movements of excise goods released for consumption in one Member State and moved to another Member State to be delivered there for commercial purposes
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2449 della Commissione del 13 dicembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 per quanto riguarda i dati registrati nei messaggi relativi alla registrazione degli operatori economici che intervengono nei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in uno Stato membro e trasportati verso un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2449 della Commissione del 13 dicembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 per quanto riguarda i dati registrati nei messaggi relativi alla registrazione degli operatori economici che intervengono nei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in uno Stato membro e trasportati verso un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali
C/2022/9182
GU L 320 del 14.12.2022, p. 12–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 320/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2449 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2022
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 per quanto riguarda i dati registrati nei messaggi relativi alla registrazione degli operatori economici che intervengono nei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in uno Stato membro e trasportati verso un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (1), in particolare l'articolo 22,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 1 della decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è attualmente applicato per controllare i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa ai sensi dell'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (3). Tale direttiva estende l'uso del sistema informatizzato di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2020/263 («sistema informatizzato») al controllo di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali. A decorrere dal 13 febbraio 2023 tali movimenti devono essere effettuati sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico semplificato che deve essere presentato dallo speditore utilizzando il sistema informatizzato. Fino a tale data si applica il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione (4), a norma del quale tali movimenti hanno luogo sotto la scorta di un documento in formato cartaceo, ossia il documento di accompagnamento semplificato. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione (5) stabilisce la struttura e il contenuto del documento amministrativo elettronico semplificato scambiato attraverso il sistema informatizzato e abroga il regolamento (CEE) n. 3649/92 a decorrere dal 13 febbraio 2023. |
(3) |
La struttura e il contenuto dei documenti amministrativi elettronici scambiati attraverso il sistema informatizzato sono stati disciplinati dal regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (6), che attua la direttiva 2008/118/CE del Consiglio (7) per quanto riguarda la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa. La struttura e il contenuto dei documenti amministrativi elettronici istituiti dal regolamento delegato (UE) 2022/1636 e le norme e procedure di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 della Commissione (8) sostituiscono quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 684/2009. Per motivi di chiarezza i riferimenti al regolamento (CE) n. 684/2009 contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione (9) devono essere modificati. |
(4) |
L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di tenere registri elettronici delle autorizzazioni detenute dagli operatori economici e dai depositi fiscali che intervengono nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa. |
(5) |
Il regolamento (UE) 2020/261 del Consiglio (10) estende l'ambito di applicazione dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 a decorrere dal 13 febbraio 2023 per includere due nuove categorie di operatori economici, ossia gli speditori certificati e i destinatari certificati che trasportano prodotti sottoposti ad accisa che sono già stati immessi in consumo. |
(6) |
Il regolamento (UE) 2021/774 del Consiglio (11) estende l'ambito di applicazione dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 a decorrere dal 13 febbraio 2023 per includere due nuove categorie di operatori economici, ossia gli speditori certificati e i destinatari certificati che intervengono solo occasionalmente nel movimento di prodotti sottoposti ad accisa che sono già stati immessi in consumo. |
(7) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 stabilisce le informazioni da registrare nei messaggi relativi alla registrazione degli operatori economici e dei depositi fiscali che intervengono nel movimento di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa. L'ambito di applicazione di tale regolamento di esecuzione dovrebbe essere esteso alle informazioni da registrare nei messaggi relativi alla registrazione degli operatori economici che intervengono nel movimento di prodotti sottoposti ad accisa che sono già stati immessi in consumo. |
(8) |
La direttiva (UE) 2020/262 sostituisce e abroga la direttiva 2008/118/CE a decorrere dal 13 febbraio 2023. Per motivi di chiarezza è opportuno modificare i riferimenti alla direttiva 2008/118/CE contenuti nel regolamento di esecuzione (UE)n. 612/2013. |
(9) |
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 stabilisce la struttura e il contenuto dei messaggi relativi alla registrazione degli operatori economici e dei depositi fiscali nei registri nazionali e nel registro centrale in materia di accisa quando i prodotti circolano in regime di sospensione dall'accisa. L'ambito di applicazione di tali messaggi dovrebbe essere modificato per includere i nuovi tipi di operatori economici che intervengono nel movimento di prodotti sottoposti ad accisa che sono già stati immessi in consumo. |
(10) |
Numerosi aggiornamenti tecnici del sistema informatizzato non sono ancora rispecchiati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tale tabella. |
(11) |
L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 stabilisce i codici necessari per la compilazione di alcuni campi di dati nei messaggi relativi all'autorizzazione degli operatori economici e dei depositi fiscali nei registri nazionali e nel registro centrale di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012. Le autorità competenti forniscono agli operatori economici le autorizzazioni per i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa e a ciascuna autorizzazione è assegnato un numero unico di accisa di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012. A un operatore economico può essere concesso più di un tipo di autorizzazione. Gli Stati membri possono raggruppare più numeri unici di accisa di un operatore economico in un unico identificativo globale dell'operatore sottoposto ad accisa ai fini del controllo e dell'analisi dei rischi. Per questo motivo è opportuno aggiungere a tale allegato un elenco di codici. |
(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013. |
(13) |
Poiché l'estensione dell'uso del sistema informatizzato deve applicarsi a decorrere dal 13 febbraio 2023, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata a tale data. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 è così modificato:
1) |
all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Ove siano necessari codici per completare alcuni campi di dati nei messaggi di cui al paragrafo 1, si utilizzano i codici elencati nell'allegato II del presente regolamento o nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione (*1). (*1) Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (GU L 247 del 23.9.2022, pag. 2).»;" |
2) |
all'articolo 6, il paragrafo 3 è così modificato:
|
3) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
4) |
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1.
(2) Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2020, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 43).
(3) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).
(4) Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (GU L 369 del 18.12.1992, pag. 17).
(5) Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (GU L 247 del 23.9.2022, pag. 2).
(6) Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).
(7) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 della Commissione, del 5 luglio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di documenti nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa e della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l'immissione in consumo e che stabilisce il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione (GU L 247 del 23.9.2022, pag. 57).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013, sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 9).
(10) Regolamento (UE) 2020/261 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) 2021/774 del Consiglio, del 10 maggio 2021, recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici (GU L 167 del 12.5.2021, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (UE) n. 612/2013 è così modificato:
1) |
al punto 2 è inserita la lettera a bis) seguente:
|
2) |
il punto 3 è così modificato:
|
3) |
le tabelle 1-4 sono sostituite dalle seguenti: «Tabella 1 Richiesta generale (di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2)
Tabella 2 Operazioni sul registro degli operatori economici (di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 6, paragrafo 3)
Tabella 3 Rifiuto di aggiornamento degli operatori economici (di cui all'articolo 4)
Tabella 4 Statistiche SEED (di cui all'articolo 7, paragrafo 2)
|
ALLEGATO II
L'allegato II è così modificato:
1) |
nell'elenco codici 1, la nota della tabella relativa al campo 1 è sostituita dalla seguente: «Il campo 1 è tratto dall'elenco dei <CODICI PAESI> [punto 3 dell'elenco dei codici, allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636].»; |
2) |
nell'elenco codici 2, la nota della tabella relativa al campo 1 è sostituita dalla seguente: «Il campo 1 è tratto dall'elenco dei <CODICI PAESI> [punto 3 dell'elenco dei codici, allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636].»; |
3) |
è aggiunto il seguente elenco codici 4: «Elenco codici 4 — Identificativo globale dell'operatore in ambito accise
Il campo 1 è tratto dall'elenco dei <CODICI PAESI> [punto 3 dell'elenco dei codici, allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636]. Il campo 2 deve essere compilato con un identificativo unico che consenta di collegare i diversi tipi di autorizzazione (depositario autorizzato, destinatario registrato, speditore registrato, speditore certificato e destinatario certificato) di un unico operatore economico in ambito accise.». |