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Document 32022R2449

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2449 della Commissione del 13 dicembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 per quanto riguarda i dati registrati nei messaggi relativi alla registrazione degli operatori economici che intervengono nei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in uno Stato membro e trasportati verso un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali

C/2022/9182

GU L 320 del 14.12.2022, p. 12–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2449/oj

14.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 320/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2449 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 per quanto riguarda i dati registrati nei messaggi relativi alla registrazione degli operatori economici che intervengono nei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in uno Stato membro e trasportati verso un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (1), in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1 della decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è attualmente applicato per controllare i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa ai sensi dell'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (3). Tale direttiva estende l'uso del sistema informatizzato di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2020/263 («sistema informatizzato») al controllo di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali. A decorrere dal 13 febbraio 2023 tali movimenti devono essere effettuati sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico semplificato che deve essere presentato dallo speditore utilizzando il sistema informatizzato. Fino a tale data si applica il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione (4), a norma del quale tali movimenti hanno luogo sotto la scorta di un documento in formato cartaceo, ossia il documento di accompagnamento semplificato.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione (5) stabilisce la struttura e il contenuto del documento amministrativo elettronico semplificato scambiato attraverso il sistema informatizzato e abroga il regolamento (CEE) n. 3649/92 a decorrere dal 13 febbraio 2023.

(3)

La struttura e il contenuto dei documenti amministrativi elettronici scambiati attraverso il sistema informatizzato sono stati disciplinati dal regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (6), che attua la direttiva 2008/118/CE del Consiglio (7) per quanto riguarda la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa. La struttura e il contenuto dei documenti amministrativi elettronici istituiti dal regolamento delegato (UE) 2022/1636 e le norme e procedure di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 della Commissione (8) sostituiscono quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 684/2009. Per motivi di chiarezza i riferimenti al regolamento (CE) n. 684/2009 contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione (9) devono essere modificati.

(4)

L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di tenere registri elettronici delle autorizzazioni detenute dagli operatori economici e dai depositi fiscali che intervengono nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa.

(5)

Il regolamento (UE) 2020/261 del Consiglio (10) estende l'ambito di applicazione dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 a decorrere dal 13 febbraio 2023 per includere due nuove categorie di operatori economici, ossia gli speditori certificati e i destinatari certificati che trasportano prodotti sottoposti ad accisa che sono già stati immessi in consumo.

(6)

Il regolamento (UE) 2021/774 del Consiglio (11) estende l'ambito di applicazione dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 a decorrere dal 13 febbraio 2023 per includere due nuove categorie di operatori economici, ossia gli speditori certificati e i destinatari certificati che intervengono solo occasionalmente nel movimento di prodotti sottoposti ad accisa che sono già stati immessi in consumo.

(7)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 stabilisce le informazioni da registrare nei messaggi relativi alla registrazione degli operatori economici e dei depositi fiscali che intervengono nel movimento di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa. L'ambito di applicazione di tale regolamento di esecuzione dovrebbe essere esteso alle informazioni da registrare nei messaggi relativi alla registrazione degli operatori economici che intervengono nel movimento di prodotti sottoposti ad accisa che sono già stati immessi in consumo.

(8)

La direttiva (UE) 2020/262 sostituisce e abroga la direttiva 2008/118/CE a decorrere dal 13 febbraio 2023. Per motivi di chiarezza è opportuno modificare i riferimenti alla direttiva 2008/118/CE contenuti nel regolamento di esecuzione (UE)n. 612/2013.

(9)

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 stabilisce la struttura e il contenuto dei messaggi relativi alla registrazione degli operatori economici e dei depositi fiscali nei registri nazionali e nel registro centrale in materia di accisa quando i prodotti circolano in regime di sospensione dall'accisa. L'ambito di applicazione di tali messaggi dovrebbe essere modificato per includere i nuovi tipi di operatori economici che intervengono nel movimento di prodotti sottoposti ad accisa che sono già stati immessi in consumo.

(10)

Numerosi aggiornamenti tecnici del sistema informatizzato non sono ancora rispecchiati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tale tabella.

(11)

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 stabilisce i codici necessari per la compilazione di alcuni campi di dati nei messaggi relativi all'autorizzazione degli operatori economici e dei depositi fiscali nei registri nazionali e nel registro centrale di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012. Le autorità competenti forniscono agli operatori economici le autorizzazioni per i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa e a ciascuna autorizzazione è assegnato un numero unico di accisa di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012. A un operatore economico può essere concesso più di un tipo di autorizzazione. Gli Stati membri possono raggruppare più numeri unici di accisa di un operatore economico in un unico identificativo globale dell'operatore sottoposto ad accisa ai fini del controllo e dell'analisi dei rischi. Per questo motivo è opportuno aggiungere a tale allegato un elenco di codici.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013.

(13)

Poiché l'estensione dell'uso del sistema informatizzato deve applicarsi a decorrere dal 13 febbraio 2023, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata a tale data.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ove siano necessari codici per completare alcuni campi di dati nei messaggi di cui al paragrafo 1, si utilizzano i codici elencati nell'allegato II del presente regolamento o nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione (*1).

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (GU L 247 del 23.9.2022, pag. 2).»;"

2)

all'articolo 6, il paragrafo 3 è così modificato:

a)

la lettera a) è così modificata:

1)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«a)

se il numero unico di accisa indicato corrisponde alla registrazione di un depositario autorizzato, di un destinatario registrato, di uno speditore registrato, di un destinatario certificato o di uno speditore certificato, l'estratto contiene uno dei seguenti elementi:»;

2)

il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

informazioni sul codice del ruolo dell'operatore che indichino se un destinatario registrato o un depositario autorizzato sono autorizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (*2) a far circolare i prodotti sottoposti ad accisa verso un luogo di consegna diretta (gruppo di dati 2.3 di cui all'allegato I, tabella 2);

(*2)  Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).»;"

b)

alla lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«se il numero unico di accisa indicato corrisponde a un destinatario registrato, a un destinatario certificato o a uno speditore certificato che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, lettere h), l) ed m), del regolamento (UE) n. 389/2012, l'estratto contiene, oltre ai dati di cui alla lettera a), anche le informazioni seguenti:»;

3)

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

4)

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2020, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 43).

(3)  Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).

(4)  Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (GU L 369 del 18.12.1992, pag. 17).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (GU L 247 del 23.9.2022, pag. 2).

(6)  Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

(7)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 della Commissione, del 5 luglio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di documenti nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa e della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l'immissione in consumo e che stabilisce il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione (GU L 247 del 23.9.2022, pag. 57).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013, sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 9).

(10)  Regolamento (UE) 2020/261 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2021/774 del Consiglio, del 10 maggio 2021, recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici (GU L 167 del 12.5.2021, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 612/2013 è così modificato:

1)

al punto 2 è inserita la lettera a bis) seguente:

«bis)

e-DAS documento amministrativo elettronico semplificato;»;

2)

il punto 3 è così modificato:

a)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

“Data di inizio dell'autorizzazione” è la data a partire dalla quale un operatore economico è autorizzato dallo Stato membro responsabile a produrre, immagazzinare, spedire o ricevere prodotti sottoposti ad accisa ai sensi del capo IV e del capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262;»;

b)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

“Data di inizio della validità” è la data a partire dalla quale lo Stato membro responsabile dichiara che la sede di un operatore economico è valida per produrre, spedire o ricevere prodotti sottoposti ad accisa ai sensi del capo IV e del capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262;»;

3)

le tabelle 1-4 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 1

Richiesta generale

(di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Tipo di richiesta

R

 

I valori possibili sono:

1

=

(riservato)

2

=

Richiesta di dati di riferimento

3

=

(riservato)

4

=

(riservato)

5

=

Richiesta di risincronizzazione del registro degli operatori economici

6

=

Richiesta di ricerca di elenco di e-AD/e-DAS

7

=

Richiesta di statistiche SEED

8

=

Richiesta di ricerca di elenco di e-AD

9

=

Richiesta di ricerca di elenco di e-DAS

n1

 

b

Denominazione del messaggio di richiesta

C

“R” se <Tipo di richiesta> è “2”

Non si applica negli altri casi

(cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)

I valori possibili sono:

“C_COD_DAT”

=

elenco comune di codici

“C_PAR_DAT”

=

parametri comuni del sistema

“ALL”

=

per la struttura completa

a..9

 

c

Ufficio richiedente

R

 

[cfr. l'elenco codici 4 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636]

an8

 

d

Identificatore di correlazione della richiesta

C

“R” se <Tipo di richiesta> è “2”, “5”, “6”, “7”, “8” o “9”

Non si applica negli altri casi

(cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)

Il valore dell'<Identificatore di correlazione della richiesta> è unico per ciascuno Stato membro.

an..44

 

e

Data di inizio

C

Per 1 e ed f:

“R” se <Tipo di richiesta> è “2” o “5”

Non si applica negli altri casi

(cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

data

 

f

Data di fine

C

 

data

 

g

Data unica

C

“R” se <Tipo di richiesta> è “2” o “5”

Non si applica negli altri casi

(cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

data

2

RICHIESTA DI ELENCO DI E-AD/E-DAS

C

“R” se <Tipo di richiesta> è “6”, “8” o “9”

Non si applica negli altri casi

(cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

 

 

a

Codice Stato membro

R

 

[cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636]

a2

2.1

AR_CRITERIO PRIMARIO

R

 

 

99x

 

a

Codice del tipo di criterio primario

R

 

I valori possibili sono:

1

=

ARC

2

=

Marchio del prodotto

3

=

Categorie di prodotti sottoposti ad accisa del movimento

4

=

(riservato)

5

=

(riservato)

6

=

(riservato)

7

=

(riservato)

8

=

Città del destinatario

9

=

Città dello speditore

10

=

Città del garante

11

=

(riservato)

12

=

Città del luogo di consegna

13

=

Città del deposito fiscale di spedizione

14

=

Città del trasportatore

15

=

Codice NC del prodotto

16

=

Data della fattura

17

=

Codice accisa del destinatario

18

=

Codice accisa dello speditore

19

=

Codice accisa del garante

20

=

(riservato)

21

=

(riservato)

22

=

Codice accisa del deposito fiscale di destinazione

23

=

Codice accisa del deposito fiscale di spedizione

24

=

(riservato)

25

=

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

26

=

Durata del tragitto

27

=

Stato membro di destinazione

28

=

Stato membro di spedizione

29

=

Nome del destinatario

30

=

Nome dello speditore

31

=

Nome del garante

32

=

(riservato)

33

=

Nome del luogo di consegna

34

=

Nome del deposito fiscale di spedizione

35

=

Nome del trasportatore

36

=

Numero della fattura

37

=

Codice postale del destinatario

38

=

Codice postale dello speditore

39

=

Codice postale del garante

40

=

(riservato)

41

=

Codice postale del luogo di consegna

42

=

Codice postale del deposito fiscale di spedizione

43

=

Codice postale del trasportatore

44

=

Quantità di prodotti (in un corpo di dati dell'e-AD/e-DAS)

45

=

Numero di riferimento locale (numero progressivo assegnato dallo speditore)

46

=

Tipo di trasporto

47

=

(riservato)

48

=

(riservato)

49

=

Codice IVA del destinatario

50

=

(riservato)

51

=

Codice IVA del trasportatore

52

=

Cambio di destinazione (numero di sequenza ≥ 2)

n..2

2.1.1.

AR_VALORE PRIMARIO

O

 

 

99x

 

a

Valore

R

 

Se <Codice del tipo di criterio primario> è “46” (tipo di trasporto), è utilizzato un <Codice del modo di trasporto> esistente nell'elenco <MODI DI TRASPORTO>.

an..255

3

RICHIESTA_STAT

C

“R” se <Tipo di richiesta> è “7”

Non si applica negli altri casi

(cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

 

 

a

Tipo di statistica

R

 

I valori possibili sono:

1

=

Operatori economici attivi/inattivi e cancellati

2

=

Scadenze pendenti

3

=

Operatori economici suddivisi per tipo e per deposito fiscale

4

=

Attività sottoposta ad accisa

5

=

Modifiche alle autorizzazioni relative alle accise

n1

3.1

Codice dell'ELENCO DEGLI STATI MEMBRI

R

 

 

99x

 

a

Codice Stato membro

R

 

[cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636]

a2

4

PERIODO_STAT

C

“R” se <Tipo di richiesta> è “7”

Non si applica negli altri casi

(cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

 

 

a

Anno

R

 

 

n4

 

b

Semestre

C

Per 4 b, c e d:

i tre seguenti campi di dati sono facoltativi ed esclusivi:

<Semestre>

<Trimestre>

<Mese>

ossia se uno di questi campi di dati è indicato, gli altri due non si applicano.

I valori possibili sono:

1

=

Primo semestre

2

=

Secondo semestre

n1

 

c

Trimestre

C

I valori possibili sono:

1

=

Primo trimestre

2

=

Secondo trimestre

3

=

Terzo trimestre

4

=

Quarto trimestre

n1

 

d

Mese

C

I valori possibili sono:

1

=

Gennaio

2

=

Febbraio

3

=

Marzo

4

=

Aprile

5

=

Maggio

6

=

Giugno

7

=

Luglio

8

=

Agosto

9

=

Settembre

10

=

Ottobre

11

=

Novembre

12

=

Dicembre

n..2

5

RICHIESTA_RIF

C

“R” se <Tipo di richiesta> è “2”

Non si applica negli altri casi

(cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

 

 

a

Indicatore dei criteri di valutazione del rischio comuni

O

 

I valori possibili sono:

0

=

No o Falso

1

=

Sì o Vero

n1

5.1

Codice dell'ELENCO DEI CODICI

O

 

 

99x

 

a

Elenco di codici richiesto

O

 

I valori possibili sono:

1

=

Unità di misura

2

=

Tipi di eventi

3

=

Tipi di prove

4

=

(riservato)

5

=

(riservato)

6

=

Codici lingue

7

=

Amministrazioni nazionali

8

=

Codici paesi

9

=

Codici imballaggio

10

=

Motivi di insoddisfazione nella nota di ricevimento o nella relazione di controllo

11

=

Motivi dell'interruzione

12

=

(riservato)

13

=

Modi di trasporto

14

=

Unità di trasporto

15

=

Zone viticole

16

=

Codici delle operazioni vitivinicole

17

=

Categorie dei prodotti sottoposti ad accisa

18

=

Prodotti sottoposti ad accisa

19

=

Codici NC

20

=

Corrispondenza codice NC - prodotto sottoposto ad accisa

21

=

Motivo della cancellazione

22

=

Motivi dell'allarme o del rifiuto di e-AD/e-DAS

23

=

Spiegazione del ritardo

24

=

(riservato)

25

=

Persone che presentano una relazione sull'evento

26

=

Motivi del rifiuto

27

=

Motivi del ritardo del risultato

28

=

Azione richiesta

29

=

Motivi della richiesta

30

=

(riservato)

31

=

(riservato)

32

=

(riservato)

33

=

(riservato)

34

=

Motivi dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa

35

=

(riservato)

36

=

Tipo di documento

37

=

(riservato)

38

=

(riservato)

39

=

Motivi della richiesta di chiusura manuale

40

=

Motivi del rifiuto di chiusura manuale

41

=

Amministrazione nazionale - grado Plato

n..2


Tabella 2

Operazioni sul registro degli operatori economici

(di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 6, paragrafo 3)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Tipo di messaggio

R

 

I valori possibili sono:

=

1

=

Aggiornamento degli operatori economici (Notifica di cambiamenti a SEED)

=

2

=

Divulgazione degli aggiornamenti degli operatori economici

=

3

=

Ricerca di operatori economici

=

4

=

Estrazione di operatori economici

n1

 

b

Identificatore di correlazione della richiesta

C

“R” se <Tipo di messaggio> è “3” o “4”

Non si applica negli altri casi

(cfr. il tipo di messaggio nel riquadro 1a)

Il valore dell'<Identificatore di correlazione della richiesta> è unico per ciascuno Stato membro.

an..44

2

AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE

O

 

 

999999x

 

a

Codice accisa dell'operatore

R

 

(Cfr. elenco codici 1 nell'allegato II). Il <Codice accisa dell'operatore> deve essere unico nell'elenco <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

an13

 

b

Codice IVA

O

 

 

an..14

 

c

Data di inizio dell'autorizzazione

R

 

 

data

 

d

Data di scadenza dell'autorizzazione

O

 

 

data

 

e

Codice del tipo di operatore

R

 

I valori possibili sono:

1

=

Depositario autorizzato

2

=

Destinatario registrato

3

=

Speditore registrato

4

=

Speditore certificato

5

=

Destinatario certificato

Il valore del dato <Codice del tipo di operatore> non può essere modificato dopo aver creato l'AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE.

n1

 

f

Numero di riferimento dell'ufficio delle accise

R

 

[cfr. l'elenco codici 4 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636]

an8

 

g

Identificativo globale dell'operatore in ambito accise

O

 

(cfr. l'elenco codici 4 nell'allegato II)

an22

2.1

AZIONE

R

 

 

 

 

a

Operazione

R

 

I valori possibili sono:

=

C

=

Creare

=

U

=

Aggiornare

=

I

=

Annullare

=

D

=

Cancellare

Per l'operazione D (Cancellare) la <Data di attivazione> (cfr. <Data di attivazione> nel riquadro 4.1b) è la data corrente della richiesta di cancellazione.

a1

 

b

Data di attivazione

R

 

 

data

 

c

Responsabile della gestione dei dati

O

 

 

an..35

2.2

NOME E INDIRIZZO

R

 

 

99x

 

a

Nome

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

[cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636]

a2

2.2.1.

INDIRIZZO

R

 

 

 

 

a

Via

R

 

 

an..65

 

b

Numero civico

O

 

 

an..11

 

c

Codice postale

R

 

 

an..10

 

d

Città

R

 

 

an..50

 

e

Codice Stato membro

R

 

[cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636]

a2

2.3

Codice del RUOLO DELL'OPERATORE

O

 

 

9x

 

a

Codice del ruolo dell'operatore

R

 

I valori possibili sono:

=

1

=

Autorizzato ad effettuare consegne dirette

=

2

=

Autorizzato a lasciare vuoti i campi relativi alla destinazione in conformità all'articolo 22 della direttiva (UE) 2020/262.

Le associazioni <Tipo di operatore / Codice del ruolo dell'operatore>sono le seguenti:

n1

TIPO DI OPERATORE/RUOLO DELL' OPERATORE

DEPOSI-TARIO AUTO-RIZZATO

DESTINA-TARIO REGISTRA-TO

SPEDITORE REGISTRA-TO

Autorizzato ad effettuare consegne dirette

X

X

 

Autorizzato a lasciare vuoti i campi relativi alla destinazione in conformità all'articolo 22 della direttiva (UE) 2020/262

X

 

X

2.4

Codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

C

Almeno uno dei gruppi di dati <codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> o <codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> deve essere presente.

 

999x

 

a

Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa

R

 

(cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II)

Il <Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa> deve essere unico nell'elenco <codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE>

a1

2.5

Codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA

C

Almeno uno dei gruppi di dati <codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> o <codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> deve essere presente.

 

999x

 

a

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

[cfr. l'elenco codici 10 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636]

Il <Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa> del <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> non deve esistere nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE>

Il <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> deve essere unico nell'elenco <codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>, <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE

Il <codice del prodotto sottoposto ad accisa> S600 è applicabile unicamente agli speditori certificati e ai destinatari certificati (cfr. riquadro 2 e) a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE del Consiglio

an..4

2.6

DEPOSITO FISCALE (UTILIZZATO)

C

“R” se il <Codice del tipo di operatore> è “Depositario autorizzato”

Non si applica negli altri casi

(cfr. codice del tipo di operatore nel riquadro 2e)

 

99x

 

a

Riferimento del deposito fiscale

R

 

(cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II)

Il “Riferimento del deposito fiscale” è uno dei <DEPOSITO FISCALE. Riferimento del deposito fiscale> in modo che esista almeno una versione attiva avente l'intervallo di validità che interseca l'intervallo di validità dell'<AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>, dopo la data di attivazione di quest'ultima, di almeno un giorno

Il “Riferimento del deposito fiscale” deve essere unico nell'elenco <DEPOSITO FISCALE>.

an13

3

DEPOSITO FISCALE

O

 

 

999999x

 

a

Riferimento del deposito fiscale

R

 

(cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II)

Il “Riferimento del deposito fiscale” deve essere unico nell'elenco <DEPOSITO FISCALE>.

Il “Riferimento del deposito fiscale” è lo stesso del <DEPOSITO FISCALE (UTILIZZATO). Riferimento del deposito fiscale> in uno o più gruppi di dati del tipo <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> del “Depositario autorizzato” conforme anche alla regola 204.

an13

 

b

Data di inizio della validità

R

 

 

data

 

c

Data di scadenza della validità

O

 

 

data

 

d

Numero di riferimento dell'ufficio delle accise

R

 

[cfr. l'elenco codici 4 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636]

an8

3.1

AZIONE

R

 

 

 

 

a

Operazione

R

 

I valori possibili sono:

=

C

=

Creare

=

U

=

Aggiornare

=

I

=

Annullare

=

D

=

Cancellare

Per l'operazione D (Cancellare) la <Data di attivazione> (cfr. <Data di attivazione> nel riquadro 4.1b) è la data corrente della richiesta di cancellazione.

a1

 

b

Data di attivazione

R

 

 

data

 

c

Responsabile della gestione dei dati

O

 

 

an..35

3.2

NOME E INDIRIZZO

R

 

 

99x

 

a

Nome

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

[cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636]

a2

3.2.1.

INDIRIZZO

R

 

 

 

 

a

Via

R

 

 

an..65

 

b

Numero civico

O

 

 

an..11

 

c

Codice postale

R

 

 

an..10

 

d

Città

R

 

 

an..50

 

e

Codice Stato membro

R

 

[cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636]

a2

3.4

Codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

C

Almeno uno dei gruppi di dati <codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> o <codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> deve essere presente.

 

999x

 

a

Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa

R

 

(cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II)

Il <Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa> deve essere unico nell'elenco <codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE>

an1

3.5

Codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA

C

Almeno uno dei gruppi di dati <codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> o <codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> deve essere presente.

 

999x

 

a

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

[cfr. l'elenco codici 10 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636]

Il <Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa> del <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> non deve esistere nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE>

Il <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> deve essere unico nell'elenco <codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>, <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE

an..4

4

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

O

 

 

999999x

 

a

Riferimento dell'autorizzazione temporanea

R

 

(cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II)

an13

 

a1

Codice del tipo di operatore

R

 

I valori possibili sono:

=

1

=

Destinatario registrato temporaneamente

=

2

=

Speditore certificato occasionale

=

3

=

Destinatario certificato occasionale

n1

 

b

Numero di riferimento dell'ufficio di rilascio

R

 

[cfr. l'elenco codici 4 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636]

an8

 

c

Data di scadenza

R

 

 

data

 

d

Indicatore di autorizzazione temporanea riutilizzabile

R

 

I valori possibili sono:

=

0

=

No o Falso

=

1

=

Sì o Vero

n1

 

e

Codice IVA

O

 

 

an..14

 

f

Data di inizio dell'autorizzazione

R

 

 

data

 

g

Indicatore di piccolo produttore di vino

O

 

I valori possibili sono:

=

0

=

No o Falso

=

1

=

Sì o Vero

n1

4.1

AZIONE

R

 

 

 

 

a

Operazione

R

 

I valori possibili sono:

=

C

=

Creare

=

U

=

Aggiornare

=

I

=

Annullare

=

D

=

Cancellare

Per l'operazione D (Cancellare) la <Data di attivazione> (cfr. <Data di attivazione> nel riquadro 4.1b) è la data corrente della richiesta di cancellazione.

a1

 

b

Data di attivazione

R

 

 

data

 

c

Responsabile della gestione dei dati

O

 

 

an..35

4.2

OPERATORE collegato all'autorizzazione temporanea

D

“O” per le autorizzazioni di destinatario certificato occasionale da collegare a un'autorizzazione di speditore certificato occasionale

“R” negli altri casi

 

 

 

a

Codice accisa dell'operatore

C

“R” se <Autorizzazione temporanea - Piccolo produttore di vino> non è presente o è falsa

“O” negli altri casi

Un identificatore esistente < Codice accisa dell'operatore> nell'insieme < AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>

Il <Codice del tipo di operatore> dell'<OPERATORE> di riferimento deve essere:

“Depositario autorizzato” O “Speditore registrato” per le autorizzazioni di <Destinatario registrato temporaneamente> OPPURE

“Speditore certificato” per le autorizzazioni di <Destinatario certificato occasionale> OPPURE

“Destinatario certificato” per le autorizzazioni di <Speditore certificato occasionale>.

Inoltre lo Stato membro dell'<AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> deve essere diverso dallo Stato membro per il quale l'< AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA> è registrata.

OPPURE

Un identificatore esistente < Codice accisa dell'operatore> nell'insieme < AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>

Il <Codice del tipo di operatore> dell'<OPERATORE> di riferimento deve essere:

“Speditore certificato occasionale” per le autorizzazioni di <Destinatario certificato occasionale> OPPURE

“Destinatario certificato occasionale” per le autorizzazioni di <Speditore certificato occasionale>.

Inoltre lo Stato membro dell'<AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA> correlata deve essere diverso dallo Stato membro per il quale l'< AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA> è registrata.

an13

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

[cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636]

a2

4.3

DATI DELL'AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

R

 

 

999x

 

a

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

[cfr. l'elenco codici 10 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636]

Il <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> deve essere unico nell'elenco <codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>, <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE

Il <codice del prodotto sottoposto ad accisa> S600 è applicabile unicamente agli speditori certificati e ai destinatari certificati (cfr. riquadro 4 a1) a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE del Consiglio

Se l'<Autorizzazione temporanea - Piccolo produttore di vino> è presente ed è vera ALLORA il <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> deve essere:

“W200” OPPURE

“W300”

an..4

 

b

Quantitativo

R

 

 

n..15,3

4.4

NOME E INDIRIZZO

R

 

 

99x

 

a

Nome

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

[cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636]

a2

4.4.1

INDIRIZZO

R

 

 

 

 

a

Via

R

 

 

an..65

 

b

Numero civico

O

 

 

an..11

 

c

Codice postale

R

 

 

an..10

 

d

Città

R

 

 

an..50

 

e

Codice Stato membro

R

 

[cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636]

a2


Tabella 3

Rifiuto di aggiornamento degli operatori economici

(di cui all'articolo 4)

A

B

C

D

E

F

G

1

Invio del messaggio Operazioni sul registro degli operatori economici

R

 

(cfr. tabella 2 per dettagli)

 

2

RIFIUTO

R

 

 

9999x

 

a

Data e ora del rifiuto

R

 

 

dateTime

 

b

Codice del motivo del rifiuto

R

 

 

I valori possibili sono:

=

0

=

Altro

=

8

=

Autorizzazione dell'operatore già esistente (creazione)

=

9

=

Deposito fiscale già esistente (creazione)

=

10

=

Autorizzazione temporanea già esistente (creazione)

=

11

=

Autorizzazione dell'operatore non trovata (aggiornamento/cancellazione)

=

12

=

Deposito fiscale non trovato (aggiornamento/cancellazione)

=

13

=

Autorizzazione temporanea non trovata (aggiornamento/cancellazione)

=

26

=

Duplicato constatato

=

27

=

Incoerenza tra numero di accisa e ufficio delle accise

=

41

=

Solo un depositario autorizzato può essere autorizzato a utilizzare un deposito fiscale

=

42

=

Riferimento del deposito fiscale non valido

=

43

=

Riferimento del depositario autorizzato del deposito fiscale mancante

=

44

=

Codice accisa dell'operatore mancante

=

45

=

Valore non valido per il codice del prodotto sottoposto ad accisa

=

46

=

Il paese dell'autorizzazione temporanea e lo speditore/il destinatario dichiarato sono gli stessi

=

112

=

Valore (codice) errato

=

115

=

Non supportato in questa posizione

n..2


Tabella 4

Statistiche SEED

(di cui all'articolo 7, paragrafo 2)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Identificatore di correlazione della richiesta

R

 

Il valore dell'<Identificatore di correlazione della richiesta> è unico per ciascuno Stato membro.

an..44

2

PERIODO_STAT

R

 

 

 

 

a

Anno

R

 

 

n4

 

b

Semestre

C

Per 2 b, c e d:

i tre seguenti campi di dati sono facoltativi ed esclusivi:

<Semestre>

<Trimestre>

<Mese>

ossia se uno di questi campi di dati è indicato, gli altri due non si applicano.

I valori possibili sono:

=

1

=

Primo semestre

=

2

=

Secondo semestre

n1

 

c

Trimestre

C

I valori possibili sono:

=

1

=

Primo semestre

=

2

=

Secondo trimestre

=

3

=

Terzo trimestre

=

4

=

Quarto trimestre

n1

 

d

Mese

C

I valori possibili sono:

=

1

=

Gennaio

=

2

=

Febbraio

=

3

=

Marzo

=

4

=

Aprile

=

5

=

Maggio

=

6

=

Giugno

=

7

=

Luglio

=

8

=

Agosto

=

9

=

Settembre

=

10

=

Ottobre

=

11

=

Novembre

=

12

=

Dicembre

n..2

3

STAT_PER_SM

O

 

 

99x

 

a

Codice Stato membro

R

 

[cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636]

a2

 

b

Numero di operatori economici attivi

O

 

 

n..15

 

c

Numero di operatori economici inattivi

O

 

 

n..15

 

d

Numero di scadenze pendenti

O

 

 

n..15

 

e

Numero di depositi fiscali

O

 

 

n..15

 

f

Numero di modifiche delle autorizzazioni relative alle accise

O

 

 

n..15

 

h

Numero di operatori economici cancellati

O

 

 

n..15

3.1

TIPO_OPERATORE

O

 

 

9x

 

a

Codice del tipo di operatore

R

 

I valori possibili sono:

=

1

=

Depositario autorizzato

=

2

=

Destinatario registrato

=

3

=

Speditore registrato

=

4

=

Speditore certificato

=

5

=

Destinatario certificato

n1

 

b

Numero di operatori economici

R

 

 

n..15

3.2

ATTIVITÀ_CATEGORIA_PRODOTTI_ACCISA

O

 

 

9x

 

a

Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa

R

 

(cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II)

a1

 

b

Numero di operatori economici

R

 

 

n..15

3.3

ATTIVITÀ_PRODOTTO_ACCISA

O

 

 

9999x

 

a

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

[cfr. l'elenco codici 10 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636]

an..4

 

b

Numero di operatori economici

R

 

 

n..15

4

STAT_TUTTI_SM

O

 

 

 

 

a

Numero totale di operatori economici attivi

O

 

 

n..15

 

b

Numero totale di operatori economici inattivi

O

 

 

n..15

 

c

Numero totale di scadenze pendenti

O

 

 

n..15

 

d

Numero totale di depositi fiscali

O

 

 

n..15

 

e

Numero totale di modifiche delle autorizzazioni relative alle accise

O

 

 

n..15

 

f

Numero totale di operatori economici cancellati

O

 

 

n..15

4.1

TIPO_OPERATORE_TUTTI_ SM

O

 

 

9x

 

a

Codice del tipo di operatore

R

 

I valori possibili sono:

=

1

=

Depositario autorizzato

=

2

=

Destinatario registrato

=

3

=

Speditore registrato

=

4

=

Speditore certificato

=

5

=

Destinatario certificato

n1

 

b

Numero totale di operatori economici

R

 

 

n..15

4.2

ATTIVITÀ_CATEGORIA_PRODOTTI_ACCISA_TUTTI_SM

O

 

 

9x

 

a

Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa

R

 

(cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II)

a1

 

b

Numero totale di operatori economici

R

 

 

n..15

4.3

ATTIVITÀ_PRODOTTO_ACCISA_TUTTI_SM

O

 

 

9999x

 

a

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

[cfr. l'elenco codici 10 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636]

an..4

 

b

Numero totale di operatori economici

R

 

 

n..15».


ALLEGATO II

L'allegato II è così modificato:

1)

nell'elenco codici 1, la nota della tabella relativa al campo 1 è sostituita dalla seguente:

«Il campo 1 è tratto dall'elenco dei <CODICI PAESI> [punto 3 dell'elenco dei codici, allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636].»;

2)

nell'elenco codici 2, la nota della tabella relativa al campo 1 è sostituita dalla seguente:

«Il campo 1 è tratto dall'elenco dei <CODICI PAESI> [punto 3 dell'elenco dei codici, allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636].»;

3)

è aggiunto il seguente elenco codici 4:

«Elenco codici 4 — Identificativo globale dell'operatore in ambito accise

Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempio

1

Identificativo dell'amministrazione nazionale in cui è registrato l'operatore economico o il deposito fiscale

Alfabetico 2

PL

2

Codice unico assegnato a livello nazionale

Alfanumerico 20

2005764CL78232ERW123

Il campo 1 è tratto dall'elenco dei <CODICI PAESI> [punto 3 dell'elenco dei codici, allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636].

Il campo 2 deve essere compilato con un identificativo unico che consenta di collegare i diversi tipi di autorizzazione (depositario autorizzato, destinatario registrato, speditore registrato, speditore certificato e destinatario certificato) di un unico operatore economico in ambito accise.».


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