EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2148

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2148 della Commissione del 13 dicembre 2019 relativo a norme specifiche concernenti l’uscita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e della Commissione

C/2019/8889

GU L 325 del 16.12.2019, p. 156–158 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2148/oj

16.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 325/156


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2148 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2019

relativo a norme specifiche concernenti l’uscita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 64 del regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce norme generali per l’uscita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento e conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme specifiche al riguardo.

(2)

Conformemente a tale regolamento le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano le misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, o elencati a norma dell’articolo 40, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 41, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 48, paragrafo 1, dell’articolo 49, paragrafo 1, dell’articolo 53, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 54, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento («il materiale specificato») possono comportare un rischio fitosanitario nell’Unione. È pertanto opportuno che il presente regolamento di esecuzione stabilisca le prescrizioni per l’uscita, in condizioni di sicurezza, del materiale specificato dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento.

(3)

Si dovrebbe garantire che il materiale specificato possa uscire unicamente dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento se è stato tenuto, senza alcuna interruzione, in stazioni di quarantena o strutture di confinamento riconosciute conformemente alle prescrizioni stabilite agli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/2031 e se è risultato indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, da organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e da organismi nocivi soggetti alle misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento. Si dovrebbe inoltre precisare che, a tale scopo, sono stati applicati metodi appropriati ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), al fine di garantire l’attuazione più efficace possibile di tale prescrizione.

(4)

Dato che il regolamento (UE) 2016/2031 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019 e allo scopo di garantire un’applicazione coerente di tutte le norme concernenti organismi nocivi per le piante, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data. È pertanto opportuno che entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme specifiche concernenti l’uscita del materiale specificato dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«materiale specificato»: le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano le misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 o elencati a norma dell’articolo 40, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 41, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 48, paragrafo 1, dell’articolo 49, paragrafo 1, dell’articolo 53, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 54, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento;

b)

«organismi nocivi specificati»: gli organismi nocivi ai quali il materiale specificato è notoriamente sensibile e che appartengono a una delle seguenti categorie:

i)

organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, elencati a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/2031;

ii)

organismi nocivi soggetti a misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento;

iii)

organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, elencati a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, di tale regolamento;

c)

«metodi»: tutti i metodi ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 3

Prescrizioni per l’uscita del materiale specificato

Il materiale specificato può uscire unicamente dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento designate dagli Stati membri in conformità all’articolo 60 del regolamento (UE) 2016/2031 se soddisfa le seguenti condizioni:

a)

è stato tenuto unicamente nelle stazioni di quarantena o nelle strutture di confinamento riconosciute conformemente alle prescrizioni stabilite agli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/2031;

b)

è risultato indenne dagli organismi nocivi specificati in conformità all’articolo 4 del presente regolamento di esecuzione.

Articolo 4

Metodi per l’individuazione di organismi nocivi specificati sul materiale specificato

1.   Il materiale specificato è soggetto a un esame visivo e, se applicabile per la biologia del materiale e degli organismi nocivi, è sottoposto a campionamento e a prove utilizzando metodi appropriati per individuare la presenza di organismi nocivi specificati. Tali esami, campionamenti e prove sono eseguiti nei periodi appropriati e durano il tempo necessario all’individuazione di detti organismi nocivi.

2.   In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, le piante da impianto sono tenute sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti per tutto il tempo necessario in base alla biologia delle piante, in condizioni che permettono di individuare la presenza degli organismi nocivi specificati o di qualsiasi infezione latente o asintomatica causata da tali organismi nocivi, e utilizzando i metodi appropriati a tal fine.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).


Top