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Document 32018L0851

    Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)

    PE/11/2018/REV/2

    GU L 150 del 14.6.2018, p. 109–140 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/851/oj

    14.6.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 150/109


    DIRETTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 30 maggio 2018

    che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni (2),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La gestione dei rifiuti nell’Unione dovrebbe essere migliorata e trasformata in una gestione sostenibile dei materiali per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovere i principi dell’economia circolare, intensificare l’uso delle energie rinnovabili, incrementare l’efficienza energetica, ridurre la dipendenza dell’Unione dalle risorse importate, fornire nuove opportunità economiche e contribuire alla competitività nel lungo termine. Al fine di creare un’autentica economia circolare, è necessario adottare misure aggiuntive sulla produzione e il consumo sostenibili, concentrandosi sull’intero ciclo di vita dei prodotti in modo da preservare le risorse e fungere da «anello mancante». L’uso più efficiente delle risorse garantirebbe anche un considerevole risparmio netto alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell’Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra.

    (2)

    Migliorando l’efficienza nell’uso delle risorse e garantendo che i rifiuti siano considerati una risorsa si può contribuire a ridurre la dipendenza dell’Unione dalle importazioni di materie prime nonché agevolare la transizione a una gestione più sostenibile dei materiali e a un modello di economia circolare. Tale transizione dovrebbe contribuire agli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previsti dalla strategia Europa 2020 e creare importanti opportunità per le economie locali e i soggetti interessati, contribuendo al tempo stesso ad accrescere le sinergie tra l’economia circolare e le politiche in materia di energia, clima, agricoltura, industria e ricerca nonché apportando benefici all’ambiente, in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, come pure all’economia.

    (3)

    Dovrebbero essere rafforzati gli obiettivi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti, affinché riflettano più incisivamente l’ambizione dell’Unione di passare a un’economia circolare.

    (4)

    È necessario assicurare la coerenza tra la direttiva 2008/98/CE e gli atti legislativi dell’Unione correlati, quali la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

    (5)

    Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. Per guidare la definizione di misure e le decisioni di investimento è pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici di lungo termine chiari che impediscano in particolare di creare un eccesso strutturale delle capacità di trattamento dei rifiuti residui e di relegare materiali riciclabili ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti.

    (6)

    Sul totale dei rifiuti generati nell’Unione, quelli urbani costituiscono una quota compresa tra il 7 e il 10 %; si tratta, tuttavia, di uno dei flussi più complessi da gestire e le modalità di gestione forniscono in genere una buona indicazione della qualità dell’intero sistema di gestione dei rifiuti di un paese. I rifiuti urbani sono di difficile gestione a causa della loro composizione, estremamente complessa e mista, dell’immediata prossimità ai cittadini, della grande visibilità pubblica nonché del loro impatto sull’ambiente e sulla salute umana. Di conseguenza, ola gestione dei rifiuti urbani richiede una struttura estremamente articolata che includa un efficiente sistema di raccolta, un efficace sistema di cernita e un’adeguata tracciatura dei flussi di rifiuti, ma anche il coinvolgimento attivo dii cittadini e imprese, un’infrastruttura adeguata alla composizione dei rifiuti e predisporre un elaborato sistema di finanziamento. I paesi che hanno istituito sistemi efficienti di gestione dei rifiuti urbani ottengono in genere risultati migliori nella gestione globale dei rifiuti, compreso il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.

    (7)

    L’esperienza ha dimostrato che, indipendentemente dalla ripartizione delle competenze nella gestione dei rifiuti tra i soggetti pubblici e privati, i sistemi di gestione dei rifiuti possono contribuire a realizzare un’economia circolare e che la decisione sulla ripartizione delle competenze dipende spesso dalle condizioni geografiche e strutturali. Le norme stabilite dalla presente direttiva consentono il ricorso a sistemi di gestione dei rifiuti in cui la responsabilità generale della raccolta dei rifiuti urbani spetta ai comuni, a sistemi in cui tali servizi sono appaltati a operatori privati oppure a qualsiasi altra tipologia di sistema di ripartizione delle competenze tra i soggetti pubblici e privati. La scelta di questi sistemi e la decisione di modificarli o meno restano di competenza degli Stati membri.

    (8)

    Le sostanze a base di vegetali provenienti dall’industria agroalimentare e gli alimenti non d’origine animale non più destinati al consumo umano che s’intendono utilizzare per l’alimentazione degli animali per via orale dovrebbero, onde evitare la duplicazione delle norme, essere esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2008/98/CE qualora siano pienamente conformi alla legislazione dell’Unione sui mangimi. La direttiva 2008/98/CE non dovrebbe pertanto applicarsi ai suddetti prodotti e sostanze quando sono utilizzati come mangimi ed è opportuno chiarire di conseguenza il suo ambito d’applicazione. Fatte salve altre disposizioni dell’Unione applicabili nel settore dell’alimentazione animale, i sottoprodotti di origine animale destinati a essere utilizzati come materie prime per mangimi in conformità del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) sono già esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2008/98/CE, nella misura in cui sono disciplinati da altre norme dell’Unione.

    (9)

    È opportuno includere nella direttiva 2008/98/CE la definizione di «rifiuti non pericolosi». «rifiuti urbani», «rifiuti da costruzione e demolizione», «rifiuti alimentari», «recupero di materiale», «riempimento» e «regime di responsabilità estesa del produttore» allo scopo di precisare la portata di questi concetti.

    (10)

    Affinché gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio si basino su dati affidabili e raffrontabili e i progressi nel perseguimento dei suddetti obiettivi siano controllati in modo più efficace, la definizione di «rifiuti urbani» nella direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere in linea con la definizione elaborata a fini statistici da Eurostat e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e utilizzata ormai da vari anni dagli Stati membri nella comunicazione dei dati. I rifiuti urbani sono definiti come rifiuti domestici e rifiuti provenienti da altre fonti, come per esempio la vendita al dettaglio, l’amministrazione, l’istruzione, i servizi del settore della sanità, gli alloggi, i servizi dell’alimentazione e altri servizi e attività, che, per natura e composizione, sono simili ai rifiuti domestici. Pertanto, i rifiuti urbani dovrebbero comprendere, tra l’altro, i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dalla nettezza urbana, come il contenuto dei cestini portarifiuti e la spazzatura, a eccezione dei materiali come la sabbia, la roccia, i fanghi o la polvere. Occorre che gli Stati membri provvedano a che i rifiuti prodotti da grandi attività commerciali e industriali che non sono simili ai rifiuti domestici non rientrino nell’ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani. I rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della costruzione e demolizione, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, e dei veicoli fuori uso sono esclusi dall’ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani. Occorre intendere i rifiuti urbani come corrispondenti ai tipi di rifiuti figuranti nel capitolo 15 01 e nel capitolo 20, a eccezione dei codici 20 02 02, 20 03 04 e 20 03 06, dell’elenco dei rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE della Commissione (8) nella versione in vigore il 4 luglio 2018. I rifiuti che rientrano in altri capitoli di tale elenco non dovrebbero essere ritenuti rifiuti urbani, tranne nei casi in cui i rifiuti urbani siano sottoposti a trattamento e siano contrassegnati con i codici di cui al capitolo 19 dell’elenco. Gli Stati membri possono usare le categorie pertinenti dell’elenco dei rifiuti a fini statistici. La definizione di «rifiuti urbani» nella presente direttiva è introdotta al fine di definire l’ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo. Essa è neutra rispetto allo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti e comprende pertanto i rifiuti domestici e quelli provenienti da altre fonti che sono gestiti da o per conto dei comuni oppure direttamente da operatori privati.

    (11)

    Sebbene la definizione di «rifiuti da costruzione e demolizione» si riferisca ai rifiuti risultanti da attività di costruzione e demolizione in senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell’ambito del nucleo familiare. I rifiuti da costruzione e demolizione dovrebbero essere intesi come corrispondenti ai tipi di rifiuti di cui al capitolo 17 dell’elenco di rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE nella versione in vigore il 4 luglio 2018.

    (12)

    È opportuno introdurre una definizione di «recupero di materia» per contemplare le forme di recupero diverse dal recupero di energia e dal ritrattamento di rifiuti per ottenere materiali da utilizzare come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. La definizione dovrebbe comprendere la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento e altre forme di recupero di materiale, come il ritrattamento di rifiuti per ottenere materie prime secondarie destinate a interventi di costruzione di strade o altra infrastruttura. A seconda delle circostanze di fatto specifiche, tale ritrattamento può rientrare nella definizione di «riciclaggio» laddove l’impiego di materiali si basi su opportuni controlli di qualità e soddisfi tutti gli standard, le norme, le specifiche e le prescrizioni in materia di tutela della salute e dell’ambiente pertinenti per questo uso specifico.

    (13)

    È opportuno introdurre la definizione di «riempimento» per precisare che si tratta di qualsiasi operazione di recupero di rifiuti non pericolosi idonei ai fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati a scopi di riempimento dovrebbero essere limitati al quantitativo strettamente necessario a perseguire tali fini.

    (14)

    È auspicabile introdurre la definizione di «regimi di responsabilità estesa del produttore» al fine di precisare che si tratta di una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e operativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di trattamento. Tale obbligo può comprendere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti. I produttori dei prodotti possono adempiere agli obblighi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore a titolo individuale o collettivo.

    (15)

    Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri dovrebbero avvalersi di strumenti economici e di altre misure intesi a fornire incentivi per favorire l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli indicati all’allegato IV bis, che prevede, tra l’altro, tasse sul collocamento in discarica e sull’incenerimento, tasse sui rifiuti proporzionali alle quantità prodotte, l’agevolazione della donazione di prodotti alimentari e incentivi per le autorità locali, o di altri strumenti e misure adeguati.

    (16)

    Per promuovere l’utilizzo sostenibile delle risorse e la simbiosi industriale, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure opportune per aiutare a riconoscere come sottoprodotto una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto, laddove siano rispettate le condizioni armonizzate fissate a livello di Unione. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire criteri dettagliati per l’applicazione della qualifica di sottoprodotto, dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale.

    (17)

    Per offrire agli operatori dei mercati delle materie prime secondarie una maggiore certezza sulle sostanze o sugli oggetti considerati rifiuti e per promuovere pari condizioni di concorrenza, è importante che gli Stati membri adottino le misure opportune per garantire che i rifiuti sottoposti a un’operazione di recupero non siano considerati più tali se rispettano tutte le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE quale modificata dalla presente direttiva. Tali misure possono includere l’adozione di disposizioni di recepimento delle condizioni in parola, accompagnate da procedure di attuazione, come per esempio l’elaborazione di criteri sulla cessazione della qualifica di rifiuto specifici per materiale e applicazione, documenti di orientamento, decisioni prese caso per caso e altre procedure per l’applicazione ad hoc di condizioni armonizzate fissate a livello dell’Unione. Tali misure dovrebbero altresì includere disposizioni di attuazione per verificare che i rifiuti che cessano di essere considerati tali in conseguenza di un’operazione di recupero siano conformi al diritto dell’Unione in materia di rifiuti, sostanze chimiche e prodotti, in particolare dando la priorità ai flussi di rifiuti che presentano rischi più elevati per la salute umana e per l’ambiente in ragione della natura e del volume dei flussi di rifiuti, ai rifiuti sottoposti a processi di recupero innovativi o ai rifiuti recuperati per un ulteriore utilizzo successivo in altri Stati membri. Tra le misure può altresì rientrare l’introduzione dell’obbligo per gli operatori che svolgono attività di recupero dei rifiuti o per i detentori di materiali di scarto recuperati di dimostrare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE quale modificata dalla presente direttiva. Al fine di impedire le spedizioni illegali di rifiuti e sensibilizzare gli Stati membri e gli operatori economici, è auspicabile una maggiore trasparenza sugli approcci alla cessazione della qualifica di rifiuto applicati dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le decisioni da essi prese caso per caso e gli esiti della verifica da parte delle autorità competenti, nonché le preoccupazioni specifiche degli Stati membri e delle autorità competenti riguardanti taluni flussi di rifiuti. L’accertamento definitivo del rispetto o meno delle condizioni di cui all’articolo 5 o all’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla presente direttiva rimane di esclusiva responsabilità dello Stato membro, sulla base di tutte le informazioni pertinenti fornite dal detentore del materiale o dei rifiuti.

    (18)

    È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di stabilire criteri dettagliati per la cessazione della qualifica di rifiuto. In tale contesto, i criteri specifici volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale dovrebbero essere considerati almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta, i pneumatici e i rifiuti tessili.

    (19)

    L’applicazione delle norme in materia di sottoprodotti e cessazione della qualifica di rifiuto dovrebbe lasciare impregiudicate le altre disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 50, paragrafi 4 bis e 4 ter, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) relativo alle spedizioni di rifiuti, la normativa sulle sostanze chimiche e la normativa concernente l’immissione sul mercato di determinati prodotti. La qualifica di rifiuto potrà venire meno solo se le sostanze o gli oggetti sono conformi ai requisiti pertinenti applicabili ai prodotti. Le norme che stabiliscono quando un rifiuto cessa di essere tale possono essere fissate nella legislazione riguardante prodotti specifici.

    (20)

    Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure opportune per incoraggiare lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione e l’impiego di prodotti e componenti di prodotti adatti all’uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti e senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Tali misure dovrebbero tenere conto dell’impatto dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita, la gerarchia dei rifiuti e, se del caso, il potenziale di riciclaggio multiplo.

    (21)

    I regimi di responsabilità estesa del produttore sono elementi essenziali di una buona gestione dei rifiuti. Tuttavia, l’efficienza e l’efficacia di questi regimi variano notevolmente da uno Stato membro all’altro. Di conseguenza, è necessario definirne i requisiti minimi di funzionamento e precisare che tali requisiti si applicano anche ai regimi di responsabilità estesa del produttore stabiliti ai sensi di altri atti legislativi dell’Unione, in particolare le direttive 2000/53/CE (10), 2006/66/CE (11) e 2012/19/UE (12) del Parlamento europeo e del Consiglio, oltre ai requisiti ivi già previsti, salvo diversa indicazione esplicita. È necessario distinguere tra i requisiti generali minimi applicabili a tutti i regimi e quelli che si applicano solo alle organizzazioni che adempiono agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori dei prodotti. A meno che gli Stati membri decidano diversamente, i requisiti minimi generali in materia di responsabilità estesa del produttore non si applicano ai regimi che non rientrano nella definizione di regime di responsabilità estesa del produttore.

    (22)

    Tali requisiti generali minimi dovrebbero ridurre i costi e migliorare l’efficacia, così come garantire pari condizioni di concorrenza, anche per le piccole e medie imprese e le imprese del commercio elettronico, e l’assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno. Essi dovrebbero inoltre contribuire a internalizzare i costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto e incentivare i produttori, al momento della progettazione dei loro prodotti, a tenere conto in maggior misura della riciclabilità, della riutilizzabilità, della riparabilità e della presenza di sostanze pericolose in fase di progettazione. Nel complesso tali requisiti dovrebbero migliorare la governance e la trasparenza dei regimi di responsabilità estesa del produttore e limitare le possibilità che emergano conflitti di interesse tra le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi e i gestori di rifiuti ai quali tali organizzazioni fanno ricorso. I requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore nuovi e esistenti. È tuttavia necessario prevedere un periodo transitorio per quelli esistenti affinché i produttori possano adeguare le loro strutture e procedure ai nuovi requisiti.

    (23)

    Le autorità pubbliche svolgono un ruolo importante nell’organizzazione della raccolta e del trattamento dei rifiuti urbani e nella comunicazione con i cittadini a tale riguardo. Le disposizioni relative alla responsabilità finanziaria dei produttori di prodotti introdotte nel novero dei requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore si dovrebbero applicare ferma restando la competenza delle autorità pubbliche per quanto riguarda la raccolta e il trattamento dei rifiuti urbani.

    (24)

    Nei casi in cui le autorità pubbliche sono responsabili dell’organizzazione degli aspetti operativi della gestione dei rifiuti provenienti da prodotti soggetti a regimi di responsabilità estesa del produttore, tali servizi dovrebbero essere prestati in maniera efficace sotto il profilo dei costi e la responsabilità finanziaria dei produttori di prodotti non dovrebbe superare i costi necessari per la prestazione di tali servizi. Tali costi dovrebbero essere determinati in modo trasparente tra gli attori interessati, inclusi i produttori di prodotti, le loro organizzazioni e le autorità pubbliche.

    (25)

    Al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti, quando i produttori di prodotti o le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi sono responsabili per la gestione dei rifiuti provenienti da prodotti che immettono sul mercato, essi dovrebbero garantire la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti sull’intero anno, anche se gli obiettivi generali e specifici a essi applicabili sono conseguiti. Essi non dovrebbero inoltre limitare tali servizi in termini di zona geografica, prodotti e materiali contemplati ai luoghi in cui la raccolta e il trattamento dei rifiuti sono più redditizi.

    (26)

    I produttori di prodotti dovrebbero coprire i costi necessari per conseguire gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti e altri obiettivi, inclusa la prevenzione dei rifiuti, definiti per il pertinente regime di responsabilità estesa del produttore. A condizioni rigorose, tali costi possono essere condivisi con i produttori iniziali dei rifiuti o i distributori ove ciò sia giustificato dalla necessità di garantire una corretta gestione dei rifiuti e la redditività economica del regime di responsabilità estesa del produttore.

    (27)

    La Commissione dovrebbe adottare linee guida relative alla modulazione dei contributi finanziari dei produttori di prodotti a regimi di responsabilità estesa del produttore per assistere gli Stati membri nell’attuazione della presente direttiva al fine di agevolare il funzionamento del mercato interno. Nell’ottica di garantire la coerenza nel mercato interno, la Commissione dovrebbe poter adottare criteri armonizzati a tal fine mediante atti di esecuzione.

    (28)

    I rappresentanti autorizzati designati per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore di prodotti possono essere soggetti a requisiti che consentono agli Stati membri sul cui territorio essi sono stabiliti di monitorare e verificare il rispetto di tali obblighi. Tuttavia, tali requisiti non dovrebbero andare oltre i requisiti applicabili ai produttori di prodotti e alle organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi stabiliti in tale Stato membro.

    (29)

    La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per incrementare l’efficienza delle risorse e ridurre l’impatto dei rifiuti sull’ambiente. È importante pertanto che gli Stati membri adottino misure adeguate per prevenire la produzione di rifiuti, controllino i progressi compiuti nell’attuazione di tali misure e li valutino. Nell’ambito di tali misure, gli Stati membri dovrebbero favorire modelli di produzione, aziendali e di consumo innovativi che riducano la presenza di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti, favoriscano l’estensione del ciclo di vita dei prodotti e promuovano il riutilizzo, anche attraverso la creazione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, come quelle gestite da imprese dell’economia sociale, sistemi di cauzione-rimborso e di riconsegna-ricarica, e incentivando la ricostruzione, il rinnovo e, se del caso, la ridestinazione dei prodotti, come pure piattaforme di condivisione. Al fine di garantire una misurazione uniforme dei progressi compiuti complessivamente nell’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti è opportuno stabilire indicatori e obiettivi comuni.

    (30)

    La promozione della sostenibilità a livello della produzione e del consumo può fornire un importante contributo alla prevenzione dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a sensibilizzare adeguatamente i consumatori riguardo a tale contributo e a incoraggiarli a fornire un contributo più attivo, al fine di migliorare l’efficienza delle risorse. Nell’ambito delle misure intese a ridurre la produzione di rifiuti, gli Stati membri dovrebbero includere iniziative di comunicazione e formazione continue, al fine di sensibilizzare sulle questioni relative alla produzione di rifiuti e alla dispersione di rifiuti (littering), e potrebbero includere l’utilizzo di sistemi di cauzione-rimborso, la fissazione di obiettivi quantitativi e la fornitura, se del caso, di incentivi economici appropriati ai produttori.

    (31)

    È necessario che gli Stati membri prendano misure volte a promuovere la prevenzione e la riduzione dei rifiuti alimentari in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) il 25 settembre 2015, in particolare con l’obiettivo di dimezzamento dei rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di riduzione delle perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento, comprese le perdite dopo il raccolto, entro il 2030. Tali misure dovrebbero essere intese a prevenire e ridurre i rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici. Al fine di contribuire al conseguimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile dell’ONU e di garantire di essere sulla buona strada in tal senso, gli Stati membri dovrebbero mirare a conseguire un obiettivo indicativo di riduzione dei rifiuti alimentari a livello di Unione del 30 % entro il 2025 e del 50 % entro il 2030. Tenuto conto dei benefici che la prevenzione dei rifiuti alimentari apporta sul piano ambientale, sociale e economico, gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti appositi, tra cui campagne di sensibilizzazione volte a dimostrare come prevenire i rifiuti alimentari nell’ambito dei loro programmi di prevenzione dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero misurare i progressi compiuti nella riduzione dei rifiuti di questo tipo. Per misurare tali progressi e agevolare lo scambio di buone pratiche nell’Unione, sia tra gli Stati membri sia tra gli operatori del settore alimentare, è opportuno stabilire una metodologia comune per la suddetta misurazione. In base a tale metodologia, la comunicazione del livello di rifiuti alimentari dovrebbe essere effettuata su base annuale.

    (32)

    Al fine di prevenire i rifiuti alimentari, gli Stati membri dovrebbero fornire incentivi per la raccolta di prodotti alimentari invenduti in tutte le fasi della catena di approvvigionamento alimentare e per la loro ridistribuzione sicura, anche a organizzazioni di beneficenza. Per ridurre i rifiuti alimentari occorre altresì migliorare la comprensione da parte dei consumatori delle date di scadenza espresse con la dicitura «da consumare entro» e «da consumarsi preferibilmente entro il».

    (33)

    La dispersione di rifiuti, sia che avvenga nelle città, nelle campagne, nei fiumi e nei mari o altrove, ha effetti negativi diretti e indiretti sull’ambiente, sul benessere dei cittadini e sull’economia, e i costi di pulizia costituiscono un inutile onere economico per la società. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure intese a prevenire ogni forma di abbandono, scarico, gestione incontrollata o altre forme di dispersione dei rifiuti. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero adottare misure intese a rimuovere i rifiuti dispersi nell’ambiente, indipendentemente dalla loro provenienza o dalle loro dimensioni e dal fatto che essi siano stati rilasciati in modo deliberato o per negligenza. Le misure intese a prevenire e ridurre i rifiuti dispersi derivati da prodotti che costituiscono le principali fonti di rifiuti dispersi nell’ambiente naturale e marino possono comprendere, tra l’altro, il miglioramento delle infrastrutture e delle pratiche di gestione dei rifiuti, strumenti economici e campagne di sensibilizzazione. Qualora intendano adottare una misura che ha effetti restrittivi sul commercio all’interno dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di dimostrare che la misura in questione è idonea a conseguire l’obiettivo di prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti nell’ambiente naturale e marino, si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo e non costituisce un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.

    (34)

    La lotta alla dispersione di rifiuti dovrebbe essere condotta congiuntamente dalle autorità competenti, dai produttori e dai consumatori. I consumatori dovrebbero essere incentivati a cambiare il loro comportamento anche attraverso misure di educazione e di sensibilizzazione, mentre i produttori dovrebbero promuovere un uso sostenibile dei loro prodotti e contribuire a una corretta gestione della fine del ciclo di vita dei loro prodotti.

    (35)

    La dispersione di rifiuti nell’ambiente marino è un problema particolarmente pressante e gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a fermare la dispersione di rifiuti nell’ambiente marino nell’Unione europea, contribuendo in tal modo al conseguimento dell’obiettivo dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 25 settembre 2015, di prevenire e ridurre in misura significativa, entro il 2025, l’inquinamento marino di tutti i tipi, in particolare i rifiuti provenienti da attività svolte sulla terraferma, inclusi i rifiuti marini e l’inquinamento da sostanze eutrofizzanti. Poiché i rifiuti dispersi nell’ambiente marino, in particolare per quanto riguarda i rifiuti di plastica, provengono in larga misura da attività svolte sulla terraferma e sono dovuti principalmente a cattive pratiche e alla scarsità di infrastrutture per la gestione dei rifiuti solidi, alla dispersione di rifiuti da parte dei cittadini e alla scarsa consapevolezza pubblica, occorre definire misure specifiche nei programmi per la prevenzione dei rifiuti e nei piani di gestione dei rifiuti. Tali misure dovrebbero contribuire all’obiettivo di conseguire un «buono stato ecologico» dell’ambiente marino entro il 2020 come previsto dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). In conformità di tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti a elaborare strategie e misure specifiche e ad aggiornarle ogni sei anni. Essi sono altresì tenuti a riferire regolarmente, a partire dal 2018, sui progressi realizzati ai fini del conseguimento o del mantenimento di un buono stato ecologico. Le misure intese a contrastare la dispersione dei rifiuti previste nella direttiva 2008/98/CE dovrebbero pertanto essere coordinate con le misure previste dalla direttiva 2008/56/CE e dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

    (36)

    Alcune materie prime sono di grande importanza per l’economia dell’Unione e il loro approvvigionamento è associato a un elevato livello di rischio. Nell’ottica di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di tali materie prime e in linea con l’iniziativa sulle materie prime stabilita dalla Commissione nella sua comunicazione del 4 novembre 2008 su «L’iniziativa «materie prime» — rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa» e con gli obiettivi generali e specifici del partenariato europeo per l’innovazione concernente le materie prime, è opportuno che gli Stati membri adottino misure per promuovere il riutilizzo dei prodotti che rappresentano le principali fonti di materie prime essenziali, onde evitare che tali materie diventino rifiuti. In tale contesto, la Commissione ha istituito un elenco di tali materie per l’Unione nella sua comunicazione del 13 settembre 2017 concernente l’elenco 2017 delle materie prime essenziali per l’UE e tale elenco è riveduto regolarmente.

    (37)

    Per favorire ulteriormente la realizzazione dell’iniziativa sulle materie prime, gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare misure per gestire al meglio i rifiuti contenenti quantità significative di materie prime essenziali, tenendo conto sia della fattibilità economica e tecnologica sia dei benefici per l’ambiente e per la salute. Essi dovrebbero includere nei loro piani di gestione dei rifiuti anche misure applicabili a livello nazionale di raccolta, cernita e recupero dei rifiuti contenenti quantità significative di tali materie prime. Le misure dovrebbero essere inserite nei piani di gestione dei rifiuti in sede del primo aggiornamento dei piani successivamente alla data di entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione fornirà informazioni sui gruppi di prodotti pertinenti e sui flussi di rifiuti a livello di Unione. La fornitura di tali informazioni non esclude tuttavia che gli Stati membri adottino misure per altre materie prime considerate altrettanto importanti per l’economia nazionale.

    (38)

    Quando i prodotti, i materiali e le sostanze diventano rifiuti, la presenza di sostanze pericolose può rendere tali rifiuti inadatti per il riciclaggio o la produzione di materie prime secondarie di elevata qualità. Pertanto, in linea con il Settimo programma d’azione per l’ambiente relativo allo sviluppo di cicli di materiali non tossici, è necessario promuovere misure intese a ridurre la presenza di sostanze pericolose in tutti i materiali e i prodotti, inclusi i materiali riciclati, e garantire che siano comunicate informazioni sufficienti sulla presenza di sostanze pericolose e in particolare di sostanze estremamente preoccupanti durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali. Al fine di conseguire tali obiettivi, è necessario migliorare la coerenza tra il diritto dell’Unione in materia di rifiuti, sulle sostanze chimiche e sui prodotti e assegnare all’Agenzia europea delle sostanze chimiche il ruolo di garantire che le informazioni sulla presenza di sostanze estremamente preoccupanti siano disponibili durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, anche in fase di rifiuto.

    (39)

    Un miglioramento nell’uso delle risorse potrebbe consentire alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell’Unione di realizzare risparmi netti considerevoli, riducendo al contempo le emissioni totali annue di gas a effetto serra. Per tale motivo la Commissione dovrebbe proporre, entro la fine del 2018, un indicatore principale e una serie di sottoindicatori relativi all’efficienza nell’uso delle risorse, allo scopo di monitorare i progressi compiuti in relazione all’obiettivo di aumentare l’efficienza delle risorse a livello di Unione.

    (40)

    La promozione di una bioeconomia sostenibile può contribuire a ridurre la dipendenza dell’Unione dalle importazioni di materie prime. I prodotti biologici riciclabili e i prodotti biodegradabili compostabili potrebbero pertanto rappresentare un’opportunità per stimolare la ricerca e l’innovazione e sostituire le materie prime ottenute utilizzando combustibili fossili con risorse rinnovabili.

    (41)

    Al fine di evitare un trattamento dei rifiuti che relega le risorse ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti, di aumentare i tassi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, di consentire un riciclaggio di elevata qualità e di promuovere l’impiego di materie prime secondarie di qualità, gli Stati membri dovrebbero garantire un maggiore rispetto dell’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, incluso l’obbligo di istituire la raccolta differenziata almeno per i rifiuti di carta, metallo, plastica e vetro, che gli Stati membri dovevano rispettare entro il 2015, e dovrebbero introdurre la raccolta differenziata per i rifiuti organici, i rifiuti domestici pericolosi e i rifiuti tessili. Se del caso, i rifiuti organici pericolosi e i rifiuti di imballaggi contenenti sostanze pericolose dovrebbero essere soggetti a requisiti specifici riguardanti la raccolta.

    (42)

    La raccolta differenziata potrebbe essere organizzata mediante un sistema di raccolta porta a porta, il conferimento a centri di raccolta e altre modalità di raccolta. Sebbene l’obbligo di raccolta differenziata preveda che i rifiuti siano tenuti separati in base al tipo e alla natura, dovrebbe essere possibile raccogliere determinati tipi di rifiuti assieme, a condizione che ciò non impedisca un riciclaggio di elevata qualità o altri tipi di recupero dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero altresì essere autorizzati a discostarsi dall’obbligo generale di raccolta differenziata dei rifiuti in altri casi debitamente giustificati, per esempio laddove la raccolta differenziata di flussi specifici di rifiuti in aree remote e scarsamente popolate produca effetti ambientali negativi che prevalgono sui benefici ambientali complessivi o comportano costi economici sproporzionati. Nella valutazione dei casi in cui i costi economici potrebbero essere sproporzionati, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei vantaggi economici complessivi della raccolta differenziata, anche in termini di assenza di costi diretti e di costi legati agli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute associati alla raccolta e al trattamento di rifiuti misti, dei proventi della vendita di materie prime secondarie e della possibilità di sviluppare mercati per tali materie, come pure dei contributi dei produttori di rifiuti e dei produttori di prodotti, che potrebbero migliorare ulteriormente l’efficienza sotto il profilo dei costi dei sistemi di gestione dei rifiuti.

    (43)

    Per ottenere benefici ambientali, economici e sociali consistenti e accelerare la transizione verso un’economia circolare è opportuno innalzare gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti urbani.

    (44)

    Un aumento graduale delle percentuali vigenti di rifiuti urbani da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare che materiali di rifiuto ad alto valore economico siano efficacemente preparati per il riutilizzo o riciclati, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, e che, dal punto di vista economico, materiali di valore presenti nei rifiuti siano reimmessi nell’economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell’iniziativa «materie prime» e alla creazione di un’economia circolare.

    (45)

    Esistono grandi differenze tra gli Stati membri in fatto di gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda il riciclaggio dei rifiuti urbani. Per tenere conto di tali differenze, gli Stati membri che nel 2013 hanno preparato per il riutilizzo e hanno riciclato meno del 20 % dei rifiuti urbani o hanno collocato in discarica oltre il 60 % dei rifiuti urbani secondo i dati contenuti nel questionario congiunto dell’OCSE e di Eurostat dovrebbero essere autorizzati a decidere di prorogare il termine per raggiungere gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio fissati per il 2025, il 2030 e il 2035. Alla luce dei tassi di incremento medi annuali osservati negli ultimi 15 anni negli Stati membri, per raggiungere questi obiettivi i predetti Stati membri dovrebbero aumentare la capacità di riciclaggio portandola a livelli ben al di sopra delle medie passate. Per assicurare progressi costanti verso la realizzazione degli obiettivi e colmare in tempo utile le lacune sul piano dell’attuazione, gli Stati membri che si avvalgono di una proroga dovrebbero raggiungere obiettivi intermedi e approntare un piano d’attuazione basato su criteri dettagliati.

    (46)

    Al fine di garantire l’affidabilità dei dati, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri dovrebbero comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e preparato per il riutilizzo e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi. Il calcolo degli obiettivi di riciclaggio dovrebbe basarsi sul peso dei rifiuti urbani immessi nel processo di riciclaggio. Come regola generale, la misurazione effettiva del peso dei rifiuti urbani computati come riciclati dovrebbe avvenire al momento dell’immissione dei rifiuti urbani nel processo di riciclaggio. Tuttavia, al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero, nel rispetto di condizioni rigorose e in deroga alla regola generale, essere autorizzati a stabilire il peso dei rifiuti urbani riciclati sulla base della misurazione dei rifiuti in uscita da qualsiasi operazione di cernita. I materiali che dovessero essere scartati prima dell’immissione dei rifiuti nel processo di riciclaggio, per esempio a causa di operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, non dovrebbero essere inclusi nel computo dei rifiuti comunicati come riciclati. Tali scarti possono essere determinati sulla base di registri elettronici, specifiche tecniche, norme dettagliate sul calcolo dei tassi medi di scarto per diversi flussi di rifiuti o di altre misure equivalenti. È opportuno che gli Stati membri riferiscano in merito a tali misure nelle relazioni sul controllo di qualità che accompagnano i dati sul riciclaggio dei rifiuti da essi trasmessi alla Commissione. I tassi medi di scarto dovrebbero essere determinati di preferenza a livello dei singoli impianti di cernita ed essere collegati ai diversi tipi principali di rifiuti, alle diverse fonti (per esempio, i nuclei domestici o gli esercizi commerciali), ai diversi sistemi di raccolta e alle diverse tipologie di processi di cernita. I tassi medi di scarto dovrebbero essere utilizzati unicamente nei casi in cui non siano disponibili altri dati attendibili, in particolare nel contesto del trasporto e dell’esportazione di rifiuti. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivante da processi di trasformazione fisici o chimici inerenti all’operazione di riciclaggio, in cui i materiali di scarto sono di fatto ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze, non dovrebbe essere detratta dal peso dei rifiuti comunicati come riciclati.

    (47)

    Con l’allineamento delle definizioni contenute nella direttiva 94/62/CE (15), nella direttiva 2000/53/CE, nella direttiva 2006/66/CE, nella direttiva 2008/98/CE e della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si rivela non più necessario il disposto dell’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, secondo cui i rifiuti che cessano di essere tali sono computati ai fini degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti in tali direttive. I materiali che cessano di essere rifiuti in virtù di un’operazione di recupero o di riciclaggio saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi di recupero o riciclaggio di cui alle suddette direttive, conformemente ai metodi di calcolo applicabili. Allorché materiali di scarto cessano di essere rifiuti a seguito di un’operazione preparatoria prima di essere effettivamente ritrattati, tali materiali possono essere considerati riciclati, purché siano destinati al successivo ritrattamento per ottenere prodotti, materiali o sostanze, ai fini della loro funzione originaria o per altri fini. I materiali non più qualificati come rifiuti e destinati a essere utilizzati come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, riempimento o smaltimento o destinati a essere utilizzati in qualsiasi operazione avente la medesima finalità di recupero di rifiuti diversa dalla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, non dovrebbero essere computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.

    (48)

    Ove il calcolo del tasso di riciclaggio sia applicato al trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti biodegradabili, la quantità di rifiuti soggetti al trattamento aerobico o anaerobico può essere contabilizzata tra i rifiuti riciclati, purché il prodotto risultante da tale trattamento sia destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Benché il prodotto del trattamento in questione sia generalmente il compost o il digestato, potrebbero essere presi in considerazione anche altri prodotti, purché presentino quantità comparabili di contenuto riciclato in relazione alla quantità dei rifiuti biodegradabili trattati. In altri casi, conformemente alla definizione di riciclaggio, il ritrattamento di rifiuti biodegradabili in materiali destinati a essere utilizzati come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, smaltiti o destinati a essere utilizzati in qualsiasi operazione avente la medesima finalità di recupero di rifiuti che non sia la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, non dovrebbe essere computata ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.

    (49)

    Al fine di calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio sono stati raggiunti, gli Stati membri dovrebbero potere tener conto del riciclaggio dei metalli che sono separati a seguito dell’incenerimento di rifiuti urbani. Per garantire un calcolo uniforme di questi dati, la Commissione dovrebbe adottare norme dettagliate sui criteri qualitativi per i metalli riciclati, nonché sul calcolo, sulla verifica e sulla comunicazione dei dati.

    (50)

    In caso di esportazione di rifiuti dall’Unione ai fini della preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio, gli Stati membri dovrebbero avvalersi efficacemente dei poteri ispettivi di cui all’articolo 50, paragrafo 4 quater, del regolamento (CE) n. 1013/2006 per richiedere documenti giustificativi allo scopo di verificare se una spedizione sia destinata a operazioni di recupero conformi all’articolo 49 di tale regolamento e, pertanto, gestita in modo ecologicamente corretto presso un impianto funzionante in conformità di norme in materia di tutela della salute umana e dell’ambiente sostanzialmente equivalenti a quelle previste dalla legislazione dell’Unione. A tal fine gli Stati membri potrebbero collaborare con altri soggetti interessati, quali le autorità competenti del paese di destinazione, organismi di verifica esterni indipendenti od organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi istituite nell’ambito di regimi di responsabilità estesa del produttore, che potrebbero effettuare controlli fisici e di altra natura su impianti ubicati nei paesi terzi. Nella relazione di controllo della qualità che accompagna i dati relativi al conseguimento degli obiettivi, gli Stati membri dovrebbero riferire in merito alle misure intese ad attuare l’obbligo di garantire che i rifiuti esportati dall’Unione siano trattati in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle richieste dal pertinente diritto dell’Unione in materia ambientale.

    (51)

    Al fine di garantire che l’attuazione della presente direttiva avvenga nel modo migliore, più tempestivo e uniforme, anticipandone eventuali punti deboli, dovrebbe essere istituito un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima della scadenza dei termini prestabiliti per il conseguimento degli obiettivi.

    (52)

    I rifiuti industriali, alcune parti dei rifiuti commerciali e i rifiuti minerari hanno composizione e volumi molto eterogenei, che variano notevolmente in funzione della struttura economica dello Stato membro, della struttura del settore industriale o commerciale che li produce e della densità industriale o commerciale di una determinata zona geografica. Di conseguenza, la maggior parte dei rifiuti industriali e minerari è stata ritenuta adatta a essere gestita ricorrendo a un approccio settoriale basato sui documenti di riferimento delle migliori tecniche disponibili, in modo da affrontare le problematiche specifiche inerenti alla gestione di ogni singolo tipo di rifiuti. I rifiuti di imballaggio industriali e commerciali dovrebbero però continuare a essere disciplinati dalle disposizioni delle direttive 94/62/CE e 2008/98/CE, e rispettive modifiche. Al fine di vagliare ulteriormente la capacità di accrescere la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti commerciali, dei rifiuti industriali non pericolosi e di altri flussi di rifiuti principali, la Commissione dovrebbe considerare la possibilità di fissare obiettivi per tali flussi di rifiuti.

    (53)

    Onde assicurare che gli obiettivi del diritto dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti continuino a essere raggiunti, è importante che la Commissione riesamini le operazioni di smaltimento di cui all’allegato I della direttiva 2008/98/CE. Tale riesame dovrebbe essere svolto alla luce dell’articolo 13 di tale direttiva, tenendo conto nel contempo delle informazioni pertinenti, come per esempio gli sviluppi a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda la convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (16).

    (54)

    Anche i rifiuti domestici pericolosi, come per esempio vernici, smalti, solventi o prodotti per la pulizia, dovrebbero essere raccolti separatamente onde evitare la contaminazione dei rifiuti urbani da frazioni di rifiuti pericolosi che potrebbero abbassare la qualità del riciclaggio e garantire una gestione ecologicamente corretta di tali rifiuti pericolosi. A tale riguardo vigono già obblighi specifici di raccolta per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i rifiuti di pile e accumulatori prodotti da nuclei domestici.

    (55)

    La raccolta differenziata degli oli usati e il fatto di impedire che si mescolino con altri tipi di rifiuti o sostanze sono elementi essenziali per garantire che il loro trattamento produca nel complesso i migliori risultati ambientali. Nel trattare gli oli usati, è auspicabile privilegiare la rigenerazione o, in alternativa, altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale nel complesso equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione. Al fine di migliorare ulteriormente la gestione degli oli usati, la Commissione dovrebbe valutare e, se del caso, proporre misure intese a migliorare il trattamento degli oli usati, tra cui obiettivi quantitativi per la loro rigenerazione. Nel corso di tale esame, sarebbe opportuno prestare particolare attenzione alle opzioni di trattamento riguardo alla rigenerazione degli oli usati, come pure alla qualità e all’uso finale dei prodotti rigenerati e riciclati.

    (56)

    Onde evitare trattamenti dei rifiuti che blocchino le risorse ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti, consentendo un riciclaggio di alta qualità e promuovendo l’impiego di materie prime secondarie di qualità, gli Stati membri dovrebbero garantire che i rifiuti organici siano raccolti separatamente e sottoposti a un riciclaggio inteso ad assicurare un livello elevato di protezione ambientale, nonché rifiuti in uscita che soddisfano le pertinenti norme di qualità.

    (57)

    La presente direttiva stabilisce obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell’Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, nell’elaborare i loro piani nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti infrastrutturali, dovrebbero valutare e prendere in considerazione gli investimenti necessari e altri mezzi finanziari, anche per le autorità locali. Tale valutazione dovrebbe figurare nel piano di gestione dei rifiuti o in altri documenti strategici. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero fare un uso accorto degli investimenti, anche a titolo dei fondi dell’Unione, in linea con la gerarchia dei rifiuti, privilegiando la prevenzione compreso il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio. La Commissione dovrebbe aiutare le autorità competenti a sviluppare un quadro finanziario efficace, anche mediante il ricorso ai fondi dell’Unione ove opportuno, al fine di attuare le prescrizioni della presente direttiva, in conformità con la gerarchia dei rifiuti, e sostenere l’innovazione in ambito tecnologico e nella gestione dei rifiuti.

    (58)

    L’adeguata gestione dei rifiuti pericolosi continua a porre problemi nell’Unione e i dati riguardanti il loro trattamento sono lacunosi. È pertanto necessario potenziare la registrazione dei dati e i meccanismi di tracciabilità tramite l’introduzione di registri elettronici dei rifiuti pericolosi negli Stati membri. La raccolta elettronica dei dati dovrebbe essere applicata, se del caso, anche ad altri rifiuti per semplificare alle imprese e alle amministrazioni la registrazione dei dati e per controllare meglio i flussi di rifiuti nell’Unione.

    (59)

    Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità o garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. È opportuno pertanto sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare tali relazioni, verificando la conformità esclusivamente in base ai dati che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione.

    (60)

    I dati comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti il rispetto del diritto dell’Unione in materia di rifiuti da parte degli Stati membri. È opportuno migliorare la qualità, l’affidabilità e la comparabilità dei dati, introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. Pertanto, al momento di dar conto del conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli atti legislativi dell’Unione in materia di rifiuti, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso alla più recente normativa messa a punto dalla Commissione e alle metodologie elaborate dalle rispettive autorità nazionali competenti per l’attuazione della presente direttiva.

    (61)

    Per facilitare un’idonea interpretazione e applicazione delle prescrizioni stabilite nella direttiva 2008/98/CE, è opportuno elaborare e riesaminare periodicamente le linee guida relative a tali requisiti e garantire lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche fra gli Stati membri circa l’attuazione pratica e l’applicazione dei requisiti in questione. Le linee guida, lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche dovrebbero agevolare altresì una comune comprensione e applicazione pratica della definizione di «rifiuto», tra cui il termine «disfarsi», e dovrebbe tener conto di modelli imprenditoriali circolari in cui, per esempio, una sostanza o un oggetto sono trasferiti da un titolare a un altro senza l’intenzione di disfarsi del prodotto.

    (62)

    Al fine di integrare o modificare la direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 8, all’articolo 11 bis, paragrafo 10, all’articolo 27, paragrafi 1 e 4, nonché all’articolo 38, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, come modificati dalla presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (17). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (63)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2008/98/CE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all’articolo 5, paragrafo 2, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 5, all’articolo 9, paragrafo 7, all’articolo 11 bis, paragrafo 9, all’articolo 33, paragrafo 2, all’articolo 35, paragrafo 5, e all’articolo 37, paragrafo 7, della stessa, come modificati dalla presente direttiva. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

    (64)

    Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare la gestione dei rifiuti nell’Unione, contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente, alla salute degli oceani, alla sicurezza dei prodotti della pesca riducendo i rifiuti dispersi in ambiente marino, e all’utilizzazione accorta, ridotta e razionale delle risorse naturali in tutta l’Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti delle misure, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (65)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/98/CE.

    (66)

    Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (19), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

    (67)

    La presente direttiva è stata adottata tenendo conto degli impegni stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» e dovrebbe essere attuata e applicata nel rispetto degli orientamenti contenuti in tale accordo,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Modifiche

    La direttiva 2008/98/CE è così modificata:

    1)

    l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficienza, che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un’economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell’Unione.»;

    2)

    all’articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

    «e)

    sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e che non sono costituite da né contengono sottoprodotti di origine animale.

    (*1)  Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1).»;"

    3)

    l’articolo 3 è così modificato:

    a)

    sono inseriti i punti seguenti:

    «2 bis.

    «rifiuto non pericoloso», rifiuto non contemplato dal punto 2;

    2 ter.

    «rifiuti urbani»:

    a)

    rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

    b)

    rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.

    I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

    Tale definizione non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

    2 quater.

    «rifiuti da costruzione e demolizione», rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;»;

    b)

    il punto 4 è sostituito dal seguente:

    «4.

    «rifiuti organici», rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, uffici, ristoranti, attività all’ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare;»;

    c)

    è inserito il punto seguente:

    «4 bis.

    «rifiuti alimentari», tutti gli alimenti secondo la definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) che sono diventati rifiuti;

    (*2)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).»;"

    d)

    il punto 9 è sostituito dal seguente:

    «9.

    «gestione dei rifiuti», la raccolta, il trasporto, il recupero (compresa la cernita), e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;»;

    e)

    al punto 12, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;»;

    f)

    è inserito il punto seguente:

    «15 bis.

    «recupero di materia», qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;»;

    g)

    è inserito il punto seguente:

    «17 bis.

    «riempimento», qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;»;

    h)

    è aggiunto il punto seguente:

    «21.

    «regime di responsabilità estesa del produttore», una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.»;

    4)

    all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3.   Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV bis o altri strumenti e misure appropriati.»;

    5)

    l’articolo 5 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «1.   Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:»;

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati sull’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici.

    Tali criteri dettagliati garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e agevolano l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2. In sede di adozione di tali atti di esecuzione, la Commissione prende come punto di partenza i più rigorosi criteri di protezione ambientale adottati dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo e dà priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale nello sviluppo dei criteri dettagliati.»;

    c)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3.   Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello dell’Unione ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire criteri dettagliati sull’applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici.

    Gli Stati membri notificano alla Commissione tali criteri dettagliati in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), ove quest’ultima lo imponga.

    (*3)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).»;"

    6)

    l’articolo 6 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    la parte introduttiva e la lettera a) sono sostituite dal testo seguente:

    «1.   Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

    a)

    la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;»;

    ii)

    il secondo comma è soppresso;

    b)

    i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

    «2.   La Commissione monitora l’evoluzione dei criteri nazionali per la cessazione della qualifica di rifiuto negli Stati membri e valuta la necessità di sviluppare a livello di Unione criteri su tale base. A tale fine e ove appropriato, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati sull’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti.

    Tali criteri dettagliati garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e agevolano l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Essi includono:

    a)

    materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;

    b)

    processi e tecniche di trattamento consentiti;

    c)

    criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

    d)

    requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso; e

    e)

    un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

    In sede di adozione di tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto dei criteri pertinenti stabiliti dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 e adotta come punto di partenza quelli più rigorosi e più protettivi dal punto di vista ambientale.

    3.   Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire criteri dettagliati sull’applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti. Tali criteri dettagliati tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell’oggetto e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e).

    Gli Stati membri notificano alla Commissione tali criteri in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 ove quest’ultima lo imponga.

    4.   Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Tali decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535.

    Gli Stati membri possono rendere pubbliche tramite strumenti elettronici le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso e sui risultati della verifica eseguita dalle autorità competenti.»;

    c)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «5.   La persona fisica o giuridica che:

    a)

    utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato; o

    b)

    immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto,

    provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al paragrafo 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.»;

    7)

    l’articolo 7 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

    «1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo e rivedendo a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo un elenco di rifiuti.»;

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell’elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell’allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l’elenco è riesaminato per deciderne l’eventuale adeguamento.»;

    c)

    il paragrafo 5 è soppresso;

    8)

    l’articolo 8 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

    «Laddove tali misure includano l’istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore, si applicano i requisiti minimi generali di cui all’articolo 8 bis.

    Gli Stati membri possono decidere che i produttori di prodotti che si impegnano in termini finanziari o che si assumono, di loro iniziativa, responsabilità finanziarie e organizzative per la gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto è un rifiuto, applichino alcuni dei requisiti generali minimi di cui all’articolo 8 bis o la loro totalità.»;

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 4 e 13.

    Tali misure possono incoraggiare, tra l’altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all’uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell’impatto dell’intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.»;

    c)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «5.   La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e i soggetti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore sull’attuazione pratica dei requisiti minimi generali di cui all’articolo 8 bis. Lo scambio di informazioni verte anche sulle migliori pratiche volte a garantire una governance adeguata, sulla cooperazione transfrontaliera in materia di regimi di responsabilità estesa del produttore e sul corretto funzionamento del mercato interno, sugli aspetti organizzativi e sul controllo delle organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, sulla modulazione dei contributi finanziari, sulla selezione dei gestori di rifiuti e sulla prevenzione della dispersione di rifiuti. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni e può fornire linee guida su tali aspetti e altri aspetti pertinenti.

    La Commissione pubblica linee guida, in consultazione con gli Stati membri, in materia di cooperazione transfrontaliera per quanto concerne i regimi di responsabilità estesa del produttore e in materia di modulazione dei contributi finanziari di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b).

    Laddove necessario, per evitare distorsioni del mercato interno, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire i criteri in vista dell’applicazione uniforme dell’articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b), ma escludendo qualsiasi precisa determinazione del livello dei contributi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.»;

    9)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 8 bis

    Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore

    1.   Laddove i regimi di responsabilità estesa del produttore siano istituiti in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, e anche per effetto di altri atti legislativi dell’Unione, gli Stati membri:

    a)

    definiscono in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato dello Stato membro, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell’economia sociale;

    b)

    definiscono, in linea con la gerarchia dei rifiuti, obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore di cui alla presente direttiva e alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), e definiscono altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore;

    c)

    garantiscono la presenza di un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere i dati sui prodotti immessi sul mercato dello Stato membro dai produttori di prodotti assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore e i dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando, se opportuno, i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera b);

    d)

    assicurano un trattamento equo dei produttori di prodotti indipendentemente dalla loro origine o dimensione, senza imporre un onere regolamentare sproporzionato sui produttori, comprese le piccole e medie imprese, di piccole quantità di prodotti.

    2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, siano informati circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti. Gli Stati membri adottano inoltre misure per incentivare i detentori di rifiuti ad assumersi la responsabilità di conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante norme o incentivi economici.

    3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore di prodotti o le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di quest’ultimo:

    a)

    abbiano una copertura geografica di prodotti e di materiali chiaramente definita senza limitare tali zone alle aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti sono più proficue;

    b)

    forniscano un’adeguata disponibilità di sistemi di raccolta dei rifiuti nelle zone di cui alla lettera a);

    c)

    dispongano dei mezzi finanziari o dei mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;

    d)

    istituiscano un meccanismo adeguato di autosorveglianza supportato, ove pertinente, da regolari verifiche indipendenti, per valutare:

    i)

    la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b);

    ii)

    la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformità del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006;

    e)

    rendano pubbliche le informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1, lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, informazioni altresì su:

    i)

    proprietà e membri;

    ii)

    contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato; e

    iii)

    procedura di selezione dei gestori di rifiuti.

    4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori di prodotti in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore:

    a)

    coprano i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nello Stato membro interessato:

    costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto, compreso il trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti, e i costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate;

    costi di una congrua informazione ai detentori di rifiuti a norma del paragrafo 2;

    costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1, lettera c).

    Il presente punto non si applica ai regimi di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE o 2012/19/UE;

    b)

    nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, siano modulati, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell’Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno; e

    c)

    non superano i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti in modo trasparente tra i soggetti interessati.

    Ove giustificato dalla necessità di garantire una corretta gestione dei rifiuti e la redditività economica del regime di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri possono discostarsi dalla ripartizione della responsabilità finanziaria di cui alla lettera a), a condizione che:

    i)

    nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti a norma degli atti legislativi dell’Unione, i produttori di prodotti sostengano almeno l’80 % dei costi necessari;

    ii)

    nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti entro o dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere i traguardi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti esclusivamente nella legislazione dello Stato membro, i produttori di prodotti sostengano almeno l’80 % dei costi necessari;

    iii)

    nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere i traguardi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti esclusivamente nella legislazione dello Stato membro, i produttori di prodotti sostengano almeno l’50 % dei costi necessari;

    e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori.

    La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.

    5.   Gli Stati membri istituiscono un adeguato quadro di controllo e garanzia dell’attuazione, al fine di assicurare che i produttori dei prodotti e le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, eseguano i loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, anche in caso di vendite a distanza, che gli strumenti finanziari siano utilizzati correttamente e che tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore comunichino dati affidabili.

    Se sul territorio di uno Stato membro vi sono varie organizzazioni che attuano, per conto dei produttori dei prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, lo Stato membro nomina almeno un organismo indipendente da interessi privati o incarica un’autorità pubblica di sorvegliare l’attuazione degli obblighi derivanti da tale regime.

    Ogni Stato membro consente ai produttori di prodotti istituiti in un altro Stato membro e che immettono prodotti sul suo territorio di designare una persona giuridica o fisica stabilita nel proprio territorio quale rappresentante autorizzato per l’adempimento degli obblighi di un produttore relativi a regimi di responsabilità estesa del produttore sul proprio territorio.

    Ai fini del controllo e della verifica della conformità con gli obblighi del produttore di prodotti in relazione ai regimi di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri possono stabilire i requisiti, quali i requisiti di registrazione, informazione e comunicazione, che devono essere soddisfatti da una persona fisica o giuridica da designare quale rappresentante autorizzato sul proprio territorio.

    6.   Gli Stati membri assicurano un dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell’attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i produttori e i distributori, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali, le organizzazioni della società civile e, se del caso, gli attori della società civile, le reti di riutilizzo e riparazione e gli operatori della preparazione per il riutilizzo.

    7.   Gli Stati membri adottano misure affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 siano conformi al presente articolo entro il 5 gennaio 2023.»;

    8.   La comunicazione di informazioni al pubblico a norma del presente articolo non pregiudica il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale.

    (*4)  Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).»;"

    10)

    l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 9

    Prevenzione dei rifiuti

    1.   Gli Stati membri adottano misure volte a evitare la produzione di rifiuti. Tali misure quanto meno:

    a)

    promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili;

    b)

    incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l’uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli (anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata), riparabili, riutilizzabili e aggiornabili;

    c)

    riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti;

    d)

    incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione;

    e)

    incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;

    f)

    riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all’estrazione di minerali, all’industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;

    g)

    riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 % i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030;

    h)

    incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano, dando priorità all’utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari;

    i)

    promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell’Unione e garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito al punto 33 dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) fornisca le informazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a decorrere dal 5 gennaio 2021;

    j)

    riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio;

    k)

    identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti naturali e marini, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti; laddove gli Stati membri decidano di attuare tale obbligo mediante restrizioni di mercato, provvedono affinché tali restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie;

    l)

    mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente marino come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l’inquinamento marino di ogni tipo; e

    m)

    sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla prevenzione dei rifiuti e alla dispersione dei rifiuti.

    2.   L’Agenzia europea per le sostanze chimiche istituisce una banca dati per i dati che le devono essere trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera i), entro il 5 gennaio 2020 e la mantiene. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche fornisce ai gestori del trattamento dei rifiuti l’accesso a tale banca dati. Essa fornisce inoltre ai consumatori, su richiesta, l’accesso a tale banca dati.

    3.   Gli Stati membri controllano e valutano l’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. A tal fine, essi utilizzano idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, in special modo per quanto riguarda la quantità di rifiuti prodotti.

    4.   Gli Stati membri controllano e valutano l’attuazione delle loro misure sul riutilizzo misurando il riutilizzo sulla base della metodologia comune stabilita dall’atto di esecuzione di cui al paragrafo 7 a decorrere dal primo anno civile completo successivo all’adozione di tale atto di esecuzione.

    5.   Gli Stati membri controllano e valutano l’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita dall’atto delegato di cui al paragrafo 8, a decorrere dal primo anno civile completo successivo all’adozione di tale atto delegato.

    6.   Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione esamina i dati sui rifiuti alimentari forniti dagli Stati membri in conformità dell’articolo 37, paragrafo 3, al fine di valutare la fattibilità di istituire un obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari a livello di Unione da soddisfare entro il 2030 sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri in conformità della metodologia comune stabilita ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

    7.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire gli indicatori atti a misurare i progressi generali nell’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti e, entro il 31 marzo 2019, adotta un atto di esecuzione per definire una metodologia comune per effettuare comunicazioni sul riutilizzo di prodotti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

    8.   Entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta, sulla base dell’esito dei lavori della piattaforma UE sulle perdite e gli sprechi alimentari, un atto delegato conformemente all’articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di sprechi alimentari.

    9.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione esamina i dati sul riutilizzo forniti dagli Stati membri in conformità dell’articolo 37, paragrafo 3, al fine di valutare la fattibilità di misure volte a incoraggiare il riutilizzo dei prodotti, compresa la fissazione di obiettivi quantitativi. La Commissione esamina inoltre la possibilità di definire altre misure di prevenzione dei rifiuti, compresi gli obiettivi di riduzione dei rifiuti. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

    (*5)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).»;"

    11)

    l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 10

    Recupero

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano oggetto di una preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero a norma degli articoli 4 e 13.

    2.   Ove necessario, per ottemperare al paragrafo 1 e per facilitare o migliorare la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero, i rifiuti sono soggetti a raccolta differenziata e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.

    3.   Gli Stati membri possono consentire deroghe al paragrafo 2, a condizione che almeno una delle seguenti condizioni sia soddisfatta:

    a)

    la raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti non pregiudichi il loro potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero in conformità dell’articolo 4 e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante raccolta differenziata;

    b)

    la raccolta differenziata non produca il miglior risultato in termini ambientali ove si tenga conto dell’impatto ambientale generale della gestione dei relativi flussi di rifiuti;

    c)

    la raccolta differenziata non sia fattibile da un punto di vista tecnico tenuto conto delle migliori pratiche in materia di raccolta dei rifiuti;

    d)

    la raccolta differenziata comporterebbe costi economici sproporzionati tenuto conto dei costi degli impatti negativi della raccolta e del trattamento di rifiuti indifferenziati sull’ambiente e sulla salute, del potenziale di miglioramento dell’efficienza della raccolta e del trattamento dei rifiuti, delle entrate derivanti dalla vendita di materie prime secondarie, nonché dell’applicazione del principio «chi inquina paga» e della responsabilità estesa del produttore.

    Gli Stati membri riesaminano periodicamente le deroghe di cui al presente paragrafo tenendo conto delle migliori pratiche in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e di altri sviluppi nella gestione dei rifiuti.

    4.   Gli Stati membri adottano misure intese a garantire che i rifiuti che sono stati raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, e dell’articolo 22, non siano inceneriti, a eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 4.

    5.   Ove necessario per ottemperare al paragrafo 1 del presente articolo e per facilitare o migliorare il recupero, gli Stati membri adottano le misure necessarie, prima o durante il recupero, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista del loro trattamento conformemente agli articoli 4 e 13.

    6.   Entro il 31 dicembre 2021 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione del presente articolo per quanto riguarda i rifiuti urbani e i rifiuti organici, compresa la copertura materiale e territoriale della raccolta differenziata ed eventuali deroghe ai sensi del paragrafo 3.»;

    12)

    l’articolo 11 è così modificato:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio»;

    b)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere la preparazione per il riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno di reti per la preparazione per il riutilizzo e per la riparazione, facilitando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta che possono essere preparati per il riutilizzo, ma non sono destinati alla preparazione per il riutilizzo da parte degli stessi sistemi o infrastrutture, e promuovendo l’uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.

    Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine, ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti.

    Fatto salvo l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri istituiscono la raccolta differenziata almeno per la carta, il metallo, la plastica e il vetro e, entro il 1o gennaio 2025, per i tessili.

    Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l’istituzione di sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno„ frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.»;

    c)

    il paragrafo 2 è così modificato:

    i)

    la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «2.   Al fine di rispettare le finalità della presente direttiva e avanzare verso un’economia circolare europea con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:»;

    ii)

    sono aggiunte le lettere seguenti:

    «c)

    entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso;

    d)

    entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;

    e)

    entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.»;

    d)

    i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

    «3.   Uno Stato membro può rinviare i termini per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere c), d) ed e) fino a un massimo di cinque anni, a condizione che detto Stato membro:

    a)

    abbia preparato per il riutilizzo e riciclato meno del 20 % o collocato in discarica oltre il 60 % dei propri rifiuti urbani prodotti nel 2013, come comunicato nell’ambito del questionario comune dell’OCSE e di Eurostat; e

    b)

    al più tardi 24 mesi prima della scadenza dei termini di cui di cui al paragrafo 2, lettera c), d) o e), comunichi alla Commissione l’intenzione di rinviare il rispettivo termine e presenti un piano di attuazione in conformità dell’allegato IV ter.

    4.   Entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione presentato a norma del paragrafo 3, lettera b), la Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere tale piano se essa ritiene che il piano non rispetti le prescrizioni di cui all’allegato IV ter. Lo Stato membro interessato presenta un piano rivisto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione.

    5.   Se è rinviato il conseguimento degli obiettivi in conformità del paragrafo 3, lo Stato membro interessato adotta le necessarie misure per aumentare i rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati portandoli:

    a)

    almeno al 50 % entro il 2025, in caso di rinvio del termine per il conseguimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera c);

    b)

    almeno al 55 % entro il 2030, in caso di rinvio del termine per il conseguimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d);

    c)

    almeno al 60 % entro il 2035, in caso di rinvio del termine per il conseguimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera e);»;

    e)

    sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «6.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione vaglia l’introduzione di obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione e le relative frazioni di materiale specifico, i rifiuti tessili, i rifiuti commerciali, i rifiuti industriali non pericolosi e altri flussi di rifiuti, nonché di obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani e obiettivi di riciclaggio dei rifiuti organici urbani. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

    7.   Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione riesamina l’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera e). A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

    La Commissione valuta la tecnologia di co-trattamento che consenta l’integrazione di minerali nel processo di co-incenerimento dei rifiuti urbani. Qualora possa essere reperita una metodologia affidabile, nell’ambito di tale riesame, la Commissione prende in considerazione la possibilità di conteggiare tali minerali ai fini degli obiettivi di riciclaggio.»;

    13)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 11 bis

    Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi

    1.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti,

    a)

    gli Stati membri calcolano il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati per il riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile;

    b)

    il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo è calcolato come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti che sono divenuti rifiuti urbani e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia o riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;

    c)

    il peso dei rifiuti urbani riciclati è calcolato come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell’operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il peso dei rifiuti urbani riciclati è misurato all’atto dell’immissione nell’operazione di riciclaggio.

    In deroga al primo comma, il peso dei rifiuti urbani riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita a condizione che:

    a)

    tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;

    b)

    il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l’operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.

    3.   Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo e al paragrafo 2 del presente articolo siano soddisfatte. Al fine di garantire l’affidabilità e l’accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati, il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4, in specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti o, rispettivamente, in tasso di scarto medio per i rifiuti cerniti per vari tipi di rifiuti e pratiche di gestione dei rifiuti. I tassi di scarto medio sono utilizzati solo nei casi in cui non possano essere altrimenti ottenuti dati affidabili e sono calcolati in base alle regole di calcolo stabilite nell’atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 10 del presente articolo.

    4.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti, la quantità di rifiuti urbani biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto all’apporto, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, gli Stati membri possono computarlo come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l’agricoltura o un miglioramento sul piano dell’ambiente.

    A partire dal 1o gennaio 2027, gli Stati membri possono computare come riciclati i rifiuti urbani organici immessi nel trattamento aerobico o anaerobico solo se, conformemente all’articolo 22, sono stati raccolti in modo differenziato o differenziati alla fonte.

    5.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti, la quantità di materiali di rifiuto che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un’operazione preparatoria prima di essere sottoposti a ritrattamento possono essere computati come riciclati a condizione che tali materiali siano destinati a successivo ritrattamento per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuti da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire, da utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica, non sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.

    6.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l’incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati criteri di qualità stabiliti nell’atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 9 del presente articolo.

    7.   I rifiuti inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento in quello stesso Stato membro possono essere computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.

    8.   I rifiuti esportati fuori dell’Unione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva, dallo Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se gli obblighi di cui al paragrafo 3 sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l’esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell’Unione ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dalla pertinente diritto ambientale dell’Unione.

    9.   Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati, in particolare per quanto riguarda:

    a)

    una metodologia comune per il calcolo del peso dei metalli che sono stati riciclati in conformità del paragrafo 6, compresi i criteri di qualità per i metalli riciclati, e

    b)

    i rifiuti organici differenziati e riciclati alla fonte.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

    10.   Entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell’articolo 38 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione del peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi dopo un’operazione di cernita e che non sono successivamente riciclati, sulla base dei tassi di scarto medio dei rifiuti cerniti.

    Articolo 11 ter

    Segnalazione preventiva

    1.   La Commissione, in cooperazione con l’Agenzia europea dell’ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti nel senso del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, al più tardi tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.

    2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:

    a)

    una stima del conseguimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro;

    b)

    un elenco degli Stati membri che rischiano di non conseguire gli obiettivi entro i termini rispettivamente stabiliti, corredato di opportune raccomandazioni rivolte agli Stati membri interessati;

    c)

    esempi delle migliori pratiche utilizzate in tutta l’Unione che potrebbero fornire un orientamento per avanzare verso il conseguimento degli obiettivi.»;

    14)

    l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 12

    Smaltimento

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando non sia effettuato il recupero a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento sicure che ottemperino alle disposizioni di cui all’articolo 13 in relazione alla protezione della salute umana e dell’ambiente.

    2.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione delle operazioni di smaltimento di cui all’allegato I, in particolare alla luce dell’articolo 13, e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa al fine di disciplinare le operazioni di smaltimento, anche mediante eventuali restrizioni, e prendere in considerazione un obiettivo di riduzione dello smaltimento, onde garantire una gestione dal punto di vista ambientale corretta dei rifiuti.»;

    15)

    l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 14

    Costi

    1.   Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

    2.   Fatti salvi gli articoli 8 e 8 bis, gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto dal quale provengono i rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.»;

    16)

    all’articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Qualora i rifiuti pericolosi siano stati illegalmente miscelati in violazione del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché, fatto salvo l’articolo 36, si proceda alla separazione ove tecnicamente fattibile e necessario per soddisfare l’articolo 13.

    Se non è richiesta la separazione in conformità del primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri provvedono affinché i rifiuti miscelati siano trattati in un impianto che abbia ottenuto un’autorizzazione a norma dell’articolo 23 per trattare una siffatta miscela.»;

    17)

    l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 20

    Rifiuti domestici pericolosi

    1.   Entro il 1o gennaio 2025 gli Stati membri dispongono la raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti domestici pericolosi onde garantire che essi siano trattati in conformità degli articoli 4 e 13 e non contaminino altri flussi di rifiuti urbani.

    2.   Gli articoli 17, 18, 19 e 35 non si applicano ai rifiuti domestici indifferenziati.

    3.   Gli articoli 19 e 35 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti domestici pericolosi fino a quando non sono accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da parte di uno stabilimento o un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione o è stato registrato conformemente agli articoli 23 o 26.

    4.   Entro il 5 gennaio 2020, la Commissione elabora linee guida per assistere e agevolare gli Stati membri nella raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti domestici pericolosi.»;

    18)

    l’articolo 21 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

    «a)

    gli oli usati siano raccolti in modo differenziato, a meno che la raccolta differenziata non sia tecnicamente fattibile, tenuto conto delle buone pratiche;

    b)

    gli oli usati siano trattati, privilegiando la rigenerazione o, in alternativa, altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione, in conformità degli articoli 4 e 13;

    c)

    gli oli usati con caratteristiche differenti non siano miscelati e gli oli usati non siano miscelati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, se tale miscelazione ne impedisce la rigenerazione o, in alternativa, altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione.»;

    b)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «4.   Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione esamina i dati sugli oli usati forniti dagli Stati membri conformemente all’articolo 37, paragrafo 4, al fine di valutare se sia fattibile stabilire misure per il trattamento degli oli usati, compresi obiettivi quantitativi in materia di rigenerazione degli oli usati e qualsiasi altra misura per promuovere la rigenerazione degli oli usati. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»;

    19)

    l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 22

    Rifiuti organici

    1.   Gli Stati membri assicurano che, entro il 31 dicembre 2023 e fatto salvo l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, i rifiuti organici siano differenziati e riciclati alla fonte o siano raccolti in modo differenziato e non miscelati con altri tipi di rifiuti.

    Gli Stati membri possono consentire che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità che rispettino le norme europee o le norme nazionali equivalenti, per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici.

    2.   Gli Stati membri adottano a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a:

    a)

    incoraggiare il riciclaggio, ivi compreso il compostaggio e la digestione, dei rifiuti organici, in modo da rispettare un livello elevato di protezione dell’ambiente e che dia luogo a un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità;

    b)

    incoraggiare il compostaggio domestico; e

    c)

    promuovere l’utilizzo dei materiali ottenuti dai rifiuti organici.

    3.   Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di definire norme europee per i rifiuti organici immessi nei processi di riciclaggio organico, per il compost e per il digestato, sulla base delle migliori pratiche disponibili.»;

    20)

    l’articolo 27 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 38 bis, al fine di integrare la presente direttiva, definendo le norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento, comprese le attività di cernita e riciclaggio di rifiuti, che richiedono un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 23 qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente.»;

    b)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 38 bis, al fine di integrare la presente direttiva, definendo le norme tecniche minime applicabili alle attività che richiedono una registrazione ai sensi dell’articolo 26, lettere a) e b), qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente o eviterebbero perturbazioni del mercato interno.»;

    21)

    l’articolo 28 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 3 è così modificato:

    i)

    le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

    «b)

    grandi impianti esistenti di smaltimento e recupero, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica;

    c)

    una valutazione della necessità di chiudere impianti per i rifiuti esistenti e di ulteriori infrastrutture impiantistiche per i rifiuti ai sensi dell’articolo 16.

    Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione degli investimenti e di altri mezzi finanziari, anche per le autorità locali, necessari per soddisfare tali esigenze. Tale valutazione è inserita nei pertinenti piani di gestione dei rifiuti o in altri documenti strategici che coprano l’intero territorio dello Stato membro in questione;»;

    ii)

    sono inserite le lettere seguenti:

    «c bis)

    informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafo 3 bis), della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che coprano l’intero territorio dello Stato membro interessato;

    c ter)

    una valutazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti esistenti, fra cui la copertura materiale e territoriale della raccolta differenziata e misure volte a migliorarne il funzionamento, delle eventuali deroghe concesse a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, e della necessità di nuovi sistemi di raccolta.»;

    iii)

    sono aggiunte le lettere seguenti:

    «f)

    misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi;

    g)

    idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, anche per quanto riguarda la quantità di rifiuti prodotti e il relativo trattamento nonché i rifiuti urbani che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia.»;

    b)

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all’articolo 14 della direttiva 94/62/CE, agli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva e alle prescrizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 1999/31/CE e, ai fini della prevenzione della dispersione di rifiuti, alle prescrizioni di cui all’articolo 13 della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*6) e all’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).

    (*6)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19)."

    (*7)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).»;"

    22)

    l’articolo 29 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   «Gli Stati membri istituiscono programmi di prevenzione dei rifiuti che contemplino almeno le misure di prevenzione dei rifiuti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, in conformità degli articoli 1 e 4.

    Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti richiesti a norma dell’articolo 28 o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a sé stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in tali altri programmi, sono chiaramente identificati gli obiettivi e le misure di prevenzione dei rifiuti.»;

    b)

    al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «2.   Quando istituiscono tali programmi, gli Stati membri descrivono, se del caso, il contributo alla prevenzione dei rifiuti degli strumenti e delle misure elencate nell’allegato IV bis e valutano l’utilità degli esempi di misure di cui all’allegato IV o di altre misure adeguate. I programmi descrivono anche le misure esistenti di prevenzione dei rifiuti e il loro contributo alla prevenzione dei rifiuti.»;

    c)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «2 bis.   Gli Stati membri adottano programmi specifici di prevenzione dei rifiuti alimentari nell’ambito dei propri programmi di prevenzione dei rifiuti.»;

    d)

    i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

    23)

    all’articolo 30, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Ogni due anni l’Agenzia europea per l’ambiente pubblica una relazione contenente un riesame dei progressi compiuti nel completamento e nell’attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti, compresa una valutazione dell’evoluzione, in ogni Stato membro e nell’Unione nel suo insieme, della situazione in fatto di prevenzione della produzione di rifiuti e in fatto di dissociazione tra la produzione dei rifiuti e la crescita economica e la transizione verso un’economia circolare.»;

    24)

    all’articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato della notifica delle informazioni sull’adozione e sulle revisioni sostanziali dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.»;

    25)

    l’articolo 35 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli enti e le imprese di cui all’articolo 23, paragrafo 1, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, tengono un registro cronologico in cui sono indicati:

    a)

    la quantità, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero, nonché

    b)

    se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il modo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti.

    Essi mettono tali dati a disposizione delle autorità competenti attraverso il o i registri elettronici da istituire in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.»;

    b)

    sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «4.   Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l’intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono istituire tali registri per altri flussi di rifiuti, in particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi negli atti legislativi dell’Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8).

    5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le condizioni minime di funzionamento di tali registri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

    (*8)  Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).»;"

    26)

    all’articolo 36, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico o la gestione incontrollata dei rifiuti, ivi compreso la dispersione di rifiuti.»;

    27)

    l’articolo 37 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 37

    Comunicazione

    1.   Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione dell’articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a e), e dell’articolo 11, paragrafo 3.

    Essi comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 7 del presente articolo.

    Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione dell’atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo.

    2.   Ai fini della verifica del rispetto dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri comunicano la quantità di rifiuti utilizzata per operazioni di riempimento e altre operazioni di recupero di materia separatamente dalla quantità di rifiuti preparata per il riutilizzo o riciclata. Gli Stati membri comunicano il ritrattamento di rifiuti per ottenere materie da utilizzare in operazioni di riempimento quale riempimento.

    Ai fini della verifica del rispetto dell’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e dell’articolo 11, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano la quantità di rifiuti preparata per il riutilizzo separatamente dalla quantità di rifiuti riciclata.

    3.   Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione dell’articolo 9, paragrafi 4 e 5,.

    Essi comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono raccolti I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 7 del presente articolo.

    Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo.

    4.   Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi agli oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici immessi sul mercato o agli oli usati raccolti e trattati separatamente.

    Essi comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 7.

    Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione dell’atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 7.

    5.   I dati comunicati dallo Stato membro in conformità del presente articolo sono corredati di una relazione di controllo della qualità e di una relazione sulle misure adottate a norma dell’articolo 11 bis, paragrafi 3 e 8, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio, se del caso. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato per la comunicazione stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 7 del presente articolo.

    6.   La Commissione esamina i dati comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull’esito di tale esame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo la prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.

    7.   Entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo. Per la comunicazione dell’attuazione dell’articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), gli Stati membri utilizzano il formato stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione, del 18 aprile 2012, che istituisce un questionario per le relazioni degli Stati membri sull’applicazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti. Ai fini della comunicazione relativa ai rifiuti alimentari, la metodologia elaborata a norma dell’articolo 9, paragrafo 8, è presa in considerazione nello sviluppo del formato per la comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2, della presente direttiva.»;

    28)

    l’articolo 38 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 38

    Scambio di informazioni e condivisione delle migliori pratiche, interpretazione e adeguamento al progresso tecnico

    1.   La Commissione organizza regolarmente uno scambio di informazioni e una condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri, comprese, se del caso, le autorità regionali e locali, sull’attuazione e l’applicazione pratiche delle disposizioni della presente direttiva, tra cui anche:

    a)

    sull’applicazione delle regole di calcolo stabilite all’articolo 11 bis e sullo sviluppo di misure e sistemi per tracciare i flussi di rifiuti urbani dalla cernita al riciclaggio;

    b)

    su una governance adeguata, sull’applicazione della legge e sulla cooperazione transfrontaliera;

    c)

    sull’innovazione nel settore della gestione dei rifiuti;

    d)

    sui criteri nazionali relativi ai sottoprodotti e alla cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 5, paragrafo 3, e all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, facilitati da un registro elettronico a livello di Unione istituito dalla Commissione;

    e)

    sugli strumenti economici e le altre misure utilizzate in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di cui al suddetto articolo;

    f)

    sulle misure di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2;

    g)

    sulla prevenzione e l’istituzione di sistemi intesi a promuovere attività di riutilizzo e l’estensione del ciclo di vita;

    h)

    sull’adempimento degli obblighi in materia di raccolta differenziata;

    i)

    sugli strumenti e gli incentivi per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e).

    La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni e della condivisione di migliori pratiche.

    2.   La Commissione può elaborare linee guida per l’interpretazione dei requisiti stabiliti nella presente direttiva, compresa la definizione di rifiuti, prevenzione, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento, e sull’applicazione delle regole di calcolo stabilite all’articolo 11 bis.

    La Commissione elabora linee guida per l’interpretazione delle definizioni di rifiuti urbani e riempimento.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 bis per modificare la presente direttiva precisando l’applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all’allegato II, punto R1. È possibile tenere conto delle condizioni climatiche locali, per esempio la rigidità del clima e il fabbisogno di riscaldamento, nella misura in cui esse influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore. Anche le condizioni locali delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dei territori di cui all’articolo 25 dell’atto di adesione del 1985 possono essere prese in considerazione.

    3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 bis per modificare gli allegati IV e V adeguandoli al progresso scientifico e tecnico.»;

    29)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 38 bis

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 8, all’articolo 11 bis, paragrafo 10, all’articolo 27, paragrafi 1 e 4, all’articolo 38, paragrafi 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 8, all’articolo 11 bis, paragrafo 10, all’articolo 27, paragrafi 1 e 4, all’articolo 38, paragrafi 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Prima dell’adozione di un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*9).

    5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’articolo 9, paragrafo 8, dell’articolo 11 bis, paragrafo 10, dell’articolo 27, paragrafi 1 e 4, dell’articolo 38, paragrafi 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    (*9)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

    30)

    l’articolo 39 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 39

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10).

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

    (*10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

    31)

    all’allegato II, le operazioni R 3, R 4 e R5 sono sostituite dalle seguenti:

    «R 3

    Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) (*11)

    R 4

    Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici (*12)

    R 5

    Riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici (*13)

    (*11)  Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento."

    (*12)  È compresa la preparazione per il riutilizzo."

    (*13)  Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo.»;"

    32)

    Il testo che figura nell’allegato della presente direttiva è inserito come allegati IV bis e IV ter.

    Articolo 2

    Recepimento

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 luglio 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Strasburgo, il 30 maggio 2018

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    A. TAJANI

    Per il Consiglio

    La presidente

    L. PAVLOVA


    (1)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 98.

    (2)  GU C 17 del 18.1.2017, pag. 46.

    (3)  Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 maggio 2018.

    (4)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

    (5)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

    (6)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

    (7)  Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1).

    (8)  Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44).

    (9)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

    (10)  Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

    (11)  Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).

    (12)  Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

    (13)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

    (14)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

    (15)  Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

    (16)  GU L 39 del 16.2.1993, pag. 3.

    (17)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    (18)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (19)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


    ALLEGATO

    Sono inseriti gli allegati seguenti:

    «

    ALLEGATO IV bis

    ESEMPI DI STRUMENTI ECONOMICI E ALTRE MISURE PER INCENTIVARE L’APPLICAZIONE DELLA GERARCHIA DEI RIFIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 (1)

    1.

    Tasse e restrizioni per il collocamento in discarica e l’incenerimento dei rifiuti che incentivano la prevenzione e il riciclaggio, lasciando il collocamento in discarica come opzione di gestione dei rifiuti meno preferibile;

    2.

    regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati;

    3.

    incentivi fiscali per la donazione di prodotti, in particolare quelli alimentari;

    4.

    regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi di rifiuti e misure per incrementarne l’efficacia, l’efficienza sotto il profilo dei costi e la governance;

    5.

    sistemi di cauzione-rimborso e altre misure per incoraggiare la raccolta efficiente di prodotti e materiali usati;

    6.

    solida pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche per mezzo dei fondi dell’Unione;

    7.

    appalti pubblici sostenibili per incoraggiare una migliore gestione dei rifiuti e l’uso di prodotti e materiali riciclati;

    8.

    eliminazione graduale delle sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;

    9.

    ricorso a misure fiscali o altri mezzi per promuovere la diffusione di prodotti e materiali che sono preparati per il riutilizzo o riciclati;

    10.

    sostegno alla ricerca e all’innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione;

    11.

    utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti;

    12.

    incentivi economici per le autorità locali e regionali, volti in particolare a promuovere la prevenzione dei rifiuti e intensificare i regimi di raccolta differenziata, evitando nel contempo di sostenere il collocamento in discarica e l’incenerimento;

    13.

    campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, e integrazione di tali questioni nell’educazione e nella formazione;

    14.

    sistemi di coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti;

    15.

    promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti, incoraggiamento di accordi volontari e della trasmissione delle informazioni sui rifiuti da parte delle aziende.

    ALLEGATO IV ter

    PIANO DI ATTUAZIONE DA PRESENTARE A NORMA DELL’ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3

    Il piano di attuazione da presentare a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, include quanto segue:

    1.

    una valutazione dei tassi di riciclaggio passati, presenti e previsti per il futuro, di collocamento in discarica e di altri trattamenti dei rifiuti urbani e dei flussi di cui sono composti;

    2.

    una valutazione dell’attuazione dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti istituiti a norma degli articoli 28 e 29;

    3.

    i motivi per i quali lo Stato membro ritiene che potrebbe non essere in grado di conseguire il pertinente obiettivo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, entro il termine ivi previsto e una valutazione della proroga necessaria per conseguire tale obiettivo;

    4.

    le misure necessarie per conseguire gli obiettivi fissati all’articolo 11, paragrafi 2 e 5, che sono applicabili allo Stato membro durante la proroga per un massimo di cinque anni, compresi gli opportuni strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato IV bis;

    5.

    un calendario per l’attuazione delle misure identificate al punto 4, la determinazione dell’organismo competente per la loro attuazione e una valutazione del loro contributo individuale al conseguimento degli obiettivi applicabili nel caso di una proroga;

    6.

    informazioni sui finanziamenti per la gestione dei rifiuti in linea con il principio «chi inquina paga»;

    7.

    misure per migliorare la qualità dei dati, ove necessario, al fine di ottimizzare la pianificazione e il monitoraggio dei risultati nella gestione dei rifiuti..

    »

    (1)  Sebbene tali strumenti e misure possano incentivare la prevenzione dei rifiuti, che è al vertice della gerarchia dei rifiuti, un elenco esaustivo di esempi più specifici delle misure di prevenzione dei rifiuti è fissato all’allegato IV.


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