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Document 52018PC0368

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca

    COM/2018/368 final

    Bruxelles, 30.5.2018

    COM(2018) 368 final

    2018/0193(COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca

    {SEC(2018) 267 final}
    {SWD(2018) 279 final}
    {SWD(2018) 280 final}


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    La politica comune della pesca (PCP) 1 mira a garantire l’ecosostenibilità a lungo termine delle attività di pesca e acquacoltura e una loro gestione coerente finalizzata al conseguimento di benefici economici, sociali e occupazionali. Il suo successo dipende in larga misura dall’attuazione di un sistema efficace di controllo e di esecuzione. Le misure che istituiscono un regime dell’Unione per il controllo della pesca volto a garantire il rispetto delle norme della PCP sono previste da quattro atti giuridici distinti: 1) il regolamento sul controllo della pesca 2 , 2) il regolamento che istituisce un’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) 3 , 3) il regolamento che istituisce un regime mirante a contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (regolamento INN) 4 e 4) il regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne (SMEF) 5 . Obiettivo della presente proposta è modificare il regime di controllo della pesca, ad eccezione del regolamento SMEF che è stato oggetto di una recente modifica.

    Ad eccezione del regolamento SMEF, recentemente modificato, l’attuale regime dell’Unione per il controllo della pesca è stato concepito prima della riforma della politica comune della pesca 6 (PCP) e, per tale motivo, non è del tutto coerente con essa. Esso tiene inoltre conto di strategie, metodi e problematiche relative ai controlli che risalgono a più di 10 anni fa e non è in grado di far fronte efficacemente alle esigenze attuali e future per quanto riguarda i dati sulla pesca e il controllo delle flotte, né di adeguarsi alla costante evoluzione delle pratiche e delle tecniche di pesca o di avvalersi di tecnologie di controllo e sistemi di scambio di dati moderni e più efficienti dal punto di vista dei costi. Non tiene tra l’altro conto di alcune nuove e moderne politiche che l’Unione ha recentemente adottato, quali le strategie sulla plastica, sul mercato unico digitale e sulla governance internazionale degli oceani.

    Che il regime di controllo della pesca presenti alcune carenze e non sia idoneo allo scopo è stato unanimemente dimostrato da una recente valutazione REFIT della Commissione 7 , 8 , da una relazione speciale della Corte dei conti europea 9 e da una risoluzione del Parlamento europeo 10 .

    Dopo la pubblicazione dei suddetti documenti vi sono stati vari scambi di opinioni e discussioni all’interno del Consiglio 11 , del Parlamento europeo, del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) 12 , con gli Stati membri e con i portatori di interessi. Le discussioni hanno confermato l’opinione concorde delle istituzioni europee e dei soggetti direttamente interessati sull’inefficacia e l’inefficienza del regime di controllo della pesca e sulla sua conseguente parziale inidoneità a sostenere il conseguimento degli obiettivi della PCP. Le carenze dell’attuale quadro normativo sono state individuate anche dalla piattaforma REFIT, nel giugno 2017, nel parere riguardante l’indagine condotta dal governo finlandese tra i portatori di interessi sul controllo delle attività di pesca nell’UE 13 .

    Nello specifico, la presente proposta mira a: 1) sanare le carenze rilevate rispetto alla PCP e ad altre politiche dell’Unione, 2) semplificare il quadro normativo e ridurre gli oneri amministrativi inutili, 3) migliorare la disponibilità, l’attendibilità e la completezza dei dati e delle informazioni sulla pesca, in particolare dei dati relativi alle catture, e consentire lo scambio e la condivisione delle informazioni e 4) eliminare gli ostacoli che impediscono lo sviluppo di una cultura del rispetto delle norme e l’equo trattamento degli operatori tra gli Stati membri e al loro interno.

    La proposta è una delle iniziative legislative rientranti nel quadro del programma REFIT e di cui si prevede l’adozione nel 2018.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La proposta è coerente con il quadro giuridico generale istituito dalla riforma della PCP ed è volta a colmare le attuali carenze rispetto a tale politica, principalmente per quanto riguarda il controllo efficace dell’obbligo di sbarco e il controllo della capacità di pesca. È inoltre coerente con l’organizzazione comune dei mercati, comunemente nota come “OCM” 14 , poiché introduce una serie di norme riguardanti i controlli nella catena di approvvigionamento, tra cui disposizioni in materia di tracciabilità, che sono essenziali per conformarsi agli obblighi di informazione nei confronti dei consumatori. Essa, infine, mira ad attuare gli impegni recentemente assunti dalla Commissione nella comunicazione congiunta sulla governance degli oceani, in particolare per quanto riguarda la lotta alla pesca illegale 15 .

    Coerenza con le altre normative dell’Unione

    La proposta non si limita a mantenere una linea di coerenza con le altre politiche dell’Unione, ma migliora anche le sinergie con tali politiche sostenendo l’attuazione 1) della strategia europea per la plastica in un’economia circolare 16 , per quel che riguarda gli attrezzi da pesca, 2) della strategia per il mercato unico digitale 17 , promuovendo soluzioni digitali e sistemi interoperabili, e 3) di un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE 18 , rafforzando le misure di controllo. Essa, inoltre, intende migliorare le sinergie con le norme in materia di alimenti e mangimi, mediante un migliore allineamento delle definizioni, e con la normativa ambientale (direttiva “Habitat”), poiché consente agli Stati membri di controllare in modo efficace le attività di pesca nelle zone soggette a restrizioni.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La proposta si fonda sull’articolo 43, paragrafo 2, del TFUE in quanto stabilisce le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, che è un settore di competenza esclusiva dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, lettera d), del trattato.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    N.P.

    Proporzionalità

    La proposta prevede modifiche mirate limitandosi a quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissati. La valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta esamina, al punto 7.4.2, la proporzionalità delle scelte strategiche.

    Scelta dell’atto giuridico

    Strumento giuridico proposto: modifica di regolamenti attualmente in vigore.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

    Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    Nel quadro del programma REFIT è stata effettuata una valutazione globale dell’attuazione del regolamento sul controllo e del suo impatto sulla PCP, che copre il periodo 2010-2016. I risultati sono stati pubblicati nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 19 e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione “REFIT - Evaluation of the impact of the fisheries regulation 20 (“REFIT - Valutazione dell’impatto della normativa in materia di pesca”, disponibile solo in inglese), che la accompagna.

    La valutazione ha confermato che il regolamento sul controllo è estremamente importante per garantire il rispetto della PCP. Il testo adottato nel 2009 ha sanato le principali carenze del sistema precedente, contribuendo ad elevare il livello complessivo di conformità alla PCP, a migliorare la comunicazione, lo scambio e la condivisione dei dati tra i vari soggetti interessati, ad aumentare in generale la qualità e la quantità dei dati sulla pesca e a promuovere la parità di condizioni fra gli operatori. Ha tuttavia evidenziato che occorre fare di più e che l’attuale quadro legislativo, di cui ha sollecitato una revisione, non è del tutto idoneo allo scopo in quanto:

    ·le norme di esecuzione non sono sufficientemente dissuasive;

    ·le disposizioni riguardanti i dati sulla pesca sono inadeguate;

    ·il quadro normativo è complesso e le disposizioni giuridiche sono ambigue;

    ·mancano misure di controllo delle nuove disposizioni contenute nella riforma della PCP e mancano sinergie con altre politiche.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Nel 2016 si è svolta un’ampia consultazione pubblica nel quadro della valutazione REFIT, i cui risultati sono pubblicati sul sito web Europa 21 . Successivamente, sono state effettuate ulteriori consultazioni mirate al fine di i) convenire sui problemi individuati dalla Commissione europea nella valutazione REFIT e ii) sulla necessità di agire e iii) raccogliere contributi e ottenere riscontri dal maggior numero possibile di portatori di interessi sugli elementi prospettici della valutazione d’impatto iniziale e sulle azioni specifiche proposte dalla Commissione per affrontare i problemi individuati.

    Alle consultazioni hanno partecipato autorità competenti degli Stati membri, consigli consultivi, associazioni e organizzazioni nazionali e dell’UE, ONG attive nel settore ambientale, l’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) e il relativo consiglio di amministrazione, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e FRONTEX (controllo delle frontiere marittime). Per garantire una copertura ampia e completa di tutti i portatori di interessi pertinenti, le discussioni si sono svolte in vari consessi, tra cui il gruppo del Consiglio “Politica interna ed esterna della pesca” e la commissione per la pesca del Parlamento europeo.

    I portatori di interessi hanno unanimemente riconosciuto la necessità di rivedere il regime dell’Unione per il controllo della pesca. I contributi e i riscontri ricevuti hanno messo in evidenza alcune carenze nell’attuazione del regolamento sul controllo della pesca e in certe sue disposizioni. In generale, i portatori di interessi hanno aiutato la Commissione ad affrontare le seguenti questioni principali: allineamento alla PCP, divergenze tra Stati membri nell’applicazione delle norme, complessità del quadro giuridico e mancanza di chiarezza di alcune disposizioni riguardanti il regime sanzionatorio, disponibilità, qualità e condivisione dei dati, controllo dei pescherecci di piccole dimensioni e dell’obbligo di sbarco e necessità di migliorare le sinergie con altre normative, in particolare con il regolamento INN, la normativa ambientale e la normativa in materia di alimenti.

    I contributi hanno inoltre evidenziato aspetti quali la semplificazione, la regionalizzazione, la parità di condizioni e la necessità di soluzioni efficaci sotto il profilo dei costi. I portatori di interessi si sono mostrati decisamente favorevoli a una semplificazione e a chiarimenti di natura giuridica delle attuali norme di controllo, pur ritenendo talvolta necessarie alcune deroghe alle norme principali. La regionalizzazione era considerata da alcuni come un concetto importante, da molti come un concetto non in linea con lo spirito e gli obiettivi di una politica di controllo dell’Unione. Tutti ritenevano imprescindibile dover creare condizioni di parità tra gli operatori della pesca e gli Stati membri in tutta l’UE. È stata infine evidenziata la necessità di considerare, per quanto possibile, la riduzione degli oneri amministrativi e l’efficienza in termini di costi quali principi guida del processo di revisione.

    Quanto alle opzioni strategiche proposte, un’ampia maggioranza dei portatori di interessi si è detta fortemente favorevole o ha mostrato la propria preferenza per una modifica mirata del regime di controllo della pesca, tra cui il regolamento sul controllo della pesca, il regolamento INN e il regolamento istitutivo dell’EFCA.

    L’allegato 2 della valutazione d’impatto contiene una sintesi delle conclusioni delle suddette consultazioni, mentre l’allegato 10 riporta l’elenco dei contributi scritti ricevuti dai portatori di interessi. L’originale dei contributi scritti inviati e i verbali dei gruppi di lavoro e dei seminari sopra menzionati sono pubblicati sul sito Internet della Commissione europea 22 .

    Assunzione e uso di perizie

    La proposta e la valutazione d’impatto si basano su un ampio corpus di materiali e di studi i cui riferimenti sono riportati nell’allegato 1 della valutazione d’impatto 23 .

    Le perizie esterne sono state utilizzate anche a supporto della valutazione d’impatto, per analizzare le ripercussioni delle opzioni strategiche proposte e attuarne un confronto. Lo studio esterno è stato effettuato nell’autunno 2017 24  per valutare l’impatto ambientale, economico e sociale delle opzioni strategiche, le modifiche degli oneri amministrativi e i vantaggi in termini di semplificazione e per confrontare le varie opzioni con le raccomandazioni delle istituzioni pertinenti, in termini di efficacia, efficienza e coerenza.

    Valutazione d’impatto

    Nel corso della valutazione d’impatto sono state analizzate tre opzioni strategiche: 1) scenario di riferimento, e cioè nessuna modifica di strategia, ma piena applicazione delle norme vigenti; 2) opzione 1: modifiche mirate del regolamento sul controllo della pesca; 3) opzione 2: modifiche mirate del regime di controllo della pesca (in particolare, dei regolamenti riguardanti il controllo della pesca, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e l’Agenzia europea di controllo della pesca). L’opzione prescelta è stata la n. 2, apparsa nel complesso come decisamente più efficace rispetto alle altre.

    L’opzione prescelta dovrebbe avere come effetti ambientali positivi: una riduzione della pesca eccessiva, l’eliminazione dei rigetti in mare, migliori condizioni di salute degli stock e un adeguato controllo delle zone marine protette. I vantaggi socioeconomici principali dovrebbero includere: un aumento dei salari e della competitività del settore pesca (in particolare, per le flotte di piccole dimensioni), la promozione dell’occupazione (in particolare, nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, TIC), un maggior rispetto delle norme della PCP e la parità di trattamento per i pescatori.

    Se da un lato i costi sarebbero improntati all’efficienza e “proporzionati” ai benefici ottenuti (soprattutto se si considerano i risparmi sui costi), dall’altro gli stessi benefici sarebbero non solo considerevoli, ma anche superiori alle variazioni relativamente modeste dei costi. Grazie alla semplificazione e all’interoperabilità, anche le autorità degli Stati membri trarrebbero beneficio dai risparmi sui costi (157 milioni di EUR in cinque anni rispetto allo scenario di riferimento).

    L’opzione prescelta non dovrebbe avere alcun impatto sociale o ambientale negativo.

    La valutazione d’impatto è stata sottoposta al vaglio qualitativo del comitato per il controllo normativo l’8 gennaio 2018. Il comitato ha esaminato il progetto di relazione e, il 9 febbraio 2018, ha emesso un parere positivo, corredato di raccomandazioni di miglioramento 25 .

    L’allegato 1 della valutazione d’impatto contiene una panoramica delle raccomandazioni del comitato e delle modifiche apportate rispetto al precedente progetto.

    Efficienza normativa e semplificazione

    Le azioni e le modifiche previste nel quadro dell’opzione prescelta darebbero un forte impulso alla riduzione degli oneri amministrativi inutili per le pubbliche autorità e, a lungo termine, anche per l’intera Unione europea, poiché i nuovi costi sarebbero per lo più connessi allo sviluppo delle TIC e a investimenti una tantum. L’opzione prescelta dovrebbe semplificare e ridurre drasticamente gli oneri amministrativi del regime attuale, con risparmi sui costi pari a 157 milioni di EUR nell’arco di 5 anni rispetto allo scenario di riferimento. Per quel che riguarda i risparmi, solo in certi casi è stato possibile procedere a una loro quantificazione, mentre in altri essi sono stati semplicemente identificati.

    Eventuali oneri supplementari per i piccoli operatori (pescatori artigianali) saranno evitati grazie all’introduzione di sistemi di comunicazione dei dati relativi alla pesca semplici ed efficienti sotto il profilo dei costi, basati sull’uso di tecnologie di telefonia mobile dal costo contenuto e ampiamente disponibili. Infine, l’introduzione delle nuove TIC stimolerà l’innovazione e offrirà nuove opportunità di occupazione per le PMI e le start-up.

    Diritti fondamentali

    Senza conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali, la proposta chiarisce le modalità di accesso ai dati e le finalità del trattamento dei dati personali. Quest’ultimo avverrà nel rispetto degli obblighi in materia di protezione di tale tipo di dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La proposta non ha alcuna incidenza sugli stanziamenti di impegno poiché non suggerisce alcuna modifica degli importi massimi del finanziamento dei Fondi strutturali e di investimento europei previsto nei programmi operativi per il periodo di programmazione 2014-2020.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    L’attuale regolamento sul controllo della pesca prevede già che la Commissione ne valuti l’attuazione ogni 5 anni, sulla base di relazioni presentate dagli Stati membri. Questa disposizione sarà mantenuta. Il punto 9 della valutazione d’impatto contiene una spiegazione dettagliata del modo in cui sarà monitorato e valutato l’impatto effettivo.

    Documenti esplicativi (per le direttive)

    Non pertinente.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    La proposta è così strutturata:

    articolo 1: modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    articolo 2: modifiche del regolamento (CE) n. 768/2005;

    articolo 3: modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006;

    articolo 4: modifiche del regolamento (CE) n. 1005/2008;

    articolo 5: modifiche del regolamento (UE) n. 2016/1139.

    Le modifiche sono sintetizzate nelle seguenti tabelle, suddivise per argomento generale, argomenti specifici, articoli interessati e disposizioni specifiche della proposta.

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

    ARGOMENTO GENERALE 1: ESECUZIONE DELLE NORME

    Argomento specifico

    Articoli

    Disposizioni specifiche della proposta

    Ispezione e sorveglianza

    Modificati: 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80

    Sono forniti chiarimenti riguardanti la procedura di ispezione, gli obblighi degli ispettori e gli obblighi dei comandanti e degli operatori nel corso delle ispezioni.

    È prevista la digitalizzazione dei rapporti di ispezione attraverso l’utilizzo obbligatorio di un sistema di trasmissione elettronica che permetterà di migliorare l’uso e lo scambio di dati tra le autorità pertinenti e gli Stati membri.

    Sono forniti chiarimenti riguardanti il ruolo e gli obblighi degli osservatori di controllo.

    Sanzioni

    Nuovi:

    89 bis, 91 bis, 91 ter, 92 bis, 92 ter e allegati III e IV

    Modificati:

    82, 85, 90, 91 e 92

    Sono introdotte nuove definizioni miranti a chiarire e migliorare il capitolo sull’“esecuzione delle norme”.

    È introdotto un nuovo elenco di infrazioni alle norme della PCP, da considerare di per sé gravi (senza applicare alcun criterio).

    È introdotto un nuovo elenco dettagliato ed esauriente di criteri per definire gravi talune altre infrazioni alle norme della PCP. Si favorirà in tal modo la parità di condizioni, garantendo nel contempo la proporzionalità.

    Sono introdotte sanzioni amministrative obbligatorie e livelli minimi di sanzioni pecuniarie per infrazioni gravi alle norme della PCP, al fine di rendere il sistema sanzionatorio più dissuasivo ed efficace in tutti gli Stati membri e garantire parità di condizioni.

    Sono forniti chiarimenti riguardanti le misure di esecuzione immediate (o misure preventive) che devono essere adottate dagli Stati membri in caso di infrazione grave.

    Sono forniti chiarimenti riguardanti i punti di penalizzazione, da assegnare sia al titolare della licenza di pesca che al comandante nel caso in cui si tratti di persone diverse.

    Sono forniti chiarimenti riguardanti il procedimento in caso di infrazione grave e la relativa assegnazione di punti di penalizzazione, di cui può farsi carico lo Stato membro costiero, ma ai quali lo Stato membro di bandiera deve dare sistematicamente esecuzione.

    Sono forniti chiarimenti riguardanti l’applicazione sistematica dei punti di penalizzazione in aggiunta alla sanzione o alle sanzioni principali in caso di infrazioni gravi (con un numero limitato di deroghe per i casi in cui l’infrazione non è commessa dal titolare della licenza di pesca o dal comandante, ad esempio nella pesca ricreativa).

    Si dà agli Stati membri la possibilità di migliorare l’uso e lo scambio di dati sulle infrazioni e sulle sanzioni.

    ARGOMENTO GENERALE 2: DISPONIBILITÀ, QUALITÀ E CONDIVISIONE DEI DATI

    Argomento specifico

    Articoli

    Disposizioni specifiche della proposta

    Localizzazione della nave

    Modificati: 4, 9, 10 e 12

    Nuovi: 9 bis

    È introdotta una certa flessibilità per quanto concerne le specifiche di un sistema di localizzazione dei pescherecci (non necessariamente basato su dispositivi satellitari).

    Sono forniti chiarimenti sui centri di controllo dei pescherecci.

    Tutti i pescherecci, compresi quelli di lunghezza inferiore a 12 metri, devono disporre di un sistema di localizzazione.

    I dati pertinenti devono essere messi a disposizione delle agenzie impegnate in operazioni di sorveglianza.

    Giornale di pesca

    Modificato: 14

    L’esenzione dall’obbligo di registrare nel giornale di pesca le catture inferiori a 50 kg è abolita per tutte le categorie di pescherecci.

    Le norme relative alla “tolleranza” sono chiarite e adeguate alle situazioni/attività di pesca specifiche.

    Il contenuto del giornale di pesca è allineato alla nuova disposizione riguardante la tracciabilità (uso dell’identificativo unico della bordata di pesca) ed è modificato al fine di migliorare la qualità dei dati registrati.

    Pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri

    Modificati: 9, 14 e 15

    Nuovo: 15 bis

    Le deroghe attuali sono abolite e sono contemplate due sole categorie di pescherecci: > 12 m e < 12 m.

    Tutti i pescherecci < 12 m devono comunicare le loro catture per via elettronica.

    Dichiarazione di trasbordo e dichiarazione di sbarco

    Modificati:

    20, 21, 22,

    23 e 24

    Soppressi:

    16, 25 e 28

    Tutti i dati sono registrati in formato digitale e trasmessi per via elettronica. Il contenuto dei documenti è allineato alla nuova disposizione riguardante la tracciabilità (uso dell’identificativo unico della bordata di pesca) ed è modificato al fine di migliorare la qualità dei dati registrati.

    Le deroghe attuali concernenti la dichiarazione di sbarco sono abolite.

    È richiesta l’autorizzazione dello Stato membro di bandiera per il trasbordo al di fuori delle acque dell’UE o nei porti di paesi terzi.

    Notifica preventiva

    Modificati: 17 e 19

    Soppresso: 18

    Nuovo: 19 bis

    L’obbligo di notifica preventiva è esteso a tutti i pescherecci > 12 m e non è più limitato agli stock oggetto di piani pluriennali.

    I pescherecci dell’Unione che sbarcano nei porti di paesi terzi sono tenuti a darne notifica preventiva.

    Controllo della pesca ricreativa

    Modificati: 4 e 55

    Gli Stati membri devono dotarsi di un sistema di controllo della pesca ricreativa (immatricolazione o rilascio di licenze) e raccogliere informazioni sulle catture.

    Per le specie oggetto di misure di conservazione dell’Unione applicabili alla pesca ricreativa, le dichiarazioni di cattura devono essere trasmesse alle autorità competenti e, per le navi che praticano questo tipo di pesca, deve essere istituito un apposito sistema di immatricolazione o rilascio di licenze.

    Il divieto di vendita delle catture è mantenuto, mentre le deroghe attuali riguardanti il Mediterraneo sono abolite (cfr. modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006).

    Sono introdotte condizioni e disposizioni specifiche applicabili alla pesca ricreativa, in particolare per il controllo e la marcatura degli attrezzi da pesca, la localizzazione delle navi, i sistemi di immatricolazione o di rilascio di licenze e la registrazione delle catture. Sono considerate anche le attività di pesca ricreativa organizzate da imprese commerciali.

    Tracciabilità

    Modificati: 4, 56, 57 e 58

    Nuovo: 56 bis

    Le disposizioni riguardanti la tracciabilità sono chiarite ed è inserito un nuovo articolo riguardante le partite.

    Le informazioni sulla tracciabilità sono precisate in modo da rendere possibile il collegamento di una determinata partita di prodotti della pesca ad un particolare sbarco effettuato da un peschereccio dell’UE.

    Le informazioni sono registrate per via elettronica affinché i controlli nella catena di approvvigionamento nel mercato interno siano più efficaci ed efficienti.

    La deroga per i prodotti importati è abolita.

    L’ambito di applicazione della disposizione riguardante la tracciabilità è limitato a determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

    La deroga per i prodotti venduti al consumatore è allineata ad altre disposizioni del regolamento (soglia fissata ad un massimo di 5 kg di prodotti della pesca/giorno, anziché a 50 EUR). 

    Procedure e dati concernenti la pesatura, il trasporto e la vendita

    Modificati: 59, 60, 62, 64, 65, 66 e 68

    Nuovi: 59 bis e

    60 bis

    Soppressi: 61, 63 e 67

    Le attuali esenzioni che pregiudicano una pesatura e una registrazione accurate del pesce sbarcato sono semplificate.

    È introdotto un sistema semplice ed efficace per garantire una pesatura accurata al momento dello sbarco mediante pesatura da parte di un operatore registrato.

    Sono istituite procedure mirate per gli sbarchi non sottoposti a cernita.

    Le attuali deroghe per i quantitativi venduti/distribuiti per il consumo privato ad acquirenti non registrati sono modificate e allineate alle disposizioni riguardanti il controllo lungo la catena di approvvigionamento.

    Sono chiarite le competenze e le responsabilità degli operatori nella catena di approvvigionamento.

    Sono introdotti obblighi di registrazione in formato digitale e di trasmissione per via elettronica delle note di vendita, delle dichiarazioni di assunzione in carico e dei documenti di trasporto. La comunicazione alle autorità competenti (dello Stato di bandiera, di sbarco o di vendita) da parte degli operatori è semplificata.

    Disponibilità e scambio di dati

    Modificati:

    33, 34, 109, 110, 111, 112, 114 e 115

    Nuovi: 111 bis e 112 bis 

    Soppresso: 116

    La digitalizzazione del sistema di dati è completata e la disponibilità, l’attendibilità e lo scambio dei dati sono complessivamente migliorati.

    Le disposizioni relative alla ricodifica dei dati da parte degli Stati membri e alla loro presentazione alla Commissione sono semplificate e allineate ad altre modifiche.

    Le modifiche contengono chiarimenti riguardanti i dati raccolti dagli Stati membri, le fasi di convalida e l’accesso della Commissione ai dati raccolti e relative finalità.

    Le modifiche chiariscono inoltre le misure riguardanti la protezione dei dati personali e la sicurezza del loro trattamento.

    L’articolo sulla zona protetta del sito web è soppresso.

    ARGOMENTO GENERALE 3: CORREZIONE DELLE CARENZE RILEVATE RISPETTO ALLA PCP

    Argomento specifico

    Articoli

    Disposizioni specifiche della proposta

    Definizione di “norme della politica comune della pesca”

    Modificato: 4

    La definizione di “norme della politica comune della pesca” è chiarita e allineata alla PCP.

    Licenza di pesca e autorizzazione di pesca

    Modificati:

    6 e 7

    Le disposizioni sono allineate alla PCP.

    Obbligo di sbarco

    Nuovo: 25 bis 

    Le modifiche proposte rendono obbligatorio l’utilizzo di strumenti di controllo elettronico a distanza, in particolare telecamere a circuito chiuso (CCTV), ai fini del controllo dell’obbligo di sbarco. Le nuove disposizioni riguarderanno singoli pescherecci e segmenti di flotta in funzione di una valutazione dei rischi e saranno attuate dagli Stati membri a livello regionale.

    Capacità di pesca

    Nuovo: 39 bis

    Modificati: 38 e 41

    È inserito un nuovo articolo che impone a determinati pescherecci operanti con attrezzi da pesca mobili di dotarsi di un dispositivo che controlli e registri la potenza del motore.

    Le attuali disposizioni sulla verifica della potenza del motore sono semplificate. Sono introdotte disposizioni riguardanti la verifica materiale della stazza dei pescherecci.

    Programmi nazionali di controllo e relazioni annuali

    Soppressi: 46 e allegato I

    Modificato: 55

    Nuovo: 93 bis

    I programmi nazionali di controllo sono ampliati in modo da includervi il controllo delle norme della PCP e non solo quello dei programmi pluriennali. L’allegato I riguardante i parametri in materia di ispezione per i piani pluriennali è pertanto soppresso. I programmi nazionali di controllo riguarderanno anche il controllo della pesca ricreativa.

    È introdotto l’obbligo di predisporre relazioni annuali riguardanti le ispezioni e i controlli nazionali.

    ARGOMENTO GENERALE 4: SINERGIE CON ALTRE POLITICHE

    Attrezzi da pesca

    Modificati: 14, 43 e 55

    La segnalazione degli attrezzi da pesca perduti è semplificata e migliorata mediante l’uso di giornali di pesca (elettronici) per tutte le categorie di pescherecci.

    L’attuale esenzione dei pescherecci < 12 m dall’obbligo di detenere a bordo le attrezzature necessarie per il recupero degli attrezzi perduti è abolita.

    Sono introdotte condizioni e disposizioni dell’Unione relative alla marcatura e al controllo degli attrezzi da pesca per le attività di pesca ricreativa.

    Zone di restrizione della pesca

    Modificati: 4 e 50

    La definizione di “zona di restrizione della pesca” e le disposizioni dell’articolo 50 sono modificate per tener conto delle zone di restrizione della pesca soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro e di quelle situate al di fuori delle acque dell’UE.

    ARGOMENTO GENERALE 5: ALLINEAMENTO AL TRATTATO DI LISBONA

    Allineamento al trattato di Lisbona

    Modifica o inserimento di numerosi articoli

    Le competenze conferite alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono allineate agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Le disposizioni che conferiscono poteri decisionali unicamente al Consiglio sono inoltre modificate per adeguarle alle nuove procedure applicabili alla politica comune della pesca.

    Modifiche del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un’Agenzia europea di controllo della pesca

    Argomento generale

    Articoli

    Disposizioni specifiche della proposta

    Allineamento alla PCP

    Modificati: 2 e 3

    Modificato: 17

    L’obiettivo e il mandato dell’Agenzia sono pienamente allineati alla nuova PCP.

    L’ambito geografico dei poteri di ispezione dell’Agenzia non è più limitato alle acque internazionali.

    Scambio di dati

    Modificato: 16

    Le modifiche chiariscono le norme riguardanti lo scambio e il trattamento delle informazioni e le misure per la protezione dei dati personali.

    Allineamento all’orientamento comune sulle agenzie decentrate dell’UE

    Modificati: 26, 29 e 39

    Sono introdotte numerose modifiche volte a migliorare l’allineamento del regolamento istitutivo dell’Agenzia all’orientamento comune.

    Bilancio

    Modificato: 35

    Le possibilità di finanziamento sono ampliate grazie ad accordi di delega e sovvenzioni ad hoc, in linea con disposizioni analoghe applicate ad altre agenzie (ad esempio, Frontex).

    Modifica del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

    Argomento generale

    Articoli

    Disposizioni specifiche della proposta

    Digitalizzazione dei certificati di cattura INN (banca dati CATCH)

    Nuovi: articoli da 12 bis a 12 sexies

    Il regime di certificazione delle catture di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008 si basa su documentazione cartacea e risulta quindi inefficace. Le modifiche al regime di certificazione delle catture dell’Unione europea prevedono la creazione di una banca dati per la gestione dei certificati di cattura (CATCH) basata sul sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali, che permetterà di attuare controlli in funzione del rischio, ridurrà il rischio di importazioni fraudolente e allevierà l’onere amministrativo per gli Stati membri.

    Le funzioni operative della banca dati CATCH saranno sviluppate in fasi diverse. Alla Commissione sono conferiti poteri delegati e competenze di esecuzione relativi al funzionamento e all’ulteriore sviluppo della banca dati CATCH.

    Ispezioni

    Modificato: 10

    Allineamento alle nuove disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Pescherecci dediti alla pesca INN

    Modificati: 2, 3 e 11

    Allineamento alle nuove disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009 e relativi riferimenti incrociati.

    Procedure e misure di esecuzione (incluse le infrazioni gravi)

    Nuovo: 42 bis Modificati: 27, 42 e 43

    Soppressi: 44 e 47

    Sono inseriti riferimenti incrociati che garantiscono l’allineamento alle nuove disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 riguardanti i procedimenti e l’esecuzione, incluse le sanzioni. Gli articoli ormai obsoleti sono soppressi.

    Modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo

    Modifica del regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock

    Argomento generale

    Articoli

    Disposizioni specifiche della proposta

    Regolamento (CE) n. 1967/2006

    Modificato: 17

    Soppressi: 21 e 23

    Per garantire la compatibilità con il regolamento (CE) n. 1224/2009 sono soppresse alcune disposizioni sulla pesca sportiva unitamente alle disposizioni riguardanti il trasbordo.

    Regolamento (UE) 2016/1139

    Soppressi: 12 e 13

    Per garantire la compatibilità con il regolamento (CE) n. 1224/2009 sono soppresse le disposizioni riguardanti i giornali di pesca e il margine di tolleranza.

    2018/0193 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    sentito il garante europeo della protezione dei dati,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 26 ,

    visto il parere del Comitato delle regioni 27 ,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)La politica comune della pesca è stata riformata dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 . Gli obiettivi della politica comune della pesca e gli obblighi in materia di controllo ed esecuzione delle norme nel settore della pesca sono definiti agli articoli 2 e 36 di tale regolamento. Il successo della sua attuazione dipende dall’efficacia e dall’aggiornamento del sistema di controllo ed esecuzione delle norme.

    (2)Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 29 ha istituito un regime unionale di controllo della pesca che prevede, tra l’altro, la creazione di centri di controllo, sistemi di localizzazione dei pescherecci, obblighi di informazione relativi alle catture, notifiche preventive, autorizzazioni di trasbordo nei paesi terzi, la pubblicazione di decisioni riguardanti la chiusura delle attività di pesca, il controllo delle capacità di pesca, programmi nazionali di controllo, il controllo della pesca ricreativa, controlli nella catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, la pesatura dei prodotti della pesca, documenti di trasporto, dichiarazioni di sbarco, note di vendita e dichiarazioni di assunzione in carico, ispezioni e audit, l’applicazione di sanzioni in caso di infrazione e l’accesso ai dati.

    (3)Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è stato tuttavia concepito anteriormente all’adozione della nuova politica comune della pesca. Esso dovrebbe quindi essere modificato per poter meglio soddisfare gli obblighi di controllo e di esecuzione della politica comune della pesca in conformità al regolamento (UE) n. 1380/2013 e avvalersi di tecnologie di controllo moderne e più efficienti sotto il profilo dei costi.

    (4)Il regolamento (CE) n. 1224/2009 dovrebbe far riferimento alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 . A fini di chiarezza e coerenza è opportuno sopprimere o modificare alcune definizioni di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 e aggiungervi nuove definizioni.

    (5)La definizione di “norme della politica comune della pesca” dovrebbe essere modificata per chiarire che il suo campo di applicazione comprende tutto il diritto dell’Unione applicabile al settore della pesca, comprese le norme riguardanti le misure tecniche e di conservazione delle risorse biologiche marine, la gestione e il controllo delle flotte dell’Unione che sfruttano tali risorse, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, il regime dell’Unione mirante a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) e gli accordi internazionali stipulati dall’Unione.

    (6)L’espressione “dati del sistema di controllo dei pescherecci” dovrebbe essere sostituita dall’espressione più chiara “dati sulla posizione della nave”. La definizione relativa ai “dati sulla posizione della nave” non dovrebbe più far riferimento alla trasmissione mediante dispositivi di localizzazione via satellite, poiché attualmente sono disponibili tecnologie diverse per localizzare le navi e trasmettere dati sulla loro posizione.

    (7)La definizione di “partita” dovrebbe essere allineata a quella contenuta nella legislazione alimentare.

    (8)La definizione relativa ai “piani pluriennali” dovrebbe essere aggiornata per tener conto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardanti tali piani.

    (9)È opportuno sostituire le espressioni “risorse acquatiche viventi” e “risorse acquatiche marine vive” contenute nelle definizioni di “licenza di pesca”, “zona di restrizione della pesca” e “pesca ricreativa” con l’espressione “risorse biologiche marine”, al fine di adeguarne la definizione a quella utilizzata nel regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (10)Una definizione di “peschereccio” è contenuta nel regolamento (UE) n. 1380/2013 e include le navi attrezzate per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, ad esempio le navi da cattura, le navi d’appoggio, le navi officina, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo e le navi trasportatrici attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, escluse le navi portacontainer. È pertanto opportuno sopprimere la definizione di “peschereccio” di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009.

    (11)Al fine di migliorare l’esecuzione delle norme della politica comune della pesca, è opportuno aggiungere nuove definizioni per “nave da cattura” e “rilascio in acqua del pescato” (slipping).

    (12)La pesca artigianale svolge un ruolo importante nell’Unione, dal punto di vista biologico, economico e sociale. Considerando il suo possibile impatto sugli stock ittici è importante controllare che le attività di pesca e lo sforzo di pesca dei pescherecci di minori dimensioni siano conformi alle norme della politica comune della pesca. A tal fine è necessario ottenere dati sulla posizione di tali pescherecci. Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere in grado di localizzare tutti i pescherecci, compresi quelli di lunghezza inferiore a 12 metri. Attualmente, per i pescherecci di 12 metri è possibile avvalersi di dispositivi mobili, che sono meno costosi e più facili da usare.

    (13)Per chiarire il ruolo dei centri di controllo della pesca, è opportuno collocare in un articolo separato le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    (14)Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 al fine di allinearne alcune disposizioni all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Per consentire un adeguato controllo dell’obbligo di sbarco, è necessario dotare una certa percentuale di pescherecci, sulla base di una valutazione del rischio, di dispositivi di sorveglianza elettronica a registrazione continua, comprese telecamere a circuito chiuso (CCTV). Il sistema CCTV può essere integrato da altri dispositivi di controllo elettronici da cui ricavare dati. Grazie ai dati raccolti con questi dispositivi, comprese le telecamere a circuito chiuso, i funzionari degli Stati membri avranno a disposizione strumenti con cui poter controllare il rispetto dell’obbligo di sbarco in mare. Le registrazioni video dovrebbero riguardare soltanto gli attrezzi e le parti della nave in cui i prodotti della pesca vengono salpati a bordo, trattati e immagazzinati. I filmati delle telecamere a circuito chiuso dovrebbero essere registrati a livello locale ed essere messi a disposizione esclusivamente dei funzionari degli Stati membri o degli ispettori dell’Unione su richiesta, in particolare nel contesto di un’attività ispettiva, di un’indagine o di un audit.

    (15)Al fine di conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca è estremamente importante raccogliere dati attendibili ed esaurienti sulle catture.

    (16)La presentazione in formato cartaceo dei dati relativi alla registrazione delle catture ha portato ad informazioni incomplete e inattendibili e, in ultima analisi, a comunicazioni inadeguate sulle catture, dagli operatori agli Stati membri e dagli Stati membri alla Commissione, e ha ostacolato lo scambio di informazioni tra Stati membri. Si ritiene quindi necessario che i comandanti registrino i dati riguardanti le catture in formato digitale e li trasmettano per via elettronica, in particolare i giornali di pesca, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco.

    (17)L’assenza di un obbligo di comunicazione riguardante le catture per i comandanti dei pescherecci di lunghezza inferiore a 10 metri ha portato a dati inattendibili e incompleti per questo tipo di navi, poiché raccolti sulla base di piani di campionamento. È quindi importante che tale obbligo venga imposto a tutti i pescherecci, indipendentemente dalle loro dimensioni. Ciò porterà anche ad una semplificazione normativa e al miglioramento dei controlli e del rispetto delle norme.

    (18)Per i pescherecci di lunghezza pari o superiore a 12 metri è importante che le informazioni contenute nel giornale di pesca siano più precise e includano dati sulle catture per singola retata o operazione, in modo da migliorare l’efficacia dei controlli. Nel caso di pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri, gli obblighi di compilazione e presentazione del giornale di pesca dovrebbero essere semplificati e i comandanti dovrebbero essere tenuti unicamente a presentare le informazioni contenute nel giornale di pesca una sola volta, prima dell’arrivo in porto.

    (19)È opportuno modificare le disposizioni riguardanti il margine di tolleranza nelle stime dei quantitativi di pesce detenuti a bordo figuranti nel giornale di pesca per tener conto delle nuove norme relative alla registrazione delle catture inferiori a 50 kg nel giornale di pesca. Le disposizioni riguardanti il margine di tolleranza dovrebbero essere modificate anche per tener conto della specificità delle catture sbarcate senza essere sottoposte a cernita.

    (20)È opportuno che, alla partenza, il peschereccio attivi immediatamente un giornale di pesca elettronico e che la bordata di pesca venga associata ad un identificativo unico. Il giornale di pesca, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco dovrebbero contenere un riferimento all’identificativo unico della bordata per consentire controlli più accurati e migliorare la convalida dei dati da parte degli Stati membri e la tracciabilità dei prodotti della pesca lungo la catena di approvvigionamento. Per migliorare e semplificare la trasmissione delle informazioni sugli attrezzi da pesca perduti alle autorità competenti dello Stato membro, il modello di giornale di pesca dovrebbe contenere anche informazioni relative a questo aspetto specifico.

    (21)La notifica di sbarco preventiva permette ai funzionari di migliorare il controllo del rispetto delle norme riguardanti la registrazione delle catture e le attività di pesca. Per migliorare il rispetto delle norme riguardanti la registrazione delle catture, le disposizioni sulla notifica preventiva dovrebbero applicarsi a tutti i pescherecci di lunghezza superiore a 12 metri, anziché limitarsi a quelli che praticano la pesca di stock oggetto di piani pluriennali. Per i pescherecci battenti la loro bandiera che operano esclusivamente all’interno delle loro acque territoriali, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fissare un termine più breve per la notifica preventiva, purché ciò non pregiudichi la loro possibilità di effettuare un’ispezione all’arrivo.

    (22)I pescherecci dell’Unione che sbarcano prodotti della pesca in paesi terzi o li trasbordano in acque di paesi terzi o in alto mare dovrebbero presentare una notifica preventiva o ottenere un’autorizzazione dagli Stati membri di bandiera. Tali notifiche preventive e autorizzazioni devono tener conto delle responsabilità che incombono agli Stati membri di bandiera nell’impedire l’immissione nei mercati internazionali di prodotti provenienti dalla pesca INN.

    (23)È opportuno modificare le disposizioni riguardanti la registrazione dei dati sulle catture e sullo sforzo di pesca da parte degli Stati membri al fine di includervi i dati figuranti nei registri di pesatura, nelle dichiarazioni di assunzione in carico e nei documenti di trasporto.

    (24)È opportuno semplificare le norme relative alla comunicazione alla Commissione dei dati aggregati sulle catture e sullo sforzo di pesca stabilendo una data unica per tutte le comunicazioni.

    (25)È opportuno semplificare le disposizioni relative alla pubblicazione, da parte della Commissione, delle decisioni di chiusura delle attività di pesca a seguito dell’esaurimento dei contingenti o dello sforzo di pesca massimo consentito, in modo da darne tempestivamente notizia. È inoltre opportuno far sì che tali disposizioni siano coerenti con l’obbligo di sbarco di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (26)È opportuno aggiornare le disposizioni riguardanti la capacità di pesca per tener conto del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (27)È opportuno semplificare le disposizioni riguardanti la verifica della stazza dei pescherecci ai fini del controllo della capacità di pesca e chiarire quelle riguardanti la verifica della potenza del motore. Se un peschereccio dotato di attrezzi da pesca mobili opera con un motore di potenza superiore a quella dichiarata nella registrazione, non è possibile garantire il rispetto dei limiti di capacità di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013. Di conseguenza, è importante verificare efficacemente la potenza del motore dei pescherecci dotati di attrezzi da pesca mobili avvalendosi di dispositivi che la tengano costantemente sotto controllo.

    (28)Al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, ogni Stato membro dovrebbe essere tenuto ad elaborare e aggiornare regolarmente un programma nazionale di controllo annuale o pluriennale che copra tutte le norme della politica comune della pesca. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i controlli ufficiali siano effettuati in base al rischio. Dovrebbe inoltre essere introdotto l’obbligo di predisporre relazioni annuali riguardanti le ispezioni e i controlli nazionali.

    (29)Le zone di restrizione della pesca sono istituite nel quadro della legislazione dell’Unione, della legislazione nazionale e di accordi internazionali. Le disposizioni sul controllo delle zone di restrizione della pesca da parte degli Stati membri dovrebbero pertanto applicarsi a tali zone indipendentemente dalla loro ubicazione. Dovrebbero essere controllate, se del caso, anche le navi che, in queste zone, praticano la pesca ricreativa.

    (30)La pesca ricreativa svolge un ruolo importante nell’Unione dal punto di vista sia biologico che socioeconomico. Considerando il suo impatto significativo su determinati stock, occorre prevedere strumenti specifici che consentano agli Stati membri di controllare tale tipo di pesca in modo efficace. Un sistema di rilascio delle licenze o di immatricolazione dovrebbe permettere di effettuare un censimento esatto delle persone fisiche e giuridiche che partecipano alla pesca ricreativa e di raccogliere dati attendibili sulle catture e sulle pratiche messe in atto. Per valutare l’impatto di queste pratiche di pesca sugli stock e fornire agli Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie per una gestione e un controllo efficaci delle risorse biologiche marine, occorre raccogliere dati sufficienti e attendibili sulla pesca ricreativa.

    (31)La politica comune della pesca prevede già numerose misure specifiche di conservazione applicabili alle attività di pesca ricreativa. L’immatricolazione o i sistemi di rilascio delle licenze e di registrazione delle catture dovrebbero consentire un controllo efficace di tali misure.

    (32)È opportuno chiarire le disposizioni riguardanti i controlli nella catena di approvvigionamento, al fine di consentire agli Stati membri di effettuare controlli e ispezioni in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto.

    (33)Le norme applicabili alla suddivisione in partite dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura dovrebbero essere chiarite. È opportuno precisare che le partite dovrebbero essere composte di prodotti della pesca e dell’acquacoltura di una sola specie, salvo se si tratta di quantitativi minimi.

    (34)In linea con i requisiti in materia di tracciabilità di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 , il regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione 33 stabilisce talune norme di tracciabilità per il settore specifico degli alimenti di origine animale, segnatamente una serie specifica di informazioni che devono essere archiviate dagli operatori, messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta e trasferite all’operatore al quale è fornito il prodotto di pesca. Nel settore della pesca, la tracciabilità è importante non soltanto a fini di sicurezza alimentare, ma anche per consentire i controlli e garantire la tutela degli interessi dei consumatori.

    (35)È pertanto opportuno basarsi sulle norme vigenti in materia di tracciabilità di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione. Una serie specifica di informazioni sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura dovrebbe essere archiviata dagli operatori, messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta e trasferita all’operatore al quale è fornito il prodotto di pesca. Nel caso di prodotti della pesca non importati, le informazioni sulla tracciabilità dovrebbero includere l’identificativo unico della bordata, poiché esso consente di collegare una partita specifica di prodotti della pesca a un particolare sbarco da parte di uno o più pescherecci dell’Unione nella stessa area geografica pertinente.

    (36)In linea con il regolamento (UE) n. 931/2011 le informazioni sulla tracciabilità utili per il controllo dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura dovrebbero essere disponibili dalla prima vendita fino alla vendita al dettaglio. Ciò, in particolare, farà sì che le informazioni sulla specie e sull’origine del prodotto della pesca o dell’acquacoltura fornite al consumatore siano precise.

    (37)È opportuno applicare le stesse norme ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura importati da paesi terzi. Nel caso di prodotti importati, le informazioni obbligatorie riguardanti la tracciabilità dovrebbero includere un riferimento al certificato di cattura di cui al regolamento (CE) n. 1005/2008 34 .

    (38)Ai fini di una loro trasmissione efficace e tempestiva, le informazioni sulla tracciabilità relative ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura dovrebbero essere registrate in formato digitale e trasmesse per via elettronica all’interno della catena di approvvigionamento e alle autorità competenti, su loro richiesta.

    (39)Nel caso di prodotti della pesca venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, le norme riguardanti la tracciabilità, gli acquirenti registrati e le note di vendita non si applicano a quantitativi inferiori a determinate soglie. Tali soglie dovrebbero essere armonizzate e abbassate al fine di ridurre al minimo l’immissione sul mercato di prodotti della pesca non tracciabili e, pertanto, impossibili da controllare.

    (40)Al fine di conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca è estremamente importante raccogliere dati attendibili ed esaurienti sulle catture. In particolare, la registrazione delle catture al momento dello sbarco dovrebbe essere effettuata nel modo più affidabile possibile. A tale scopo è necessario rafforzare le procedure di pesatura dei prodotti della pesca allo sbarco.

    (41)La pesatura dovrebbe essere effettuata con sistemi approvati dalle autorità competenti e da parte di operatori registrati dagli Stati membri per assolvere tale mansione. Tutti i prodotti dovrebbero essere pesati, per specie, al momento dello sbarco poiché ciò garantisce una rilevazione più corretta delle catture. I registri di pesatura, inoltre, dovrebbero essere archiviati elettronicamente e conservati per un periodo di tre anni.

    (42)È opportuno autorizzare lo sbarco di specie non sottoposte a cernita solo se sono soddisfatte condizioni rigorose, tra cui la pesatura con sistemi gestiti o controllati dalle autorità degli Stati membri.

    (43)Al fine di migliorare i controlli e permettere la convalida tempestiva dei dati relativi alla registrazione delle catture e lo scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri, è necessario che tutti gli operatori registrino i dati in formato digitale e li trasmettano per via elettronica agli Stati membri entro 24 ore. Ciò riguarda, in particolare, le dichiarazioni di sbarco, le note di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico.

    (44)Grazie alla disponibilità di strumenti tecnologici adeguati, l’obbligo di registrare i dati in formato digitale e di trasmetterli per via elettronica agli Stati membri entro 24 ore dovrebbe essere imposto a tutti gli acquirenti di prodotti della pesca.

    (45)La trasmissione dei documenti di trasporto agli Stati membri pertinenti dovrebbe essere semplificata ed effettuata prima della partenza, così da consentire alle autorità competenti di attuare i controlli.

    (46)Le dichiarazioni di sbarco, le note di vendita, le dichiarazioni di assunzione in carico e i documenti di trasporto dovrebbero contenere un riferimento all’identificativo unico della bordata per consentire controlli più accurati e migliorare la convalida dei dati da parte degli Stati membri e la tracciabilità dei prodotti della pesca lungo la catena di approvvigionamento.

    (47)Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009 concernenti il controllo delle organizzazioni di produttori e il controllo del regime dei prezzi e degli interventi non sono più pertinenti e dovrebbero essere soppresse, poiché tali controlli sono ora previsti dal regolamento (UE) n. 1379/2013.

    (48)Al fine di migliorare la valutazione dei rischi effettuata dalle autorità nazionali in sede di pianificazione delle attività di controllo e l’efficacia delle ispezioni, è opportuno rafforzare le disposizioni riguardanti il registro nazionale delle infrazioni.

    (49)Al fine di garantire, negli Stati membri, condizioni di parità relativamente al trattamento giudiziario riservato a chiunque violi le norme della politica comune della pesca, è opportuno chiarire e rafforzare le disposizioni che specificano i comportamenti che costituiscono infrazioni gravi di tali norme.

    (50)Ai fini di un efficace effetto deterrente contro i comportamenti più lesivi, in linea con gli obblighi internazionali dell’Unione, è necessario predisporre un elenco esauriente di infrazioni da considerarsi gravi in qualunque circostanza. Per garantire la proporzionalità occorre inoltre predisporre un elenco esauriente di criteri che le autorità nazionali competenti siano tenute ad utilizzare al momento di stabilire la gravità di alcune altre infrazioni.

    (51)Per dare una risposta più rapida, efficace e più dissuasiva alle infrazioni gravi, è opportuno che gli Stati membri avviino il relativo procedimento amministrativo lasciando impregiudicati eventuali procedimenti penali in corso. La fissazione di livelli minimi standard per le sanzioni pecuniarie e il miglioramento del sistema a punti che può portare alla sospensione o alla revoca della licenza di pesca o del diritto a fregiarsi del titolo di comandante di una nave serviranno inoltre ad aumentare l’effetto deterrente dei sistemi sanzionatori di tutti gli Stati membri e a prevenire il rischio di recidiva.

    (52)Gli organismi nazionali responsabili delle attività di controllo della pesca e qualunque organo giudiziario pertinente dovrebbero avere accesso al registro nazionale delle infrazioni. Un sistema pienamente trasparente di scambio delle informazioni contenute nei registri nazionali tra gli Stati membri migliorerà inoltre l’efficacia e garantirà la parità di condizioni nelle attività di controllo.

    (53)La convalida è una fase importante per far sì che i dati raccolti dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 siano attendibili e completi. È opportuno chiarire quali sono i dati da convalidare e gli obblighi degli Stati membri in caso di incongruenze.

    (54)Per adempiere agli obblighi che le derivano in virtù delle norme della politica comune della pesca, la Commissione deve avere accesso ai vari dati raccolti dagli Stati membri. È opportuno chiarire quali dati debbano essere accessibili alla Commissione e quali compiti essa debba svolgere utilizzandoli.

    (55)I dati raccolti dagli Stati membri sono molto importanti anche a fini scientifici. È opportuno precisare che gli organismi scientifici degli Stati membri e dell’Unione possono ottenere l’accesso ai dati raccolti a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare ai dati sulla posizione della nave e sull’attività di pesca. I dati sull’attività di pesca raccolti dagli Stati membri, infine, sono importanti anche per l’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat), che può utilizzarli per fornire statistiche sulla pesca.

    (56)Poiché lo scambio di dati tra gli Stati membri è fondamentale per il controllo e l’esecuzione degli obblighi derivanti dalle norme della politica comune della pesca, è opportuno chiarire le disposizioni che disciplinano tale scambio. In particolare, è opportuno che gli Stati membri si concedano reciprocamente l’accesso ai registri delle infrazioni, poiché ciò consentirebbe loro di migliorare l’applicazione delle norme per i pescherecci dell’Unione battenti bandiera di un altro Stato membro presenti nelle loro acque e per i pescherecci battenti la loro bandiera che hanno commesso infrazioni nelle acque di altri Stati membri.

    (57)L’insieme dei dati raccolti dagli Stati membri ai quali la Commissione dovrebbe avere accesso, ad esempio quelli relativi all’attività di pesca e al controllo e quelli contenuti in altre banche dati elettroniche sulla pesca e nei registri nazionali delle infrazioni, può includere dati personali. Poiché l’identificativo della bordata di pesca o il nome del peschereccio possono portare all’identificazione di persone fisiche quali l’armatore o il comandante del peschereccio, le informazioni contenenti tali dati, in determinate circostanze, possono anche configurarsi come dati personali.

    (58)Il trattamento dei dati personali è necessario ai fini del controllo e dell’esecuzione delle norme nel settore della pesca. In particolare, per il monitoraggio delle possibilità di pesca, compreso l’utilizzo dei contingenti, la Commissione dovrebbe essere in grado di trattare i dati ricavati dai giornali di pesca, dalle dichiarazioni di sbarco e dalle note di vendita e altri dati concernenti le attività di pesca, allo scopo di effettuare la convalida dei dati aggregati trasmessi dagli Stati membri. Per effettuare le verifiche e gli audit e monitorare le attività di controllo svolte dagli Stati membri, è opportuno che la Commissione abbia accesso ad informazioni quali i rapporti di ispezione e le relazioni degli osservatori di controllo e alla banca dati delle infrazioni e possa procedere al loro trattamento. All’atto della preparazione di accordi e di misure di conservazione internazionali e nel rispettare quanto in essi disposto, la Commissione, ove necessario, dovrebbe poter trattare dati concernenti le attività di pesca dei pescherecci dell’Unione al di fuori delle acque dell’UE, compresi il numero di identificazione della nave, il nome dell’armatore e del comandante.

    (59)I dati personali trattati ai fini del controllo e dell’esecuzione delle norme nel settore della pesca dovrebbero essere conservati generalmente per un periodo di 5 anni poiché, ai fini del monitoraggio delle possibilità di pesca, la Commissione effettua la convalida dei dati aggregati presentati dagli Stati membri entro 5 anni dalla loro trasmissione. Qualora si dia seguito a un’infrazione, a un’ispezione, a una verifica, a una denuncia o a un audit, o in caso di procedimento giudiziario o amministrativo in corso, è necessario un periodo specifico di conservazione più lungo, pari a 10 anni, tenuto conto della lentezza dell’iter procedurale e della necessità di utilizzare i dati nell’arco dell’intero periodo in cui tali processi hanno luogo.

    (60)È opportuno garantire in ogni momento e a tutti i livelli il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 e al regolamento (UE) 2018/XX 36 e, se del caso, delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 37 .

    (61)Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio conferisce alla Commissione competenze di esecuzione relativamente ad alcune sue disposizioni.

    (62)A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona è necessario allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea i poteri conferiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    (63)È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di integrare il regolamento (CE) n. 1224/2009 con norme specifiche relative ai controlli, in particolare:

    l’esenzione dall’obbligo di detenere un’autorizzazione di pesca per determinati pescherecci;

    disposizioni applicabili in caso di guasto dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione per quanto riguarda i dispositivi di localizzazione, il giornale di pesca, le notifiche preventive, i trasbordi e dichiarazioni di sbarco;

    l’esenzione dall’obbligo di compilazione e trasmissione delle notifiche preventive e delle dichiarazioni di trasbordo per determinate categorie di pescherecci;

    norme dettagliate concernenti il funzionamento dei sistemi di tracciabilità;

    i criteri e la procedura di registrazione dei pesatori e il contenuto dei registri di pesatura;

    norme riguardanti le procedure di pesatura e norme speciali per le piccole specie pelagiche;

    norme riguardanti gli osservatori di controllo;

    norme riguardanti le ispezioni per le autorità competenti degli Stati membri e gli operatori;

    la definizione della soglia che comporta la sospensione o la revoca della licenza di pesca, il seguito da dare alla sospensione o alla revoca e la cancellazione dei punti;

    i requisiti minimi per i programmi nazionali di controllo e le relazioni annuali e per la definizione di parametri di riferimento;

    la fissazione del termine entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che gli stock possono essere sfruttati in modo sostenibile.

    È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (1). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e che i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (64)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del regolamento (CE) n. 1224/2009, per quanto riguarda:

    le licenze e le autorizzazioni di pesca;

    la marcatura e l’identificazione dei pescherecci, degli attrezzi e delle imbarcazioni a bordo;

    le caratteristiche e le specifiche tecniche dei dispositivi di localizzazione;

    il margine di tolleranza;

    i coefficienti di conversione del peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo;

    il contenuto dei dati sulla posizione della nave, il contenuto, il formato e le norme per la compilazione e la registrazione digitali, la trasmissione dei giornali di pesca, le notifiche preventive, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco;

    le caratteristiche e le specifiche tecniche dei dispositivi di controllo elettronici, comprese le telecamere a circuito chiuso (CCTV);

    il formato per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi alla registrazione delle catture e allo sforzo di pesca;

    i mezzi di ricorso in caso di pregiudizio causato a uno Stato membro;

    le verifiche della potenza del motore e della stazza del peschereccio e il controllo del tipo, del numero e delle caratteristiche degli attrezzi da pesca;

    le caratteristiche e le specifiche tecniche dei dispositivi per il monitoraggio continuo della potenza del motore;

    la certificazione della potenza del motore;

    il sistema di immatricolazione o di rilascio delle licenze, la localizzazione delle navi e il controllo degli attrezzi per alcuni tipi di pesca ricreativa;

    i piani di campionamento per gli sbarchi non sottoposti a cernita;

    gli acquirenti registrati;

    i rapporti di sorveglianza e i rapporti di ispezione;

    il funzionamento della banca dati per i rapporti di ispezione e di sorveglianza;

    la fissazione dei quantitativi da imputare ai contingenti in caso di misure correttive;

    il funzionamento del sistema a punti per il titolare della licenza e per il comandante;

    i programmi specifici di controllo e di ispezione;

    le detrazioni dai contingenti;

    l’accesso ai dati e lo scambio di dati;

    la trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri;

    l’assistenza reciproca.

    È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 38 .

    (65)A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona è necessario modificare alcune disposizioni che conferiscono poteri decisionali unicamente al Consiglio per adeguarle alle nuove procedure applicabili alla politica comune della pesca. È pertanto opportuno riformulare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009, segnatamente per quanto riguarda i seguenti elementi:

    l’adozione, nell’ambito di ciascun piano pluriennale, di una soglia di catture oltre la quale occorre utilizzare per lo sbarco un porto designato o un luogo in prossimità della costa e la periodicità della comunicazione dei dati;

    l’istituzione di un programma di osservazione di controllo.

    (66)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1224/2009.

    (67)Per motivi di coerenza con l’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 è opportuno ampliare gli obiettivi del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio 39 . Il mandato dell’Agenzia europea di controllo della pesca dovrebbe coprire l’armonizzazione dell’applicazione della politica comune della pesca nel suo complesso. Dovrebbe includere attività di ricerca e sviluppo riguardanti le tecniche di controllo e di ispezione e la fornitura di assistenza alla Commissione in settori specifici.

    (68)È opportuno far sì che gli obblighi in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2018/XX siano rispettati dall’Agenzia all’atto del trattamento e dello scambio dei dati.

    Rappresentanti delle istituzioni dell’Unione dovrebbero avere la possibilità di partecipare alla riunione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia.

    (69)È opportuno chiarire che i programmi preliminari di lavoro dell’Agenzia, sia annuali che pluriennali, elaborati dal direttore esecutivo devono essere presentati al consiglio di amministrazione dell’Agenzia stessa.

    (70)È opportuno precisare che l’Agenzia può ricevere finanziamenti anche sotto forma di accordi di delega o sovvenzioni ad hoc, fatti salvi altri tipi di entrate.

    (71)È infine opportuno specificare le disposizioni riguardanti la valutazione dell’Agenzia da parte della Commissione.

    (72)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 768/2005.

    (73)Per garantire la coerenza tra le disposizioni riguardanti il controllo, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio 40 e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 . In particolare, è opportuno sopprimere le disposizioni riguardanti il controllo della pesca sportiva, la registrazione e la notifica dei trasbordi e delle registrazioni delle catture di cui al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e quelle previste dal regolamento (UE) 2016/1139 riguardanti i giornali di pesca e il margine di tolleranza relativo alle stime registrate in tali giornali e applicare, al posto loro, le pertinenti disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009.

    (74)Il regime di certificazione delle catture di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008 si basa su documentazione cartacea e risulta quindi inefficace e non in linea con un sistema digitale di tracciabilità dei prodotti della pesca. Per conformarsi agli impegni internazionali e garantire un’efficace attuazione del sistema è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1005/2008 al fine di istituire una banca dati per la gestione dei certificati di cattura (CATCH), basata sul sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali, che permetta l’attuazione di controlli in funzione del rischio, riduca il rischio di importazioni fraudolente e allevi l’onere amministrativo per gli Stati membri. Le funzioni operative della banca dati CATCH saranno sviluppate in fasi diverse.

    (75)Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare per consentire la gestione, il trattamento, la conservazione e lo scambio di informazioni e di documenti pertinenti in modo integrato, ai fini dei controlli ufficiali, delle verifiche, dei controlli e di altre attività ufficiali pertinenti riguardanti l’importazione e l’esportazione dei prodotti della pesca previsti dal regolamento (CE) n. 1005/2008, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione e poteri delegati per quanto concerne il funzionamento e lo sviluppo della banca dati CATCH basata sul sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali.

    (76)Per garantire la coerenza tra gli strumenti giuridici dell’Unione che disciplinano il controllo della pesca è opportuno sopprimere alcune disposizioni riguardanti le infrazioni gravi previste dal regolamento (CE) n. 1005/2008 trasferendole, se del caso, nel regolamento (CE) n. 1224/2009, che è il principale strumento giuridico in materia di controllo della pesca. Il regolamento (CE) n. 1005/2008, di conseguenza, dovrebbe far riferimento alle disposizioni riguardanti le infrazioni gravi di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009.

    (77)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1005/2008,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009

    Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è così modificato:

    (1)l’articolo 4 è così modificato:

    (a)la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    “Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1379/2013, salvo disposizione contraria del presente regolamento.”;

    (b)il punto 2 è sostituito dal seguente:

    “2. “norme della politica comune della pesca”: atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, tra cui gli accordi internazionali da essa conclusi, relativi alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine, all’acquacoltura nonché alla trasformazione, al trasporto e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;”;

    (c)il punto 9 è sostituito dal seguente:

    “9. “licenza di pesca”: documento ufficiale che conferisce al suo titolare il diritto, definito dalle norme nazionali, di utilizzare una determinata capacità di pesca per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine. Contiene i requisiti minimi relativi all’identificazione, alle caratteristiche tecniche e all’armamento di un peschereccio;”;

    (d)il punto 12 è sostituito dal seguente:

    “12. “dati sulla posizione della nave”: dati relativi all’identificazione del peschereccio, alla posizione geografica, alla data, all’ora, alla rotta e alla velocità, trasmessi al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera grazie ai dispositivi di localizzazione installati a bordo;”;

    (e)il punto 14 è sostituito dal seguente:

    “14.“zona di restrizione della pesca”: qualunque zona marina in cui le attività di pesca sono limitate o vietate in via temporanea o permanente;”;

    (f)il punto 20 è sostituito dal seguente:

    “20.“partita”: un lotto di prodotti della pesca o dell’acquacoltura;”;

    (g)il punto 24 è sostituito dal seguente:

    “24.“piani pluriennali”: piani di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, piani di gestione adottati conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ogni altra misura specifica dell’Unione adottata a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato per la gestione o la ricostituzione di determinati stock ittici per un periodo superiore a un anno;”;

    (h)il punto 23 è soppresso;

    (i)il punto 28 è sostituito dal seguente:

    “28. “pesca ricreativa”: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;”;

    (j)il punto 31 è soppresso;

    (k)sono inseriti i seguenti punti 33 e 34:

    “33. “rilascio in acqua del pescato” (slipping): pratica che consiste nel liberare intenzionalmente le catture dall’attrezzo da pesca prima che questo sia interamente salpato a bordo del peschereccio;”;

    34. “nave da cattura”: peschereccio utilizzato per la cattura di risorse biologiche marine.”;

    (2)all’articolo 5, il paragrafo 6 è soppresso;

    (3)l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 6

    Licenza di pesca

    1.Un peschereccio dell’Unione può essere utilizzato per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine solo se detiene una licenza di pesca in corso di validità.

    2.Lo Stato membro di bandiera assicura che le informazioni contenute nella licenza di pesca siano corrette e coerenti con quelle contenute nel registro della flotta peschereccia dell’Unione di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    3.Lo Stato membro di bandiera sospende temporaneamente la licenza di pesca di una nave soggetta a un fermo temporaneo deciso da tale Stato membro o la cui autorizzazione di pesca sia stata sospesa ai sensi dell’articolo 91 ter.

    4.Lo Stato membro di bandiera revoca in via definitiva la licenza di pesca di una nave oggetto di una misura di adattamento della capacità prevista all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o la cui autorizzazione di pesca sia stata revocata ai sensi dell’articolo 91 ter.

    5.La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme concernenti la validità della licenza di pesca rilasciata dallo Stato membro di bandiera e le informazioni minime in essa contenute. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.”;

    (4)l’articolo 7 è così modificato:

    (a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    “2. Lo Stato membro che disponga di un regime nazionale specifico di autorizzazione della pesca per i pescherecci battenti la sua bandiera comunica alla Commissione, su richiesta, una sintesi delle informazioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate, con i relativi dati aggregati sullo sforzo di pesca.”;

    (b)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    “5.La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme concernenti la validità dell’autorizzazione di pesca rilasciata dallo Stato membro di bandiera e le informazioni minime in essa contenute. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2;”;

    (c)è aggiunto il seguente paragrafo 6;

    “6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 119 bis al fine di introdurre deroghe all’obbligo di ottenere un’autorizzazione di pesca per i pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri.”;

    (5)l’articolo 8 è così modificato:

    (a)il titolo dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 8

    Marcatura e identificazione dei pescherecci dell’Unione e dei loro attrezzi”;

    (b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    “2.La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

    (a)la marcatura e l’identificazione della nave;

    (b)i documenti di identificazione della nave da tenere a bordo;

    (c)la marcatura e l’identificazione delle imbarcazioni a bordo e dei dispositivi di concentrazione del pesce;

    (d)la marcatura e l’identificazione degli attrezzi da pesca;

    (e)le etichette per la marcatura degli attrezzi;

    (f)la marcatura delle boe e la fissazione dei cavi.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.”;

    (6)l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

    Articolo 9

    Sistema di controllo dei pescherecci

    1.Gli Stati membri utilizzano un sistema di controllo dei pescherecci per monitorare efficacemente la posizione e i movimenti dei pescherecci battenti la loro bandiera ovunque si trovino, nonché dei pescherecci presenti nelle acque degli Stati membri, tramite la raccolta e l’analisi dei dati sulla posizione della nave. Ciascuno Stato membro di bandiera assicura il monitoraggio e il controllo continui e sistematici dell’esattezza di tali dati.

    2.A bordo dei pescherecci dell’Unione è installato un dispositivo pienamente funzionante che ne permette la localizzazione e l’identificazione automatica da parte di un sistema di controllo dei pescherecci, tramite la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla loro posizione.

    Il sistema di controllo di cui sopra consente inoltre, in ogni momento, al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera di cui all’articolo 9 bis di invitare il peschereccio a trasmettere dati. La trasmissione dei dati sulla posizione della nave e l’invito a trasmettere dati avvengono o attraverso una connessione satellitare o, eventualmente, attraverso una rete mobile terrestre allorché il peschereccio si trova nel raggio di portata di tale rete.

    3.In deroga al paragrafo 2, il comandante di un peschereccio dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri può detenere a bordo un dispositivo mobile che consenta a un sistema di controllo di localizzare e identificare automaticamente la nave tramite la registrazione e la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla sua posizione. Nel caso in cui il dispositivo non sia nel raggio di portata di una rete mobile, i dati sulla posizione della nave sono nel frattempo registrati per essere trasmessi successivamente, non appena la nave è nel raggio di portata della rete e, al più tardi, prima dell’entrata in porto.

    4.Quando un peschereccio dell’Unione si trova nelle acque di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera mette a disposizione i dati sulla posizione del peschereccio in questione trasmettendoli automaticamente al centro di controllo della pesca degli Stati membri costieri. Tali dati sono messi anche a disposizione dello Stato membro nei cui porti il peschereccio potrebbe sbarcare le proprie catture o nelle cui acque esso potrebbe proseguire la sua attività di pesca.

    5.Se un peschereccio dell’Unione opera nelle acque di un paese terzo o in zone in cui le risorse alieutiche sono gestite da un’organizzazione regionale di gestione della pesca di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e se l’accordo concluso con tale paese terzo o le norme applicabili di tale organizzazione dispongono in tal senso, i dati relativi alla sua posizione sono messi a disposizione anche del paese o dell’organizzazione in questione.

    6.A bordo dei pescherecci dei paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione è installato un dispositivo pienamente funzionante che ne permette la localizzazione e l’identificazione automatica da parte di un sistema di controllo dei pescherecci, tramite la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla loro posizione, analogamente ai pescherecci dell’Unione nel quadro del presente articolo.

    7.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 119 bis al fine di stabilire norme dettagliate sul controllo delle attività di pesca e dello sforzo di pesca da parte dei centri di controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda le responsabilità del comandante relative ai dispositivi di controllo della nave.

    8.La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

    (a)il formato e il contenuto dei dati sulla posizione della nave;

    (b)le prescrizioni e le specifiche tecniche dei dispositivi di controllo della nave;

    (c)la frequenza di trasmissione dei dati sulla posizione e sui movimenti del peschereccio, anche nelle zone di restrizione della pesca;

    (d)la trasmissione dei dati agli Stati membri costieri.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.”;

    (7)è inserito il seguente articolo 9 bis:

    Articolo 9 bis

    Centri di controllo della pesca

    1.Gli Stati membri istituiscono e gestiscono centri di controllo della pesca, la cui funzione è sorvegliare le attività di pesca e lo sforzo di pesca. Il centro di controllo della pesca di un determinato Stato membro sorveglia i pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro, indipendentemente dalle acque in cui essi operano o dal porto in cui si trovano, nonché i pescherecci dell’Unione battenti bandiera di altri Stati membri e quelli dei paesi terzi ai quali si applicano le disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci e che operano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in questione.

    2.Ciascuno Stato membro di bandiera designa le autorità competenti responsabili del centro di controllo della pesca e adotta i provvedimenti necessari per garantire che il proprio centro disponga di personale adeguato, nonché delle attrezzature e dei programmi informatici (hardware e software) atti a consentire l’elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati. Gli Stati membri attuano le procedure di back-up e di ripristino necessarie in caso di guasto del sistema. Più Stati membri possono gestire un centro di controllo della pesca comune.

    3.Gli Stati membri di bandiera garantiscono che i centri di controllo della pesca abbiano accesso a tutti i dati pertinenti, in particolare quelli di cui agli articoli 109 e 110, e siano operativi sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro.

    4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 119 bis al fine di stabilire norme dettagliate sul controllo delle attività di pesca e dello sforzo di pesca da parte dei centri di controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda:

    (a)il controllo dell’entrata in zone specifiche e della relativa uscita;

    (b)il controllo e la registrazione dell’attività di pesca;

    (c)le disposizioni applicabili in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto del dispositivo di controllo della nave;

    (d)le misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati sulla posizione e sui movimenti del peschereccio.”;

    (8)l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 10

    Sistema di identificazione automatica

    In conformità alla direttiva 2002/59/CE, i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono dotati di un sistema di identificazione automatica rispondente alle norme di funzionamento definite dall’Organizzazione marittima internazionale e provvedono a mantenerlo in funzione.”;

    (9)l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 12

    Trasmissione di dati per operazioni di sorveglianza

    I dati provenienti dal sistema o dai sistemi di controllo dei pescherecci, dal sistema di identificazione automatica e dal sistema di rilevamento delle navi raccolti nel quadro del presente regolamento sono messi a disposizione della Commissione, delle agenzie dell’Unione e delle autorità competenti degli Stati membri impegnate in operazioni di sorveglianza a fini di sicurezza e protezione marittima, controllo delle frontiere, tutela dell’ambiente marino e applicazione generale della legge.”;

    (10)l’articolo 13 è soppresso;

    (11)l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 14

    Compilazione del giornale di pesca

    1.Il comandante di ogni nave da cattura dell’Unione tiene un giornale di pesca elettronico ai fini della registrazione delle attività di pesca.

    2.Il giornale di pesca di cui al paragrafo 1 comprende, in particolare, le seguenti informazioni:

    (a)l’identificativo unico della bordata di pesca;

    (b)i numeri di identificazione e il nome del peschereccio;

    (c)il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

    (d)la data e, se del caso, l’ora delle catture;

    (e)la data e l’ora di partenza e di arrivo nel porto e la durata della bordata di pesca;

    (f)il tipo, le specifiche tecniche e le dimensioni degli attrezzi;

    (g)le stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione in una voce distinta; per i pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, tali informazioni sono fornite per ogni retata o operazione di pesca;

    (h)il quantitativo stimato dei rigetti in equivalente peso vivo per ogni specie non soggetta all’obbligo di sbarco;

    (i)il quantitativo stimato dei rigetti per ogni specie non soggetta all’obbligo di sbarco ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    (j)i coefficienti di conversione utilizzati;

    (k)i dati richiesti in applicazione degli accordi di pesca di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

    3.In caso di perdita in mare di attrezzi da pesca, il giornale di pesca specifica inoltre:

    (a)il tipo di attrezzo perduto;

    (b)la data e l’ora della perdita;

    (c)la posizione in cui l’attrezzo è stato perduto;

    (d)le misure messe in atto per recuperare l’attrezzo.

    4.Se confrontato con i quantitativi sbarcati o con il risultato di un’ispezione, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % per ciascuna specie. Per le specie detenute a bordo che non superano i 50 kg in equivalente peso vivo, la tolleranza autorizzata è pari al 20 % per ciascuna specie.

    In deroga al primo comma, per le attività di pesca di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino, del regolamento (UE) n. 1380/2013 in cui le catture sono sbarcate senza essere sottoposte a cernita, le soglie di tolleranza di cui al presente paragrafo non si applicano alle catture di specie che soddisfano entrambe le seguenti condizioni, vale a dire:

    (a)che rappresentano meno dell’1 % in peso di tutte le specie sbarcate e

    (b)il cui peso totale è inferiore a 100 kg.

    5.Nell’ambito delle attività di pesca oggetto di un regime dell’Unione di gestione dello sforzo, i comandanti delle navi da cattura dell’Unione registrano e computano nel loro giornale di pesca il tempo trascorso in una determinata zona indicando:

    (a)per gli attrezzi trainati

    i)    l’entrata e l’uscita dal porto situato in tale zona;

    ii)    ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse;

    iii)    le catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo, al momento dell’uscita dalla zona o prima dell’entrata in un porto situato nella zona;

    (b)per gli attrezzi fissi

    i)    l’entrata e l’uscita dal porto situato in tale zona;

    ii)    ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse;

    iii)    la data e l’ora della prima e delle successive cale degli attrezzi fissi nelle zone in questione;

    iv)    la data e l’ora del completamento delle operazioni di pesca con uso di attrezzi fissi;

    v)    le catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo, al momento dell’uscita dalla zona o prima dell’entrata in un porto situato nella zona.

    6.Per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini della compilazione del giornale di pesca, i comandanti delle navi da cattura dell’Unione applicano un coefficiente di conversione stabilito a norma del paragrafo 9.

    7.I comandanti delle navi da cattura dei paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione registrano le informazioni di cui al presente articolo in modo analogo ai comandanti dei pescherecci dell’Unione.

    8.Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

    9.Mediante atti di esecuzione, la Commissione può:

    (a)stabilire norme dettagliate per l’applicazione del margine di tolleranza di cui al paragrafo 4;

    (b)stabilire norme dettagliate sull’uso dei coefficienti di conversione;

    (c)fissare i coefficienti di conversione.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.”;

    (12)l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

    Articolo 15

    Trasmissione elettronica del giornale di pesca

    1.I comandanti delle navi da cattura dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all’articolo 14 all’autorità competente dello Stato membro di bandiera:

    (a)almeno una volta al giorno e, se del caso, dopo ogni retata; e

    (b)dopo la conclusione dell’ultima operazione di pesca e prima dell’entrata in porto.

    2.I comandanti delle navi da cattura dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all’articolo 14 all’autorità competente dello Stato membro di bandiera dopo la conclusione dell’ultima operazione di pesca e prima dell’entrata in porto.

    3.I comandanti delle navi da cattura dell’Unione trasmettono inoltre per via elettronica le informazioni di cui all’articolo 14 al momento di ogni ispezione e su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro di bandiera.

    4.Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano i rapporti elettronici ricevuti dallo Stato membro di bandiera contenenti i dati dei pescherecci di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

    5.I comandanti delle navi da cattura di un paese terzo operanti nelle acque dell’Unione trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all’articolo 14 all’autorità competente dello Stato membro costiero.”;

    (13)è inserito il seguente articolo 15 bis:

    Articolo 15 bis

    Atti delegati e atti di esecuzione concernenti gli obblighi relativi al giornale di pesca

    1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 119 bis concernenti:

    (a)le disposizioni applicabili in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione dei dati del giornale di pesca;

    (b)le misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati del giornale di pesca;

    (c)l’accesso ai dati del giornale di pesca e le misure da adottare in caso di impossibilità di accedere a tali dati.

    2.La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

    (a)il formato, il contenuto e la presentazione del giornale di pesca;

    (b)la compilazione e la registrazione digitale delle informazioni nel giornale di pesca;

    (c)il funzionamento del sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati del giornale di pesca;

    (d)i requisiti relativi alla trasmissione dei dati del giornale di pesca da parte di un peschereccio dell’Unione alle autorità competenti dello Stato di bandiera e dei messaggi di ricezione da parte delle autorità;

    (e)i requisiti e il formato per lo scambio delle informazioni contenute nei giornali di pesca tra Stati membri;

    (f)i compiti dell’autorità unica di cui all’articolo 5, paragrafo 5, per quanto riguarda il giornale di pesca;

    (g)la frequenza di trasmissione dei dati del giornale di pesca.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.”;

    (14)l’articolo 16 è soppresso;

    (15)l’articolo 17 è così modificato:

    (a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    “1.Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri comunicano, con mezzi elettronici, alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, almeno quattro ore prima dell’ora di arrivo prevista nel porto, le informazioni seguenti:

    (a)l’identificativo unico della bordata indicato nel giornale di pesca;

    (b)i numeri di identificazione e il nome del peschereccio;

    (c)il nome del porto di destinazione e lo scopo dello scalo, ad esempio sbarco, trasbordo o accesso ai servizi;

    (d)le date della bordata di pesca e le zone geografiche interessate in cui sono state effettuate le catture;

    (e)la data e l’ora della partenza dal porto e la data e l’ora previste dell’arrivo in porto;

    (f)il codice FAO alfa 3 di ogni specie;

    (g)i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di pesca, compresi, in una voce distinta, quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;

    (h)i quantitativi di ogni specie da sbarcare o trasbordare, compresi, in una voce distinta, quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione.”;

    (b)è inserito il paragrafo 1 bis;

    “1 bis.Lo Stato membro costiero può fissare, per i pescherecci battenti la sua bandiera che operano esclusivamente all’interno delle sue acque territoriali, un termine più breve per la notifica preventiva, purché ciò non pregiudichi la possibilità degli Stati membri di effettuare ispezioni.”;

    (c)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    “6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 119 bis concernenti:

    (a)l’esenzione di talune categorie di pescherecci dall’obbligo di cui al paragrafo 1, tenuto conto delle quantità e del tipo di prodotti della pesca da sbarcare;

    (b)l’estensione dell’obbligo di notifica preventiva di cui al paragrafo 1 ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri per attività di pesca specifiche;

    (c)le disposizioni applicabili in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione delle notifiche preventive;

    (d)le misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati riportati nella notifica preventiva;

    (e)l’accesso ai dati riportati nella notifica preventiva e le misure da adottare in caso di impossibilità di accedere a tali dati.”;

    (16)l’articolo 18 è soppresso;

    (17)all’articolo 19, l’espressione “agli articoli 17 e 18” è sostituita dall’espressione “all’articolo 17”;

    (18)è inserito l’articolo 19 bis:

    “Articolo 19 bis 

    Notifica preliminare di sbarco in porti di paesi terzi

    1.I pescherecci dell’Unione sono autorizzati a sbarcare in porti al di fuori delle acque dell’Unione solo se hanno notificato per via elettronica alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, almeno 3 giorni prima dell’ora di arrivo prevista nel porto, le informazioni di cui al paragrafo 3 e solo se, entro tale lasso di tempo, lo Stato membro di bandiera non ha negato l’autorizzazione di sbarco.

    2.Lo Stato membro di bandiera può fissare un termine più breve, non inferiore a quattro ore, per la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 per i pescherecci battenti la sua bandiera che esercitano attività di pesca nelle acque di un paese terzo, tenuto conto del tipo di prodotti della pesca e della distanza tra le zone di pesca e il porto.

    3.I comandanti dei pescherecci dell’Unione trasmettono allo Stato membro di bandiera le seguenti informazioni:

    (a)l’identificativo unico della bordata riportato nel giornale di pesca conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a);

    (b)il numero di identificazione e il nome del peschereccio;

    (c)il nome del porto di destinazione e lo scopo dello scalo, ad esempio sbarco o accesso ai servizi;

    (d)le zone geografiche interessate in cui sono state effettuate le catture;

    (e)la data e l’ora della partenza dal porto e la data e l’ora previste dell’arrivo in porto;

    (f)il codice FAO alfa 3 di ogni specie;

    (g)i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di pesca;

    (h)i quantitativi da sbarcare per ciascuna specie.

    4.Qualora, sulla base dell’analisi delle informazioni fornite e di altri dati disponibili, esistano fondati motivi per ritenere che il peschereccio non sta rispettando le norme della politica comune della pesca, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera chiedono la collaborazione del paese terzo nel quale il peschereccio intende sbarcare, in vista di un’eventuale ispezione. A tal fine lo Stato membro di bandiera può imporre al peschereccio di sbarcare in un porto diverso o di ritardare l’orario di arrivo in porto o di sbarco.”;

    (19)all’articolo 20 sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:

    “2 bis. Fatto salvo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e dell’articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento, i pescherecci cedenti dell’Unione e i pescherecci riceventi dell’Unione sono autorizzati ad effettuare il trasbordo in mare al di fuori delle acque dell’Unione o in porti di paesi terzi solo previa autorizzazione del loro Stato membro di bandiera.

    2 ter. Per chiedere un’autorizzazione di trasbordo ai sensi del paragrafo 2 bis, i comandanti dei pescherecci dell’Unione trasmettono per via elettronica al proprio Stato membro di bandiera, almeno 3 giorni prima dell’operazione di trasbordo prevista, le seguenti informazioni:

    (a)l’identificativo unico della bordata riportato nel giornale di pesca conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a);

    (b)i numeri di identificazione della nave e i nomi sia del peschereccio cedente che di quello ricevente;

    (c)il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

    (d)le stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto e in peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto;

    (e)il porto di destinazione del peschereccio ricevente;

    (f)la data e l’ora del trasbordo previsto;

    (g)la posizione geografica o la denominazione specifica del porto in cui è prevista l’operazione di trasbordo.”;

    (20)l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

    Articolo 21

    Compilazione della dichiarazione di trasbordo

    1.I comandanti dei pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che partecipano a un’operazione di trasbordo compilano una dichiarazione di trasbordo elettronica.

    2.La dichiarazione di trasbordo di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:

    (a)l’identificativo unico della bordata riportato nel giornale di pesca conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a);

    (b)i numeri di identificazione della nave e i nomi sia del peschereccio cedente che di quello ricevente;

    (c)il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

    (d)le stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto e in peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, il numero di individui, compresi, in una voce distinta, i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;

    (e)il porto di destinazione del peschereccio ricevente e la data e l’ora di arrivo previste;

    (f)la data e l’ora del trasbordo;

    (g)la zona geografica o il porto designato per il trasbordo;

    (h)i coefficienti di conversione utilizzati.

    3.Se confrontata con i quantitativi sbarcati o con il risultato di un’ispezione, la tolleranza autorizzata nelle stime registrate nella dichiarazione di trasbordo dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % per ciascuna specie.

    4.Il comandante del peschereccio cedente e il comandante di quello ricevente sono ognuno responsabili dell’esattezza dei dati riportati nelle rispettive dichiarazioni di trasbordo.

    5.Per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini della compilazione della dichiarazione di trasbordo, i comandanti dei pescherecci applicano un coefficiente di conversione stabilito conformemente all’articolo 14, paragrafo 9.

    6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 119 bis al fine di esentare talune categorie di pescherecci dall’obbligo di cui al paragrafo 1, tenuto conto della quantità e/o del tipo di prodotti alieutici.”;

    (21)gli articoli 22, 23 e 24 sono sostituiti dai seguenti:

    Articolo 22

    Trasmissione elettronica dei dati della dichiarazione di trasbordo

    1.I comandanti dei pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all’articolo 21 all’autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dell’operazione di trasbordo.

    2.Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano i rapporti ricevuti per via elettronica dallo Stato membro di bandiera contenenti i dati relativi ai pescherecci di cui al paragrafo 1.

    3.Se un peschereccio dell’Unione trasborda le proprie catture in uno Stato membro diverso da quello di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera trasmettono senza indugio per via elettronica, non appena li ricevono, i dati della dichiarazione di trasbordo alle autorità competenti dello Stato membro in cui le catture sono state trasbordate e dello Stato membro a cui le catture sono destinate.

    4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 119 bis concernenti:

    (a)le disposizioni applicabili in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione dei dati concernenti il trasbordo;

    (b)le misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati concernenti il trasbordo;

    (c)l’accesso ai dati concernenti il trasbordo e le misure da adottare in caso di impossibilità di accedere a tali dati.

    5.La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

    (a)il formato e il contenuto della dichiarazione di trasbordo;

    (b)la compilazione e la registrazione elettronica dei dati concernenti il trasbordo;

    (c)il funzionamento del sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati concernenti il trasbordo;

    (d)i requisiti relativi alla trasmissione dei dati concernenti il trasbordo da parte di un peschereccio dell’Unione alle autorità competenti dello Stato di bandiera e dei messaggi di ricezione da parte delle autorità dello Stato membro di bandiera;

    (e)i requisiti e il formato per lo scambio delle informazioni concernenti il trasbordo tra Stati membri;

    (f)i compiti dell’autorità unica di cui all’articolo 5, paragrafo 5, per quanto riguarda il trasbordo;

    (g)la frequenza di trasmissione dei dati concernenti il trasbordo.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.

    Articolo 23

    Compilazione della dichiarazione di sbarco

    1.Il comandante di un peschereccio dell’Unione, o il suo rappresentante, compila una dichiarazione di sbarco elettronica.

    2.La dichiarazione di sbarco di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:

    (a)l’identificativo unico della bordata di pesca;

    (b)i numeri di identificazione e il nome del peschereccio;

    (c)il codice FAO alfa 3 di ogni specie sbarcata e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

    (d)i quantitativi di ciascuna specie sbarcata in chilogrammi di prodotto pesato conformemente all’articolo 60 e in peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, il numero di individui, compresi, in una voce distinta, i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;

    (e)il porto di sbarco;

    (f)la data e l’ora dello sbarco;

    (g)il numero di registrazione del pesatore;

    (h)i coefficienti di conversione utilizzati.

    3.Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati riportati nella dichiarazione di sbarco.

    5.Per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini della compilazione della dichiarazione di sbarco, il comandante del peschereccio applica un coefficiente di conversione stabilito a norma dell’articolo 14, paragrafo 9.

    Articolo 24

    Trasmissione elettronica dei dati della dichiarazione di sbarco

    1.Il comandante di un peschereccio dell’Unione, o il suo rappresentante, trasmette per via elettronica le informazioni di cui all’articolo 23 all’autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dell’operazione di sbarco.

    2.A titolo di deroga, per i prodotti alieutici destinati al consumo umano sbarcati senza essere sottoposti a cernita e pesati conformemente all’articolo 60, paragrafo 5, lettera c), il comandante trasmette le informazioni di cui all’articolo 23, immediatamente aggiornate dopo la seconda pesatura per includervi il risultato di quest’ultima.

    3.Se un peschereccio dell’Unione sbarca le proprie catture in uno Stato membro diverso da quello di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera trasmettono senza indugio per via elettronica, non appena li ricevono, i dati della dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro in cui le catture sono state sbarcate.

    4.Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano i rapporti elettronici ricevuti dallo Stato membro di bandiera contenenti i dati dei pescherecci di cui ai paragrafi 1 e 2.

    5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 119 bis concernenti:

    (a)eventuali deroghe relative alla presentazione della dichiarazione di sbarco;

    (b)le disposizioni applicabili in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione dei dati della dichiarazione di sbarco;

    (c)le misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati della dichiarazione di sbarco;

    (d)l’accesso ai dati della dichiarazione di sbarco e le misure da adottare in caso di impossibilità di accedere a tali dati.

    6.La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

    (a)il formato e il contenuto della dichiarazione di sbarco;

    (b)la compilazione e la registrazione digitale dei dati della dichiarazione di sbarco;

    (c)il funzionamento del sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati della dichiarazione di sbarco;

    (d)i requisiti relativi alla trasmissione dei dati della dichiarazione di sbarco da parte di un peschereccio dell’Unione alle autorità competenti dello Stato di bandiera e dei messaggi di ricezione da parte delle autorità;

    (e)i requisiti e il formato per lo scambio dei dati della dichiarazione di sbarco tra Stati membri;

    (f)i compiti dell’autorità unica di cui all’articolo 5, paragrafo 5, per quanto riguarda la dichiarazione di sbarco;

    (g)la frequenza di trasmissione dei dati della dichiarazione di sbarco.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.”;

    (22)l’articolo 25 è soppresso;

    (23)al titolo IV, capo I, sezione 1, è inserito il seguente articolo 25 bis:

    Articolo 25 bis

    Controllo dell’obbligo di sbarco

    1.Gli Stati membri garantiscono un controllo efficace dell’obbligo di sbarco. A tal fine, una percentuale minima di pescherecci battenti la loro bandiera che praticano la pesca di specie soggette all’obbligo di sbarco, stabilita conformemente al paragrafo 2, è dotata di sistemi di registrazione continua mediante telecamere a circuito chiuso (CCTV) provviste di dispositivi di archiviazione dei dati.

    2.La percentuale dei pescherecci di cui al paragrafo 1 è stabilita per le diverse categorie di rischio nei programmi specifici di controllo e di ispezione adottati conformemente all’articolo 95. Tali programmi determinano anche le categorie di rischio e i tipi di pescherecci che vi rientrano.

    3.Per il controllo dell’obbligo di sbarco, gli Stati membri possono imporre, oltre ai sistemi CCTV di cui al paragrafo 1, l’uso di altri sistemi elettronici di monitoraggio.

    4.La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme dettagliate riguardanti i requisiti, le specifiche tecniche, l’installazione e il funzionamento dei sistemi elettronici di monitoraggio per il controllo dell’obbligo di sbarco, inclusi i sistemi CCTV a registrazione continua.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.”;

    (24)l’articolo 28 è soppresso;

    (25)all’articolo 29, paragrafo 3, è soppressa l’ultima frase;

    (26)l’articolo 32 è soppresso;

    (27)l’articolo 33 è sostituito dal seguente:

    Articolo 33

    Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca

    1.Ciascuno Stato membro di bandiera registra tutti i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca di cui al presente regolamento, in particolare i dati di cui agli articoli 14, 21, 23, 55, 59 bis, 62, 66 e 68, e ne conserva gli originali per un periodo di almeno tre anni, in linea con la normativa nazionale.

    2.Prima del 15 di ogni mese, ciascuno Stato membro di bandiera trasmette per via elettronica alla Commissione, o all’organismo da questa designato, i dati aggregati relativi:

    (a)ai quantitativi di ogni stock o gruppo di stock catturati e detenuti a bordo e ai quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, in equivalente peso vivo, durante il mese precedente, compresi, in voci distinte, quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;

    (b)allo sforzo di pesca messo in atto durante il mese precedente per ciascuna zona di pesca soggetta a un regime di gestione dello sforzo di pesca o, se del caso, per ciascun tipo di pesca soggetto a un regime di gestione dello sforzo di pesca.

    3.Nel caso in cui i dati trasmessi dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2 si fondino su stime riguardanti uno stock o un gruppo di stock, lo Stato membro fornisce alla Commissione i quantitativi corretti stabiliti sulla base delle dichiarazioni di sbarco non appena disponibili e non oltre i 12 mesi successivi alla data dello sbarco.

    4.Qualora rilevi discrepanze tra le informazioni trasmesse alla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e i risultati della convalida attuata conformemente all’articolo 109, lo Stato membro fornisce alla Commissione i quantitativi corretti stabiliti sulla base di tale convalida non appena disponibili e non oltre i 12 mesi successivi alla data dello sbarco.

    5.Tutte le catture di pesci appartenenti a uno stock o a un gruppo di stock soggetti a contingenti effettuate da pescherecci dell’Unione sono imputate ai relativi contingenti applicabili, per lo stock o gruppo di stock di cui trattasi, al rispettivo Stato membro di bandiera indipendentemente dal luogo di sbarco.

    6.Le catture effettuate nel quadro di una ricerca scientifica che vengono commercializzate e vendute, se del caso comprese quelle di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, sono registrate dagli Stati membri e i relativi dati sono trasmessi alla Commissione. Se superano il 2 % del contingente interessato, esse sono imputate al contingente applicabile allo Stato membro di bandiera. Il presente paragrafo non si applica alle catture effettuate nel corso delle campagne di ricerca a mare di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

    7.Ad eccezione dello sforzo messo in atto dai pescherecci ai quali non si applica alcun regime di gestione dello sforzo di pesca, tutto lo sforzo di pesca messo in atto dai pescherecci dell’Unione, allorché detengono a bordo o, se del caso, utilizzano un attrezzo o attrezzi da pesca soggetti a un regime di gestione dello sforzo di pesca o praticano un tipo di pesca soggetto a un regime di gestione dello sforzo di pesca in una zona geografica soggetta a detto regime, è imputato allo sforzo di pesca massimo consentito di cui lo Stato membro di bandiera dispone relativamente a tale zona geografica e a tale attrezzo o tipo di pesca.

    8.Lo sforzo di pesca messo in atto nel quadro di una ricerca scientifica da navi che detengono a bordo un attrezzo o attrezzi da pesca soggetti a un regime di gestione dello sforzo di pesca o che praticano un tipo di pesca soggetto a un regime di gestione dello sforzo di pesca in una zona geografica soggetta a detto regime è imputato allo sforzo di pesca massimo consentito di cui dispone il rispettivo Stato membro di bandiera per tale attrezzo o attrezzi da pesca o tale tipo di pesca e tale zona geografica, se le catture effettuate durante la messa in atto di tale sforzo sono commercializzate e vendute e se superano il 2 % del contingente interessato. Il presente paragrafo non si applica alle catture effettuate nel corso delle campagne di ricerca a mare di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1004.

    9.La Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare i formati per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.

    (*)Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).”;

    (28)l’articolo 34 è sostituito dal seguente:

    Articolo 34

    Dati relativi all’esaurimento delle possibilità di pesca

    La Commissione può chiedere a uno Stato membro di presentare informazioni più dettagliate e più frequenti di quanto disposto all’articolo 33 qualora si ritenga esaurito l’80 % del contingente relativo a uno stock o a un gruppo di stock.”;

    (29)all’articolo 35, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    “2.A decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato vieta le attività di pesca a tutti o a parte dei pescherecci battenti la sua bandiera per lo stock o il gruppo di stock il cui contingente è esaurito, per il tipo di pesca interessato, oppure quando detengono a bordo il pertinente attrezzo da pesca nella zona geografica in cui lo sforzo di pesca massimo consentito è stato raggiunto, e fissa una data fino alla quale sono permessi i trasbordi, i trasferimenti e gli sbarchi o le dichiarazioni definitive di cattura.

    3.La decisione di cui al paragrafo 2 è resa pubblica dallo Stato membro interessato e comunicata immediatamente alla Commissione. È inoltre pubblicata sul sito web della Commissione accessibile al pubblico. A decorrere dalla data in cui la decisione è resa pubblica dallo Stato membro interessato, gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci o i gruppi di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro in questione non pratichino alcuna attività di pesca concernente lo stock o il gruppo di stock interessati nelle loro acque o nel loro territorio.”;

    (30)all’articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    “2.Quando ritiene esaurite le possibilità di pesca di cui l’Unione, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri dispongono, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e può vietare, mediante atti di esecuzione, le attività di pesca nella zona in questione, per l’attrezzo, lo stock, il gruppo di stock o la flotta coinvolti in queste attività di pesca specifiche.”;

    (31)l’articolo 37 è così modificato:

    (a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    “2.Se il pregiudizio subito dallo Stato membro al quale è stata vietata la pesca prima dell’esaurimento delle sue possibilità non è stato riparato, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese a porvi adeguatamente rimedio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2. Le suddette misure possono condurre ad operare detrazioni nei confronti degli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità di pesca e ad attribuire opportunamente i quantitativi in tal modo detratti agli Stati membri le cui attività di pesca sono state vietate prima dell’esaurimento delle loro possibilità.”;

    (b)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    “4.La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità specifiche riguardanti:

    (a)la notifica del pregiudizio subito;

    (b)l’individuazione degli Stati membri che hanno subito tale pregiudizio e la quantificazione del medesimo;

    (c)l’individuazione degli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità di pesca e i quantitativi pescati in eccesso;

    (d)le detrazioni da effettuare sulle possibilità di pesca degli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità, in misura proporzionale al superamento;

    (e)le attribuzioni di possibilità di pesca a favore degli Stati membri danneggiati, in misura proporzionale al pregiudizio subito;

    (f)le date in cui entrano in vigore tali detrazioni e attribuzioni; e

    (g)se del caso, qualsiasi altra misura necessaria per porre rimedio al pregiudizio subito.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.”;

    (32)al titolo IV, l’intestazione del capo II è sostituita dalla seguente:

    “CAPO II

    Controllo della capacità di pesca”;

    (33)l’articolo 38 è sostituito dal seguente:

    Articolo 38

    Capacità di pesca

    “1.Gli Stati membri sono responsabili dell’esecuzione delle verifiche necessarie per garantire che la capacità totale corrispondente alle licenze di pesca rilasciate da uno Stato membro, espressa in stazza lorda (GT) e in kilowatt (kW), non sia in nessun momento superiore ai livelli massimi di capacità fissati per lo Stato membro considerato conformemente all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    2.La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione del presente articolo per quanto riguarda:

    (a)la verifica della potenza del motore dei pescherecci;

    (b)la verifica della stazza dei pescherecci;

    (c)la verifica del tipo, del numero e delle caratteristiche degli attrezzi da pesca.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.”;

    (34)al titolo IV, capo II, l’intestazione della sezione 2 è sostituita dalla seguente:

    “Sezione 2

    Potenza del motore e stazza”;

    (35)è inserito il seguente articolo 39 bis:

    Articolo 39 bis

    Monitoraggio continuo della potenza del motore

    1.Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci che utilizzano, come attrezzi da pesca mobili, reti da traino, sciabiche e reti da circuizione siano provvisti di dispositivi installati in modo permanente atti a misurare e registrare la potenza del motore nel caso in cui:

    (a)i pescherecci siano dotati di motori di propulsione con potenza certificata superiore a 221 kW; o

    (b)i pescherecci siano dotati di motori di propulsione con potenza certificata compresa tra 120 e 221 kW e operino in zone soggette a regimi di sforzo di pesca o a restrizioni riguardanti la potenza del motore.

    2.I dispositivi di cui al paragrafo 1, in particolare estensimetri dell’asse installati in modo permanente e contagiri, assicurano la misurazione continua della potenza del motore di propulsione in kilowatt.

    3.I comandanti provvedono affinché i dispositivi di cui al paragrafo 1 funzionino in ogni momento e le informazioni ricavate dalla misurazione continua della potenza del motore di propulsione vengano registrate e conservate a bordo e siano accessibili ai funzionari in ogni momento.

    4.La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme dettagliate riguardanti le caratteristiche e le specifiche tecniche dei dispositivi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.”;

    (36)all’articolo 40, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    “6.La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la certificazione della potenza del motore di propulsione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.”;

    (37)l’articolo 41 è sostituito dal seguente:

    Articolo 41

    Verifica della potenza del motore e della stazza

    Qualora i dati raccolti, ad esempio quelli sulla posizione della nave o contenuti nel giornale di pesca, o la misurazione continua della potenza del motore di propulsione indichino che la potenza del motore del peschereccio è superiore a quella dichiarata, riportata nella licenza di pesca o nel registro della flotta dell’Unione o nazionale, gli Stati membri procedono a una verifica materiale della potenza del motore.

    Qualora i dati raccolti, ad esempio quelli contenuti nel giornale di pesca o nelle dichiarazioni di sbarco, o altre informazioni pertinenti indichino che la stazza del peschereccio è superiore a quella dichiarata nella licenza di pesca o nel registro della flotta dell’Unione o nazionale, gli Stati membri procedono a una verifica materiale della stazza.”;

    (38)all’articolo 42, paragrafo 2, l’espressione “agli articoli 60 e 61” è sostituita dall’espressione “all’articolo 60”;

    (39)l’articolo 43 è così modificato:

    (a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    “1.Un piano pluriennale può fissare una soglia applicabile al peso vivo delle specie oggetto del piano stesso, al di sopra della quale un peschereccio è tenuto a sbarcare le proprie catture in un porto o in un luogo in prossimità della costa designati.”;

    (b)il paragrafo 7 è soppresso;

    (40)l’articolo 45 è soppresso;

    (41)l’articolo 46 è soppresso;

    (42)l’articolo 48 è così modificato:

    (a)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    “3.Se gli attrezzi perduti non possono essere recuperati, il comandante della nave include le informazioni sugli attrezzi perduti nel giornale di pesca a norma dell’articolo 14, paragrafo 3. L’autorità competente dello Stato membro di bandiera informa l’autorità competente dello Stato membro costiero.”;

    (b)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    “5.Gli Stati membri raccolgono e registrano le informazioni sugli attrezzi perduti e le forniscono alla Commissione su richiesta.”;

    (43)l’articolo 50 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 50

    Controllo delle zone di restrizione della pesca

    1.Le attività di pesca esercitate in zone di restrizione della pesca situate nelle acque dell’Unione sono controllate dallo Stato membro costiero. Lo Stato membro costiero dispone di un sistema per individuare e registrare l’entrata, il transito e l’uscita dei pescherecci dalle zone di restrizione della pesca soggette alla sua giurisdizione o sovranità.

    2.Le attività di pesca esercitate dai pescherecci dell’Unione in zone di restrizione della pesca situate in alto mare o in acque di paesi terzi sono controllate dagli Stati membri di bandiera.

    3.Il transito in una zona di restrizione della pesca è consentito a tutti i pescherecci non autorizzati a pescare in tali zone purché soddisfino le seguenti condizioni:

    (a)tutti gli attrezzi a bordo sono fissati e stivati durante il transito; e

    (b)la velocità durante il transito non è inferiore a sei nodi, salvo in caso di forza maggiore o di condizioni sfavorevoli. In tali casi il comandante informa senza indugio il centro di controllo della pesca del rispettivo Stato membro di bandiera, che informa successivamente le autorità competenti dello Stato membro costiero; e

    (c)il dispositivo di localizzazione che fornisce la posizione del peschereccio ai sensi dell’articolo 9 è funzionante.”;

    (44)l’articolo 55 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 55

    Pesca ricreativa

    1.Gli Stati membri garantiscono che la pesca ricreativa nel rispettivo territorio e nelle acque dell’Unione sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca.

    A tal fine, essi:

    (a)predispongono un sistema di immatricolazione o di rilascio di licenze ai fini del controllo del numero delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell’attività di pesca ricreativa; e

    (b)raccolgono dati sulle catture effettuate nell’ambito di tale attività di pesca attraverso le comunicazioni relative alle catture o mediante altri meccanismi di raccolta di dati basati su una metodologia da notificare alla Commissione.

    2.Per quanto riguarda gli stock, i gruppi di stock e le specie oggetto di misure di conservazione dell’Unione applicabili alle attività di pesca ricreativa, gli Stati membri

    (a)garantiscono che le persone fisiche e giuridiche coinvolte in attività di pesca ricreativa per tali stock o specie registrino e trasmettano per via elettronica le dichiarazioni di cattura alle autorità competenti su base giornaliera o dopo ogni bordata di pesca; e

    (b)predispongono un sistema di immatricolazione o di rilascio di licenze per le navi utilizzate per tali attività di pesca ricreativa, in aggiunta al sistema di immatricolazione o di rilascio di licenze previsto per le persone fisiche e giuridiche di cui al paragrafo 1.

    3.È vietata la vendita delle catture effettuate nell’ambito della pesca ricreativa.

    4.I programmi nazionali di controllo di cui all’articolo 93 bis comprendono attività di controllo specifiche relative alla pesca ricreativa.

    5.La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

    (a)i sistemi di immatricolazione o di rilascio di licenze per la pesca ricreativa di specie o stock specifici;

    (b)la raccolta di dati e la registrazione e trasmissione dei dati sulle catture;

    (c)la localizzazione delle navi utilizzate per la pesca ricreativa; e

    (d)il controllo e la marcatura degli attrezzi utilizzati per la pesca ricreativa.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.

    6.Il presente articolo si applica a qualsiasi attività di pesca ricreativa, comprese quelle organizzate da entità commerciali operanti nel settore del turismo e delle competizioni sportive.”;

    (45)l’intestazione del titolo V è sostituita dalla seguente:

    “TITOLO V

    CONTROLLI NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO”;

    (46)Al titolo V, il capo I è sostituito dal seguente:

    “CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 56

    Principi applicabili al controllo della commercializzazione

    1.Ciascuno Stato membro è responsabile, nel suo territorio, del controllo dell’applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, dall’immissione sul mercato alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto. In particolare, gli Stati membri adottano misure miranti a garantire che l’uso di prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione soggetti all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sia limitato a fini diversi dal consumo umano diretto.

    2.Qualora sia stata stabilita una taglia minima per una determinata specie nella normativa dell’Unione, gli operatori responsabili dell’acquisto, della vendita, dell’immagazzinamento o del trasporto devono essere in grado di comprovare la relativa zona geografica d’origine dei prodotti.

    Articolo 56 bis

    Partite

    1.I prodotti della pesca e dell’acquacoltura catturati o raccolti sono suddivisi in partite prima dell’immissione sul mercato.

    2.Una partita contiene solo prodotti della pesca o dell’acquacoltura di un’unica specie, della stessa presentazione e provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e dallo stesso peschereccio o gruppo di pescherecci, o dalla stessa unità di produzione in acquacoltura.

    3.In deroga al paragrafo 2, prima dell’immissione sul mercato, l’operatore del peschereccio, l’organizzazione di produttori di cui l’operatore del peschereccio è membro o un acquirente registrato possono inserire nella stessa partita i quantitativi di prodotti della pesca di più specie di peso complessivo inferiore a 30 kg, provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e della stessa presentazione, al giorno e per peschereccio.

    4.In deroga al paragrafo 2, i quantitativi di prodotti della pesca di più specie costituiti da individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione e provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, possono essere suddivisi in partite prima dell’immissione sul mercato per fini diversi dal consumo umano diretto.

    5.Dopo l’immissione sul mercato, una partita di prodotti della pesca o dell’acquacoltura può solo essere fusa con un’altra o essere suddivisa, se la partita creata dalla fusione o quelle create dalla suddivisione della partita soddisfano le seguenti condizioni, segnatamente:

    (a)contengono prodotti della pesca o dell’acquacoltura di un’unica specie e della stessa presentazione;

    (b)per la nuova o le nuove partite vengono fornite le informazioni sulla tracciabilità di cui all’articolo 58, paragrafi 5 e 6;

    (c)l’operatore responsabile dell’immissione sul mercato della nuova partita è in grado di fornire informazioni sulla sua composizione, relative in particolare a ciascuna delle partite di prodotti della pesca o dell’acquacoltura in essa contenute e ai quantitativi dei prodotti della pesca o dell’acquacoltura provenienti da ciascuna delle partite che la compongono.

    6.Il presente articolo si applica unicamente ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura rientranti nel capitolo 3 e nelle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio*.

    Articolo 57

    Norme comuni di commercializzazione

    1.Gli Stati membri verificano che i prodotti ai quali si applicano norme comuni di commercializzazione siano messi a disposizione sul mercato nel rispetto di tali norme.

    2.Le verifiche possono aver luogo in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, compreso il trasporto. Nel caso di prodotti ai quali si applicano norme comuni di commercializzazione solo al momento dell’immissione sul mercato, le verifiche effettuate in fasi successive della catena di approvvigionamento possono essere di natura documentale.

    3.In tutte le fasi della catena di approvvigionamento, gli operatori responsabili dell’acquisto, della vendita, dell’immagazzinamento o del trasporto di partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura devono essere in grado di comprovare che i prodotti sono conformi alle norme minime di commercializzazione.

    Articolo 58

    Tracciabilità

    1.Fatte salve le prescrizioni in materia di tracciabilità di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, le partite di prodotti della pesca o dell’acquacoltura sono tracciabili in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, compresi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura destinati all’esportazione.

    2.In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, gli operatori provvedono affinché, per ciascuna partita di prodotti della pesca o dell’acquacoltura, le informazioni elencate ai paragrafi 5 e 6:

    (a)siano conservate su supporto digitale;

    (b)siano messe a disposizione delle autorità competenti, su richiesta;

    (c)siano trasmesse o messe a disposizione, per via elettronica, dell’operatore del settore al quale il prodotto della pesca o dell’acquacoltura è fornito.

    3.Le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura che sono o saranno probabilmente immesse sul mercato dell’Unione, o che sono o saranno probabilmente esportate sono adeguatamente contrassegnate o etichettate per assicurare la tracciabilità di ogni partita.

    4.Gli Stati membri verificano che gli operatori dispongano di procedure e sistemi digitalizzati per identificare gli operatori che hanno loro fornito le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura e ai quali tali prodotti sono stati forniti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

    5.Per le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, ad eccezione dei prodotti importati nell’Unione, le informazioni di cui al paragrafo 2 comprendono:

    (a)il numero di identificazione della partita;

    (b)l’identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), per tutti i prodotti della pesca compresi nella partita, oppure il nome e il numero di registrazione dell’unità di produzione in acquacoltura;

    (c)il codice FAO alfa 3 e la denominazione scientifica delle specie;

    (d)la zona o le zone geografiche pertinenti per i prodotti della pesca catturati in mare, o la zona di cattura o di produzione definita ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013 per i prodotti della pesca catturati in acque dolci e per i prodotti dell’acquacoltura;

    (e)per i prodotti della pesca, la categoria di attrezzi da pesca di cui alla prima colonna dell’allegato III del regolamento (UE) n. 1379/2013;

    (f)la data di cattura dei prodotti della pesca o di raccolta dei prodotti dell’acquacoltura e, se del caso, la data di produzione;

    (g)i quantitativi in chilogrammi di peso netto o, se del caso, il numero di individui;

    (h)se nei quantitativi di cui alla lettera g) sono presenti prodotti della pesca di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, informazioni, in una voce distinta, sui quantitativi in chilogrammi di peso netto o sul numero di individui di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione;

    (i)per le partite di prodotti soggetti a norme comuni di commercializzazione, la taglia o il peso individuale, la categoria di calibro, la presentazione e la freschezza.

    6.Per le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura importate nell’Unione, le informazioni di cui al paragrafo 2 comprendono:

    (a)il numero di identificazione della partita;

    (b)il riferimento al certificato o ai certificati di cattura presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 per tutti i prodotti della pesca compresi nella partita, se del caso, o il nome e il numero di registrazione dell’unità di produzione in acquacoltura;

    (c)il codice FAO alfa 3 e la denominazione scientifica delle specie;

    (d)la zona o le zone geografiche pertinenti per i prodotti della pesca catturati in mare, o la zona di cattura o di produzione definita ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013 per i prodotti della pesca catturati in acque dolci e per i prodotti dell’acquacoltura;

    (e)per i prodotti della pesca, la categoria di attrezzi da pesca di cui alla prima colonna dell’allegato III del regolamento (UE) n. 1379/2013;

    (f)la data di cattura dei prodotti della pesca o di raccolta dei prodotti dell’acquacoltura e, se del caso, la data di produzione;

    (g)i quantitativi in chilogrammi di peso netto o, se del caso, il numero di individui;

    (h)per le partite di prodotti soggetti a norme comuni di commercializzazione, se del caso, la taglia o il peso individuale, la categoria di calibro, la presentazione e la freschezza.

    7.Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non siano superiori ai 5 kg di prodotti della pesca per consumatore al giorno.

    8.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 119 bis concernenti:

    (a)la digitalizzazione delle informazioni relative alla tracciabilità e la loro trasmissione per via elettronica;

    (b)l’apposizione fisica delle informazioni relative alla tracciabilità sulle partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

    (c)la cooperazione tra Stati membri per quanto riguarda l’accesso alle informazioni che accompagnano una partita e i metodi di marcatura o etichettatura delle partite;

    (d)le prescrizioni in materia di tracciabilità per le partite risultanti dalla fusione o dalla suddivisione di partite diverse di cui all’articolo 56, paragrafo 5, e per le partite contenenti più specie di cui all’articolo 56, paragrafo 3;

    (e)le informazioni sulla zona geografica pertinente.

    9.Il presente articolo si applica unicamente ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura rientranti nel capitolo 3 e nelle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio*.

    10.Il presente articolo non si applica ai pesci, ai crostacei e ai molluschi ornamentali.”;

    (47)all’articolo 59, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    “3.I consumatori che acquistano un quantitativo massimo di 5 kg di prodotto della pesca al giorno, che non viene successivamente immesso sul mercato ma è destinato esclusivamente al consumo privato, sono esentati dagli obblighi previsti dal presente articolo.”;

    (48)è inserito il seguente articolo:

    “Articolo 59 bis

    Sistemi di pesatura

    1.Gli Stati membri garantiscono che siano predisposte procedure atte a consentire la pesatura, allo sbarco, di tutti i prodotti della pesca con sistemi approvati dalle autorità competenti e che tale operazione sia effettuata da operatori registrati per la pesatura di prodotti alieutici.

    2.Prima che un operatore sia registrato per effettuare la pesatura di prodotti alieutici, gli Stati membri ne accertano la competenza e si assicurano che egli sia adeguatamente attrezzato per effettuare le operazioni di pesatura. Essi, inoltre, predispongono un sistema mediante il quale l’operatore che non soddisfa più le condizioni richieste per svolgere la pesatura non risulti più registrato.

    3.Gli Stati membri possono esigere la presentazione dei registri di pesatura a intervalli regolari.

    4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 119 bis riguardanti i criteri di registrazione degli operatori autorizzati ad effettuare la pesatura dei prodotti alieutici e il contenuto dei registri di pesatura.”;

    (49)l’articolo 60 è sostituito dal seguente:

    Articolo 60

    Pesatura dei prodotti della pesca

    1.Il comandante garantisce che tutti i quantitativi di prodotti della pesca siano pesati, per specie, con i sistemi di pesatura e dagli operatori registrati ai sensi dell’articolo 59 bis, immediatamente dopo lo sbarco, prima che i prodotti siano immagazzinati, trasportati o immessi sul mercato.

    2.L’operatore registrato per effettuare la pesatura dei prodotti della pesca compila un registro di pesatura per ciascuno sbarco ed è responsabile dell’accuratezza della pesatura. Il pesatore registrato conserva i registri di pesatura per un periodo di tre anni.

    3.Il risultato riportato nel registro di pesatura è trasmesso al comandante ed è utilizzato per la compilazione della dichiarazione di sbarco e del documento di trasporto.

    4.Le autorità competenti di uno Stato membro possono esigere che qualunque quantitativo di prodotti della pesca sbarcato per la prima volta in tale Stato membro sia pesato da funzionari, o in loro presenza, prima di essere trasportato fuori dal luogo di sbarco.

    5.In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca senza sottoporli a cernita allo sbarco se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    (a)la pesatura dei prodotti della pesca non sottoposti a cernita è effettuata al momento dello sbarco con un sistema gestito o controllato dalle autorità competenti prima del trasporto, dell’immagazzinamento o dell’immissione sul mercato;

    (b)in caso di sbarchi non sottoposti a cernita non destinati al consumo umano, lo Stato membro ha adottato un piano di campionamento basato sul rischio e approvato dalla Commissione;

    (c)in caso di prodotti della pesca destinati al consumo umano, un pesatore registrato effettua una seconda pesatura dei prodotti della pesca, per specie. Questa seconda pesatura può essere effettuata, dopo il trasporto, in un centro di vendita all’asta o nei locali di un acquirente registrato o di un’organizzazione di produttori. Il risultato di questa seconda pesatura è trasmesso al comandante.

    6.La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, una metodologia basata sul rischio per l’elaborazione dei piani di campionamento di cui al paragrafo 5, lettera b), e approvare tali piani. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.”;

    (50)è inserito il seguente articolo 60 bis:

    Articolo 60 bis

    Norme dettagliate sulla pesatura

    1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 119 bis al fine di stabilire norme generali per la pesatura. Tali norme possono riguardare:

    (a)la definizione delle procedure di pesatura;

    (a)i registri di pesatura;

    (b)l’ora della pesatura;

    (c)i sistemi di pesatura;

    (d)la pesatura dei prodotti della pesca congelati;

    (e)la detrazione di ghiaccio ed acqua;

    (f)l’accesso delle autorità competenti ai sistemi di pesatura, ai registri di pesatura, alle dichiarazioni scritte e ai locali in cui i prodotti della pesca sono immagazzinati o trasformati.

    2.Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 119 bis al fine di stabilire norme speciali per la pesatura di determinate specie pelagiche. Tali norme possono riguardare:

    (a)la definizione della procedura per la pesatura delle catture di aringhe, sgombri e sugarelli;

    (b)i porti in cui è effettuata la pesatura;

    (c)la notifica alle autorità competenti prima dell’entrata in porto;

    (d)lo scarico;

    (e)il giornale di pesca;

    (f)gli impianti di pesatura pubblici;

    (g)gli impianti di pesatura privati;

    (h)la pesatura del pesce congelato;

    (i)la tenuta dei registri di pesatura;

    (j)la nota di vendita e la dichiarazione di assunzione in carico;

    (k)i controlli incrociati;

    (l)il controllo della pesatura.”;

    (51)l’articolo 61 è soppresso;

    (52)l’articolo 62 è sostituito dal seguente:

    Articolo 62

    Compilazione e presentazione delle note di vendita

    1.Gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri responsabili dell’immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro registrano elettronicamente le informazioni di cui all’articolo 64, paragrafo 1, e trasmettono per via elettronica, entro 24 ore dall’immissione sul mercato, una nota di vendita contenente tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita. I suddetti acquirenti, centri d’asta, organismi o persone sono responsabili dell’esattezza della nota di vendita.

    2.Se non è lo Stato membro di bandiera del peschereccio che ha sbarcato il pesce, lo Stato membro nel cui territorio il prodotto della pesca è immesso sul mercato provvede, non appena riceve le informazioni pertinenti, affinché una copia della nota di vendita sia trasmessa in formato elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

    3.Se l’immissione sul mercato dei prodotti della pesca non avviene nello Stato membro in cui i prodotti sono stati sbarcati, lo Stato membro responsabile del controllo dell’immissione sul mercato provvede affinché, al momento del ricevimento, una copia della nota di vendita sia trasmessa in formato elettronico alle autorità competenti responsabili del controllo dello sbarco di tali prodotti e alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera del peschereccio.

    4.Quando lo sbarco avviene al di fuori dell’Unione e la prima vendita ha luogo in un paese terzo, il comandante del peschereccio o il suo rappresentante trasmette, in formato elettronico, una copia della nota di vendita, o un documento equivalente contenente lo stesso livello di informazioni, all’autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 48 ore dalla prima vendita.

    5.Qualora la nota di vendita non corrisponda alla fattura o a un documento sostitutivo assimilabile ai sensi degli articoli 218 e 219 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio(*), lo Stato membro adotta le disposizioni necessarie affinché i dati riguardanti i quantitativi e il prezzo, al netto dell’imposta per la fornitura di beni all’acquirente, siano identici a quelli indicati nella fattura.

    6.La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme dettagliate riguardanti la registrazione degli acquirenti, l’indicazione del prezzo nelle note di vendita, il formato delle note di vendita e la registrazione e la trasmissione di queste ultime per via elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.

    (*)Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).”

    (53)l’articolo 63 è soppresso;

    (54)gli articoli 64, 65 e 66 sono sostituiti dai seguenti:

    Articolo 64

    Contenuto delle note di vendita

    Le note di vendita di cui all’articolo 62 recano un numero di identificazione unico e contengono i seguenti dati:

    (a)l’identificativo unico della bordata di pesca di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a);

    (b)il nome dell’operatore o del comandante del peschereccio e, se si tratta di un’altra persona, il nome del venditore;

    (c)il nome, il numero di partita IVA, il codice fiscale o altro identificatore unico dell’acquirente;

    (d)il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

    (e)i quantitativi di ciascuna specie immessa sul mercato o registrata in un’asta, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione e di conservazione del prodotto o, se del caso, il numero di individui;

    (f)per tutti i prodotti soggetti a norme di commercializzazione, la taglia o il peso individuale, la categoria di calibro, la presentazione e la freschezza, secondo quanto previsto;

    (g)se del caso, i quantitativi immessi sul mercato o registrati in un’asta, espressi in chilogrammi di peso netto, o il numero degli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione e la loro destinazione;

    (h)il numero di registrazione del pesatore;

    (i)il luogo e la data della vendita;

    (j)se possibile, il numero di riferimento e la data della fattura ed eventualmente del contratto di vendita;

    (k)se del caso, un riferimento alla dichiarazione di assunzione in carico di cui all’articolo 66 o al documento di trasporto di cui all’articolo 68;

    (l)il prezzo al netto delle tasse e la valuta.

    Articolo 65

    Esenzioni dagli obblighi riguardanti le note di vendita

    Il consumatore che acquista un quantitativo non superiore a 5 kg al giorno di prodotti della pesca che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato è esentato dalle disposizioni di cui agli articoli 62 e 64.

    Articolo 66

    Compilazione e presentazione della dichiarazione di assunzione in carico

    1.Qualora i prodotti della pesca siano destinati a una messa in vendita successiva, gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o altri organismi o persone responsabili dello stoccaggio o dell’immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro registrano per via elettronica le informazioni di cui al paragrafo 3 e presentano per via elettronica una dichiarazione di assunzione in carico, entro 24 ore dal completamento dell’operazione di sbarco, alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo l’assunzione in carico. I suddetti acquirenti, centri d’asta o altri organismi o persone sono responsabili della presentazione della dichiarazione di assunzione in carico e dell’esattezza della medesima.

    2.Se non è lo Stato membro di bandiera del peschereccio che ha sbarcato il pesce, lo Stato membro nel cui territorio ha luogo l’assunzione in carico provvede, non appena riceve le informazioni pertinenti, affinché una copia della dichiarazione di assunzione in carico sia trasmessa in formato elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

    3.La dichiarazione di assunzione in carico di cui al paragrafo 1 reca un numero di identificazione unico e contiene almeno le seguenti informazioni:

    (a)l’identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a);

    (b)il porto e la data di sbarco;

    (c)il nome dell’operatore o del comandante della nave;

    (d)il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

    (e)i quantitativi di ciascuna specie immagazzinata, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione e di conservazione del prodotto o, se del caso, il numero di individui;

    (f)per tutti i prodotti soggetti a norme di commercializzazione, la taglia o il peso individuale, la categoria di calibro, la presentazione e la freschezza, secondo quanto previsto;

    (g)il numero di registrazione del pesatore;

    (h)la denominazione e l’indirizzo dei locali in cui i prodotti sono immagazzinati e il loro identificativo unico;

    (i)se del caso, un riferimento al documento di trasporto di cui all’articolo 68;

    (j)se del caso, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione.”;

    (55)l’articolo 67 è soppresso;

    (56)l’articolo 68 è sostituito dal seguente:

    Articolo 68

    Trasporto dei prodotti della pesca e compilazione e presentazione del documento di trasporto

    1.Se trasportati prima dell’immissione sul mercato o della prima vendita in un paese terzo, i prodotti della pesca sono accompagnati da un documento di trasporto in cui figurano i prodotti della pesca e i quantitativi trasportati.

    2.Prima dell’inizio del trasporto, il vettore trasmette il documento di trasporto, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, dello Stato membro di sbarco, dello Stato membro o degli Stati membri di transito e dello Stato membro di destinazione del prodotto della pesca, a seconda dei casi.

    3.Il vettore è responsabile dell’esattezza del documento di trasporto.

    4.Il documento di trasporto specifica:

    (a)il luogo o i luoghi di destinazione della spedizione o delle spedizioni e l’identificativo del mezzo di trasporto e del vettore;

    (b)l’identificativo unico della bordata di pesca di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a);

    (c)il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

    (d)i quantitativi trasportati di ogni specie, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, il numero di individui, eventualmente per luogo di destinazione;

    (e)per tutti i prodotti soggetti a norme di commercializzazione, la taglia o il peso individuale, la categoria di calibro, la presentazione e la freschezza, secondo quanto previsto;

    (f)il numero di registrazione del pesatore;

    (g)il nome, l’identificativo unico e l’indirizzo del destinatario o dei destinatari e il luogo e l’indirizzo di destinazione;

    (h)il luogo, la data e l’ora di carico;

    (i)se del caso, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione.

    5.Le autorità competenti degli Stati membri possono concedere esenzioni dall’obbligo di cui al paragrafo 1 se i prodotti della pesca sono trasportati all’interno di un’area portuale o in un raggio non superiore a 20 km dal luogo di sbarco.

    6.Se i prodotti della pesca dichiarati venduti in una nota di vendita sono trasportati in un luogo diverso dal luogo di sbarco, il vettore deve essere in grado di provare che la vendita ha avuto effettivamente luogo.”;

    (57)al titolo V, il capo III è soppresso;

    (58)all’articolo 71, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    “5.La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti il formato del rapporto di sorveglianza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.”;

    (59)l’articolo 73 è così modificato:

    (a)i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    “1.Ove sia stato istituito un programma di osservazione di controllo dell’Unione in conformità al trattato, gli osservatori incaricati del controllo a bordo designati dagli Stati membri verificano il rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte dei pescherecci. Essi svolgono tutte le mansioni previste dal programma di osservazione e, in particolare, registrano le attività di pesca del peschereccio ed esaminano i documenti pertinenti.

    2.Gli osservatori di controllo

    (a)sono abilitati e formati all’esercizio delle loro mansioni dallo Stato membro;

    (b)sono indipendenti rispetto all’armatore, al titolare della licenza, al comandante del peschereccio e a qualunque altro membro dell’equipaggio;

    (c)non hanno alcun legame economico con l’operatore;

    (d)eseguono le loro mansioni in modo non discriminatorio;

    (e)sono provvisti, in mare, di un dispositivo di comunicazione bidirezionale indipendente dalla nave.”;

    (b)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    “4.Se l’osservatore di controllo rileva un’infrazione grave, compreso l’atto di ostacolare o in qualche modo impedire lo svolgimento delle sue mansioni, ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro di bandiera.”;

    (c)il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

    “9.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 119 bis concernenti:

    (a)l’individuazione dei pescherecci da sottoporre a un programma di osservazione di controllo;

    (b)il formato e il contenuto delle relazioni degli osservatori;

    (c)il sistema di comunicazione per gli osservatori di controllo;

    (d)le norme riguardanti la sicurezza degli osservatori di controllo sui pescherecci;

    (e)le misure volte a garantire l’indipendenza degli osservatori di controllo, incluse le modalità della loro remunerazione;

    (f)le mansioni degli osservatori di controllo anche in caso di sospetta grave infrazione.”;

    (60)al titolo VII, il capo I è sostituito dal seguente:

    “CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 74

    Svolgimento delle ispezioni

    1.Gli Stati membri compilano e tengono aggiornato un elenco dei funzionari incaricati delle ispezioni.

    2.I funzionari svolgono le loro mansioni conformemente alle norme del diritto dell’Unione. Essi preparano e svolgono, in modo non discriminatorio, ispezioni in mare, nei porti, durante il trasporto, negli impianti di trasformazione e lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca.

    3.I funzionari si accertano che le attività svolte dagli operatori e dai comandanti siano conformi alle norme della politica comune della pesca e, in particolare, verificano:

    (a)la legalità dei prodotti della pesca detenuti a bordo, immagazzinati, trasportati, trasbordati, trasferiti, sbarcati, trasformati o commercializzati e l’esattezza della documentazione o delle trasmissioni elettroniche pertinenti;

    (b)la legalità degli attrezzi da pesca utilizzati per le specie bersaglio e per le catture detenute a bordo e le attrezzature utilizzate per il recupero degli attrezzi da pesca di cui all’articolo 48;

    (c)se del caso, il piano di stivaggio e lo stivaggio separato delle specie;

    (d)la marcatura dei pescherecci e degli attrezzi da pesca;

    (e)le informazioni sul motore di cui all’articolo 40;

    (f)l’uso delle telecamere a circuito chiuso e di altri dispositivi di controllo elettronici;

    (g)la conformità alle misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini.

    4.I funzionari devono poter esaminare tutte le zone pertinenti, i ponti e i locali. Devono inoltre poter esaminare le catture, trasformate o no, le reti o altri attrezzi, le attrezzature, i contenitori e gli imballaggi contenenti pesci o prodotti della pesca, nonché qualsiasi documentazione o trasmissioni elettroniche pertinenti ritenute necessarie ai fini del controllo della conformità alle norme della politica comune della pesca. Devono anche poter interrogare le persone ritenute in possesso di informazioni concernenti l’oggetto dell’ispezione.

    5.L’attività di ispezione è svolta in modo tale da recare il minimo intralcio o disturbo possibile alla nave o al mezzo di trasporto e alle loro attività, nonché all’immagazzinamento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle catture. I funzionari fanno il possibile per evitare il deterioramento delle catture nel corso dell’ispezione.

    6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 119 bis al fine di stabilire norme specifiche sullo svolgimento delle ispezioni. Tali norme possono riguardare:

    (a)l’autorizzazione e l’abilitazione dei funzionari preposti alle ispezioni a terra o in mare;

    (b)l’adozione, da parte degli Stati membri, di un approccio fondato sul rischio per la selezione degli obiettivi di ispezione;

    (c)il coordinamento delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione tra Stati membri;

    (d)le mansioni dei funzionari nella fase di preparazione dell’ispezione;

    (e)le mansioni dei funzionari autorizzati a svolgere le ispezioni;

    (f)gli obblighi degli Stati membri, della Commissione e dell’Agenzia europea di controllo della pesca in relazione allo svolgimento delle ispezioni;

    (g)le ispezioni in mare e in porto e le ispezioni durante il trasporto e nella fase di commercializzazione.

    Articolo 75

    Obblighi dell’operatore e del comandante

    1.L’operatore e il comandante collaborano con i funzionari nell’esercizio delle loro funzioni. Agevolano l’accesso, in condizioni di sicurezza, alla nave, al mezzo di trasporto o al locale in cui i prodotti della pesca sono immagazzinati, trasformati o commercializzati. Garantiscono la sicurezza dei funzionari e non li ostacolano né tentano di intimidirli o di interferire nello svolgimento delle loro mansioni.

    2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 119 bis per quanto riguarda gli obblighi dell’operatore e del comandante nel corso delle ispezioni.”.

    Articolo 76

    Rapporto di ispezione

    1.I funzionari compilano un rapporto a seguito di ogni ispezione e lo trasmettono alle loro autorità competenti. I dati contenuti nel rapporto sono registrati e trasmessi per via elettronica. In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un altro Stato membro, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio allo Stato membro di bandiera.

    In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un paese terzo, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio alle autorità competenti del paese terzo interessato e alla Commissione qualora sia stata rilevata una grave infrazione.

    Se l’ispezione è svolta in acque o in porti soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ispezione o di un paese terzo conformemente agli accordi internazionali, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio allo Stato membro o al paese terzo interessati.

    2.I funzionari comunicano i risultati dell’ispezione all’operatore o al comandante, che hanno la possibilità di formulare osservazioni sull’ispezione e sui suoi risultati. Il rapporto di ispezione tiene conto delle osservazioni dell’operatore o del comandante. Il funzionario indica nel giornale di pesca che è stata effettuata un’ispezione.

    3.Una copia del rapporto di ispezione è trasmessa quanto prima all’operatore o al comandante e, comunque, non oltre quindici giorni lavorativi dal termine dell’ispezione.

    4.La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme comuni sul formato e sul contenuto minimi dei rapporti di ispezione, sulla loro compilazione e sulla loro trasmissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.

    Articolo 77

    Ammissibilità dei rapporti di ispezione e di sorveglianza

    I rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti da ispettori dell’Unione, da funzionari di un altro Stato membro, da funzionari della Commissione o da autorità competenti di un paese terzo costituiscono elementi di prova ammissibili nell’ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari in qualsiasi Stato membro. Ai fini dell’accertamento dei fatti essi sono considerati equivalenti ai rapporti di ispezione e di sorveglianza degli Stati membri.

    Articolo 78

    Banca dati elettronica

    1.Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornata una banca dati elettronica in cui inseriscono tutti i rapporti di ispezione e di sorveglianza relativi ai pescherecci battenti la loro bandiera compilati dai loro funzionari, dai funzionari di altri Stati membri o dai funzionari di paesi terzi, nonché altri rapporti di ispezione e di sorveglianza compilati dai loro funzionari.

    2.La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti il funzionamento della banca dati elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.

    Articolo 79

    Ispettori dell’Unione

    1.Gli Stati membri e la Commissione notificano all’Agenzia europea di controllo della pesca (di seguito, “l’Agenzia”) un elenco di funzionari da includere nell’elenco degli ispettori dell’Unione. L’Agenzia tiene e aggiorna l’elenco degli ispettori dell’Unione, compresi i funzionari degli Stati membri, della Commissione e dell’Agenzia stessa. Essa mette tale elenco a disposizione della Commissione e degli Stati membri.

    2.Fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli ispettori dell’Unione possono effettuare ispezioni in conformità al presente regolamento nel territorio degli Stati membri e nelle acque dell’Unione e su pescherecci dell’Unione al di fuori delle acque dell’Unione.

    3.Gli ispettori dell’Unione possono essere incaricati in particolare:

    (a)dell’attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione adottati conformemente all’articolo 95;

    (b)dei programmi internazionali di controllo della pesca per i quali l’Unione è tenuta ad effettuare controlli.

    4.Per lo svolgimento delle loro mansioni e fatto salvo il paragrafo 5, gli ispettori dell’Unione hanno accesso immediato a:

    (a)tutte le zone a bordo dei pescherecci dell’Unione e delle altre navi che esercitano attività di pesca, ai locali o ai luoghi pubblici e ai mezzi di trasporto; e

    (b)tutte le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento delle loro mansioni, in particolare i giornali di pesca, le licenze di pesca, la certificazione della potenza del motore, i dati ricavati dalle telecamere a circuito chiuso, le dichiarazioni di sbarco, i certificati di cattura, le dichiarazioni di trasbordo, le note di vendita e altri documenti e informazioni pertinenti;

    nella stessa misura e alle stesse condizioni dei funzionari dello Stato membro in cui ha luogo l’ispezione.

    5.Gli ispettori dell’Unione non sono dotati di poteri giudiziari e di polizia oltre il territorio dello Stato membro d’origine o al di fuori delle acque dell’Unione soggette alla sovranità e alla giurisdizione dello Stato membro d’origine.

    6.Quando sono assegnati al ruolo di ispettori dell’Unione, i funzionari della Commissione o dell’organismo da questa designato non sono dotati di poteri giudiziari e di polizia.

    7.La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce norme dettagliate riguardanti:

    (a)la notifica degli ispettori dell’Unione all’Agenzia;

    (b)l’adozione e la tenuta dell’elenco degli ispettori dell’Unione;

    (c)la notifica degli ispettori dell’Unione alle organizzazioni regionali di gestione della pesca;

    (d)i poteri e gli obblighi degli ispettori dell’Unione;

    (e)i rapporti degli ispettori dell’Unione;

    (f)le misure adottate a seguito dei rapporti degli ispettori dell’Unione.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.”;

    (61)all’articolo 80, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    “4.Gli Stati membri possono ispezionare i pescherecci dell’Unione battenti la loro bandiera o la bandiera di un altro Stato membro nelle acque o nei porti di paesi terzi conformemente agli accordi internazionali.”;

    (62)l’intestazione del capo III è sostituita dalla seguente:

    “Procedura in caso di infrazione”

    (63)l’articolo 82 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 82

    Obblighi dei funzionari in caso di infrazione

    1.Se le informazioni raccolte in sede di ispezione o ogni altro dato o informazione pertinenti lo inducono a ritenere che sia stata commessa un’infrazione alle norme della politica comune della pesca, il funzionario:

    (a)annota l’infrazione rilevata nel rapporto di ispezione;

    (b)adotta tutte le misure necessarie per assicurare la conservazione degli elementi di prova relativi all’infrazione rilevata;

    (c)trasmette immediatamente il rapporto di ispezione alla sua autorità competente;

    (d)informa la persona fisica o la persona giuridica sospettata di aver commesso l’infrazione o colta in flagrante mentre la commetteva del fatto che tale infrazione può comportare l’applicazione di sanzioni e l’assegnazione del numero di punti di penalizzazione previsto ai sensi dell’articolo 92. Tale informazione è registrata nel rapporto di ispezione.

    2.In caso di individuazione di un’infrazione grave, i funzionari possono rimanere a bordo del peschereccio fino al completamento dell’indagine di cui all’articolo 85.”;

    (64)l’articolo 84 è soppresso;

    (65)al titolo VII, le parole:

    “CAPO IV

    Procedimento attinente a infrazioni constatate nel corso di ispezioni”

    sono soppresse;

    (66)gli articoli 85 e 86 sono sostituiti dai seguenti:

    Articolo 85

    Procedimento

    1.Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 72, all’articolo 83, paragrafo 2, e all’articolo 86, lo Stato membro competente effettua immediatamente un’indagine qualora, nel corso di un’ispezione condotta dai propri funzionari, dai funzionari di altri Stati membri, dagli ispettori dell’Unione o dai funzionari di paesi terzi, sia stata constatata un’infrazione, oppure nel caso in cui i dati o le informazioni pertinenti inducano le autorità competenti degli Stati membri a ritenere che è stata commessa un’infrazione alle norme della politica comune della pesca.

    2.Gli Stati membri adottano misure immediate ai sensi dell’articolo 91.

    Articolo 86

    Trasferimento del procedimento

    1.Lo Stato membro nel cui territorio o nelle cui acque sia stata constatata un’infrazione può trasferire il procedimento attinente all’infrazione alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o dello Stato membro di cui il trasgressore è cittadino, d’intesa con lo Stato membro interessato e a condizione che il trasferimento possa meglio garantire il conseguimento dello scopo di cui all’articolo 89.

    2.Lo Stato membro di bandiera può trasferire il procedimento attinente a un’infrazione alle autorità competenti dello Stato membro che ha constatato l’infrazione, d’intesa con lo Stato membro interessato e a condizione che il trasferimento possa meglio garantire il conseguimento dello scopo di cui all’articolo 89.”;

    (67)l’articolo 87 è soppresso;

    (68)l’articolo 88 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 88

    Misure correttive in caso di mancato procedimento da parte dello Stato membro di sbarco o di trasbordo

    1.Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non è lo Stato membro di bandiera e se le sue autorità competenti non adottano misure appropriate nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili o non trasferiscono il procedimento conformemente all’articolo 86, i quantitativi di pesce catturati, sbarcati o trasbordati in violazione delle norme della politica comune della pesca possono essere imputati al contingente assegnato allo Stato membro di sbarco o di trasbordo.

    2.Previa consultazione dello Stato membro di bandiera o dello Stato membro di sbarco o di trasbordo, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, i quantitativi di pesce da imputare al contingente dello Stato membro di sbarco o trasbordo, dopo aver interpellato i due Stati membri interessati.

    3.Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non dispone più di un contingente corrispondente, si applica l’articolo 37. A tal fine, i quantitativi di pesce catturati, sbarcati o trasbordati in violazione delle norme della politica comune della pesca sono considerati equivalenti al pregiudizio subito, ai sensi di detto articolo, dallo Stato membro di bandiera.”;

    (69)Il titolo VIII è sostituito dal seguente:

    “TITOLO VIII

    ESECUZIONE DELLE NORME

    Articolo 89

    Misure volte a garantire il rispetto delle norme

    1.Fatte salve le loro competenze riguardanti l’avvio di un procedimento penale e l’imposizione di sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di misure amministrative e sanzioni e ne assicurano l’applicazione sistematica, conformemente al loro diritto interno, nei confronti della persona fisica che ha commesso l’infrazione alle norme della politica comune della pesca o della persona giuridica che ne è ritenuta responsabile.

    2.Entro [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 e le comunicano, senza indugio, eventuali successive modifiche delle stesse.

    Articolo 89 bis

    Sanzioni

    1.Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un’infrazione grave alle norme della politica comune della pesca o le persone giuridiche ritenute responsabili di tale tipo di infrazione siano passibili di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.Gli Stati membri assicurano che il livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie stabilite conformemente al presente regolamento e alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale sia sufficientemente severo da scoraggiare ulteriori infrazioni e da privare chi ne è responsabile dei vantaggi economici derivanti o previsti dall’infrazione commessa, fatto salvo il diritto legittimo di esercitare la propria professione. A tal fine si tiene conto delle misure immediate adottate ai sensi dell’articolo 91.

    3.Nel determinare tali sanzioni gli Stati membri tengono conto, in particolare, della gravità dell’infrazione, compresi il livello del danno ambientale arrecato, il valore del danno arrecato alle risorse della pesca, la natura e la portata dell’infrazione, la sua durata o reiterazione o l’accumularsi di infrazioni simultanee.

    4.Gli Stati membri possono applicare un sistema in base al quale la sanzione pecuniaria è commisurata al fatturato della persona giuridica o al vantaggio economico realizzato o perseguito nel commettere l’infrazione.

    Articolo 90

    Infrazioni gravi

    1.Ai fini del presente regolamento, per “infrazione grave” si intende qualsiasi infrazione grave di cui al paragrafo 2 o ritenuta grave ai sensi del paragrafo 3.

    2.Costituisce un’infrazione grave:

    (a)pescare senza licenza, autorizzazione o permesso in corso di validità, rilasciati dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente; o

    (b)falsificare o occultare la marcatura del peschereccio o di un attrezzo da pesca, l’identità o l’immatricolazione del peschereccio; o

    (c)occultare, falsificare o eliminare elementi di prova relativi all’indagine; o

    (d)ostacolare il lavoro dei funzionari o degli osservatori nell’esercizio delle loro funzioni; o

    (e)effettuare il trasbordo senza la necessaria autorizzazione o in luoghi in cui il trasbordo è vietato; o

    (f)condurre operazioni di trasferimento in violazione delle norme della politica comune della pesca o delle misure di conservazione e di gestione applicabili adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca; o

    (g)effettuare il trasbordo da o su navi che praticano la pesca INN quale definita dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, in particolare quelle figuranti nell’elenco delle navi INN dell’Unione o di un’organizzazione regionale di gestione della pesca di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, o effettuare operazioni di trasferimento con tali navi, partecipare a operazioni di pesca congiunte, dar loro assistenza o rifornirle; o

    (h)essere coinvolti nel funzionamento, nella gestione, nella proprietà o essere assunti su navi che praticano la pesca INN quale definita dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, in particolare quelle figuranti nell’elenco delle navi INN dell’Unione o di un’organizzazione regionale di gestione della pesca di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, o fornire servizi ad operatori collegati a una nave che pratica la pesca INN; o

    (i)pescare in una zona di restrizione o di divieto della pesca, o in una zona di ricostituzione di stock ittici, o durante un periodo di divieto della pesca, o senza disporre di un contingente o dopo averlo esaurito o al di là della profondità consentita; o

    (j)praticare la pesca diretta, tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare specie la cui pesca è sospesa o vietata o è oggetto di un periodo di divieto; o

    (k)utilizzare una nave priva di nazionalità e quindi senza bandiera, ai sensi del diritto internazionale; o

    (l)utilizzare attrezzi da pesca vietati; o

    (m)sbarcare in porti di paesi terzi senza la notifica preventiva di cui all’articolo 19 bis del presente regolamento o sbarcare prodotti della pesca provenienti da attività di pesca INN; o

    (n)non trasmettere una dichiarazione di sbarco o una nota di vendita allo Stato membro di bandiera quando lo sbarco delle catture ha avuto luogo nel porto di un paese terzo, o una dichiarazione di trasbordo o una dichiarazione di trasferimento, quando l’operazione ha avuto luogo al di fuori delle acque dell’Unione; o

    (o)falsificare i documenti, le informazioni o i dati richiesti dalle norme della politica comune della pesca o usare documenti, informazioni o dati falsificati o non validi, compresi i documenti, le informazioni e i dati di cui al regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio; o

    (p)svolgere attività commerciali direttamente collegate alla pesca INN, inclusi gli scambi, l’importazione, l’esportazione, la trasformazione, la commercializzazione di prodotti della pesca derivanti da attività di pesca INN; o

    (q)manomettere un motore o i dispositivi per il monitoraggio continuo della potenza del motore della nave allo scopo di aumentarne la potenza al di là di quella massima continua indicata nel certificato del motore.

    3.Costituisce un’infrazione grave a seconda dell’entità dell’infrazione stessa, determinata dall’autorità competente dello Stato membro interessato tenendo conto di uno o più dei criteri alternativi elencati nell’allegato IV:

    (a)non adempiere gli obblighi relativi alla corretta registrazione e comunicazione dei dati sulle attività di pesca, compresi i dati che devono essere trasmessi dal sistema di controllo dei pescherecci e le notifiche preventive, come prescritto dalle norme della politica comune della pesca; o

    (b)non mettere la dichiarazione di cattura o la dichiarazione di sbarco a disposizione del paese terzo e non trasmetterne una copia in formato elettronico agli Stati membri di bandiera, come previsto all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2403(*); o

    (c)utilizzare attrezzi da pesca non conformi; o

    (d)non adempiere gli obblighi previsti dalle norme della politica comune della pesca relativamente all’uso degli attrezzi da pesca; o

    (e)non portare o tenere a bordo del peschereccio, anche ricorrendo alla pratica del rilascio in acqua (slipping), e non effettuare il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di eventuali catture di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore o di catture di specie soggette all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, a meno che il fatto di portare e tenere a bordo e di sbarcare tali catture non sia in contrasto con gli obblighi vigenti, anche per le zone di competenza delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, o a meno che non sia soggetto alle deroghe previste dalle norme della politica comune della pesca per il tipo di pesca o per le zone di pesca a cui tali norme si applicano; o

    (f)svolgere attività di pesca nella zona di competenza di un’organizzazione regionale di gestione della pesca in maniera non conforme alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione o in violazione di dette misure, nel caso in cui tali attività non siano considerate infrazioni gravi ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo; o

    (g)immettere sul mercato prodotti della pesca in violazione delle norme della politica comune della pesca, nel caso in cui tale attività non sia considerata un’infrazione grave ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo; o

    (h)svolgere attività di pesca ricreativa in violazione delle norme della politica comune della pesca o vendere catture effettuate nell’ambito della pesca ricreativa; o

    (i)commettere infrazioni multiple che, nel loro insieme, si configurino come una grave inosservanza delle norme della politica comune della pesca.

    Articolo 91

    Misure di esecuzione immediate in caso di infrazioni gravi

    1.Se una persona fisica è sospettata di aver commesso o è colta in flagrante mentre commetteva un’infrazione grave o se una persona giuridica è sospettata di essere responsabile di tale infrazione grave, gli Stati membri, oltre all’indagine relativa all’infrazione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 85, adottano senza indugio misure immediate e pertinenti in conformità al loro diritto interno, quali:

    (a)la cessazione immediata delle attività di pesca;

    (b)l’immediato dirottamento in un porto;

    (c)il dirottamento del mezzo di trasporto verso un altro luogo a fini di ispezione;

    (d)la costituzione di una garanzia;

    (e)il sequestro degli attrezzi da pesca, delle catture o dei prodotti della pesca o dei proventi realizzati dalla vendita delle catture o dei prodotti della pesca;

    (f)la restrizione o il divieto dell’immissione sul mercato dei prodotti della pesca;

    (g)il fermo temporaneo del peschereccio o del mezzo di trasporto considerati;

    (h)la sospensione dell’autorizzazione di pesca;

    (i)la cessazione temporanea delle attività commerciali.

    2.Le misure di esecuzione immediate di cui al paragrafo 1 sono di natura tale da impedire il perdurare dell’infrazione grave rilevata, da consentire l’avvio di ogni azione necessaria ad assicurare la conservazione degli elementi di prova relativi a tale presunta infrazione grave e da permettere alle autorità competenti di portare a termine la loro indagine.

    3.Lo Stato membro notifica senza indugio allo Stato di bandiera interessato le misure di cui al paragrafo 1, in conformità alle procedure contemplate dal diritto interno.

    Articolo 91 bis

    Sanzioni applicabili alle infrazioni gravi

    1.Fatte salve altre sanzioni applicate conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, in caso di infrazione grave accertata che abbia portato all’ottenimento di prodotti della pesca, gli Stati membri infliggono sanzioni pecuniarie per le quali:

    l’importo minimo è almeno pari a tre volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l’infrazione grave, e

    l’importo massimo è almeno pari a cinque volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l’infrazione grave.

    2.In caso di infrazione grave reiterata che porti all’ottenimento di prodotti della pesca entro un arco temporale di tre anni, gli Stati membri infliggono sanzioni pecuniarie per le quali:

    l’importo minimo è almeno pari a cinque volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l’infrazione grave e

    l’importo massimo è almeno pari a otto volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l’infrazione grave.

    3.Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono calcolati sul valore dei prodotti della pesca in funzione dei prezzi indicati nella piattaforma dell’Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (EUMOFA) al momento dell’accertamento dell’infrazione, se disponibili. Nel caso in cui i prezzi EUMOFA non siano disponibili né pertinenti, si applicano i prezzi nazionali rilevati nelle sale per la vendita all’asta o sui principali mercati internazionali pertinenti per le specie e la zona di pesca interessate, facendo prevalere quelli più elevati.

    4.Qualora l’infrazione grave non abbia portato all’ottenimento di prodotti della pesca, le sanzioni pecuniarie sono stabilite dagli Stati membri conformemente all’articolo 89 bis, a un livello che produca un effetto deterrente simile a quello delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

    Articolo 91 ter

    Sanzioni accessorie

    Le sanzioni di cui agli articoli 89, 89 bis e 91 bis e le misure di cui all’articolo 91 possono essere accompagnate da altre sanzioni o misure dissuasive, in particolare:

    (1)il sequestro del peschereccio o dei pescherecci coinvolti nell’infrazione;

    (2)il fermo temporaneo del peschereccio;

    (3)la confisca del peschereccio o dei pescherecci e degli attrezzi da pesca, delle catture o dei prodotti della pesca vietati;

    (4)la sospensione o la revoca della licenza di pesca o dell’autorizzazione di pesca;

    (5)la riduzione o la revoca dei diritti di pesca;

    (6)l’esclusione temporanea o permanente dal diritto di ottenere nuovi diritti di pesca;

    (7)il divieto temporaneo o permanente di fruire di aiuti o sovvenzioni pubbliche;

    (8)la sospensione o la revoca dello status di operatore economico riconosciuto concesso a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008;

    (9)la cancellazione del certificato della nave dal registro nazionale;

    (10)la sospensione temporanea dell’attività economica o la sua cessazione permanente;

    (11)la revoca temporanea o permanente dell’autorizzazione ad esercitare attività di commercio ittico.

    Articolo 92

    Sistema a punti per infrazioni gravi

    1.Gli Stati membri applicano un sistema a punti per le infrazioni descritte all’articolo 90, fatta eccezione per le infrazioni gravi di cui al paragrafo 1, lettere k) e p), e di cui al paragrafo 2), lettere g) e h), del medesimo articolo.

    2.Se una persona fisica ha commesso un’infrazione grave o una persona giuridica è ritenuta responsabile di tale tipo di infrazione, al titolare della licenza di pesca per il peschereccio interessato è assegnato un numero di punti di penalizzazione calcolato conformemente all’allegato III.

    3.Pur restando associati al titolare della licenza che ha venduto il peschereccio, i punti sono assegnati anche a qualsiasi nuovo titolare della licenza di pesca per il peschereccio in questione qualora questo sia venduto, ceduto o cambi altrimenti proprietà dopo la data dell’infrazione.

    4.Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema a punti in base al quale al comandante della nave è assegnato lo stesso numero di punti del titolare della licenza di pesca a seguito di un’infrazione grave commessa a bordo della nave sotto il suo comando.

    5.Se nel corso di un’ispezione sono rilevate due o più infrazioni gravi commesse dalla stessa persona fisica o giuridica titolare della licenza, sono assegnati i punti previsti per ogni infrazione grave commessa conformemente al paragrafo 2, fino a un massimo di 12 punti per tutte le infrazioni di cui trattasi.

    6.Se il numero totale di punti è pari o superiore a 18, la licenza di pesca e/o il diritto a esercitare il comando di un peschereccio sono automaticamente sospesi per un periodo minimo di due mesi. Tale periodo è fissato a quattro mesi se la sospensione avviene una seconda volta e il numero di punti è pari o superiore a 36, a otto mesi se la sospensione avviene una terza volta e il numero di punti è pari o superiore a 54 e ad un anno se la sospensione avviene una quarta volta e il numero di punti è pari o superiore a 72. Nel caso in cui la sospensione avvenga una quinta volta e il numero di punti sia pari o superiore a 90, la licenza di pesca è revocata a titolo definitivo e il peschereccio non può più essere utilizzato per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine.

    7.L’accumulo di 90 punti da parte del titolare della licenza di pesca o del comandante comporta automaticamente la revoca definitiva della licenza di pesca o del diritto ad esercitare il comando di una nave.

    8.Se il titolare della licenza di pesca o il comandante non commettono infrazioni gravi nei tre anni successivi alla data in cui è stata commessa l’ultima infrazione grave accertata, tutti i punti sono cancellati.

    9.Spetta allo Stato costiero stabilire, ai sensi della legislazione nazionale, se è stata commessa un’infrazione grave nelle sue acque e decidere il numero di punti da assegnare conformemente all’allegato III.

    10.Qualora l’infrazione grave sia rilevata in uno Stato membro diverso dallo Stato di bandiera, i punti assegnati conformemente al presente articolo sono riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

    11.Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti responsabili dell’istituzione del sistema di attribuzione dei punti per le infrazioni gravi, dell’assegnazione del numero di punti adeguato al titolare della licenza di pesca e al comandante e del trasferimento dei punti conformemente al paragrafo 3.

    12.Gli Stati membri provvedono affinché l’applicazione delle procedure nazionali non pregiudichi l’efficacia del sistema a punti.

    13.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 119 bis concernenti:

    (a)la modifica della soglia di punti che comporta automaticamente la sospensione o la revoca a titolo definitivo della licenza di pesca o del diritto ad esercitare il comando di una nave;

    (b)il seguito da dare alla sospensione e alla revoca definitiva della licenza di pesca o del diritto ad esercitare il comando del peschereccio;

    (c)le misure da adottare in caso di attività di pesca illegale durante il periodo di sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca o del diritto ad esercitare il comando del peschereccio;

    (d)le condizioni che giustificano la cancellazione dei punti;

    (e)la registrazione dei comandanti autorizzati ad esercitare attività di pesca.

    14.La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce norme dettagliate riguardanti:

    (a)la notifica delle decisioni riguardanti l’assegnazione dei punti;

    (b)il trasferimento dei punti in caso di trasferimento di proprietà delle navi per le quali sono stati assegnati i punti;

    (c)la cancellazione della licenza di pesca o la revoca del diritto ad esercitare il comando di una nave, per la persona responsabile di un’infrazione grave, dagli elenchi pertinenti;

    (d)gli obblighi di informazione sul sistema a punti istituito dagli Stati membri per i comandanti di pescherecci.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.

    Articolo 92 bis

    Responsabilità delle persone giuridiche

    1.Una persona giuridica è ritenuta responsabile di un’infrazione grave quando questa è stata commessa a suo vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica in questione e che detenga una posizione dominante in seno a tale persona giuridica in virtù:

    (a)del suo potere di rappresentanza di detta persona giuridica,

    (b)del suo potere di assumere decisioni per conto della persona giuridica, oppure

    (c)del suo potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

    2.Una persona giuridica può essere ritenuta responsabile qualora la carenza di sorveglianza o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia consentito a una persona fisica soggetta all’autorità della persona giuridica di commettere un’infrazione grave a vantaggio di quest’ultima.

    3.La responsabilità di una persona giuridica non esclude la possibilità di agire contro le persone fisiche che siano autrici, istigatrici o complici delle infrazioni considerate.

    Articolo 92 ter

    Obbligo di notifica della decisione definitiva

    1.Le autorità dello Stato membro competente in caso di infrazione notificano, senza indugio e in conformità alle procedure contemplate dal diritto interno, agli Stati membri di bandiera, allo Stato membro di cui il trasgressore è cittadino o in cui è registrato e a qualsiasi altro Stato interessato al seguito dei procedimenti amministrativi e di altri procedimenti penali pertinenti o di altre misure adottate, qualsiasi decisione definitiva attinente all’infrazione, compreso il numero di punti assegnati ai sensi dell’articolo 92.

    Esse notificano inoltre alla Commissione europea, senza indugio, le decisioni giudiziarie definitive in caso di infrazioni gravi rilevate nelle acque o nei porti dell’Unione in relazione a pescherecci battenti bandiera di paesi terzi.

    2.Nel caso di una notifica da parte dello Stato membro di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera assegna il numero di punti adeguato al titolare della licenza di pesca e al comandante del peschereccio interessato.

    Articolo 93

    Registro nazionale delle infrazioni

    1.Gli Stati membri inseriscono in un registro nazionale tutte le infrazioni alle norme della politica comune della pesca, presunte e accertate, commesse da navi battenti la loro bandiera o battenti bandiera di un paese terzo o da loro cittadini, con l’indicazione di tutte le decisioni e di tutte le sanzioni applicate e del numero di punti assegnati. Gli Stati membri inseriscono nel registro nazionale anche le infrazioni commesse da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini perseguite in altri Stati membri, previa notifica della decisione definitiva da parte dello Stato membro competente, conformemente all’articolo 92 ter.

    2.Nel dar seguito all’infrazione alle norme della politica comune della pesca, gli Stati membri possono chiedere ad altri Stati membri di fornire le informazioni contenute nei registri nazionali riguardanti le persone e i pescherecci sospettati di aver commesso l’infrazione in questione o colti in flagrante mentre la commettevano.

    3.Se uno Stato membro chiede informazioni riguardanti un’infrazione a un altro Stato membro, quest’ultimo fornisce senza indugio le informazioni pertinenti sulle persone fisiche o giuridiche e sui pescherecci coinvolti nell’infrazione.

    4.I dati contenuti nel registro nazionale delle infrazioni sono conservati unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento, ma in ogni caso per un minimo di cinque anni civili a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è stata registrata l’informazione.

    (*)Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).”;

    (70)al titolo IX è inserito il seguente articolo 93 bis:

    “Articolo 93 bis

    Programmi nazionali di controllo e relazioni annuali

    1.Gli Stati membri istituiscono programmi nazionali di controllo annuali o pluriennali per le ispezioni e il controllo delle norme della politica comune della pesca.

    I programmi nazionali di controllo sono basati sul rischio e sono aggiornati almeno una volta all’anno tenendo conto, in particolare, delle misure di conservazione e di controllo di nuova adozione.

    I programmi nazionali di controllo sono notificati alla Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno e coprono almeno l’anno civile successivo.

    2.Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulle ispezioni e sui controlli eseguiti nell’anno precedente, conformemente ai programmi nazionali di controllo e a norma del presente regolamento.

    3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 119 bis al fine di stabilire i requisiti minimi per i programmi nazionali di controllo e per le relazioni annuali e di fissare parametri di riferimento per i controlli, tenendo conto degli obiettivi della politica comune della pesca, del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici.”;

    (71)all’articolo 95, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    “1.Alcune attività di pesca possono essere soggette a programmi specifici di controllo e ispezione. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione e di concerto con gli Stati membri interessati, quali attività di pesca saranno soggette a tali programmi in funzione delle necessità di controllo specifico e coordinato delle attività di pesca in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.”;

    (72)all’articolo 102, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

    “3.Gli Stati membri interessati informano la Commissione dei risultati dell’indagine e le trasmettono un rapporto redatto entro tre mesi dalla richiesta della Commissione. Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può prorogare tale termine per un periodo ragionevole.

    4.Se l’indagine amministrativa di cui al paragrafo 2 non permette di sanare le irregolarità o se la Commissione identifica carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro nel corso delle verifiche o ispezioni autonome di cui agli articoli 98 e 99 o dell’audit di cui all’articolo 100, la Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce un piano d’azione con lo Stato membro interessato. Lo Stato membro prende tutti i provvedimenti necessari per attuare tale piano d’azione.”;

    (73)l’articolo 104 è così modificato:

    (a)    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    “1.Se uno Stato membro viene meno ai propri obblighi relativi all’attuazione di un piano pluriennale, la Commissione, qualora abbia la prova che tale inosservanza costituisce una grave minaccia per la conservazione di uno stock o gruppo di stock, può, mediante atti di esecuzione, chiudere temporaneamente le attività di pesca interessate dalle carenze riscontrate per lo Stato membro interessato.”;

    (b)    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    “4.La Commissione, mediante atti di esecuzione, revoca la chiusura dopo che lo Stato membro abbia dimostrato, con prove scritte ritenute soddisfacenti dalla Commissione, che l’attività considerata può essere esercitata in modo sostenibile.”;

    (74)l’articolo 105 è così modificato:

    (a)al paragrafo 2, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

    “In caso di superamento di un contingente, di una quota o di una parte di uno stock o di un gruppo di stock assegnati ad uno Stato membro in un determinato anno, la Commissione, nell’anno o negli anni successivi, procede, mediante atti di esecuzione, a detrazioni dal contingente, dalla quota o dalla parte annuale assegnati a tale Stato membro applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:”;

    (b)i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

    “4.In caso di superamento di un contingente, di una quota o di una parte di uno stock o di un gruppo di stock a disposizione di uno Stato membro negli anni precedenti, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, operare detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro al fine di tener conto del livello del superamento.

    5.Se non è possibile procedere a una detrazione a norma dei paragrafi 1 e 2 dal contingente, dalla quota o dalla parte di uno stock o di un gruppo di stock che è stato oggetto di superamento in quanto lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di tale contingente, quota o parte di stock o gruppo di stock, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, operare detrazioni nell’anno o negli anni successivi dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro nella stessa zona geografica, o dello stesso valore commerciale, conformemente al paragrafo 1.

    6.La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate per quanto riguarda la valutazione del contingente modificato rispetto al quale è calcolato il superamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.”;

    (75)l’articolo 106 è così modificato:

    (a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    “1.Se constata che uno Stato membro ha superato lo sforzo di pesca ad esso assegnato, la Commissione, mediante atti di esecuzione, procede a detrazioni dallo sforzo di pesca futuro di tale Stato membro.”;

    (b)al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    “In caso di superamento dello sforzo di pesca di cui dispone uno Stato membro in una zona geografica o per un dato tipo di pesca, la Commissione, nell’anno o negli anni successivi, procede, mediante atti di esecuzione, a detrazioni dallo sforzo di pesca di cui dispone tale Stato membro nella zona geografica o per il tipo di pesca in questione applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:”;

    (c)i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

    “3.Se non è possibile procedere a una detrazione a norma del paragrafo 2 dallo sforzo di pesca massimo consentito per uno stock che è stato oggetto di superamento in quanto lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di tale sforzo di pesca massimo consentito per lo stock in questione, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può operare detrazioni nell’anno o negli anni successivi dallo sforzo di pesca di cui tale Stato membro dispone nella stessa zona geografica, conformemente al paragrafo 2.

    4.La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate per quanto riguarda la valutazione dello sforzo di pesca massimo disponibile rispetto al quale è calcolato il superamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.”;

    (76)l’articolo 107 è così modificato:

    (a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    “1.Se esistono prove dell’inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle norme della politica comune della pesca e del fatto che ciò può costituire una grave minaccia per la conservazione di stock per i quali sono state fissate possibilità di pesca, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può procedere a detrazioni nell’anno o negli anni successivi dai contingenti, dalle quote o dalle parti annuali di uno stock o di un gruppo di stock assegnati a tale Stato membro, applicando il principio di proporzionalità tenuto conto del danno causato agli stock.”;

    (b)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    “4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 119 bis per quanto riguarda il termine entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che l’attività di pesca considerata può essere esercitata in modo sostenibile, la documentazione che lo Stato membro deve accludere alla propria risposta e la determinazione dei quantitativi da detrarre tenuto conto:

    (a)dell’entità e della natura dell’inosservanza,

    (b)della gravità della minaccia per la conservazione,

    (c)del danno causato allo stock dall’inosservanza.”;

    (77)l’articolo 109 è così modificato:

    (a)i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    “1.Gli Stati membri istituiscono una banca dati informatizzata per la convalida dei dati registrati conformemente al presente regolamento. Tale convalida comprende il controllo incrociato, l’analisi e la verifica dei dati.

    2.Gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati registrati conformemente al presente regolamento siano esatti e completi e siano presentati dagli operatori entro i termini previsti dalle norme della politica comune della pesca. In particolare:

    (a)gli Stati membri convalidano i seguenti dati mediante algoritmi e meccanismi informatici automatizzati:

    i) i dati sulla posizione della nave;

    ii) i dati relativi all’attività di pesca, in particolare il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco, la dichiarazione di trasbordo e la notifica preventiva;

    iii) i dati ricavati dalle dichiarazioni di assunzione in carico, dai documenti di trasporto e dalle note di vendita;

    (b)ove applicabile, gli Stati membri convalidano inoltre i dati sopra elencati unitamente ai dati seguenti:

    i) i dati del sistema di rilevamento delle navi;

    ii) i dati relativi agli avvistamenti;

    iii) i dati relativi all’attività di pesca nel quadro degli accordi di pesca di cui all’articolo 3, paragrafo 1;

    iv) i dati relativi alle entrate e alle uscite dalle zone di pesca;

    v) i dati del sistema di identificazione automatica;

    vi) i dati ricavati dalle licenze di pesca e dalle autorizzazioni di pesca;

    vii) i dati ricavati dai rapporti di ispezione e i dati contenuti nel registro nazionale delle infrazioni;

    viii) i dati sulla potenza del motore;

    ix) le relazioni degli osservatori di controllo;

    x) i dati ricavati dai sistemi di telecamere a circuito chiuso installati a bordo dei pescherecci e da altri dispositivi elettronici per il controllo dell’obbligo di sbarco ai sensi dell’articolo 25 bis.”;

    (b)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    “5.Se si riscontra un’incongruenza tra i dati, lo Stato membro interessato effettua e documenta le indagini, le analisi e i controlli incrociati necessari. I risultati delle indagini e la relativa documentazione sono trasmessi alla Commissione su richiesta. Se si ha motivo di sospettare che è stata commessa un’infrazione, lo Stato membro effettua indagini e adotta le misure immediate necessarie ai sensi degli articoli 85 e 91.”;

    (c)il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

    “8.Gli Stati membri predispongono e tengono aggiornato un piano nazionale per l’attuazione del sistema di convalida concernente i dati elencati al paragrafo 2, lettere a) e b), e il seguito da dare alle incongruenze riscontrate. Il piano definisce le priorità degli Stati membri per la convalida dei dati e il seguito da dare successivamente a tali incongruenze, sulla base di un metodo basato sul rischio.”;

    (78)gli articoli 110 e 111 sono sostituiti dai seguenti:

    Articolo 110

    Accesso, conservazione e scambio di dati

    1.Gli Stati membri garantiscono alla Commissione, o all’organismo od organismi da essa designati, l’accesso remoto, in qualsiasi momento e senza preavviso, ai seguenti dati in forma non aggregata, segnatamente:

    (a)ai dati relativi all’attività di pesca:

    i)        dati sulla posizione della nave;

    ii)    dati relativi all’attività di pesca, in particolare giornali di pesca, dichiarazioni di sbarco, dichiarazioni di trasbordo e notifiche preventive;

    iii)    dati ricavati dalle dichiarazioni di assunzione in carico, dai documenti di trasporto e dalle note di vendita;

    iv)    dati sullo sforzo di pesca;

    (b)ad altri dati di controllo:

    i)        dati relativi agli avvistamenti;

    ii)    dati relativi all’attività di pesca nel quadro degli accordi di pesca di cui all’articolo 3, paragrafo 1;

    iii)    dati relativi alle entrate e alle uscite dalle zone di pesca;

    iv)    dati ricavati dalle licenze di pesca e dalle autorizzazioni di pesca;

    v)    rapporti di ispezione;

    vi)    dati sulla potenza del motore;

    vii)    relazioni degli osservatori di controllo;

    viii)    programmi nazionali di controllo;

    ix)    elenco dei funzionari nazionali;

    (a)alla banca dati elettronica, ai fini della verifica della completezza e della qualità dei dati raccolti di cui all’articolo 109;

    (b)al registro nazionale delle infrazioni di cui all’articolo 93.

    2.La Commissione o l’organismo da essa designato possono raccogliere dati, inclusi se necessario quelli personali, per poter adempiere i loro obblighi nel quadro delle norme della politica comune della pesca, in particolare per svolgere ispezioni, verifiche, audit e indagini, o delle norme previste da accordi con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

    3.Gli Stati membri concedono ai funzionari della Commissione o al personale dell’organismo da essa designato l’accesso ai dati di cui al paragrafo 1.

    4.I dati sulla posizione della nave possono essere forniti a organismi scientifici degli Stati membri e dell’Unione per essere utilizzati a fini di ricerca e di consulenza scientifica se non contengono più alcun riferimento ai numeri di identificazione della nave e non consentono l’identificazione di persone fisiche.

    I dati elencati al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), possono essere forniti a organismi scientifici degli Stati membri e dell’Unione e ad Eurostat.

    5.Gli Stati membri istituiscono, implementano e ospitano le banche dati sulla pesca pertinenti in cui sono contenuti i dati di cui al paragrafo 1. L’accesso alle banche dati è garantito, grazie a un accesso sicuro con controllo dell’accesso e profili di utente specifici, unicamente per l’elaborazione di relazioni e statistiche, ispezioni e indagini riguardanti le infrazioni.

    (79)Articolo 111

    Scambio di dati

    1.Ciascuno Stato membro di bandiera provvede allo scambio elettronico diretto delle informazioni pertinenti con gli altri Stati membri e, se del caso, con la Commissione o l’organismo o gli organismi da essa designati, trasmettendo in particolare:

    (a)i dati sulla posizione della nave quando i suoi pescherecci sono presenti nelle acque di un altro Stato membro;

    (b)le informazioni del giornale di pesca quando i suoi pescherecci pescano o effettuano operazioni di sbarco o trasbordo nelle acque di un altro Stato membro;

    (c)le dichiarazioni di sbarco e le dichiarazioni di trasbordo quando tali operazioni sono effettuate in porti di un altro Stato membro;

    (d)la notifica preventiva quando il porto previsto si trova in un altro Stato membro;

    (e)le note di vendita, i documenti di trasporto e le dichiarazioni di assunzione in carico, quando una o più di tali operazioni sono effettuate in un altro Stato membro;

    (f)i rapporti di ispezione e di sorveglianza;

    (g)il registro nazionale delle infrazioni.

    2.Ciascuno Stato membro costiero provvede allo scambio elettronico diretto delle informazioni pertinenti con gli altri Stati membri e, se del caso, con la Commissione o l’organismo o gli organismi da essa designati, trasmettendo in particolare:

    (a)le informazioni delle note di vendita allo Stato membro di bandiera, se la prima vendita proviene da un peschereccio di un altro Stato membro;

    (b)le informazioni della dichiarazione di assunzione in carico, se il pesce è immagazzinato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera o dallo Stato membro di sbarco;

    (c)le informazioni delle note di vendita e nella dichiarazione di assunzione in carico allo Stato membro in cui ha avuto luogo lo sbarco;

    (d)i documenti di trasporto allo Stato membro di bandiera, allo Stato membro di destinazione e allo Stato membro di transito del trasporto;

    (e)i rapporti di ispezione e di sorveglianza;

    (f)il registro nazionale delle infrazioni.”;

    ---------------------------------------------------------------------------------------

    (*)Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).”;

    (80)è inserito il seguente articolo 111 bis:

    Articolo 111 bis

    Condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni in materia di dati

    Ai fini dell’applicazione degli articoli 110 e 111, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme dettagliate riguardanti:

    la qualità dei dati, il rispetto dei termini per la trasmissione dei dati da parte degli operatori e la convalida dei dati, compresi i controlli incrociati, le analisi e le verifiche;

    lo scambio di dati tra Stati membri;

    l’accesso ai dati da parte della Commissione o di un organismo da essa designato;

    l’accesso ai dati da parte di organismi scientifici dell’Unione e di Eurostat;

    l’interoperabilità e la standardizzazione delle banche di dati;

    i dati di cui all’articolo 110, paragrafi 1 e 2, comprese ulteriori garanzie specifiche per il trattamento dei dati personali e le norme di sicurezza applicabili alle banche dati.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.”;

    (81)l’articolo 112 è sostituito dal seguente:

    Articolo 112

    Protezione dei dati personali

    1.I dati elencati all’articolo 110, paragrafo 1, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 1, lettera b), punto viii), e i dati previsti all’articolo 110, paragrafo 2, possono includere dati personali.

    2.La Commissione può trattare i dati personali ai quali ha accesso ai sensi dell’articolo 110, paragrafi 1 e 2, per gli scopi seguenti:

    (a)monitoraggio delle possibilità di pesca, compreso l’utilizzo del contingente;

    (b)convalida dei dati;

    (c)controllo delle attività di pesca effettuate da pescherecci dell’Unione o delle attività di pesca di navi nelle acque dell’Unione;

    (d)monitoraggio dei controlli svolti dagli Stati membri sulle attività di pesca e lungo la catena di approvvigionamento;

    (e)ispezioni, verifiche, audit e indagini;

    (f)preparazione e rispetto degli accordi internazionali e delle misure di conservazione;

    (g)valutazioni strategiche e valutazioni d’impatto;

    (h)ricerca scientifica e consulenza scientifica;

    (i)indagini su denunce e infrazioni.

    3.I dati personali contenuti nelle informazioni di cui all’articolo 110, paragrafi 1 e 2, sono conservati per un periodo massimo di 5 anni, ad eccezione dei dati personali necessari per dar seguito a una denuncia, a un’infrazione, a un’ispezione, a una verifica, a un audit o a un procedimento giudiziario o amministrativo in corso, per i quali è consentito un periodo di conservazione pari a 10 anni. Se le informazioni di cui all’articolo 110, paragrafi 1 e 2, sono conservate per un periodo di tempo più lungo, i dati in esse contenuti sono resi anonimi.

    4.Gli Stati membri sono considerati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 (*), in relazione al trattamento dei dati personali che essi raccolgono a norma del presente regolamento.

    5.Gli Stati membri sono considerati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio(**), in relazione al trattamento dei dati personali che essi raccolgono ai sensi dell’articolo 110, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

    6.La Commissione o un organismo da essa designato e le autorità dello Stato membro garantiscono la sicurezza del trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento. La Commissione o un organismo da essa designato e le autorità dello Stato membro collaborano allo svolgimento dei compiti connessi alla sicurezza.

    7.In particolare, la Commissione adotta le misure necessarie, tra cui un piano di sicurezza, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, al fine di:

    (a)proteggere fisicamente i dati, anche mediante l’elaborazione di piani d’emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;

    (b)impedire che i supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate;

    (c)impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che sia presa visione senza autorizzazione dei dati personali registrati, o che gli stessi siano modificati o cancellati senza autorizzazione;

    (d)impedire che i dati siano trattati, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;

    (e)garantire che le persone autorizzate ad accedere alle banche dati sulla pesca pertinenti abbiano accesso unicamente ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, esclusivamente tramite identità di utente individuali e con modalità di accesso riservato;

    (f)garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi i dati personali e quali dati sono stati trattati nelle banche dati sulla pesca pertinenti, quando, da chi e per quale scopo;

    (g)impedire, in particolare mediante tecniche di cifratura appropriate, che i dati personali vengano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione mentre sono trasmessi da o verso le banche dati sulla pesca pertinenti, oppure durante il trasporto dei supporti di dati;

    (h)controllare l’efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le misure organizzative necessarie riguardanti il controllo interno per garantire l’osservanza del presente regolamento.

    8.Gli Stati membri adottano misure equivalenti a quelle di cui al paragrafo 7 per quanto riguarda la sicurezza del trattamento dei dati personali da parte dalle autorità con diritto di accesso alle banche dati sulla pesca pertinenti.

    (*)Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (**)Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (COM(2017) 8 final del 10.1.2017).”;

    (82)gli articoli 114 e 115 sono sostituiti dai seguenti:

    Articolo 114

    Sito web ufficiale

    Ai fini del presente regolamento, ogni Stato membro istituisce e tiene aggiornato un sito web ufficiale per gli operatori e il pubblico, contenente almeno le informazioni di cui all’articolo 115.

    Articolo 115

    Contenuto del sito web

    Nei rispettivi siti web, gli Stati membri pubblicano senza indugio o inseriscono un link diretto alle seguenti informazioni:

    (a)il nome e l’indirizzo delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di pesca e delle autorizzazioni di pesca di cui all’articolo 7;

    (b)l’elenco dei porti designati ai fini del trasbordo di cui all’articolo 20, con l’indicazione delle ore di apertura;

    (c)un mese dopo l’entrata in vigore di un piano pluriennale e previa approvazione della Commissione, l’elenco dei porti designati di cui all’articolo 43, con l’indicazione delle ore di apertura, e, entro i trenta giorni successivi, le relative condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi delle specie soggette a tale piano per ogni singolo sbarco;

    (d)la decisione di cui all’articolo 53, paragrafo 2, che stabilisce la chiusura della pesca in tempo reale e che definisce chiaramente l’area geografica delle zone di pesca interessate, la durata della chiusura e le condizioni applicabili all’esercizio della pesca in tale zona durante la chiusura;

    (e)i recapiti del punto di contatto per la trasmissione o la presentazione dei giornali di pesca, delle notifiche preventive, delle dichiarazioni di trasbordo, delle dichiarazioni di sbarco, delle note di vendita, delle dichiarazioni di assunzione in carico e dei documenti di trasporto di cui agli articoli 14, 17, 20, 23, 55, 62, 66 e 68;

    (f)una mappa con le coordinate delle zone di chiusura delle attività di pesca in tempo reale di cui all’articolo 54, con l’indicazione della durata della chiusura e delle condizioni applicabili all’esercizio della pesca in tale zona durante la chiusura;

    (g)la decisione di imporre una chiusura delle attività di pesca ai sensi dell’articolo 35 e tutte le informazioni necessarie;

    (h)un elenco delle zone di restrizione della pesca e delle restrizioni corrispondenti;

    (i)un elenco dei pesatori registrati, specificando il porto e l’impianto di pesatura conformemente all’articolo 59 bis.”;

    (83)l’articolo 116 è soppresso;

    (84)all’articolo 117, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    “4.La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire modalità di assistenza reciproca riguardanti:

    (a)la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, i paesi terzi, la Commissione e l’organismo da essa designato;

    (b)i costi connessi all’esecuzione delle richieste di assistenza;

    (c)la designazione dell’autorità unica degli Stati membri;

    (d)la comunicazione delle misure di follow-up adottate dalle autorità nazionali a seguito dello scambio di informazioni;

    (e)la richiesta di assistenza, comprese le richieste di informazioni, di misure e di notifiche amministrative, e la fissazione dei termini di risposta;

    (f)la comunicazione di informazioni senza preventiva richiesta;

    (g)le relazioni degli Stati membri con la Commissione e con i paesi terzi.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.”;

    (85)all’articolo 118, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    “5.La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti il contenuto e il formato delle relazioni degli Stati membri.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 119, paragrafo 2.”;

    (86)l’articolo 119 è sostituito dal seguente:

    Articolo 119

    Procedura di comitato

    1.La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura istituito dall’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale comitato è un comitato a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

    2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    (*)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).”;

    (87)è inserito il seguente articolo 119 bis:

    Articolo 119 bis

    Esercizio della delega

    1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.La delega di potere di cui all’articolo 7, paragrafo 6, all’articolo 9, paragrafo 7, all’articolo 9 bis, paragrafo 4, all’articolo 15 bis, paragrafo 1, all’articolo 17, paragrafo 6, all’articolo 21, paragrafo 6, all’articolo 22, paragrafo 4, all’articolo 24, paragrafo 5, all’articolo 39 bis, paragrafo 4, all’articolo 58, paragrafo 9, all’articolo 59 bis, paragrafo 4, all’articolo 60 bis, paragrafi 1 e 2, all’articolo 73, paragrafo 9, all’articolo 74, paragrafo 6, all’articolo 75, paragrafo 2, all’articolo 92, paragrafo 10, all’articolo 93 bis, paragrafo 3, e all’articolo 107, paragrafo 4, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato.

    3.La delega di potere di cui all’articolo 7, paragrafo 6, all’articolo 9, paragrafo 7, all’articolo 9 bis, paragrafo 4, all’articolo 15 bis, paragrafo 1, all’articolo 17, paragrafo 6, all’articolo 21, paragrafo 6, all’articolo 22, paragrafo 4, all’articolo 24, paragrafo 5, all’articolo 39 bis, paragrafo 4, all’articolo 58, paragrafo 9, all’articolo 59 bis, paragrafo 4, all’articolo 60 bis, paragrafi 1 e 2, all’articolo 73, paragrafo 9, all’articolo 74, paragrafo 6, all’articolo 75, paragrafo 2, all’articolo 92, paragrafo 10, all’articolo 93 bis, paragrafo 3, e all’articolo 107, paragrafo 4, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 6, dell’articolo 9, paragrafo 7, dell’articolo 9 bis, paragrafo 4, dell’articolo 15 bis, paragrafo 1, dell’articolo 17, paragrafo 6, dell’articolo 21, paragrafo 6, dell’articolo 22, paragrafo 4, dell’articolo 24, paragrafo 5, dell’articolo 39 bis, paragrafo 4, dell’articolo 58, paragrafo 9, dell’articolo 59 bis, paragrafo 4, dell’articolo 60 bis, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 73, paragrafo 9, dell’articolo 74, paragrafo 6, dell’articolo 75, paragrafo 2, dell’articolo 92, paragrafo 10, dell’articolo 93 bis, paragrafo 3, e dell’articolo 107, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”;

    (88)l’allegato I è soppresso;

    (89)sono aggiunti gli allegati III e IV figuranti nell’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Modifiche del regolamento (CE) n. 768/2005

    (1)l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    Articolo 1

    Obiettivo

    1.Il presente regolamento istituisce un’Agenzia europea di controllo della pesca (di seguito, l’“Agenzia”), al fine di garantire un livello elevato, uniforme ed efficace di controllo e di conformità alle norme della politica comune della pesca, compresa la sua dimensione esterna.

    2.A tal fine l’Agenzia collabora con gli Stati membri e la Commissione e fornisce loro assistenza tecnica, operativa e scientifica per quanto riguarda i settori di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei limiti del mandato e dei compiti di cui al capitolo II.”;

    (2)l’articolo 3 è così modificato:

    (a)la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    “e)assistere gli Stati membri e la Commissione nell’armonizzare l’applicazione della politica comune della pesca;”;

    (b)la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    “f)contribuire alle attività di ricerca e sviluppo svolte dagli Stati membri e dalla Commissione in materia di tecniche di controllo e ispezione e avviare attività di ricerca e sviluppo concernenti tali tecniche;”;

    (c)è inserita la seguente lettera k):

    “k)assistere la Commissione nell’esecuzione dei compiti ad essa affidati da atti legislativi dell’Unione relativamente agli obiettivi dell’Agenzia.”;

    (3)l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 16

    Scambio e trattamento di dati e informazioni

    1.La Commissione, l’Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri si scambiano i dati e le informazioni pertinenti di cui dispongono sulle attività comuni di controllo e ispezione nelle acque dell’Unione e internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

    2.L’Agenzia adotta, conformemente alla legislazione pertinente dell’Unione, misure intese a garantire un’adeguata protezione della riservatezza delle informazioni ricevute a norma del presente regolamento, conformemente all’articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    3.Il regolamento (UE) 2018/XX del Parlamento europeo e del Consiglio(*) si applica al trattamento dei dati personali effettuato dall’Agenzia.

    4.In relazione al trattamento dei dati personali di cui all’articolo 110, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l’Agenzia è considerata responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/XX.

    5.L’Agenzia effettua il trattamento dei dati personali di cui all’articolo 110, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 allo scopo di coordinare i controlli e le ispezioni, assistere gli Stati membri e la Commissione nello svolgimento dei rispettivi compiti nell’ambito della politica comune della pesca e coordinare le operazioni di contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

    6.I dati personali di cui all’articolo 110, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono conservati per un periodo massimo di 5 anni, ad eccezione dei dati personali necessari per dar seguito a una denuncia, a un’infrazione, a un’ispezione, a una verifica, a un audit o a un procedimento giudiziario o amministrativo in corso, per i quali è consentito un periodo di conservazione pari a 10 anni.

    Se le informazioni sono conservate per un periodo di tempo più lungo, i dati in esse contenuti sono resi anonimi.

    7.Il trasferimento a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale dei seguenti dati personali contenuti nelle informazioni relative alle attività di pesca è effettuato solo in conformità al capo V del regolamento (UE) 2018/XX e nel rispetto dell’accordo concluso con tale paese terzo o delle norme applicabili di tale organizzazione internazionale.

    (*)Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (COM(2017) 8 final del 10.1.2017).”;

    (4)l’articolo 17 bis è sostituito dal seguente:

    Articolo 17 bis

    Funzionari dell’Agenzia assegnati al ruolo di ispettori dell’Unione

    I funzionari dell’Agenzia possono essere assegnati al ruolo di ispettori dell’Unione a norma dell’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1224/2009.”;

    (5)all’articolo 23, il paragrafo 2 è così modificato:

    (a)alla lettera b), la data “30 aprile” è sostituita dalla data “30 giugno”;

    (b)è inserita la seguente lettera:

    “i) garantisce che, nelle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e negli audit interni o esterni, sia dato un seguito adeguato ai risultati delle valutazioni effettuate ai sensi dell’articolo 39 e alle conseguenti raccomandazioni.”;

    (6)l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

    Articolo 26

    Riunioni

    1.Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. L’ordine del giorno è fissato dal presidente, che tiene conto delle proposte dei membri del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo dell’Agenzia.

    2.Il direttore esecutivo e il rappresentante nominato dal comitato consultivo partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto.

    3.Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria almeno una volta all’anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri rappresentati nel consiglio di amministrazione.

    4.Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle sue riunioni un rappresentante delle istituzioni dell’Unione pertinenti.

    5.Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse.

    6.Qualora si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può decidere di esaminare punti specifici all’ordine del giorno in assenza del rappresentante nominato dal comitato consultivo, dei rappresentanti nominati dalle istituzioni dell’Unione pertinenti di cui al paragrafo 4 e della persona o delle persone di cui al paragrafo 5. Le modalità specifiche di applicazione della presente disposizione possono essere stabilite nel regolamento interno.

    7.I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

    8.L’Agenzia svolge le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione.”;

    (7)all’articolo 29, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    “a) elabora i programmi di lavoro preliminari, annuale e pluriennale, e li presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione e degli Stati membri. Adotta le misure necessarie ai fini dell’attuazione dei programmi di lavoro annuale e pluriennale, entro i limiti specificati dal presente regolamento, dalle relative modalità di applicazione e da qualsiasi altra normativa applicabile;”;

    (8)all’articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    “1.Fatti salvi altri tipi di risorse, le entrate dell’Agenzia sono costituite da:

    (a)un contributo dell’Unione iscritto nel bilancio generale dell’Unione europea (sezione “Commissione”);

    (b)oneri per servizi forniti dall’Agenzia agli Stati membri a norma dell’articolo 6;

    (c)oneri per pubblicazioni, corsi di formazione e/o altri servizi forniti dall’Agenzia;

    (d)un finanziamento dell’Unione, sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc ai sensi delle disposizioni finanziarie dell’Agenzia di cui all’articolo 38 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell’Unione.”;

    (9)l’articolo 39 è sostituito dal seguente:

    Articolo 39

    Valutazione

    1.È prevista una valutazione dell’Agenzia entro cinque anni dalla data in cui essa ha assunto le proprie funzioni e, in seguito, ogni cinque anni. La Commissione richiede una valutazione esterna indipendente per esaminare in particolare:

    (a)i risultati conseguiti dall’Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti;

    (b)l’incidenza, l’efficacia e l’efficienza dell’Agenzia e delle sue prassi di lavoro in relazione agli obiettivi, al mandato e ai compiti ad essa affidati;

    2.La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può formulare raccomandazioni alla Commissione in merito a eventuali modifiche del presente regolamento. La relazione di valutazione e le conclusioni sulla relazione sono rese pubbliche.”.

    Articolo 3

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006

    Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è così modificato:

    (1)all’articolo 17, i paragrafi da 2 a 6 sono soppressi;

    (2)all’articolo 20, paragrafo 1, è soppressa la seconda frase;

    (3)l’articolo 21 è soppresso.

    Articolo 4

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1005/2008

    Il regolamento (CE) n. 1005/2008 è così modificato:

    (1)nel titolo del regolamento, negli articoli, nelle intestazioni dei capi e degli articoli e negli allegati, il termine “Comunità” e l’aggettivo corrispondente “comunitario” sono sostituiti, rispettivamente, dai termini “Unione” e “dell’Unione”, con le opportune modifiche grammaticali;

    (2)all’articolo 2, il punto 17 è sostituito dal seguente:

    “17)“avvistamento”: l’osservazione, effettuata dall’autorità competente di uno Stato membro incaricata delle ispezioni in mare, o dal comandante di un peschereccio dell’Unione o di un paese terzo, di un peschereccio impegnato in attività che possono essere considerate pesca INN ai sensi dell’articolo 3;”;

    (3)l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 3

    Pescherecci dediti alla pesca INN

    Si presume che un peschereccio sia impegnato nella pesca INN se risulta che, in violazione delle misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona interessata, ha esercitato una o più attività:

    di cui all’articolo 90, paragrafo 2, lettere da a) a n), del regolamento (CE) n. 1224/2009, o

    considerate infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 3, lettere a), c), e), f) e i), del regolamento (CE) n. 1224/2009.”;

    (4)l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

    Articolo 10

    Procedura di ispezione

    Ai fini della verifica del rispetto delle norme, dei regolamenti e delle misure internazionali di conservazione e di gestione pertinenti, gli Stati membri applicano le disposizioni del titolo VII, capo I, del regolamento (CE) n. 1224/2009.”;

    (5)all’articolo 11, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    “1.Se le informazioni raccolte nel corso dell’ispezione contengono elementi di prova che lo inducono a ritenere che un peschereccio abbia praticato la pesca INN ai sensi dell’articolo 3, il funzionario:

    (1)registra la presunta infrazione nel rapporto di ispezione;

    (2)adotta tutte le misure necessarie per assicurare la conservazione degli elementi di prova relativi alla presunta infrazione;

    (3)trasmette immediatamente il rapporto di ispezione all’autorità competente.

    2.Se l’ispezione fornisce elementi a prova del fatto che un peschereccio di un paese terzo ha praticato la pesca INN ai sensi dell’articolo 3, l’autorità competente dello Stato membro di approdo non autorizza tale peschereccio a procedere allo sbarco o al trasbordo delle catture o ad accedere ai servizi del porto.”;

    (6)sono inseriti i seguenti articoli da 12 bis a 12 sexies:

    Articolo 12 bis

    Sistema informatico integrato di scambio, gestione, conservazione, presentazione e convalida delle informazioni e gestione dei quantitativi nell’ambito del regime di certificazione delle catture per l’importazione e l’esportazione dei prodotti della pesca (CATCH)

    1.Per consentire la gestione, il trattamento, la conservazione e lo scambio integrati delle informazioni e dei documenti necessari ai fini delle verifiche ufficiali, degli accertamenti, dei controlli e di altre attività ufficiali pertinenti riguardanti l’importazione e l’esportazione dei prodotti della pesca, la Commissione istituisce, per il regime di certificazione delle catture, un sistema digitale di gestione delle informazioni (CATCH) conformemente agli articoli da 12 ter a 12 quinquies. Il sistema CATCH è integrato al sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui al regolamento 2017/625(*).

    2.Tutti gli scambi di informazioni relative all’importazione di prodotti della pesca e alle relative verifiche, alla gestione del rischio, agli accertamenti e ai controlli e di documenti quali le dichiarazioni dell’importatore, i certificati di cattura, le dichiarazioni e le autorizzazioni di trasbordo, le dichiarazioni di trasformazione, le richieste o le decisioni, tra l’importatore e le autorità competenti degli Stati membri, tra le autorità competenti degli Stati membri o tra queste ultime e la Commissione, previsti dal presente regolamento, sono effettuati tramite il sistema CATCH.

    3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 54 ter riguardanti i casi e le condizioni in cui è possibile stabilire esenzioni temporanee dall’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.

    4.Le autorità competenti degli Stati membri si avvalgono delle informazioni presentate dagli importatori mediante l’uso del sistema CATCH conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, per la gestione dei quantitativi e, in base alla gestione del rischio, per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti e l’adozione di decisioni, come stabilito al presente capo nonché negli atti delegati e di esecuzione di cui al presente capo e all’articolo 54 bis del presente regolamento.

    Articolo 12 ter

    Funzioni generali del sistema CATCH

    Il sistema CATCH:

    (a)    permette la presentazione, il trattamento, la gestione e lo scambio informatizzati delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per lo svolgimento delle verifiche, la gestione dei rischi, gli accertamenti, i controlli e le decisioni di cui al presente capo, nonché alle relative disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione e negli atti delegati e di esecuzione di cui al presente capo e all’articolo 54 bis del presente regolamento, tra le autorità competenti degli Stati membri, tra queste ultime e la Commissione, nonché, se del caso, tra autorità competenti degli Stati membri e Commissione, da un lato, e autorità competenti degli Stati di bandiera, dei paesi di trasformazione e di altri paesi terzi interessati, importatori ed esportatori, dall’altro;

    (b)    prevede un meccanismo di gestione dei quantitativi mirante a garantire che il peso del prodotto dichiarato dagli importatori per le importazioni rientranti in un unico certificato di cattura non sia superiore al peso registrato e convalidato in tale certificato;

    (c)    prevede la possibilità di scambiare, con le autorità di altri Stati membri e con le autorità doganali degli Stati membri, attraverso lo sportello unico dell’UE, informazioni, dati e documenti pertinenti per l’importazione e l’esportazione dei prodotti della pesca conformemente alle disposizioni contenute nel presente capo e negli atti delegati e di esecuzione di cui al presente capo e all’articolo 54 bis del presente regolamento;

    (d)    prevede la possibilità di gestire e analizzare i rischi con mezzi elettronici.

    Articolo 12 ter

    Funzionamento del sistema CATCH

    In linea con le norme previste per l’IMSOC, la Commissione può adottare atti di esecuzione per il funzionamento del sistema CATCH che stabiliscano:

    (a)le specifiche tecniche di CATCH quale componente del sistema IMSOC, inclusi il meccanismo elettronico di scambio di dati per gli scambi con i sistemi nazionali esistenti, l’identificazione delle norme applicabili, la definizione delle strutture di messaggi, i dizionari dei dati, lo scambio di protocolli e le procedure;

    (b)le norme specifiche di funzionamento di CATCH e dei suoi elementi di sistema al fine di garantire la protezione dei dati personali e la sicurezza dello scambio di informazioni;

    (c)i dispositivi di emergenza da applicare in caso di indisponibilità di una delle funzioni di CATCH;

    (d)in quali casi e a quali condizioni può essere concesso un accesso parziale alle funzioni di CATCH ai paesi terzi e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui all’articolo 13 del presente regolamento e le modalità pratiche di tale accesso;

    (e)le norme in base alle quali i documenti elettronici, compresa la firma elettronica, convalidati o approvati dalle autorità competenti dei paesi terzi possono essere accettati dalle autorità competenti;

    (f)i modelli, i moduli e le norme, inclusi i formati elettronici, per il rilascio dei documenti ufficiali previsti dal presente regolamento, diversi dai facsimili di cui all’allegato II e alla relativa appendice e dal modulo di cui all’allegato IV del presente regolamento.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.

    Articolo 12 ter

    Protezione dei dati personali

    1.Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) e il regolamento (UE) 2018/XX del Parlamento europeo e del Consiglio (***) si applicano quando le informazioni trattate tramite CATCH contengono dati personali quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

    2.In relazione alle loro responsabilità di trasmissione delle informazioni pertinenti al sistema CATCH e al trattamento dei dati personali che potrebbe risultare da tale attività, le autorità competenti degli Stati membri sono considerate responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679.

    3.La Commissione è considerata responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/XX in relazione alla sua responsabilità di gestione del sistema CATCH e al trattamento dei dati personali che potrebbe risultare da tale attività.

    Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che il sistema CATCH sia conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 134 e 135 del regolamento (UE) 2017/625.

    Articolo 12 sexies

    Sicurezza dei dati

    (7)Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che il sistema CATCH sia conforme alle norme in materia di sicurezza dei dati ai sensi degli articoli 134 e 136 del regolamento (UE) 2017/625.”;

    (8)all’articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    “2.Per importare i prodotti della pesca facenti parte di un’unica spedizione e trasformati in un paese terzo, l’importatore presenta alle autorità dello Stato membro di importazione una dichiarazione redatta dallo stabilimento di trasformazione di tale paese terzo e approvata dalle sue autorità competenti conformemente al modulo riportato nell’allegato IV:

    (a)contenente una descrizione esatta dei prodotti trasformati e non trasformati e indicante i rispettivi quantitativi;

    (b)indicante che i prodotti sono stati trasformati nel paese terzo a partire da catture accompagnate dal o dai certificati di cattura convalidati dallo Stato di bandiera; e

    (c)accompagnata:

    i)    dal o dai certificati di cattura originali qualora la totalità delle catture in questione sia stata utilizzata per la trasformazione dei prodotti della pesca esportati in un’unica spedizione; o

    ii)    da una copia del o dei certificati di cattura originali qualora parte delle catture in questione sia stata utilizzata per la trasformazione dei prodotti della pesca esportati in un’unica spedizione.

    Al fine di agevolare gli scambi commerciali, l’approvazione della dichiarazione da parte delle autorità competenti non è richiesta se:

    (d)i prodotti della pesca considerati sono catturati da pescherecci battenti bandiera del paese di trasformazione; e

    (e)l’autorità competente per l’approvazione è identica all’autorità dello Stato di bandiera competente per la convalida del certificato di cattura notificato alla Commissione in conformità all’articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento.

    Qualora le specie in questione formino oggetto di un sistema di documentazione delle catture di un’organizzazione regionale di gestione della pesca riconosciuto ai sensi dell’articolo 13, la dichiarazione può essere sostituita dal certificato di riesportazione di tale sistema di documentazione delle catture, a condizione che il paese terzo di trasformazione abbia adempiuto adeguatamente ai suoi obblighi di notifica.

    (*) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

    (**) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (***) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (COM(2017) 8 final del 10.1.2017).”;

    (9)all’articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    “1.Tramite il sistema CATCH, l’importatore di prodotti della pesca nell’Unione presenta per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è destinato ad essere importato il certificato di cattura ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, unitamente alle informazioni riguardanti il trasporto specificate nell’appendice dell’allegato II, alla dichiarazione dello stabilimento di trasformazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, e ad altre informazioni di cui agli articoli 12, 14 e 17. Il certificato di cattura, unitamente alle informazioni riguardanti il trasporto, alla dichiarazione dello stabilimento di trasformazione e alle altre informazioni ai sensi degli articoli 12 e 14, deve essere presentato almeno tre giorni lavorativi prima dell’ora prevista di arrivo al luogo di entrata nel territorio dell’Unione. Il termine di tre giorni lavorativi può essere adattato in funzione del tipo di prodotto della pesca, della distanza dal luogo di entrata nel territorio dell’Unione o del mezzo di trasporto utilizzato. Le suddette autorità competenti controllano, in base alla gestione del rischio, tutta la documentazione presentata, in particolare il certificato di cattura, sulla scorta delle informazioni contenute nella notifica trasmessa dallo Stato di bandiera a norma degli articoli 20 e 22.”;

    (10)all’articolo 27, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

    “8.I pescherecci dell’Unione non sono iscritti nell’elenco UE delle navi INN se lo Stato membro di bandiera ha adottato misure ai sensi del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1224/2009 contro violazioni che costituiscono infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, fatte salve le misure adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.”;

    (11)l’intestazione del capo IX è sostituita dalla seguente:

    “CAPO IX

    PROCEDIMENTO ED ESECUZIONE”;

    (12)l’articolo 42 è sostituito dal seguente:

    Articolo 42

    Infrazioni gravi

    Ai fini del presente regolamento, per “infrazione grave” si intende qualsiasi infrazione di cui all’articolo 90, paragrafo 2, lettere da a) a n) e lettere o) e p), del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ritenute gravi ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 3, lettere a), c), e), f) e i), del medesimo regolamento.”;

    (13)è inserito il seguente articolo 42 bis:

    Articolo 42 bis

    Procedimento in caso di infrazioni gravi

    Fatti salvi l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 50 del presente regolamento, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 1224/2009 qualora sia rilevata un’infrazione grave.”;

    (14)l’articolo 43 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 43

    Misure volte a garantire il rispetto delle norme

    1.Fatte salve le loro competenze riguardanti l’avvio di un procedimento penale e l’imposizione di sanzioni penali, gli Stati membri, conformemente al loro diritto interno, applicano sistematicamente misure amministrative e sanzioni nei confronti della persona fisica che ha commesso o della persona giuridica ritenuta responsabile dell’infrazione grave quale definita nel presente regolamento.

    2.Se una persona fisica è sospettata di aver commesso o è colta in flagrante mentre commetteva un’infrazione grave o se una persona giuridica è sospettata di essere responsabile di tale infrazione grave a norma del presente regolamento, gli Stati membri, in conformità al loro diritto interno, adottano senza indugio misure immediate e pertinenti ai sensi dell’articolo 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    3.Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un’infrazione grave o le persone giuridiche ritenute responsabili di un’infrazione grave siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 89 bis, 91 bis, 91 ter e 92 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri applicano inoltre le misure di cui all’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009.”;

    (15)gli articoli da 44 a 47 sono soppressi;

    (16)sono inseriti i seguenti articoli 54 bis e 54 ter:

    Articolo 54 bis

    Modifica degli allegati

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 54 ter per modificare l’allegato II, unitamente alla relativa appendice, e l’allegato IV, al fine di tener conto degli sviluppi internazionali riguardanti i sistemi di documentazione delle catture, degli sviluppi scientifici e dei progressi tecnici, nonché per apportare gli adeguamenti necessari ai fini dell’implementazione del sistema CATCH.

    Articolo 54 ter

    Esercizio della delega

    1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.La delega di potere di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 3, e all’articolo 54 bis è conferita per una durata indeterminata.

    3.La delega di potere di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 3, e all’articolo 54 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, e dell’articolo 54 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”;

    (17)l’allegato II e la relativa appendice sono sostituiti dal testo riportato nell’allegato II del presente regolamento;

    (18)nell’allegato IV, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    “Confermo che i prodotti della pesca trasformati: ... (descrizione del prodotto e codice della nomenclatura combinata) sono stati ottenuti da catture di cui al o ai seguenti certificati di cattura:”.

    Articolo 5
    Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139

    Gli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2016/1139 sono soppressi.

    Articolo 6
    Entrata in vigore 

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Gli articoli 1, 3, 4 e 5 si applicano a decorrere dal [24 mesi dopo la data di entrata in vigore].

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    Il presidente    Il presidente

    (1)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
    (2)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
    (3)    Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
    (4)    Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (GU L 268 del 29.10.2008, pag. 1).
    (5)    Regolamento (UE) n. 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).
    (6)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
    (7)    COM(2017) 192 final.
    (8)    SWD(2017) 134 final.
    (9)    Relazione speciale della Corte dei conti dal titolo “Controllo della pesca nell’UE: occorre intensificare gli sforzi”.
    (10)    Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 su “Come rendere omogenei i controlli sulla pesca in Europa” - http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0407+0+DOC+XML+V0//IT.
    (11)    Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 8/2017 della Corte dei conti europea - http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13323-2017-INIT/it/pdf.
    (12)    https://www.efca.europa.eu/sites/default/files/EFCA%20Evaluation%20-%20Issuing%20of%20Recommendations.pdf
    (13)     https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/xiv3acontrol_of_eu_fisheries.pdf
    (14)    Regolamento (UE) n. 1379/2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
    (15)    JOIN(2016) 49 final.
    (16)     COM(2018) 28 final del 16.1.2018 .
    (17)    SWD(2017) 155 final - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Strategia per il mercato unico digitale in Europa.
    (18)    COM(2017) 623 final - http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:32f72786-b980-11e7-a7f8-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
    (19)    COM(2017) 192 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2017:192:FIN
    (20)    SWD(2017) 134 final http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2c2f2554-0faf-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
    (21)    https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-fisheries-control-regulation_it
    (22)    https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_it
    (23)    Consultabile a questo indirizzo : http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&language=it
    (24)     Consultabile a questo indirizzo: https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_it
    (25)    Il parere del comitato per il controllo normativo sarà pubblicato unitamente alla relazione sulla valutazione d’impatto e alla proposta della Commissione nel registro online dei documenti della Commissione (consultabile a questo indirizzo : http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&language=it ).
    (26)    GU C del , pag. .
    (27)    GU C del , pag. .
    (28)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
    (29)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
    (30)    Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
    (31)    Regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio (GU L 133 del 29.5.2015, pag. 1).
    (32)    Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
    (33)    Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di tracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale (GU L 242 del 20.9.2011, pag. 2).
    (34)    Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
    (35)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
    (36)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (COM(2017) 8 final del 10.1.2017).
    (37)    Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
    (38)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
    (39)    Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
    (40)    Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).
    (41)    Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).
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    Bruxelles, 30.5.2018

    COM(2018) 368 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

    che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca

    {SEC(2018) 267 final}
    {SWD(2018) 279 final}
    {SWD(2018) 280 final}


    ALLEGATO I

    Al regolamento (CE) n. 1224/2009 sono aggiunti gli allegati III e IV seguenti

    ALLEGATO III

    PUNTI DA ASSEGNARE AI TITOLARI DI LICENZE DI PESCA DELL’UNIONE O AI COMANDANTI DELL’UNIONE PER LE INFRAZIONI GRAVI

    N.

    Infrazione grave

    Punti

    1

    Non adempiere gli obblighi riguardanti la corretta registrazione e comunicazione dei dati sulle attività di pesca, compresi i dati trasmessi dal sistema di controllo dei pescherecci e le notifiche preventive, come prescritto dalle norme della politica comune della pesca.

    3

    2 

    Non mettere la dichiarazione di cattura o la dichiarazione di sbarco a disposizione del paese terzo e non trasmetterne una copia in formato elettronico agli Stati membri di bandiera, come previsto all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2403.

    3

    3

    Non trasmettere la dichiarazione di sbarco o la nota di vendita allo Stato membro di bandiera quando lo sbarco delle catture ha avuto luogo nel porto di un paese terzo, o la dichiarazione di trasbordo o la dichiarazione di trasferimento, quando l’operazione ha avuto luogo al di fuori delle acque dell’Unione.

    3

    4

    Utilizzare attrezzi da pesca non conformi.

    4

    5

    Non adempiere gli obblighi previsti dalle norme della politica comune della pesca relativamente all’uso degli attrezzi da pesca.

    4

    6

    Manomettere un motore o i dispositivi per il monitoraggio continuo della potenza del motore allo scopo di aumentarne la potenza al di là di quella massima continua indicata nel certificato del motore.

    5

    7

    Falsificare o occultare la marcatura del peschereccio o di un attrezzo da pesca, l’identità o l’immatricolazione del peschereccio;

    5

    8

    Falsificare i documenti, le informazioni o i dati richiesti dalle norme della politica comune della pesca o usare documenti, informazioni o dati falsificati o non validi, compresi i documenti, le informazioni e i dati di cui al regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.

    5

    9

    Occultare, falsificare o eliminare elementi di prova relativi all’indagine.

    5

    10

    Commettere infrazioni multiple che, nel loro insieme, si configurino come una grave inosservanza delle misure di conservazione e di gestione.

    5

    11

    Non portare o tenere a bordo del peschereccio, anche ricorrendo alla pratica del rilascio in acqua (slipping), e non effettuare il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di eventuali catture di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore o di catture di specie soggette all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, a meno che il fatto di portare e tenere a bordo e di sbarcare tali catture non sia in contrasto con gli obblighi vigenti, anche per le zone di competenza delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, o a meno che non sia soggetto alle deroghe previste dalle norme della politica comune della pesca per il tipo di pesca o per le zone di pesca a cui tali norme si applicano.

    5

    12

    Svolgere attività di pesca nella zona di competenza di un’organizzazione regionale di gestione della pesca in maniera non conforme alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione o in violazione di dette misure.

    5

    13

    Condurre operazioni di trasferimento in violazione delle norme della politica comune della pesca o delle misure di conservazione e di gestione applicabili adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca.

    5

    14

    Sbarcare in porti di paesi terzi senza la notifica preventiva di cui all’articolo 19 bis del presente regolamento o sbarcare prodotti della pesca provenienti da attività di pesca INN.

    5

    15

    Utilizzare attrezzi da pesca vietati.

    6

    16

    Pescare in una zona di restrizione o di divieto della pesca, o in una zona di ricostituzione di stock ittici, o durante un periodo di divieto della pesca, o senza disporre di un contingente o dopo averlo esaurito o al di là della profondità consentita.

    6

    17

    Pescare senza licenza, autorizzazione o permesso in corso di validità, rilasciati dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente.

    7

    18

    Praticare la pesca diretta, tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare specie la cui pesca è sospesa o vietata o è oggetto di un periodo di divieto.

    7

    19

    Ostacolare il lavoro dei funzionari o degli osservatori nell’esercizio delle loro funzioni.

    7

    20

    Effettuare il trasbordo da o su navi che praticano la pesca INN quale definita dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, in particolare quelle figuranti nell’elenco delle navi INN dell’Unione o di un’organizzazione regionale di gestione della pesca di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, o effettuare operazioni di trasferimento con tali navi, partecipare a operazioni di pesca congiunte, dar loro assistenza o rifornirle.

    7

    21

    Effettuare il trasbordo senza la necessaria autorizzazione o in luoghi in cui il trasbordo è vietato.

    7

    22

    Essere coinvolti nel funzionamento, nella gestione, nella proprietà o essere assunti su navi che praticano la pesca INN quale definita dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, in particolare quelle figuranti nell’elenco delle navi INN dell’Unione o di un’organizzazione regionale di gestione della pesca di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.

    7



    ALLEGATO IV 1

    Criteri alternativi per la definizione di un’infrazione grave, in conformità dell’articolo 90, paragrafo 3, del presente regolamento

    Attività

    Criteri

    Articolo 90, paragrafo 3, lettera a)    

    Non adempiere gli obblighi relativi alla corretta registrazione e comunicazione dei dati sulle attività di pesca, compresi i dati che devono essere trasmessi dal sistema di controllo dei pescherecci e le notifiche preventive, come prescritto dalle norme della politica comune della pesca.

    Articolo 90, paragrafo 3, lettera b)    

    Non mettere la dichiarazione di cattura o la dichiarazione di sbarco a disposizione del paese terzo e non trasmetterne una copia in formato elettronico agli Stati membri di bandiera, come previsto all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2403.

    Articolo 90, paragrafo 3, lettera e)    

    Non portare o tenere a bordo del peschereccio, anche ricorrendo alla pratica del rilascio in acqua (slipping), e non effettuare il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di eventuali catture di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore o di catture di specie soggette all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, a meno che il fatto di portare e tenere a bordo e di sbarcare tali catture non sia in contrasto con gli obblighi vigenti, anche per le zone di competenza delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, o a meno che non sia soggetto alle deroghe previste dalle norme della politica comune della pesca per il tipo di pesca o per le zone di pesca a cui tali norme si applicano.

    Articolo 90, paragrafo 3, lettera f)    

    Svolgere attività di pesca nella zona di competenza di un’organizzazione regionale di gestione della pesca in maniera non conforme alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione o in violazione di dette misure.

    - le catture connesse alla presunta infrazione sono state prelevate:

    in una zona di divieto; o

    al di là della profondità consentita;

    - si tratta della seconda infrazione rilevata nel corso dei dodici mesi precedenti;

    - le catture connesse alla presunta infrazione rappresentano quantitativi pari o superiori al doppio dei margini di tolleranza di cui all’articolo 14, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento;

    - le catture connesse alla presunta infrazione corrispondono:

    a) a quantitativi superiori a 100 kg o al 20% dei quantitativi totali indicati nel giornale di pesca o nella dichiarazione di sbarco o di trasbordo, oppure

    b) al 10% del valore totale dei prodotti della pesca,

    quando l’infrazione riguarda una delle specie seguenti:

     tutte le specie soggette a taglie minime di riferimento per la conservazione nell’ambito delle norme della politica comune della pesca;

     tutte le specie soggette all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

     tutte le specie soggette a possibilità di pesca nell’ambito delle norme della politica comune della pesca;

     tutte le specie oggetto di piani pluriennali;

     tutte le specie la cui pesca è sospesa o vietata o è oggetto di un periodo di divieto;

     tutte le specie regolamentate da un’organizzazione regionale di gestione della pesca.

    Articolo 90, paragrafo 3, lettera g)    

    Immettere sul mercato prodotti della pesca in violazione delle norme della politica comune della pesca

    - la presunta infrazione è la seconda rilevata nel corso dei dodici mesi precedenti;

    - la presunta infrazione è connessa alla commercializzazione di prodotti della pesca INN effettuata intenzionalmente o in violazione del regolamento INN;

    - la vendita diretta è stata effettuata in un centro d’asta non registrato o è destinata a un acquirente non registrato, come indicato all’articolo 59 del presente regolamento;

    - la compilazione o la presentazione delle note di vendita non è conforme all’articolo 62 del presente regolamento, anche per quanto riguarda l’obbligo di registrare e trasmettere tutti i dati per via elettronica;

    - le catture connesse alla presunta infrazione corrispondono a quantitativi superiori a 100 kg o al 20% dei quantitativi totali indicati nel giornale di pesca o nella dichiarazione di sbarco o di trasbordo, o a un valore pari al 10% del valore totale dei prodotti della pesca, quando l’infrazione riguarda una delle specie seguenti:

     tutte le specie soggette a taglie minime di riferimento per la conservazione nell’ambito delle norme della politica comune della pesca;

     tutte le specie soggette all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

     tutte le specie soggette a possibilità di pesca nell’ambito delle norme della politica comune della pesca;

     tutte le specie oggetto di un piano pluriennale;

     tutte le specie la cui pesca è sospesa o vietata o è oggetto di un periodo di divieto;

     tutte le specie regolamentate da un’organizzazione regionale di gestione della pesca.

    Articolo 90, paragrafo 3, lettera c)    

    Utilizzare attrezzi da pesca non conformi.

    Articolo 90, paragrafo 3, lettera d)

    Non adempiere gli obblighi previsti dalle norme della politica comune della pesca relativamente all’uso degli attrezzi da pesca.

    - le catture connesse alla presunta infrazione sono state prelevate:

    in una zona di divieto; o

    al di là della profondità consentita;

    - è utilizzato uno dei seguenti attrezzi:

     pesca con esplosivi

     reti da posta derivanti vietate

    - il numero di attrezzi autorizzati supera di 2 unità il numero di attrezzi autorizzati a bordo dei pescherecci;

    - la presunta infrazione è la seconda rilevata nel corso dei dodici mesi precedenti;

    - le catture connesse alla presunta infrazione rappresentano quantitativi pari o superiori al doppio dei margini di tolleranza di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del presente regolamento;

    - le catture connesse alla presunta infrazione corrispondono a quantitativi superiori a 100 kg o al 20% dei quantitativi totali indicati nel giornale di pesca o nella dichiarazione di sbarco o di trasbordo, o a un valore pari al 10% del valore totale dei prodotti della pesca, quando l’infrazione riguarda una delle specie seguenti:

     tutte le specie soggette a taglie minime di riferimento per la conservazione nell’ambito delle norme della politica comune della pesca;

     tutte le specie soggette all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

     tutte le specie soggette a possibilità di pesca nell’ambito delle norme della politica comune della pesca;

     tutte le specie oggetto di un piano pluriennale;

     tutte le specie la cui pesca è sospesa o vietata o è oggetto di un periodo di divieto;

     tutte le specie regolamentate da un’organizzazione regionale di gestione della pesca.

    Articolo 90, paragrafo 3, lettera h)

    Svolgere attività di pesca ricreativa in violazione delle norme della politica comune della pesca o vendere catture effettuate nell’ambito della pesca ricreativa;

    - le catture connesse alla presunta infrazione sono state prelevate:

     in una zona di divieto; o

     al di là della profondità consentita;

    - la presunta infrazione è la terza rilevata nel corso dei dodici mesi precedenti;

    - le catture connesse alla presunta infrazione corrispondono a quantitativi superiori a 5 kg, quando l’infrazione riguarda una delle specie seguenti:

     tutte le specie soggette a taglie minime di riferimento per la conservazione nell’ambito delle norme della politica comune della pesca;

     tutte le specie soggette all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

     tutte le specie soggette a possibilità di pesca nell’ambito delle norme della politica comune della pesca;

     tutte le specie oggetto di un piano pluriennale;

    tutte le specie la cui pesca è sospesa o vietata o è oggetto di un periodo di divieto.

    Articolo 90, paragrafo 3, lettera i)    

    Commettere infrazioni multiple che, nel loro insieme, si configurino come una grave inosservanza delle misure di conservazione e di gestione.

    Il numero di infrazioni simultanee, che prese singolarmente non sono considerate infrazioni gravi, è superiore a 3.

    ALLEGATO II

    L’allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 e la relativa appendice sono sostituiti dai seguenti:

    ALLEGATO II – Certificato di cattura dell’Unione europea e certificato di riesportazione

       (i) CERTIFICATO DI CATTURA DELL’UNIONE EUROPEA

    Numero di documento

    Autorità di convalida

    1. Nome

    Indirizzo

    Tel.
    Fax

    2. Nome del peschereccio

    Bandiera - porto e numero di immatricolazione

    Indicativo di chiamata

    Numero IMO/Lloyd’s (eventuale)

    Numero della licenza di pesca — data limite di validità

    N. Inmarsat, n. di fax, n. di telefono, indirizzo e-mail (eventuale)

    3. Descrizione del prodotto

    Tipo di trasformazione autorizzata a bordo

    4. Riferimenti alle misure di conservazione e di gestione applicabili

    Specie

    Codice del prodotto

    Zona(e) e date di cattura

    Peso vivo stimato (peso netto del pesce in kg)

    Peso vivo stimato da sbarcare (peso netto del pesce in kg)

    Peso sbarcato verificato (peso netto in kg)

    5. Nome del comandante del peschereccio - firma - timbro

    6. Dichiarazione di trasbordo in mare
    Nome del comandante del peschereccio

    Firma e data

    Data/zona/posizione del trasbordo

    Peso stimato (kg)

    Comandante della nave ricevente

    Firma

    Nome della nave

    Indicativo di chiamata

    Numero IMO/Lloyd’s
    (eventuale)

    7. Autorizzazione di sbarco e/o di trasbordo all’interno di una zona portuale

    Nome

    Autorità

    Firma

    Indirizzo

    Tel.

    Porto di sbarco (se pertinente)

    Data di sbarco (se pertinente)

    Timbro

    Porto di trasbordo (se pertinente)

    Data di trasbordo (se pertinente) 

    Timbro

    8. Nome e indirizzo dell’esportatore

    Firma

    Data

    Timbro

    9. Convalida dell’autorità dello Stato di bandiera

    Nome/qualifica

    Firma

    Data

    Timbro

    10. Informazioni riguardanti il trasporto: cfr. appendice

    11. Dichiarazione dell’importatore

    Società, nome, indirizzo, numero EORI e coordinate dell’importatore (specificare in dettaglio)

    Firma

    Data

    Timbro

    Società, nome, indirizzo, numero EORI e coordinate del rappresentante dell’importatore (specificare in dettaglio)

    Firma

    Data

    Timbro

    Descrizione del prodotto

    Codice NC

    Descrizione del prodotto

    Peso netto in kg

    Peso netto del pescato in kg

    Documento a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008

    Sì/no (a seconda del caso)

    Riferimenti

    Documento a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008

    Sì/no (a seconda del caso)

    Riferimenti

    Stato membro e ufficio di importazione

    Mezzo di trasporto all’arrivo (aereo, veicolo, nave, treno)

    Riferimento del documento di trasporto

    Ora prevista di arrivo (in caso di presentazione a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008)

    Numero di dichiarazione doganale (eventuale)

    Numero DVCE (se disponibile)

    12. Controllo all’importazione Autorità

    Luogo

    Importazione autorizzata(*)

    Importazione sospesa(*)

    Verifica richiesta - data

    13. Rifiuto del certificato di cattura

    Certificato di cattura rifiutato sulla base di:

    (*)

    Articolo 18, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 18, paragrafo 1, lettera c)

    Articolo 18, paragrafo 1, lettera d)

    Articolo 18, paragrafo 1, lettera e)

    Articolo 18, paragrafo 1, lettera f)

    Articolo 18, paragrafo 1, lettera g)

    Articolo 18, paragrafo 2, lettera a)

    Articolo 18, paragrafo 2, lettera b)

    Articolo 18, paragrafo 2, lettera c)

    Articolo 18, paragrafo 2, lettera d)

    (*) Barrare la casella corrispondente

    3. Autorità

    4. Controllo alla riesportazione

    (*) Barrare la casella corrispondente



    Appendice

    INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO

    1. Paese di esportazione

    Porto/aeroporto/altro luogo di partenza

    2. Firma dell’esportatore 

    Nome e bandiera della nave

    Numero di volo / lettera di trasporto aereo

    Nazionalità e numero di immatricolazione dell’autocarro

    Lettera di vettura ferroviaria

    Altro documento di trasporto

    Numero(i) di container

    elenco allegato

    Nome

    Indirizzo

    Firma

    (1)

    Gli importi di cui al presente allegato sono calcolati sul valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l’infrazione in funzione dei prezzi indicati nella piattaforma dell’EUMOFA al momento dell’accertamento dell’infrazione, se disponibili. Nel caso in cui i prezzi EUMOFA non siano disponibili né pertinenti, si applicano i prezzi nazionali o i prezzi rilevati sui principali mercati internazionali pertinenti per le specie interessate, facendo prevalere quelli più elevati.

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