This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013CJ0528
Léger
Léger
Causa C‑528/13
Geoffrey Léger
contro
Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
e
Établissement français du sang
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Strasbourg)
«Rinvio pregiudiziale — Sanità pubblica — Direttiva 2004/33/CE — Requisiti tecnici relativi al sangue e agli emocomponenti — Donazione di sangue — Criteri di idoneità per i donatori — Criteri di esclusione permanente o temporanea — Persone il cui comportamento sessuale le espone ad un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue — Uomo che ha avuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 21, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1 — Orientamento sessuale — Discriminazione — Giustificazione — Proporzionalità»
Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 aprile 2015
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Interpretazione uniforme – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Presa in considerazione dell’economia generale e della finalità della normativa
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/98, considerando 24; Direttiva della Commissione 2004/33, allegato III, punti 2.1 e 2.2.2)
Diritto dell’unione europea – Interpretazione – Metodi – Rispetto dei diritti fondamentali – Parità di trattamento – Divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21, § 1)
Sanità pubblica – Prodotti del sangue – Direttiva 2004/33 – Criteri di esclusione permanente per i candidati a donazioni allogeniche – Normativa nazionale che prevede una controindicazione permanente alla donazione di sangue per gli uomini che abbiano avuto rapporti sessuali con persone dello stesso sesso – Discriminazione fondata sull’orientamento sessuale – Giustificazione – Tutela della sanità pubblica – Presupposti – Rispetto del principio di proporzionalità – Verifica da parte del giudice nazionale
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 21, § 1, e 52, § 1; direttiva della Commissione 2004/33, allegati II, parte B, punto 2, e III, punto 2.1)
V. il testo della decisione.
(v. punti 31‑38)
Gli imperativi della tutela dei diritti fondamentali vincolano gli Stati membri allorché questi attuano la normativa dell’Unione, cosicché tali Stati sono tenuti ad applicare la normativa in questione con modalità che non violino gli imperativi suddetti. In tale contesto, gli Stati membri devono, in particolare, fare in modo di non basarsi su un’interpretazione di un testo di diritto derivato la quale si ponga in conflitto con i summenzionati diritti fondamentali.
A questo proposito, l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclama che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sull’orientamento sessuale. Tale disposizione è un’espressione particolare del principio di parità di trattamento, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dall’articolo 20 della Carta.
(v. punti 41, 48)
Il punto 2.1 dell’allegato III della direttiva 2004/33, che applica la direttiva 2002/98 relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti, deve essere interpretato nel senso che il criterio di esclusione permanente dalla donazione di sangue di cui a tale disposizione e relativo al comportamento sessuale ricomprende l’ipotesi in cui uno Stato membro, considerata la situazione in esso esistente, preveda una controindicazione permanente alla donazione di sangue per gli uomini che hanno avuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso, laddove sia dimostrato, sulla base delle conoscenze e dei dati medici, scientifici ed epidemiologici attuali, che un simile comportamento sessuale espone dette persone ad un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue e che, nel rispetto del principio di proporzionalità, non esistono tecniche efficaci di individuazione di queste malattie infettive o, in difetto di tali tecniche, metodi meno restrittivi rispetto ad una siffatta controindicazione per garantire un livello elevato di protezione della salute dei riceventi. Spetta al giudice nazionale verificare se, nello Stato membro di cui trattasi, tali condizioni siano rispettate.
A tal fine, al giudice del rinvio spetta segnatamente verificare se il questionario e l’intervista personale a cura del personale sanitario, previsti dall’allegato II, parte B, punto 2, della direttiva 2004/33, possano consentire di identificare in modo più preciso i comportamenti che presentano un rischio per la salute dei riceventi, al fine di stabilire una controindicazione meno restrittiva rispetto ad una controindicazione permanente per tutta la categoria costituita dagli uomini che hanno avuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso.
(v. punti 66, 69 e dispositivo)
Causa C‑528/13
Geoffrey Léger
contro
Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
e
Établissement français du sang
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Strasbourg)
«Rinvio pregiudiziale — Sanità pubblica — Direttiva 2004/33/CE — Requisiti tecnici relativi al sangue e agli emocomponenti — Donazione di sangue — Criteri di idoneità per i donatori — Criteri di esclusione permanente o temporanea — Persone il cui comportamento sessuale le espone ad un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue — Uomo che ha avuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 21, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1 — Orientamento sessuale — Discriminazione — Giustificazione — Proporzionalità»
Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 aprile 2015
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Interpretazione uniforme – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Presa in considerazione dell’economia generale e della finalità della normativa
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/98, considerando 24; Direttiva della Commissione 2004/33, allegato III, punti 2.1 e 2.2.2)
Diritto dell’unione europea – Interpretazione – Metodi – Rispetto dei diritti fondamentali – Parità di trattamento – Divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21, § 1)
Sanità pubblica – Prodotti del sangue – Direttiva 2004/33 – Criteri di esclusione permanente per i candidati a donazioni allogeniche – Normativa nazionale che prevede una controindicazione permanente alla donazione di sangue per gli uomini che abbiano avuto rapporti sessuali con persone dello stesso sesso – Discriminazione fondata sull’orientamento sessuale – Giustificazione – Tutela della sanità pubblica – Presupposti – Rispetto del principio di proporzionalità – Verifica da parte del giudice nazionale
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 21, § 1, e 52, § 1; direttiva della Commissione 2004/33, allegati II, parte B, punto 2, e III, punto 2.1)
V. il testo della decisione.
(v. punti 31‑38)
Gli imperativi della tutela dei diritti fondamentali vincolano gli Stati membri allorché questi attuano la normativa dell’Unione, cosicché tali Stati sono tenuti ad applicare la normativa in questione con modalità che non violino gli imperativi suddetti. In tale contesto, gli Stati membri devono, in particolare, fare in modo di non basarsi su un’interpretazione di un testo di diritto derivato la quale si ponga in conflitto con i summenzionati diritti fondamentali.
A questo proposito, l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclama che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sull’orientamento sessuale. Tale disposizione è un’espressione particolare del principio di parità di trattamento, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dall’articolo 20 della Carta.
(v. punti 41, 48)
Il punto 2.1 dell’allegato III della direttiva 2004/33, che applica la direttiva 2002/98 relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti, deve essere interpretato nel senso che il criterio di esclusione permanente dalla donazione di sangue di cui a tale disposizione e relativo al comportamento sessuale ricomprende l’ipotesi in cui uno Stato membro, considerata la situazione in esso esistente, preveda una controindicazione permanente alla donazione di sangue per gli uomini che hanno avuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso, laddove sia dimostrato, sulla base delle conoscenze e dei dati medici, scientifici ed epidemiologici attuali, che un simile comportamento sessuale espone dette persone ad un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue e che, nel rispetto del principio di proporzionalità, non esistono tecniche efficaci di individuazione di queste malattie infettive o, in difetto di tali tecniche, metodi meno restrittivi rispetto ad una siffatta controindicazione per garantire un livello elevato di protezione della salute dei riceventi. Spetta al giudice nazionale verificare se, nello Stato membro di cui trattasi, tali condizioni siano rispettate.
A tal fine, al giudice del rinvio spetta segnatamente verificare se il questionario e l’intervista personale a cura del personale sanitario, previsti dall’allegato II, parte B, punto 2, della direttiva 2004/33, possano consentire di identificare in modo più preciso i comportamenti che presentano un rischio per la salute dei riceventi, al fine di stabilire una controindicazione meno restrittiva rispetto ad una controindicazione permanente per tutta la categoria costituita dagli uomini che hanno avuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso.
(v. punti 66, 69 e dispositivo)