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Document 62014CO0078(01)

Commission / ANKO

Causa C‑78/14 P-R

Commissione europea

contro

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias

«Procedimento sommario — Impugnazione — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) — Contratti relativi ai progetti Oasis e Perform — Sospensione dei pagamenti — Irregolarità accertate nell’ambito di audit relativi ad altri progetti — Condanna della Commissione europea a procedere ai pagamenti — Manifesta insolvenza del beneficiario — Fumus boni iuris — Danno grave ed irreparabile — Urgenza — Bilanciamento degli interessi»

Massime – Ordinanza del vicepresidente della Corte dell’8 aprile 2014

  1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco

    (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)

  2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – Domanda di sospensione dell’esecuzione di una sentenza del Tribunale presentata nell’ambito dell’impugnazione di tale sentenza – Necessità di un esame approfondito della ricevibilità e della fondatezza delle censure dedotte in sede di impugnazione – Impugnazione prima facie non infondata

    (Art. 278 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, comma 1)

  3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Domanda di sospensione dell’esecuzione di una sentenza del Tribunale che condanna la Commissione al versamento di somme ad una società che si trovi in una situazione finanziaria prossima al fallimento – Prevedibile rischio della perdita irreversibile di tali somme per il bilancio dell’Unione – Danno considerato grave ed irreparabile

    (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, comma 1)

  4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Domanda di sospensione dell’esecuzione di una sentenza del Tribunale che condanna la Commissione al versamento di somme ad una società che si trovi in una situazione finanziaria prossima al fallimento – Necessità di garantire l’effetto utile dell’emananda pronuncia nel ricorso principale

    (Art. 278 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, comma 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 14)

  2.  In materia di procedimenti sommari, il presupposto relativo all’esistenza del fumus boni iuris è soddisfatto qualora sussista una controversia giuridica importante la cui soluzione non si imponga immediatamente, sicché, prima facie, l’impugnazione non è priva di serio fondamento. Infatti, poiché la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte, il giudice del procedimento sommario deve limitarsi a valutare «prima facie» la fondatezza dei motivi dedotti nell’ambito della controversia sul merito al fine di stabilire se esista un probabilità di successo del ricorso sufficientemente elevata.

    Qualora l’esame da parte del Tribunale della controversia oggetto dell’impugnazione abbia richiesto la valutazione, da parte di quest’ultimo, di un complesso di elementi costituito da questioni di diritto, nonché dalla qualifica giuridica, dalla valutazione e dall’accertamento dei fatti, con la conseguenza che la valutazione sulla ricevibilità e sulla fondatezza delle censure formulate nell’ambito di tale impugnazione richiede un esame approfondito, si deve ritenere che, in fase di procedimento sommario, non sia del tutto assente la probabilità che l’impugnazione trovi accoglimento nel merito.

    (v. punti 15, 17)

  3.  La condizione relativa all’urgenza di accogliere, come provvedimento provvisorio, una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’impugnata sentenza del Tribunale che condanni un’istituzione dell’Unione al versamento di somme, oltre agli interessi di mora, ad una società, è soddisfatta qualora tale società si trovi realmente in una situazione finanziaria prossima al fallimento. In tal caso, la corresponsione alla società in parola delle somme indicate nella sentenza rischierebbe di implicarne la perdita irreversibile per il bilancio dell’Unione. Il fatto che l’istituzione di cui trattasi e, pertanto, le finanze pubbliche dell’Unione subiscano la perdita di una somma di denaro di un importo obiettivamente non trascurabile deve essere considerato costituire un grave danno ai fini di un procedimento sommario.

    (v. punti 27, 34)

  4.  Per quanto attiene alla ponderazione degli interessi in gioco nel contesto di una domanda di sospensione dell’esecuzione di una sentenza del Tribunale, in un procedimento sommario promosso in sede di impugnazione di tale sentenza, il fatto che una società sia privata della possibilità di ottenere l’immediata esecuzione della citata sentenza del Tribunale che condanna un’istituzione dell’Union a versarle somme oltre agli interessi di mora e, dunque, di percepire subito le somme in questione, non può privarla in via definitiva né può privare i suoi creditori, se del caso, del beneficio dei propri diritti qualora l’impugnazione fosse successivamente respinta. Inoltre, si dovrebbe ritenere che il pagamento degli interessi di mora sull’importo in capitale compensi, se del caso, il danno connesso a un ritardo nell’esecuzione della sentenza. Per contro, come rilevato, l’immediata esecuzione della sentenza impugnata potrebbe arrecare un danno irreparabile agli interessi finanziari dell’Unione difesi dalla Commissione. La sospensione dell’esecuzione richiesta è dunque necessaria per garantire l’effetto utile di quest’ultima sentenza ove giungesse ad annullare la sentenza impugnata.

    (v. punti 37, 38)

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Causa C‑78/14 P-R

Commissione europea

contro

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias

«Procedimento sommario — Impugnazione — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) — Contratti relativi ai progetti Oasis e Perform — Sospensione dei pagamenti — Irregolarità accertate nell’ambito di audit relativi ad altri progetti — Condanna della Commissione europea a procedere ai pagamenti — Manifesta insolvenza del beneficiario — Fumus boni iuris — Danno grave ed irreparabile — Urgenza — Bilanciamento degli interessi»

Massime – Ordinanza del vicepresidente della Corte dell’8 aprile 2014

  1. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Carattere cumulativo — Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco

    (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)

  2. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale — Domanda di sospensione dell’esecuzione di una sentenza del Tribunale presentata nell’ambito dell’impugnazione di tale sentenza — Necessità di un esame approfondito della ricevibilità e della fondatezza delle censure dedotte in sede di impugnazione — Impugnazione prima facie non infondata

    (Art. 278 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, comma 1)

  3. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Domanda di sospensione dell’esecuzione di una sentenza del Tribunale che condanna la Commissione al versamento di somme ad una società che si trovi in una situazione finanziaria prossima al fallimento — Prevedibile rischio della perdita irreversibile di tali somme per il bilancio dell’Unione — Danno considerato grave ed irreparabile

    (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, comma 1)

  4. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco — Domanda di sospensione dell’esecuzione di una sentenza del Tribunale che condanna la Commissione al versamento di somme ad una società che si trovi in una situazione finanziaria prossima al fallimento — Necessità di garantire l’effetto utile dell’emananda pronuncia nel ricorso principale

    (Art. 278 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, comma 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 14)

  2.  In materia di procedimenti sommari, il presupposto relativo all’esistenza del fumus boni iuris è soddisfatto qualora sussista una controversia giuridica importante la cui soluzione non si imponga immediatamente, sicché, prima facie, l’impugnazione non è priva di serio fondamento. Infatti, poiché la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte, il giudice del procedimento sommario deve limitarsi a valutare «prima facie» la fondatezza dei motivi dedotti nell’ambito della controversia sul merito al fine di stabilire se esista un probabilità di successo del ricorso sufficientemente elevata.

    Qualora l’esame da parte del Tribunale della controversia oggetto dell’impugnazione abbia richiesto la valutazione, da parte di quest’ultimo, di un complesso di elementi costituito da questioni di diritto, nonché dalla qualifica giuridica, dalla valutazione e dall’accertamento dei fatti, con la conseguenza che la valutazione sulla ricevibilità e sulla fondatezza delle censure formulate nell’ambito di tale impugnazione richiede un esame approfondito, si deve ritenere che, in fase di procedimento sommario, non sia del tutto assente la probabilità che l’impugnazione trovi accoglimento nel merito.

    (v. punti 15, 17)

  3.  La condizione relativa all’urgenza di accogliere, come provvedimento provvisorio, una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’impugnata sentenza del Tribunale che condanni un’istituzione dell’Unione al versamento di somme, oltre agli interessi di mora, ad una società, è soddisfatta qualora tale società si trovi realmente in una situazione finanziaria prossima al fallimento. In tal caso, la corresponsione alla società in parola delle somme indicate nella sentenza rischierebbe di implicarne la perdita irreversibile per il bilancio dell’Unione. Il fatto che l’istituzione di cui trattasi e, pertanto, le finanze pubbliche dell’Unione subiscano la perdita di una somma di denaro di un importo obiettivamente non trascurabile deve essere considerato costituire un grave danno ai fini di un procedimento sommario.

    (v. punti 27, 34)

  4.  Per quanto attiene alla ponderazione degli interessi in gioco nel contesto di una domanda di sospensione dell’esecuzione di una sentenza del Tribunale, in un procedimento sommario promosso in sede di impugnazione di tale sentenza, il fatto che una società sia privata della possibilità di ottenere l’immediata esecuzione della citata sentenza del Tribunale che condanna un’istituzione dell’Union a versarle somme oltre agli interessi di mora e, dunque, di percepire subito le somme in questione, non può privarla in via definitiva né può privare i suoi creditori, se del caso, del beneficio dei propri diritti qualora l’impugnazione fosse successivamente respinta. Inoltre, si dovrebbe ritenere che il pagamento degli interessi di mora sull’importo in capitale compensi, se del caso, il danno connesso a un ritardo nell’esecuzione della sentenza. Per contro, come rilevato, l’immediata esecuzione della sentenza impugnata potrebbe arrecare un danno irreparabile agli interessi finanziari dell’Unione difesi dalla Commissione. La sospensione dell’esecuzione richiesta è dunque necessaria per garantire l’effetto utile di quest’ultima sentenza ove giungesse ad annullare la sentenza impugnata.

    (v. punti 37, 38)

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