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Document 62010CJ0567
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-567/10
Inter-Environnement Bruxelles ASBL e altri
contro
Région de Bruxelles-Capitale
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio)]
«Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Nozione di piani e programmi “previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative” — Applicabilità di tale direttiva ad una procedura di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore»
Massime della sentenza
Ambiente — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Direttiva 2001/42 — Piano o programma — Nozione — Piani regolatori particolareggiati previsti da una normativa nazionale, ma privi di carattere obbligatorio — Inclusione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42, art. 2, a)]
Ambiente — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Direttiva 2001/42 — Piano o programma — Nozione — Procedura nazionale di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore — Inclusione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42, art. 2, a)]
La nozione di piani e programmi previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda anche i piani regolatori particolareggiati, la cui adozione non è obbligatoria.
Infatti, un’interpretazione contraria avrebbe come conseguenza di restringere notevolmente la portata del controllo degli effetti ambientali di piani e programmi volti all’assetto del territorio degli Stati membri istituito da detta direttiva. Di conseguenza, una simile interpretazione di tale disposizione, limitando sensibilmente l’ambito di applicazione di quest’ultima, lederebbe in parte l’efficacia di detta direttiva alla luce della sua finalità, consistente nel garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente.
(v. punti 29-30, 32, dispositivo 1)
L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, deve essere interpretato nel senso che una procedura nazionale di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore rientra in linea di principio nell’ambito di applicazione di detta direttiva, sicché è soggetta alle norme relative alla valutazione ambientale previste dalla direttiva in parola.
Per contro, in linea di principio, è diverso il caso se l’atto abrogato si inserisce in una gerarchia di atti di pianificazione territoriale, quando tali atti prevedono norme sufficientemente precise di destinazione dei suoli, sono stati essi stessi oggetto di una valutazione ambientale ed è ragionevolmente possibile ritenere che gli interessi che la direttiva 2001/42 mira a tutelare siano stati presi in adeguata considerazione in tale sede.
(v. punti 42-43, dispositivo 2)
Causa C-567/10
Inter-Environnement Bruxelles ASBL e altri
contro
Région de Bruxelles-Capitale
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio)]
«Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Nozione di piani e programmi “previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative” — Applicabilità di tale direttiva ad una procedura di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore»
Massime della sentenza
Ambiente – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Direttiva 2001/42 – Piano o programma – Nozione – Piani regolatori particolareggiati previsti da una normativa nazionale, ma privi di carattere obbligatorio – Inclusione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42, art. 2, a)]
Ambiente – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Direttiva 2001/42 – Piano o programma – Nozione – Procedura nazionale di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore – Inclusione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42, art. 2, a)]
La nozione di piani e programmi previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda anche i piani regolatori particolareggiati, la cui adozione non è obbligatoria.
Infatti, un’interpretazione contraria avrebbe come conseguenza di restringere notevolmente la portata del controllo degli effetti ambientali di piani e programmi volti all’assetto del territorio degli Stati membri istituito da detta direttiva. Di conseguenza, una simile interpretazione di tale disposizione, limitando sensibilmente l’ambito di applicazione di quest’ultima, lederebbe in parte l’efficacia di detta direttiva alla luce della sua finalità, consistente nel garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente.
(v. punti 29-30, 32, dispositivo 1)
L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, deve essere interpretato nel senso che una procedura nazionale di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore rientra in linea di principio nell’ambito di applicazione di detta direttiva, sicché è soggetta alle norme relative alla valutazione ambientale previste dalla direttiva in parola.
Per contro, in linea di principio, è diverso il caso se l’atto abrogato si inserisce in una gerarchia di atti di pianificazione territoriale, quando tali atti prevedono norme sufficientemente precise di destinazione dei suoli, sono stati essi stessi oggetto di una valutazione ambientale ed è ragionevolmente possibile ritenere che gli interessi che la direttiva 2001/42 mira a tutelare siano stati presi in adeguata considerazione in tale sede.
(v. punti 42-43, dispositivo 2)