Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L0362

Tassazione a carico dei veicoli per l’uso delle strade

Tassazione a carico dei veicoli per l’uso delle strade

 

SINTESI DI:

Direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture

Direttiva (UE) 2022/362 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l’uso di alcune infrastrutture

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva stabilisce la modalità di tassazione degli Stati membri dell’Unione europea (Unione) a carico dei veicoli per l’uso della propria infrastruttura stradale. Tali diritti sono concepiti per:

  • istituire condizioni di equità nel mercato interno del settore del trasporto stradale e garantire un’applicazione uniforme e non discriminatoria delle norme;
  • rafforzare l’applicazione dei principi «chi inquina paga» e «chi utilizza paga»;
  • contribuire al finanziamento delle infrastrutture stradali;
  • gestire la congestione del traffico e gli effetti negativi dell’inquinamento atmosferico e acustico sull’ambiente e sulla salute;
  • migliorare la decarbonizzazione dei trasporti contribuendo all’attuazione dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dei piani dell’Unione volti a ridurre le emissioni di CO2.

PUNTI CHIAVE

  • La direttiva si applica a:
    • tasse sui veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci;
    • pedaggi* e diritti di utenza sui veicoli.
  • Non si applica ai veicoli:
    • utilizzati esclusivamente nei territori non europei degli Stati membri;
    • immatricolati nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla, nelle Azzorre e a Madera che effettuano trasporti esclusivamente in questi territori o tra questi e il territorio continentale rispettivamente della Spagna o del Portogallo.

PRINCIPI GENERALI SULLA TASSAZIONE DEI VEICOLI

Gli Stati membri:

  • stabiliscono le procedure per l’imposizione e la riscossione delle tasse;
  • devono rispettare le aliquote fiscali minime fissate nella direttiva;
  • possono applicare aliquote fiscali ridotte o esenzioni per i veicoli:
    • del ministero della Difesa, della protezione civile, adibiti alla manutenzione stradale e utilizzati dai servizi antincendio e degli altri servizi di pronto intervento, nonché dalle forze dell’ordine;
    • che utilizzano solo saltuariamente le strade pubbliche dello Stato membro di immatricolazione;
    • esonerati all’unanimità dal Consiglio dell’Unione europea in virtù di motivi socio-economici.

PRINCIPI GENERALI DI TASSAZIONE

Gli Stati membri:

  • possono applicare pedaggi e diritti d’utenza:
    • alla rete stradale transeuropea e ad altre autostrade sulla base di condizioni specifiche stabilite nella direttiva;
    • ad altre strade, a condizione che tale imposizione non risulti discriminatoria nei confronti del traffico internazionale e non provochi distorsioni della concorrenza tra gli operatori;
  • possono applicare oneri e diritti in modo autonomo a varie categorie di veicoli, per esempio veicoli pesanti, veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci, pullman e autobus, veicoli leggeri, veicoli commerciali leggeri, minibus e autovetture;
  • sono autorizzati ad applicare oneri e diritti ridotti o a rimuoverli del tutto in determinati tratti stradali, in particolare nelle zone scarsamente popolate;
  • sono autorizzati ad applicare oneri stradali ridotti o esenzioni per:
    • veicoli ammissibili a una riduzione o a un’esenzione delle tasse sui veicoli;
    • veicoli utilizzati da persone con disabilità o di loro proprietà;
    • veicoli a emissioni zero con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 4,25 tonnellate;
    • veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci con una massa massima a pieno carico compresa tra 3,5 e 7,5 tonnellate, utilizzati per il trasporto di materiali necessari al conducente nell’esercizio della sua professione di tipo artigianale;
    • veicoli pesanti esentati dal regolamento sui tachigrafi;
  • non devono applicare diritti d’utenza ai veicoli pesanti sulla rete centrale transeuropea dei trasporti a decorrere dal 25 marzo 2030;
  • informano la Commissione europea almeno sei mesi prima dell’applicazione di oneri per l’infrastruttura nuovi o modificati in modo sostanziale;
  • possono concedere sconti o riduzioni degli oneri per l’infrastruttura ad esempio a utenti abituali, a condizione che rispecchino i risparmi dei costi amministrativi;
  • possono negare sconti o riduzioni a qualunque utente in relazione a un onere per i costi esterni di un pedaggio;
  • hanno la facoltà di imporre oneri e diritti allo scopo di:
    • ridurre la congestione del traffico o combattere gli impatti ambientali del trasporto stradale, inclusa la cattiva qualità dell’aria, in aree urbane, incluse le strade della rete transeuropea che attraversano tali aree;
    • finanziare gli impianti che forniscono energia ai veicoli a basse e a zero emissioni e applicati a tali veicoli;
  • applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazioni della presente direttiva;
  • redigono e pubblicano entro il 25 marzo 2025, e in seguito ogni cinque anni, una relazione sui pedaggi e sui diritti d’utenza imposti sul proprio territorio.

I pedaggi e i diritti d’utenza:

  • non devono effettuare una discriminazione fondata su:
    • cittadinanza dell’utente della strada;
    • paese di origine dell’operatore dei trasporti o paese di immatricolazione del veicolo;
    • origine o destinazione delle merci trasportate;
  • sono inferiori per autovetture, minibus e veicoli commerciali leggeri che soddisfano le norme più rigorose in materia di emissioni di CO2 e agenti inquinanti;
  • devono essere pagabili 24 ore al giorno, almeno elettronicamente, per disturbare il meno possibile il flusso del traffico.

I diritti di utenza devono:

  • essere proporzionati al tempo di utilizzo dell’infrastruttura;
  • non superare le aliquote massime stabilite nella direttiva.

Gli Stati membri possono introdurre oneri per:

  • l’infrastruttura, per veicoli pesanti sulla base del principio di recupero dei costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell’infrastruttura sostenuti. L’onere deve variare a seconda delle emissioni di CO2 del veicolo e può variare per diminuire la congestione, per ridurre al minimo i danni all’infrastruttura oppure ottimizzarne l’utilizzo, o per promuovere la sicurezza stradale;
  • i costi esterni, che rispecchiano il costo dell’inquinamento atmosferico, dell’inquinamento acustico e dei cambiamenti climatici prodotti dai veicoli pesanti;
  • la congestione del traffico, per i tratti di strada da essa interessati e solo durante periodi in cui il volume di traffico è elevato. L’onere si applica in modo non discriminatorio a tutte le categorie di veicoli, con la possibilità di esentare i minibus, gli autobus e i pullman per promuovere il trasporto collettivo, lo sviluppo socioeconomico e la coesione territoriale.

La Commissione:

  • valuta l’impatto della direttiva, in particolare sui veicoli leggeri entro il 25 marzo 2027;
  • adotta atti di esecuzione e delegati.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

  • La direttiva 1999/62/CE doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 1o luglio 2000.
  • La direttiva di modifica (UE) 2022/362 deve essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 25 marzo 2024.

CONTESTO

  • La tassazione e gli oneri per l’infrastruttura sono importanti per la manutenzione e lo sviluppo della rete transeuropea. I veicoli pesanti sortiscono un forte impatto sulle strade e sull’ambiente; tuttavia, i maggiori responsabili delle emissioni e della congestione del traffico sono i veicoli leggeri.
  • La direttiva 1999/62/CE (Eurobollo) originale relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture è stata modificata tre volte. Di recente, la direttiva (UE) 2022/362 ha fissato un termine per l’eliminazione graduale dei diritti basati sulla durata, compreso l’Eurobollo, utilizzati sulla rete centrale transeuropea dei trasporti. Ha altresì introdotto un nuovo regime di oneri variabili al fine di incentivare l’impiego di veicoli pesanti con emissioni di CO2 minori.

TERMINI CHIAVE

Pedaggi. Diritti basati sulla distanza percorsa.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42).

Le modifiche successive alla direttiva 1999/62/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l’uso di alcune infrastrutture (GU L 69 del 4.3.2022, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).

Direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione (rifusione) (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 45).

Si veda la versione consolidata.

Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all’istituzione e all’esercizio di una riserva di stabilità del mercato per il sistema di scambio di emissioni di gas a effetto serra dell’Unione e che modifica la Direttiva 2003/87/CE (GU L 264 9.10.2015, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 30.06.2022

In alto