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armonizzare le misure nazionali concernenti la gestione degli imballaggi e dei rifiuti d’imballaggio; e
migliorare la qualità dell’ambiente prevenendo e riducendo l’impatto sull’ambiente degli imballaggi e dei rifiuti d’imballaggio.
La direttiva (UE) 2018/852 è l’ultima modifica della direttiva 94/62/CE e contiene misure aggiornate intese a:
prevenire la produzione di rifiuti di imballaggi, e
promuovere il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi, anziché il loro smaltimento finale, allo scopo di contribuire alla transizione verso un’economia circolare1.
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
La direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione europea e a tutti i rifiuti d’imballaggio, utilizzati o scartati da industrie, esercizi commerciali, uffici, laboratori, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, quali che siano i materiali che li compongono.
Misure
La direttiva così modificata richiede che gli Stati membri dell’Unione adottino misure quali programmi nazionali, incentivi forniti attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore e altri strumenti economici intesi a prevenire la generazione di rifiuti di imballaggi e ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’imballaggio.
Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la condivisione di imballaggi riutilizzabili2 immessi sul mercato, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi in modo ecologicamente corretto senza compromettere la sicurezza alimentare o la sicurezza dei consumatori. Queste misure possono includere:
sistemi di restituzione con cauzione
la fissazione di obiettivi
incentivi economici
la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun tipo di imballaggi, ecc.
Gli Stati membri devono inoltre adottare le misure necessarie per soddisfare obiettivi di riciclaggio che variano a seconda del materiale di imballaggio. A tale scopo, essi sono tenuti ad applicare le nuove regole di calcolo per soddisfare i nuovi obiettivi di riciclaggio previsti per il 2025 e il 2030.
Obiettivi
Entro il almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato. Gli obiettivi di riciclaggio per ciascun materiale sono:
50 % per la plastica
25 % per il legno
70 % per i metalli ferrosi
50 % per l’alluminio
70 % per il vetro, e
75 % per la carta e il cartone.
Entro il almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato. Ciò comprende:
55 % per la plastica
30 % per il legno
80 % per i metalli ferrosi
60 % per l’alluminio
75 % per il vetro, e
85 % per la carta e il cartone.
Requisiti essenziali
Gli Stati membri devono garantire che gli imballaggi immessi sul mercato soddisfino i requisiti essenziali di cui all’allegato II della direttiva:
limitare il peso e il volume dell’imballaggio alla quantità minima necessaria a garantire il livello di sicurezza, igiene e accettabilità per il prodotto imballato e per il consumatore;
ridurre al minimo la presenza di sostanze e materiali pericolosi nel materiale di imballaggio o nei suoi componenti;
concepire un imballaggio riutilizzabile o recuperabile che preveda la progettazione per il riciclaggio di materiali o di sostanze organiche oltre alla progettazione mirata al recupero dell’energia.
La direttiva modificata ha chiarito la differenza tra imballaggi recuperabili sotto forma di compostaggio e rifiuti di imballaggi biodegradabili e ha specificato che gli imballaggi in plastica oxo-degradabile (imballaggi in plastica contenente additivi che ne provocano la scomposizione in particelle microscopiche contribuendo alla presenza di microplastiche nell’ambiente) non sono considerati imballaggi biodegradabili.
La Commissione europea valuta la fattibilità di un rafforzamento dei requisiti essenziali al fine di migliorare la progettazione degli imballaggi per il riutilizzo e promuovere un riciclaggio di elevata qualità, nonché di rafforzare la loro applicazione.
Sistemi di recupero degli imballaggi
Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano introdotti sistemi di restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio e di riutilizzo o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio raccolti.
Responsabilità dei produttori
Entro la fine del 2024 gli Stati membri dovrebbero garantire che siano stabiliti regimi di responsabilità del produttore3 per tutti gli imballaggi. I regimi di responsabilità del produttore prevedono per il finanziamento o il finanziamento e l’organizzazione della restituzione e/o la raccolta di imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio e la loro canalizzazione verso l’opzione di gestione dei rifiuti più appropriata, nonché il riutilizzo o il riciclaggio degli imballaggi raccolti e dei rifiuti di imballaggio.
Tali regimi dovranno soddisfare alcuni requisiti minimi stabiliti dalla direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE (si veda la sintesi). I regimi dovrebbero contribuire a incentivare gli imballaggi progettati, prodotti e commercializzati in modo da promuovere il riutilizzo degli imballaggi o un riciclaggio di qualità elevata e ridurre al minimo l’impatto degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente.
Sistemi di informazione e comunicazione
Un atto di esecuzione, la decisione 2005/270/CE stabilisce i formati, nonché le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati che devono essere forniti ogni anno dagli Stati membri alla Commissione per monitorare l’attuazione della direttiva 94/62/CE.
La decisione (UE) 2019/665 modifica la decisione 2005/270/CE e introduce nuove norme per allineare le disposizioni con le nuove norme stabilite dalla direttiva 94/62/CE per quanto riguarda il calcolo del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio relativamente a:
la possibilità di tenere conto, fino a un massimo del 5 % dell’obiettivo di riciclaggio, degli imballaggi per la vendita riutilizzabili (articolo 5, paragrafo 2);
la possibilità di tenere conto degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo (articolo 5, paragrafo 3);
il calcolo della quantità di metalli presenti nei rifiuti di imballaggio separati dalle ceneri pesanti da incenerimento dopo l’incenerimento (articolo 6a);
gli imballaggi compositi, che non dovrebbero più essere segnalati in base al materiale predominante, ma in base al materiale contenuto nell’imballaggio, con possibili deroghe applicate ai materiali che costituiscono meno del 5 % della massa totale dell’unità di imballaggio.
Le nuove regole di calcolo precisano che solo i rifiuti immessi in un’operazione di riciclaggio o i rifiuti non più qualificati come tali dovrebbero essere utilizzati per il calcolo del conseguimento dell’obiettivo di riciclaggio e che, come norma generale, la misurazione dei rifiuti dovrebbe avvenire all’atto dell’immissione nell’operazione di riciclaggio.
La decisione prevede un sistema efficace di controllo della qualità sui dati comunicati (dati rilevati direttamente dagli operatori economici, uso di registri elettronici), garantendo così una migliore tracciabilità dei dati comunicati, anche sui rifiuti esportati per il riciclaggio verso paesi terzi.
La decisione (UE) 2019/665 introduce inoltre modifiche al formato per la comunicazione dei dati ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 94/62/CE. Il formato dovrebbe tenere conto delle informazioni sugli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta e sul numero di rotazioni che tali imballaggi compiono in un anno, il che è essenziale per determinare la quota di imballaggi riutilizzabili rispetto agli imballaggi monouso. Poiché gli imballaggi per la vendita riutilizzabili possono essere presi in considerazione nell’ambito degli obiettivi di riciclaggio, è altresì opportuno operare una distinzione tra gli imballaggi per la vendita riutilizzabili e altri imballaggi riutilizzabili.
Abrogazione
La direttiva 94/62/CE sarà abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2025/40 (si veda la sintesi) a partire dal , fatta eccezione per alcune norme che continueranno ad essere applicate successivamente.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?
La direttiva 94/62/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il .
La direttiva di modifica (UE) 2018/852 doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il .
Economia circolare. L’economia circolare riduce al minimo l’utilizzo delle risorse, i rifiuti, le emissioni e le perdite di energia. Ciò può essere raggiunto attraverso la progettazione a lungo termine, la manutenzione, la riparazione, il riuso e il riciclaggio. Si differenzia dall’economia lineare che estrae le risorse, le utilizza e poi le getta via.
Imballaggi riutilizzabili. Imballaggi concepiti, progettati e commercializzati per effettuare più viaggi nel corso della loro vita utile mediante ricarica o riutilizzo per lo stesso scopo per cui sono stati concepiti.
Regimi di responsabilità estesa del produttore. Sistemi messi in atto per garantire che i produttori abbiano la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa per la gestione della fase di scarto del ciclo di vita di un prodotto. Modulando le tariffe pagabili dai produttori per l’immissione sul mercato di imballaggi, i regimi di responsabilità estera del produttore consentono ai produttori e agli Stati membri di incoraggiare la progettazione di prodotti e dei loro componenti più rispettosi dell’ambiente.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del , pag. 10).
Le modifiche successive alla direttiva 94/62/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del , pag. 3).
Decisione 2005/270/CE della Commissione, del , che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del , pag. 6).