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Normativa dell’Unione europea sulla gestione dei rifiuti

SINTESI DI:

Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva 2008/98/CE Stabilisce un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti nell’Unione europea (UE).
  • Il quadro è concepito in modo da proteggere l’ambiente e la salute umana, sottolineando l’importanza di adeguate tecniche di gestione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, volte a ridurre le pressioni sulle risorse e a migliorarne l’uso.

PUNTI CHIAVE

Direttiva 2008/98/CE

  • La direttiva:
    • stabilisce una gerarchia dei rifiuti che comprende:
      • prevenzione,
      • preparazione per il riutilizzo,
      • riciclaggio,
      • altro tipo di recupero (ad esempio il recupero di energia), e
      • smaltimento;
    • conferma il «principio chi inquina paga», in base al quale il produttore originario dei rifiuti deve sostenere i costi della gestione dei rifiuti;
    • introduce il concetto di responsabilità estesa del produttore (EPR);
    • distingue tra rifiuti e sottoprodotti1;
    • introduce obiettivi di recupero e di riciclaggio da raggiungere entro il 2020 per i rifiuti domestici (50 %) e i rifiuti da costruzione e demolizione (70 %).
  • La gestione dei rifiuti deve essere effettuata senza alcun rischio per l’acqua, l’aria, il suolo, le piante o gli animali, senza causare fastidi dovuti a rumori o odori e senza danneggiare la campagna o i luoghi di particolare interesse.
  • I produttori o detentori di rifiuti devono trattarli in proprio o consegnarli a un operatore ufficialmente riconosciuto. In entrambi i casi devono essere autorizzati e sono sottoposti a ispezioni periodiche.
  • Le autorità nazionali competenti devono istituire piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione dei rifiuti.
  • Condizioni particolari si applicano a rifiuti pericolosi, oli usati e rifiuti biologici.
  • La normativa non riguarda taluni tipi di rifiuti, quali elementi radioattivi, materiali esplosivi in disuso, feci, acque reflue e carcasse di animali.

Direttiva di modifica (UE) 2018/851

  • Nell’ambito di un pacchetto di misure sull’economia circolare, la direttiva (UE) 2018/851 modifica la direttiva 2008/98/CE.
  • Stabilisce i requisiti operativi minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore2, i quali possono includere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla possibilità di riutilizzare e riciclare i prodotti.
  • Rafforza le norme relative alla prevenzione dei rifiuti. Per quanto riguarda la produzione dei rifiuti, gli Stati membri dell’UE devono adottare misure per:
    • sostenere modelli di produzione e consumo sostenibili;
    • incoraggiare la progettazione, la produzione e l’uso di prodotti che siano efficienti nell’utilizzo delle risorse, durevoli, riparabili, riutilizzabili e che possano essere aggiornati;
    • concentrarsi sui prodotti contenenti materie prime essenziali per evitare che tali materiali diventino rifiuti;
    • incoraggiare la disponibilità di parti di ricambio, manuali di istruzioni, informazioni tecniche o altri mezzi che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;
    • ridurre la produzione di rifiuti alimentari come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 % lo spreco alimentare pro capite a livello globale nella vendita al dettaglio e al consumo e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030;
    • promuovere la riduzione del contenuto di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti;
    • fermare la produzione di rifiuti marini.
  • Stabilisce altresì nuovi obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti urbani: entro il 2025 dovrà essere riciclato almeno il 55 % dei rifiuti urbani in peso. Tale obiettivo salirà al 60 % entro il 2030 e al 65 % entro il 2035.
  • La direttiva evidenzia anche esempi di incentivi per applicare la gerarchia dei rifiuti, quali ad esempio gli oneri per il conferimento in discarica e l’incenerimento e i sistemi di pagamento in base al consumo.
  • Gli Stati membri hanno dovuto:
    • istituire, entro il 1° gennaio 2025, la raccolta differenziata dei materiali tessili e dei rifiuti pericolosi prodotti dalle famiglie;
    • garantire che, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici siano raccolti separatamente o riciclati alla fonte (ad esempio, mediante compostaggio).

Direttiva di modifica (UE) 2025/1892

La direttiva (UE) 2025/1892 modifica ulteriormente la direttiva 2008/98/CE al fine di rafforzare le norme in materia di gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rifiuti alimentari e tessili. Essa:

  • introduce obiettivi giuridicamente vincolanti di riduzione dei rifiuti alimentari entro il 2030:
    • una riduzione del 10 % dei rifiuti alimentari provenienti da lavorazione e produzione, e
    • una riduzione pro capite del 30 % dei rifiuti alimentari provenienti da vendita al dettaglio, ristoranti, servizi di ristorazione e famiglie, rispetto alla media 2021-2023;
  • richiede alla Commissione europea di riesaminare tali obiettivi entro il 31 dicembre 2027, con la possibilità di fissare obiettivi aggiuntivi per il 2035;
  • introduce l’EPR per prodotti tessili e calzature, rendendo i produttori responsabili della copertura dei costi di raccolta, cernita, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, campagne di informazione, comunicazione dei dati e sostegno alla ricerca e allo sviluppo;
  • impone agli Stati membri di istituire regimi di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili e le calzature entro il 17 aprile 2028 (con copertura delle microimprese a partire dal 17 aprile 2029);
  • indica che i prodotti tessili e le calzature raccolti separatamente sono considerati rifiuti al momento della raccolta;
  • specifica che i tessili e le calzature usati che sono stati valutati direttamente da un operatore del riutilizzo o da entità dell’economia sociale come idonei al riutilizzo nel punto di raccolta non sono considerati rifiuti;
  • obbliga gli Stati membri a garantire che gli organismi di responsabilità del produttore presentino relazioni annuali alle autorità competenti e richiede alla Commissione di modificare le decisioni di esecuzione (UE) 2019/1004 e (UE) 2021/19 per stabilire calendari di comunicazione comuni e formati di dati armonizzati per tali relazioni.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

  • La direttiva 2008/98/CE doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 12 dicembre 2010.
  • La direttiva di modifica (UE) 2018/851 doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 5 luglio 2020.
  • La direttiva di modifica (UE) 2025/1892 deve essere recepita nel diritto nazionale entro il 17 giugno 2027.

CONTESTO

  • La produzione di rifiuti è stata a lungo considerata come un inevitabile e imprescindibile sottoprodotto dell’attività economica e della crescita. Grazie alla tecnologia moderna e a pratiche di gestione attente, tale collegamento ciclico può essere rotto.
  • Quest’ultima modifica rientra negli sforzi dell’UE nell’ambito del piano d’azione per l’economia circolare e del Green Deal europeo (si veda la sintesi) volti a ridurre gli sprechi alimentari e a promuovere catene del valore tessili circolari.
  • Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Sottoprodotto. Una sostanza o un oggetto che risulta da un processo di produzione il cui scopo primario non era la produzione di tale sostanza o oggetto. La direttiva stabilisce le condizioni in base alle quali una sostanza o un oggetto non viene considerato un rifiuto.
  2. Regimi di responsabilità estesa del produttore. Un insieme di misure adottate dagli Stati membri per garantire che i produttori di prodotti detengano la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa per la gestione della fase di scarto del ciclo di vita di un prodotto.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del , pagg. 3-30).

Le successive modifiche alla direttiva (UE) 2008/98/EC sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

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