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Regole vigenti in materia di appalti pubblici relativi ai settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali fino al 2016

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Regole vigenti in materia di appalti pubblici relativi ai settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali fino al 2016

La presente direttiva risponde alla necessità di garantire l’apertura del mercato nonché un giusto equilibrio nell’attuazione degli appalti relativi ai settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali. La direttiva 2014/25/UE ha sostituito la presente direttiva, che tuttavia resta in vigore fino alla trasposizione della direttiva dagli Stati membri, prevista entro e non oltre il 18 aprile 2016.

ATTO

Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti eorgatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

SINTESI

La direttiva 2004/17/CE relativa ai settori di acqua, energia, trasporti e servizi postali (i cosiddetti settori speciali), si applica agli appalti indetti da un ente aggiudicatore nei settori in oggetto per quanto concerne:

  • forniture;
  • servizi;
  • lavori.

Tuttavia, essa non si applica alle concessioni di lavori o di servizi disciplinate dalla direttiva 2014/23/UE.

Enti aggiudicatori

I settori speciali cui si applica la presente direttiva sono:

  • ogni amministrazione aggiudicatrice o impresa pubblica attiva nei settori dell’energia (gas, elettricità, estrazione di combustibili fossili), dell’acqua, dei trasporti (compresa la fornitura di trasporti a porti o aeroporti) e dei servizi postali;
  • ogni ente aggiudicatore attivo in uno (o più) dei settori di cui sopra e che trae beneficio dai diritti speciali o esclusivi concessi da un’autorità competente di uno Stato membro.

Gli allegati alla direttiva contengono elenchi inesauribili di enti aggiudicatori.

Attività interessate

La direttiva si applica, in particolare, alla fornitura o alla gestione di reti fisse destinate a fornire al pubblico servizi connessi ai settori seguenti:

  • produzione, trasporto o distribuzione di gas, energia termica, elettricità o acqua potabile. Essa si applica altresì all’approvvigionamento di tali reti con gas, energia termica, elettricità, acqua potabile nonché ai mercati connessi alla fornitura o al trattamento dell’acqua utilizzata per progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio;
  • trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus (a determinate condizioni), sistemi automatici o cavo.

Essa concerne inoltre:

  • la fornitura di servizi postali;
  • lo sfruttamento di un’area geografica a scopo di prospezione o estrazione di combustibili fossili ovvero la fornitura di combustibili fossili ad aeroporti, porti o altri terminali di trasporto per l’utilizzo in vettori aerei, marittimi o fluviali.

È importante notare che gli appalti aggiudicati in questi settori non sono più soggetti alla direttiva nel caso in cui esista una concorrenza effettiva approvata dauna decisione presa dalla Commissione in merito alla concorrenza efficace in uno Stato membro o per un dato settore.

Soglie riesaminate a cadenza biennale

La direttiva si applica agli appalti pubblici che hanno un valore stimato, esclusa l’IVA, pari o superiore alle soglie che seguono:

  • 414 000 euro in caso di appalti di fornitura e di servizi;
  • 5 186 000 euro in caso di contratti di lavoro.

Criteri per la concessione degli appalti

I criteri sui quali si basano gli enti aggiudicatori sono:

  • il prezzo più basso;
  • nel caso in cui l’aggiudicazione sia concessa all’offerta più vantaggiosa economicamente, si applicano vari criteri connessi all’oggetto in appalto, tra cui: la qualità, il prezzo. il valore tecnico, le caratteristiche ambientali ecc.

Obbligo di pubblicazione e trasparenza

La presente limitazione riguarda soprattutto la pubblicazione delle note informative ai sensi delle formule standardizzate della Commissione, accessibili sul sistema informativo sugli appalti pubblici (SIMAP). Vi sono diverse tipologie:

  • la nota che annuncia la pubblicazione di un avviso periodico (non obbligatorio);
  • l’avviso periodico indicativo (che può essere utilizzato come modalità per indire una gara);
  • il bando di gara o di concorso (obbligatorio nel caso in cui la modalità utilizzata per indire la gara non sia né un avviso periodico, né un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione);
  • l’avviso di aggiudicazione o l’esito di un bando di concorso (obbligatorio);
  • l’esistenza di un avviso su un sistema di qualificazione (che può essere utilizzato come modalità per indire una gara).

Per ciascun appalto, l’ente aggiudicatore deve essere nella posizione di giustificare le proprie decisioni e conservare tutte le informazioni del caso per almeno quattro anni. Esso deve informare, con la massima celerità:

  • ogni candidato respinto, in merito alle ragioni dell’esclusione;
  • ogni candidato al quale è aperta l’offerta, i vantaggi del candidato prescelto nonché il nome dell’operatore economico selezionato.

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche devono definire le caratteristiche richieste di un materiale, una fornitura o un servizio tali da soddisfare l’utilizzo per il quale sono destinate. Esse devono comparire nella documentazione dell’appalto (bando di gara, specifiche o documenti aggiuntivi) e non devono creare ostacoli ingiustificabili per la gara.

Condizioni di partecipazione

La normativa europea sugli appalti pubblici fornisce le condizioni necessarie per la partecipazione all’appalto pubblico. Tali condizioni mirano ad accertare l’attitudine degli operatori economici alla partecipazione ad un appalto, sulla base dei criteri relativi alla capacità economica e finanziaria ed alle capacità professionali e tecniche.

Le condizioni di partecipazione mirano altresì a combattere la frode e la corruzione. Ogni operatore economico condannato per aver partecipato ad un’organizzazione criminale o per aver commesso reati di corruzione, frode o riciclaggio di denaro è sistematicamente escluso dall’aggiudicazione dell’appalto pubblico da parte dell’ente aggiudicatore.

Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione ad un appalto pubblico anche nel caso in cui:

  • si trovi in uno stato (o sia oggetto di dichiarazione) di bancarotta, liquidazione, cessazione o sospensione delle attività o concordato giudiziario;
  • sia colpevole di reato concernente la condotta professionale;
  • abbia commesso un atto di grave colpa professionale;
  • non abbia rispettato le normative relative al pagamento dei contributi previdenziali e delle tasse.

Procedure per l’aggiudicazione di un appalto pubblico

Vi sono diverse procedure per l’aggiudicazione di un appalto pubblico:

  • la procedura aperta : tutti gli operatori economici interessati possono presentare un’offerta;
  • la procedura ristretta : tutti gli operatori economici possono chiedere di partecipare e soltanto coloro i quali sono invitati possono presentare un’offerta;
  • la procedura negoziata: l’ente aggiudicatore consulta gli operatori economici scelti e negozia con gli stessi le condizioni dell’appalto.

Gli enti aggiudicatori possono altresì aggiudicare l’appalto senza previa indizione di gara in alcuni casi specifici elencati nella direttiva.

Concorrenza nel settore dei servizi

La direttiva si applica alla concorrenza per l’appalto di servizi superiori a 414 000 euro.

L’ente aggiudicatore deve pubblicare un bando di gara in conformità alle normative per la procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico e deve conoscere i progetti nel caso in cui il termine per la presentazione anticipata sia scaduto.

I criteri di aggiudicazione sono chiari, non discriminanti e garantiscono una concorrenza genuina. La giuria dovrà essere composta esclusivamente da personale qualificato e indipendente.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2004/17/CE

30.4.2004

31.1.2006

GU L 134 del 30.4.2004

Atto/i modificatore/i

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2005/51/CE

21.10.2005

31.1.2006

GU L 257 dell’1.10.2005

Regolamento (CE) n. 2083/2005

1.1.2006

-

GU L 333 del 20.12.2005

Regolamento (CE) n. 1422/2007

1.1.2008

-

GU L 317 del 5.12.2007

Direttiva 2009/81/CE

21.8.2009

21.8.2011

GU L 216 del 20.8.2009

Regolamento (CE) n. 1177/2009

1.1.2010

-

GU L 314 dell’1.12.2009

Regolamento (UE) n. 1251/2011

1.1.2012

-

GU L 319 del 2.12.2011

Regolamento (UE) n. 1336/2013

1.1.2014

-

GU L 335 del 14.12.2013

I successivi emendamenti e le correzioni alla direttiva 2004/17/CE sono stati inclusi nel testo di base. Questa versione consolidata è da utilizzarsi a solo scopo di riferimento.

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014).

Ultima modifica: 02.06.2014

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