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Misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del suo coinvolgimento nell’aggressione russa contro l’Ucraina

Misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del suo coinvolgimento nell’aggressione russa contro l’Ucraina

 

SINTESI DI:

Decisione 2012/642/PESC relative a misure restrittive nei confronti della Bielorussia e del suo coinvolgimento nell’aggressione russa contro l’Ucraina

Regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia e del suo coinvolgimento nell’aggressione russa contro l’Ucraina

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DECISIONE E DEL REGOLAMENTO?

  • La decisione 2012/642/PESC e il regolamento (CE) n. 765/2006 stabiliscono le sanzioni da imporre al regime bielorusso e ai suoi sostenitori.
  • In seguito alle elezioni in Bielorussia nell’agosto 2020 e alla successiva repressione della società civile e degli attivisti dell’opposizione, le decisioni e i regolamenti di esecuzione hanno imposto il divieto di viaggio e il congelamento dei beni a persone, organismi o entità.
  • Sono seguite ulteriori sanzioni dopo l’atterraggio forzato illecito di un volo Ryanair a Minsk a maggio 2021, tra cui figurano il divieto di volo sul territorio dell’Unione europea nonché di accesso agli aeroporti dell’Unione europea da parte di voli operati dalle compagnie aeree bielorusse.
  • Nei mesi di febbraio e marzo 2022, all’indomani dell’invasione non provocata dell’Ucraina da parte delle forze armate russe e del coinvolgimento della Bielorussa in tale aggressione, è stato adottato un pacchetto di sanzioni integrativo completo dal Consiglio dell’Unione europea.
  • Nel mese di giugno 2022 l’Unione ha deciso di ampliare l’ambito di applicazione delle sanzioni per rendere ulteriormente effettive le conclusioni del Consiglio europeo del 24 marzo 2022 a seguito del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione militare russa contro l’Ucraina.
  • Nell’agosto del 2023, l’Unione ha adottato ulteriori sanzioni in relazione agli abusi di diritti umani, nonché misure restrittive mirate supplementari in risposta al coinvolgimento nell’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina.

PUNTI CHIAVE

I trattati dell’Unione europea (Unione) forniscono le basi giuridiche secondo cui l’Unione può imporre sanzioni a paesi terzi.

Misure restrittive (sanzioni)

La decisione 2012/642/PESC e il regolamento (CE) n. 765/2006 stabiliscono quanto segue:

  • il divieto di esportazione di armi e attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna (l’allegato III al regolamento elenca tali attrezzature);
  • il divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, direttamente o indirettamente, di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni essenziali di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012 che attua il protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco (si veda la sintesi), nonché di armi da fuoco e altre armi elencate di cui all’allegato XVI del regolamento (CE) n. 765/2006 a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia o per l’utilizzo in Bielorussia;
  • il divieto di fornire assistenza tecnica, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione per tali apparecchiature;
  • il congelamento dei beni, ovvero il congelamento dei fondi (attività e utilità finanziarie di qualsiasi natura) e delle risorse economiche, e il divieto di viaggio, che limita l’ingresso di persone negli Stati membri dell’Unione per:
    • i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani;
    • i responsabili della repressione della società civile e dell’opposizione democratica;
    • i responsabili di altre attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia;
    • coloro che sostengono o traggono vantaggio dal regime di Lukashenko.

L’elenco aggiornato delle persone soggette al congelamento dei beni e al divieto di viaggio è allegato alla decisione e al regolamento.

Conclusioni del Consiglio di ottobre 2020

  • L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha dichiarato che le elezioni tenutesi in Bielorussia nell’agosto 2020 non sono state «né libere né eque». Oltre all’ulteriore congelamento dei beni e al divieto di viaggio stabiliti dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/1388 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1387, l’Unione ha dichiarato di essere disposta a:
    • adottare ulteriori misure restrittive nei confronti di funzionari di alto livello, compreso Alexander Lukashenko;
    • ridurre la cooperazione con le autorità centrali della Bielorussia;
    • aumentare il sostegno alla popolazione e alla società civile bielorusse, apportando debite modifiche all’assistenza finanziaria.
  • La decisione di esecuzione (PESC) 2020/1650 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1648 aggiornano l’elenco dei funzionari di alto livello soggetti alle misure restrittive dell’Unione, compreso Alexander Lukashenko.
  • In risposta alla brutalità dimostrata dalle autorità bielorusse e a sostegno dei diritti democratici della popolazione bielorussa, il 19 novembre 2020 il Consiglio ha acconsentito a procedere alla preparazione di un’ulteriore serie di sanzioni. In considerazione della repressione permanente della società civile in Bielorussia, la decisione di esecuzione (PESC) 2020/2130 aggiunge 29 persone e sette entità all’elenco di cui all’allegato della decisione 2012/642/PESC; inoltre, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2129 aggiunge tali 29 persone e sette entità all’elenco delle persone fisiche e persone giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.

Conclusioni del Consiglio europeo di maggio 2021

  • In seguito all’atterraggio forzato illecito di un volo Ryanair a Minsk a maggio 2021, il Consiglio europeo ha richiesto:
  • A giugno 2021 il Consiglio ha adottato:
    • la decisione (PESC) 2021/908 e il regolamento (UE) 2021/907 per apportare modifiche alla decisione 2012/642/PESC e al regolamento (CE) n. 765/2006 al fine di istituire il divieto di atterraggio, decollo o sorvolo sul territorio dell’Unione da parte di qualsiasi aeromobile operato da vettori aerei bielorussi, a meno che specificatamente autorizzati in determinate circostanze;
    • la decisione (PESC) 2021/1001 e il regolamento (UE) 2021/996 che apportano ulteriori modifiche alla decisione 2012/642/PESC e al regolamento (CE) n. 765/2006 al fine di autorizzare lo svincolo di determinati fondi o risorse economiche congelati e di aggiungere una persona bielorussa all’elenco delle persone sanzionate;
    • la decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 che modificano, rispettivamente, l’allegato alla decisione 2012/642/PESC e l’allegato al regolamento (CE) n. 765/2006 al fine di includere 77 individui e sette persone giuridiche nell’elenco delle persone sanzionate;
    • la decisione (PESC) 2021/1031 e il regolamento (UE) 2021/1030 che modificano, rispettivamente, la decisione 2012/642/PESC e il regolamento (CE) n. 765/2006 al fine di stabilire le definizioni di beni e tecnologie duali, servizi di investimento, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed enti creditizi, nonché di introdurre il divieto di vendita, fornitura o trasferimento di apparecchiature, tecnologie e software destinati a essere utilizzati per il monitoraggio e l’intercettazione delle comunicazioni telefoniche da parte delle autorità bielorusse.
  • Nel mese di novembre 2021 il Consiglio ha adottato i seguenti atti giuridici:
    • la decisione (PESC) 2021/1989, che modifica la decisione 2012/642/PESC e introduce determinate eccezioni al divieto concernente la fornitura di servizi di assicurazione e riassicurazione al governo bielorusso e a enti e agenzie pubblici della Bielorussia, per evitare conseguenze indesiderate; il regolamento (UE) 2021/1986 che modifica il regolamento (UE) n. 765/2006 per rispecchiare tale modifica.
    • la decisione (PESC) 2021/1990 che introduce un criterio aggiuntivo per consentire l’applicazione di misure restrittive mirate nei confronti di coloro che organizzano o favoriscono le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione, il trasferimento di merci vietate o il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio dell’Unione; il regolamento (UE) 2021/1985 che modifica il regolamento (UE) n. 765/2006 per rispecchiare tale modifica.

Sanzioni imposte a causa della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, iniziata nel 2022

  • Il 24 febbraio 2022, in seguito all’invasione non provocata dell’Ucraina da parte delle forze armate russe e al coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione contro l’Ucraina, l’alto rappresentante ha affermato che la risposta dell’Unione avrebbe compreso misure restrittive settoriali e individuali. Il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/337 che modifica la decisione 2014/145/PESC (si veda la sintesi) e il regolamento (UE) 2022/336 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
  • Il 2 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/354 che modifica la decisione 2014/145/PESC, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/353 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, la decisione (PESC) 2022/356 che modifica la decisione 2014/145/PESC e il regolamento (UE) 2022/355 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006. Tali atti comprendono restrizioni mirate:
    • in merito ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nei confronti di 22 militari bielorussi di alto livello in virtù del ruolo svolto nel processo decisionale e nella pianificazione strategica che ha comportato il coinvolgimento bielorusso nell’aggressione russa contro l’Ucraina;
    • per quanto riguarda gli scambi di beni usati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco, combustibili minerali, sostanze bituminose e idrocarburi gassosi, prodotti a base di cloruro di potassio (potassa), prodotti in legno, prodotti in cemento, prodotti siderurgici e prodotti in gomma;
    • sulle esportazioni di beni e tecnologie duali e di determinati beni e tecnologie all’avanguardia in grado di contribuire allo sviluppo dei settori militare, tecnologico, della difesa e della sicurezza della Bielorussia, unitamente a restrizioni sulla prestazione di servizi connessi.
  • Il 9 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/399 e il regolamento (UE) 2022/398. Tali atti:
    • vietano la quotazione e la prestazione di servizi concernenti le azioni di entità statali bielorusse nelle sedi di negoziazione dell’Unione;
    • limitano i flussi finanziari bielorussi nell’Unione;
    • vietano le operazioni con la banca centrale della Bielorussia;
    • limitano la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria a taluni enti creditizi bielorussi e alle loro controllate bielorusse;
    • nell’ambito del cielo unico europeo, richiedono al gestore della rete per la gestione del traffico aereo di respingere tutti i piani di volo presentati da operatori aerei dai quali risulta l’intenzione di svolgere, nello spazio aereo sovrastante il territorio dell’Unione o della Bielorussia, attività che costituiscono una violazione del regolamento (CE) n. 765/2006, di modo che il pilota non sia autorizzato a volare.
  • L’8 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/579 e il regolamento (UE) 2022/577, che segnano ulteriori sanzioni economiche in risposta al coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina, al fine di limitare efficacemente le capacità russe di continuare l’aggressione:
    • il divieto di vendere valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022 o quote di organismi di investimento collettivo che forniscono un’esposizione a tali valori, a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo con sede in Bielorussia;
    • il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro in Bielorussia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia, compresi il governo e la banca centrale della Bielorussia, o per essere usate in Bielorussia, con alcune eccezioni;
    • il divieto, per le imprese di trasporto su strada con sede in Bielorussia, di trasportare merci su strada nel territorio dell’Unione, anche in transito, con alcune eccezioni e deroghe.
  • Il 3 giugno 2022, in risposta al continuo coinvolgimento della Bielorussia nell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, l’Unione ha inoltre adottato nuove sanzioni contro la Bielorussia. La decisione (PESC) 2022/882 amplia l’elenco delle entità soggette a restrizioni per quanto riguarda le autorizzazioni alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso, nonché di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al potenziamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza. La decisione (PESC) 2022/882 amplia inoltre l’elenco delle banche e delle filiali bielorusse soggette a misure restrittive per quanto riguarda la fornitura di servizi specializzati di messaggistica finanziaria utilizzati per lo scambio di dati finanziari (divieto SWIFT). il regolamento (UE) 2022/877 modifica il regolamento (UE) n. 765/2006 per rispecchiare tali modifiche.

    Lo stesso giorno il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (PESC) 2022/881 e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/876, aggiungendo 12 nuove persone e otto entità all’elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive in considerazione della gravità della situazione in Bielorussia, delle continue violazioni dei diritti umani e della repressione della società civile e dell’opposizione democratica.

  • Nel mese di agosto 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1601, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1591 e il regolamento (UE) 2023/1594. Tali atti aggiungono all’elenco delle sanzioni ulteriori 38 persone e 3 entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione della società civile e della democrazia, portandolo a un totale di 233 persone e 37 entità. I divieti di esportazione si applicano ora ai beni e alle tecnologie utilizzati nelle industrie dell’aviazione e dello spazio, alle armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni essenziali, nonché ai beni e alle tecnologie a duplice uso. Questo divieto di esportazione è inteso a combattere l’elusione contrastando il continuo sostegno della Bielorussia all’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina, rafforzando in tal modo l’impatto e la portata delle sanzioni dell’Unione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E IL REGOLAMENTO?

  • La decisione 2012/642/PESC è in vigore dal 1o novembre 2012.
  • Il regolamento (CE) n. 765/2006 è in vigore dal 20 maggio 2006.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).

Le successive modifiche alla decisione 2012/642/PESC sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Sezione 1 — Disposizioni comuni — Articolo 29 (ex articolo 15 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 33).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).

Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 17.01.2024

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