EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0145

Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014 , concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

OJ L 78, 17.3.2014, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/03/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/oj

17.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/16


DECISIONE 2014/145/PESC DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2014

concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 marzo 2014 i Capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione hanno condannato fermamente la violazione ingiustificata della sovranità e dell'integrità territoriale ucraine da parte della Federazione russa ed hanno esortato la Federazione russa a ritirare immediatamente le sue forze armate nelle zone in cui sono stazionate in permanenza, in conformità degli accordi pertinenti. Hanno esortato la Federazione russa a consentire immediatamente l'accesso agli osservatori internazionali. I Capi di Stato o di governo hanno ritenuto che la decisione del Consiglio supremo della Repubblica autonoma di Crimea di tenere un referendum sul futuro status del territorio sia contraria alla costituzione ucraina e dunque illegale.

(2)

I Capi di Stato o di governo hanno deciso di adottare misure, anche quelle previste dal Consiglio il 3 marzo 2014, in particolare di sospendere i colloqui bilaterali con la Federazione russa concernenti i visti e i colloqui con la Federazione russa concernenti un nuovo accordo globale che dovrebbe sostituire l'esistente accordo di partenariato e di cooperazione.

(3)

I Capi di Stato o di governo hanno sottolineato che la soluzione alla crisi dovrebbe essere raggiunta tramite negoziati fra il governo dell'Ucraina e quello della Federazione russa, incluso attraverso potenziali meccanismi multilaterali, e che, in mancanza di tali risultati in un arco di tempo limitato, l'Unione deciderà misure aggiuntive, come i divieti di viaggio, il congelamento dei beni e l'annullamento del vertice UE-Russia.

(4)

Considerate le attuali circostanze, dovrebbero essere imposti restrizioni di viaggio e il congelamento dei beni nei confronti delle persone responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, comprese le azioni sul futuro statuto di qualsiasi parte del territorio contrarie alla Costituzione ucraina, nonché delle persone, entità od organismi ad esse associate.

(5)

È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché delle persone fisiche ad esse associate elencate nell'allegato.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;

c)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4.   Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 e 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a quelle promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi il sostegno all'integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina.

7.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8.   Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa alla persona interessata.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad esse associate elencati nell'allegato.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato.

3.   Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica almeno due settimane prima dell'autorizzazione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;

c)

la decisione non va a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo inserito nell'elenco di cui all'allegato; e

d)

il riconoscimento della decisione non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inserito nell'elenco effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data in cui tale persona fisica o giuridica, tale entità o tale organismo è stato inserito nell'elenco di cui all'allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

c)

pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, decide di stabilire e modificare l'elenco riportato nell'allegato.

2.   Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessato direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo interessato.

Articolo 4

1.   L'allegato include i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 2, paragrafo 1.

2.   Nell'allegato figurano altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismo interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 5

Per massimizzare l'impatto delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 2, paragrafo1, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle di cui alla presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica fino al 17 settembre 2014.

La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


ALLEGATO

Elenco delle persone, entità e organismi di cui agli articoli 1 e 2

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Sergey Valeryevich Aksyonov

Data di nascita 26.11.1972

Aksyonov è stato eletto "Primo ministro della Crimea" alla Verkhovna Rada della Crimea il 27 febbraio 2014 in presenza di uomini armati pro-Russia. La sua "elezione" è stata decretata incostituzionale da Oleksandr Turchynov il 1o marzo. Ha fatto attivamente pressioni per il "referendum" del 16 marzo 2014.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

Data di nascita 19.3.1967

In quanto presidente del Consiglio supremo della Repubblica autonoma di Crimea, Konstantinov ha svolto un ruolo rilevante nelle decisioni adottate dalla Verkhovna Rada sul "referendum" contro l'integrità territoriale dell'Ucraina e ha sollecitato gli elettori a votare a favore dell'indipendenza della Crimea.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

Data di nascita 15.8.1976

Nella sua funzione di vicepresidente del Consiglio dei ministri della Crimea, Temirgaliev ha svolto un ruolo rilevante nelle decisioni adottate dalla Verkhovna Rada sul "referendum" contro l'integrità territoriale dell'Ucraina. Ha fatto attivamente pressioni per l'integrazione della Crimea nella Federazione russa.

17.3.2014

4.

Deniz Valentinovich Berezovskiy

Data di nascita 15.7.1974

Berezovskiy è stato nominato comandante della marina ucraina il 1o marzo 2014 ed ha prestato giuramento alla forza armata di Crimea, rompendo così il suo giuramento. La procura generale dell'Ucraina ha avviato un'indagine nei suoi confronti per alto tradimento.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

Data di nascita 13.6.1961

Chaliy è diventato "Sindaco di Sebastopoli" per acclamazione popolare il 23 febbraio 2014 ed ha accettato questo "voto". Ha fatto un'attiva campagna affinché Sebastopoli diventi un'entità separata della Federazione russa in seguito a un referendum del 16 marzo 2014.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

 

Zima è stato nominato nuovo capo del servizio di sicurezza della Crimea (SBU) il 3 marzo 2014 dal "Primo ministo" Aksyonov ed ha accettato questa nomina. Ha fornito al servizio di intelligence russo (SBU) informazioni pertinenti, tra cui una banca dati. Tra queste figurano informazioni sugli attivisti pro-europei della piazza Maidan e sui difensori dei diritti umani della Crimea. Ha svolto un ruolo rilevante nell'impedire alle autorità ucraine di controllare il territorio della Crimea.

L'11 marzo 2014 ex-ufficiali dell'SBU della Crimea hanno proclamato la formazione di un servizio di sicurezza indipendente della Crimea.

17.3.2014

7.

Yuriy Zherebtsov

 

Consigliere del presidente della Verkhovna Rada della Crimea, uno dei principali organizzatori del "referendum" del 16 marzo 2014 contro l'integrità territoriale dell'Ucraina.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

Data di nascita 28.3.1953

Vicepresidente della Verkhovna Rada; Tsekov ha dato inizio, assieme a Sergey Aksyonov, alla destituzione illegale del governo della Repubbilca autonoma di Crimea. Ha associato a questa condotta Vladimir Konstantinov, minacciandolo di espulsione. Ha riconosciuto pubblicamente che i deputati della Crimea erano all'origine della richiesta fatta ai soldati russi di prendere possesso della Verkhovna Rada della Crimea. È stato uno dei primi leader della Crimea a chiedere in pubblico l'annessione della Crimea alla Russia.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

Data di nascita 5.1.1958 a Abakan, Chakassia

Presidente della Commissione per la sicurezza e la difesa del Consiglio federale della Federazione russa.

Il 1o marzo 2014 Ozerov, a nome della Commissione per la sicurezza e la difesa del Consiglio federale, ha espresso pubblicamente, in sede di detto Consiglio, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina.

17.3.2014

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

Data di nascita 29.9.1952

Primo vicepresidente della Commissione per gli affari internazionali del Consiglio federale.

Il 1o marzo 2014 Dzhabarov, a nome della Commissione per gli affari internazionali del Consiglio federale, ha espresso pubblicamente, in sede di detto Consiglio, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

Data di nascita 9.11.1972 a Sverdlovsk

Presidente della Commissione sul diritto costituzionale del Consiglio federale della Federazione russa.

Il 1o marzo 2014 Klishas ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina. In occasione di dichiarazioni pubbliche Klishas ha cercato di giustificare un'intervento militare russo in Ucraina sostenendo che "il presidente ucraino sostiene l'appello delle autorità della Crimea al presidente della Federazione russa sulla mobilitazione di un'assistenza globale a difesa dei cittadini della Crimea".

17.3.2014

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

Data di nascita 28.9.1929 a Duleevka, regione di Donetsk, RSS Ucraina

Membro della Commissione per le questioni federali, la politica regionale e il Nord del Consiglio federale della Federazione russa.

Il 1o marzo 2014 Ryzhkov ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina.

17.3.2014

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

Data di nascita 4.10.1958 a Lopatino, regione di Sergachiisky, RSFSR

Vicepresidente del Consiglio federale della Federazione russa.

Il 1o marzo 2014 Bushmin ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina.

17.3.2014

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

Data di nascita 3.3.1957 a Ordzhonikidze, Ossezia settentrionale

Membro della Commissione per la cultura, la scienza e l'informazione del Consiglio federale della Federazione russa.

Il 1o marzo 2014 Totoonov ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe.

17.3.2014

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

Data di nascita 21.7.1952 a Zhitnikovskoe, regione di Kurgan

Primo vicepresidente della Commissione per le questioni parlamentari.

Il 1o marzo 2014 Panteleev ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe.

17.3.2014

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

Data di nascita 14.2.1953 a Pushkin, regione di Leningrado

Membro del Consiglio della Duma di Stato; leader del movimento "Russia giusta" alla Duma di Stato.

Ideatore della legge che consente alla Federazione russa di ammettere nella sua composizione, con il pretesto di proteggere cittadini russi, territori di un paese straniero senza il consenso di detto paese né sulla base di un trattato internazionale.

17.3.2014

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

Data di nascita 30.7.1970 a San Pietroburgo (in precedenza Leningrado)

Vicepresidente della Duma di Stato della Federazione russa.

Sostiene attivamente l'uso di forze armate russe in Ucraina e l'annessione della Crimea. Ha personalmente condotto la dimostrazione a sostegno del ricorso alle forze armate russe in Ucraina.

17.3.2014

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

Data di nascita 4.1.1968 a Моsca

Presidente della Commissione per la Comunità di Stati indipendenti (CSI) della Duma di Stato della Federazione russa (membro del LDPR).

Sostiene attivamente l'uso di forze armate russe in Ucraina e l'annessione della Crimea.

17.3.2014

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

Data di nascita 13.9.1961 a Vitebsk (RSS Bielorussia)

Comandante della flotta del Mar Nero, viceammiraglio.

Responsabile del comando delle forze russe che hanno occupato il territorio sovrano ucraino.

17.3.2014

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

 

Comandante, distretto militare occidentale della Russia, le cui unità sono schierate in Crimea.

È responsabile di parte della presenza militare russa in Crimea che compromette la sovranità dell'Ucraina e ha assistito le autorità della Crimea nell'impedire manifestazioni pubbliche contro le manovre a favore di un referendum e dell'integrazione alla Russia.

17.3.2014

21.

Galkin, Aleksandr

 

Distretto militare meridionale della Russia, le cui forze sono in Crimea; la flotta del Mar Nero è sotto il comando di Galkin; gran parte delle forze è giunta in Crimea attraverso il distretto militare meridionale.

Comandante del distretto militare meridionale della Russia. Le forze di questo distretto sono schierate in Crimea. È responsabile di parte della presenza militare russa in Crimea che compromette la sovranità dell'Ucraina e ha assistito le autorità della Crimea nell'impedire manifestazioni pubbliche contro le manovre a favore di un referendum e dell'integrazione alla Russia. Inoltre, la flotta del Mar Nero è sotto il controllo di questo distretto.

17.3.2014


Top