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Prodotto pensionistico individuale paneuropeo

Prodotto pensionistico individuale paneuropeo

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento stabilisce la base giuridica del prodotto pensionistico individuale paneuropeo* (PEPP), garantendo la normalizzazione delle caratteristiche essenziali del prodotto, quali:
    • requisiti di trasparenza;
    • norme sugli investimenti;
    • il diritto di cambiare i fornitori;
    • le diverse opzioni di investimento.
  • Esso stabilisce inoltre norme uniformi in materia di registrazione, creazione, distribuzione e vigilanza dei prodotti pensionistici individuali distribuiti nell’Unione europea (Unione) con la denominazione PEPP.
  • Il PEPP è uno schema pensionistico individuale volontario che integra i sistemi pensionistici pubblici e professionali e gli schemi pensionistici nazionali privati esistenti.
  • Il regolamento intende fornire a risparmiatori e risparmiatrici una maggiore scelta, offrendo loro piani pensionistici individuali competitivi per il risparmio pensionistico, contraddistinti da una forte tutela dei consumatori.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento PEPP definisce norme uniformi sulle caratteristiche essenziali del PEPP, in particolare sui seguenti punti chiave:

fornitori di PEPP*

I PEPP possono essere offerti da un’ampia gamma di istituti finanziari, tra cui imprese di assicurazione, gestori di attivi, banche, determinate società di investimento e determinati fondi pensionistici professionali.

Contratto PEPP

Il regolamento stabilisce i requisiti minimi per il contenuto del contratto stipulato tra fornitori di PEPP e risparmiatori/risparmiatrici in PEPP*.

Registrazione dei PEPP

  • I fornitori che vogliono offrire un PEPP sono tenuti a seguire un processo di registrazione. L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali registra i nuovi PEPP in un registro centrale, sulla base di una decisione adottata dalle autorità nazionali competenti. Una volta registrato, il prodotto può essere fornito e distribuito in tutta l’Unione.
  • Il regolamento descrive in dettaglio le procedure di registrazione dei PEPP, le condizioni per l’annullamento della registrazione dei PEPP, oltre ai poteri delle autorità competenti degli Stati membri d’origine e ospitanti dell’Unione.

Passaporto europeo

I fornitori e i distributori di PEPP beneficiano di un passaporto europeo che consente loro di vendere i PEPP in diversi Stati membri. Il passaporto permette loro di accedere all’intero mercato dell’Unione con una sola registrazione del prodotto concessa sulla base di un unico insieme di norme.

Portabilità

  • Nel proporre il PEPP, il fornitore o il distributore di PEPP deve fornire a potenziali risparmiatori o risparmiatrici in PEPP informazioni sul servizio di portabilità* e sui sottoconti* immediatamente disponibili.
  • Qualora risparmiatori o risparmiatrici in PEPP trasferiscano la propria residenza in un altro Stato membro, possono continuare a contribuire allo stesso PEPP aprendo un sottoconto PEPP con lo stesso fornitore di PEPP nel nuovo paese di residenza (ove tale opzione sia disponibile con il fornitore di PEPP) o continuando a versare contributi sul proprio sottoconto PEPP esistente. Nel caso in cui il fornitore di PEPP non preveda tale opzione nel nuovo paese di residenza, risparmiatori o risparmiatrici in PEPP hanno il diritto di cambiare fornitore di PEPP immediatamente e a titolo gratuito. I fornitori di PEPP devono aprire almeno due sottoconti dopo un periodo di transizione di tre anni.

Trasferimento

Risparmiatori e risparmiatrici in PEPP possono trasferirsi presso un altro fornitore di PEPP solo dopo almeno cinque anni dalla stipula del contratto PEPP nonché, per i trasferimenti successivi, dopo cinque anni dal trasferimento più recente. Il fornitore di PEPP può consentire a risparmiatori o risparmiatrici in PEPP di cambiare fornitore di PEPP con maggiore frequenza. Le commissioni e gli oneri per il servizio di trasferimento sono limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute dal fornitore di PEPP e in ogni caso non superano lo 0,5 % del valore monetario delle attività trasferite.

Opzioni di investimento

  • I fornitori di PEPP possono offrire fino a sei opzioni di investimento, compresa l’opzione standard di investimento, chiamata PEPP di base*. Tutte le opzioni di investimento sono concepite dai fornitori di PEPP sulla base di una garanzia o di una tecnica di attenuazione del rischio che garantiscano una sufficiente tutela di risparmiatori e risparmiatrici in PEPP.
  • Per il PEPP di base, i fornitori di PEPP devono tutelare i capitali di risparmiatori e risparmiatrici in PEPP tramite una garanzia o tecniche di attenuazione del rischio coerenti con l’obiettivo di consentire a risparmiatori e risparmiatrici in PEPP di recuperare il capitale. I costi e le commissioni per il PEPP di base non superano l’1 % del capitale accumulato per anno.
  • Risparmiatori e risparmiatrici in PEPP hanno il diritto di modificare regolarmente le opzioni di investimento al fine di adeguare la propria strategia di investimento. Tale diritto è gratuito e può essere esercitato dopo un periodo minimo di cinque anni dalla stipula del contratto PEPP nonché, per i trasferimenti successivi, dopo cinque anni a partire dalla più recente modifica dell’opzione di investimento. I fornitori di PEPP possono consentire a risparmiatori e risparmiatrici in PEPP di cambiare fornitore di PEPP con maggiore frequenza.

Forme di erogazione

  • I fornitori di PEPP possono offrire a risparmiatori e risparmiatrici in PEPP una o più delle seguenti forme di erogazione (rendita, somma erogata in un’unica soluzione, prelievi regolari o una combinazione delle predette forme).
  • Risparmiatori e risparmiatrici in PEPP possono scegliere la forma di erogazione per la fase di decumulo* al momento della stipula del contratto PEPP e dell’apertura di un nuovo sottoconto. La forma di erogazione può variare da un sottoconto all’altro. Se i fornitori di PEPP offrono varie forme di erogazione, risparmiatori e risparmiatrici in PEPP possono modificare la forma di erogazione di ciascun sottoconto aperto un anno prima dell’inizio della fase di decumulo, all’inizio della fase di decumulo e al momento del trasferimento presso un altro fornitore.

Distribuzione di PEPP

  • Il regolamento stabilisce le condizioni in base alle quali i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP* possono distribuire i PEPP.
  • Il regime di distribuzione dei PEPP segue un approccio a settori. Le compagnie assicurative e gli intermediari assicurativi che distribuiscono i PEPP sono soggetti alla direttiva sulla distribuzione assicurativa [Direttiva (UE) 2016/97], mentre le società di investimento e gli altri fornitori di PEPP sono tenuti ad applicare le norme contenute nella direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (direttiva 2014/65/UE).

Consulenza

  • I fornitori o distributori di PEPP sono tenuti a fornire a potenziali risparmiatori e risparmiatrici in PEPP una consulenza completa, prima della conclusione del contratto PEPP affinché possano prendere una decisione con cognizione di causa e scegliere il prodotto che meglio risponde alle loro esigenze. La consulenza deve inoltre riguardare la scelta dell’opzione di investimento e le proiezioni personalizzate relative alle prestazioni pensionistiche. Prima della firma del contratto, tutti i fornitori e distributori di PEPP devono fare eseguire a risparmiatori e risparmiatrici in PEPP un’analisi in merito alle esigenze e richieste relative al pensionamento al fine di stabilire il PEPP più adatto. Tale analisi deve comprendere una verifica specifica per determinare se risparmiatori e risparmiatrici in PEPP necessitano di un PEPP che offre rendite allo scopo di garantire la protezione contro rischi legati alla longevità.
  • Inoltre, per il PEPP di base, i fornitori di PEPP sono tenuti a fornire a risparmiatori e risparmiatrici in PEPP una consulenza obbligatoria personalizzata sulla pianificazione pensionistica all’inizio della fase di decumulo, con una raccomandazione personalizzata sulla forma ottimale di erogazione.

Informazioni

  • Per garantire un elevato livello di trasparenza, il regolamento prevede che risparmiatori e risparmiatrici di PEPP ricevano:
    • prima della conclusione del contratto, le informazioni chiave sul prodotto attraverso un documento standardizzato, ovvero il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP, senza alcuna possibilità di rinunciare alla consulenza al fine di garantire un elevato grado di tutela dei consumatori;
    • ogni anno, il prospetto delle prestazioni del PEPP con informazioni chiave sull’evoluzione dei propri risparmi.
  • In particolare, i costi e le commissioni dovranno essere completamente trasparenti;
  • la Commissione europea deve inoltre specificare tramite norme tecniche di regolamentazione i dettagli della presentazione delle informazioni che devono essere fornite nel documento contenente le informazioni chiave sul PEPP e nel prospetto delle prestazioni del PEPP.

Fattori di sostenibilità

  • I fornitori di PEPP sono invitati a tenere conto di fattori ambientali, sociali e di governance (fattori ESG)*.
  • I fornitori di PEPP devono fornire a risparmiatori e risparmiatrici in PEPP le informazioni, se disponibili, relative al rendimento degli investimenti dei fornitori di PEPP in termini di fattori ESG.
  • I fornitori devono altresì fornire a risparmiatori e risparmiatrici in PEPP le informazioni sul modo in cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ESG nel prospetto delle prestazioni del PEPP. In linea con il principio della persona prudente, i fornitori di PEPP debbono tenere conto dei rischi legati alle decisioni di investimento e del potenziale impatto a lungo termine di queste ultime sui fattori ESG.

Vigilanza

Le autorità nazionali competenti si occupano di vigilare la conformità al regolamento PEPP di fornitori e distributori di PEPP. Tuttavia, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali detiene poteri di intervento sui prodotti che consentono di adottare misure efficaci a livello dell’Unione in caso di un timore significativo in merito alla tutela di risparmiatori e risparmiatrici in PEPP o di una minaccia per l’ordinato funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione non adeguatamente affrontati dalle autorità nazionali competenti.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 22 marzo 2022.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Prodotto pensionistico individuale. Un prodotto che si basa su un contratto concluso su base volontaria tra il/la singolo/a risparmiatore/risparmiatrice e un’entità ed è complementare a eventuali schemi pensionistici obbligatori o aziendali o professionali; Prevede l’accumulo di capitale a lungo termine con l’esplicito obiettivo di fornire reddito al momento del pensionamento e con limitate possibilità di riscatto anticipato. Non si tratta né di uno schema pensionistico obbligatorio né di uno schema aziendale o professionale.
Fornitore di PEPP. Un’impresa finanziaria autorizzata a creare e distribuire un PEPP.
Risparmiatore/risparmiatrice in PEPP. Una persona fisica che ha stipulato un contratto PEPP con un fornitore di PEPP.
Servizio di portabilità. Un servizio che offre a risparmiatori e risparmiatrici in PEPP il diritto di continuare a versare contributi sul proprio conto PEPP esistente, in seguito al trasferimento della propria residenza in un altro Stato membro.
Sottoconto. Sezione nazionale aperta in ogni conto PEPP conformemente ai requisiti e alle condizioni di legge per beneficiare degli eventuali incentivi a investire nei PEPP concessi a livello nazionale dallo Stato membro di residenza di risparmiatori o risparmiatrici in PEPP. Di conseguenza, una persona può essere risparmiatrice in PEPP o beneficiaria di PEPP in ogni sottoconto, in base ai requisiti di legge relativi alla fase di accumulo. La fase di accumulo corrisponde al periodo durante il quale le attività sono accumulate sul conto PEPP e che generalmente si protrae fino all’inizio della fase di decumulo.
PEPP di base. Tutti i fornitori di PEPP sono tenuti a offrire un’opzione standard di investimento, ossia il PEPP di base, i cui costi e commissioni non superano l’1 % del capitale accumulato per anno.
Fase di decumulo. Periodo durante il quale le attività accumulate sul conto PEPP possono essere utilizzate per finanziare la pensione o altre esigenze di reddito.
Distributore di PEPP. Un’impresa finanziaria autorizzata a distribuire PEPP non creati dall’impresa stessa, una società di investimento che presta consulenza in materia di investimenti o un intermediario assicurativo.
Fattori ESG. Un insieme di criteri sulla base dei quali gli investitori socialmente consapevoli selezionano i potenziali investimenti per garantire che sostengano i principi dello sviluppo sostenibile. I criteri ambientali si riferiscono a come le aziende agiscono in difesa della natura. I criteri sociali riflettono il modo in cui gestiscono le relazioni con dipendenti, fornitori, clienti e con le comunità in cui operano. I criteri di governance riguardano questioni quali la leadership aziendale e l’approccio alla retribuzione dei dirigenti, le verifiche, i controlli interni e i diritti degli azionisti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2021/895 della Commissione del 24 febbraio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento sui prodotti (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2021/896 della Commissione del 24 febbraio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni aggiuntive ai fini della convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 5).

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/897 della Commissione del 4 marzo 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle segnalazioni a fini di vigilanza alle autorità competenti e la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 7).

Regolamento delegato (UE) 2021/473 della Commissione del 18 dicembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le disposizioni riguardanti i documenti informativi, i costi e le commissioni inclusi nel massimale dei costi e le tecniche di attenuazione del rischio per il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (GU L 99 del 22.3.2021, pag. 1).

Raccomandazione della Commissione, del 29.6.2017, sul trattamento fiscale dei prodotti pensionistici individuali, compreso il prodotto pensionistico individuale paneuropeo [C(2017) 4393 final, del 29.6.2017].

Regolamento (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2016/97 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Si veda la versione consolidata.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo: piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali [COM(2015) 468 final del 30.9.2015].

Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce un’autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), che modifica la decisione n. 716/2009/CE e che abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 01.07.2022

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