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Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Aumenta la trasparenza di alcune attività nei mercati finanziari, come l’uso di operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT)* e riutilizzo* delle garanzie reali*, in modo che si possano monitorare e identificare i rischi.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento crea un quadro normativo a livello dell’Unione sulla segnalazione delle informazioni concernenti le SFT in repertori di dati sulle negoziazioni, sulle informazioni concernenti le SFT e i total return swap* che devono essere comunicate agli investitori in organismi d’investimento collettivo, e per le condizioni minime di trasparenza che devono essere soddisfatte dalle parti coinvolte in un riutilizzo delle garanzie reali.

Trasmissione dei rapporti

  • Le controparti delle SFT devono segnalare le informazioni concernenti qualsiasi SFT sottoscritta, così come qualsiasi sua modifica o cessazione, a un database centrale («repertorio di dati sulle negoziazioni») registrato presso l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) o riconosciuto ai sensi del presente regolamento.
  • Tali informazioni devono essere comunicate entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla conclusione, modifica o cessazione dell’operazione.
  • Le controparti devono tenere un registro di tutte le SFT che hanno concluso, modificato o cessato per un periodo di almeno cinque anni dopo la cessazione dell’operazione.

A tale riguardo, l’ESMA deve sviluppare:

  • progetti di norme tecniche di regolamentazione specificando i dati delle segnalazioni dei vari tipi di SFT;
  • progetti di norme tecniche di attuazione specificando il formato e la frequenza delle segnalazioni dei vari tipi di SFT.

Tali standard tecnici sono successivamente esaminati e adottati dalla Commissione europea come regolamenti delegati o regolamenti di attuazione.

Trasparenza per gli investitori

  • I gestori degli organismi d’investimento collettivo dovrebbero includere informazioni dettagliate sul loro uso delle SFT e total return swap all’interno di relazioni periodiche, in modo che gli investitori siano consapevoli dei rischi associati al loro uso.
  • I documenti contrattuali dovrebbero contenere chiare informazioni sulla politica di investimento dell’organismo d’investimento collettivo rispetto alle SFT e ai total return swap.

Trasparenza del riutilizzo

  • Per accrescere la trasparenza sul riutilizzo degli strumenti finanziari ricevuti come garanzie reali, in particolare riguardo ai rispettivi rischi correlati e alle conseguenze, ad esempio in caso di fallimento, il regolamento impone requisiti minimi in materia di informativa.
  • Il riutilizzo dovrebbe avvenire solo alle seguenti condizioni:
    • con il previo consenso della controparte fornitrice a un contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale, o con l’accettazione espressa di fornire garanzie reali mediante un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà; e
    • con il trasferimento delle garanzie reali dal conto della controparte fornitrice.

Cooperazione tra le autorità competenti

  • Le autorità nazionali competenti e l’ESMA devono cooperare strettamente e scambiarsi informazioni, in particolare per individuare e porre rimedio a violazioni del presente regolamento. Anche i soggetti che hanno accesso ai dati raccolti nei repertori di dati sulle negoziazioni (ad es. le autorità di vigilanza) e i relativi membri del Sistema europeo di banche centrali devono collaborare strettamente e conformemente a determinate condizioni.
  • In circostanze eccezionali, l’autorità competente può rifiutare di adempiere a una richiesta di cooperare e scambiare informazioni.

Segreto professionale

Qualsiasi informazione riservata ricevuta, scambiata o trasmessa come definito dal presente regolamento è soggetta al segreto professionale.

Rapporti con i paesi extra-UE

  • Il regolamento conferisce alla Commissione la competenza in materia di valutazione delle norme dei paesi extra-UE, ai fini del riconoscimento dei rispettivi repertori di dati sulle negoziazioni e allo scopo di evitare eventuali duplicazioni o conflitti tra i requisiti.
  • Un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo può prestare servizi a entità stabilite nell’Unione soltanto dopo il suo riconoscimento da parte dell’ESMA. L’ESMA deve pubblicare sul suo sito Internet l’elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni rilevati in conformità con il presente regolamento.

Sanzioni

I paesi dell’UE devono garantire che le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative che siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

Si applicano determinati requisiti essenziali in relazione a:

  • criteri di cui tenere conto nell’applicazione della sanzione o misura;
  • pubblicazione di sanzioni o misure;
  • natura e tipo di sanzioni e misure;
  • livello delle sanzioni pecuniarie amministrative.

Atti delegati

La Commissione ha adottato una serie diatti delegati che integrano o modificano il regolamento. Tali regolamenti integrano il regolamento (UE) 2015/2365 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione:

Ulteriori regolamenti delegati riguardano:

Atti di esecuzione

La Commissione ha adottato inoltre 3 atti di esecuzione:

  • Il regolamento (UE) 2019/363 stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni delle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli ai repertori di dati sulle negoziazioni. Esso modifica inoltre il regolamento (UE) n. 1247/2012 sull’uso dei codici di segnalazione nella segnalazione di contratti derivati;
  • Il regolamento (UE) 2019/364 stabilisce norme tecniche sul formato della domanda di registrazione e della domanda di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni
  • Il regolamento (UE) 2019/365 stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni sulle sanzioni, sulle misure e sulle indagini.

Stato di avanzamento

Entro 36 mesi dall’entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione che adotta, la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione riguarderà l’efficacia, l’efficienza e la proporzionalità degli obblighi di cui al presente regolamento e può essere accompagnata da proposte adeguate.

La Commissione ha inoltre presentato una relazione sullo stato di avanzamento degli sforzi internazionali per attenuare i rischi connessi con le SFT in data 19 ottobre 2017.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal 12 gennaio 2016 sulla base del seguente processo di attuazione graduale:

  • Segnalazione ai repertori di dati sulle negoziazioni: a seconda del tipo di entità (ovvero banca, organismo d’investimento, controparte centrale), la segnalazione ai repertori di dati sulle negoziazioni sarà attuata in più fasi da 12 a 21 mesi dopo l’entrata in vigore delle summenzionate norme tecniche di regolamentazione.
  • I requisiti sulla divulgazione dei dati sui fondi nelle relazioni periodiche sono applicati dal 13 gennaio 2017. Per quanto riguarda i documenti precontrattuali, i fondi di investimento costituiti prima del 12 gennaio 2016 hanno dovuto indicare l’uso di SFT e total return swap nei documenti precontrattuali dal 13 luglio 2017, mentre i fondi costituiti più di recente hanno dovuto farlo dal 12 gennaio 2016.
  • Norme di trasparenza sul riutilizzo delle garanzie reali: le norme sul riutilizzo vengono applicate a decorrere dal 13 luglio 2016.

I regolamenti delegati e di esecuzione si applicano dall’11 aprile 2019. Il regolamento delegato relativo ai soggetti del Regno Unito (1) verrà applicato quando il regolamento principale cesserà di essere applicato nel Regno Unito (1) in seguito alla Brexit.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Operazione di finanziamento tramite titoli: può riferirsi a diverse operazioni, tra cui:
  • un’operazione di vendita con patto di riacquisto (una controparte trasferisce un titolo, ovvero un bene finanziario come un’azione o un titolo di stato, e si impegna a riacquistare in futuro la somma originaria di denaro più un rendimento per l’utilizzo di quei soldi);
  • un caso in cui la controparte presta titoli a pagamento in cambio di una garanzia sotto forma di strumenti finanziari o di soldi forniti dai loro clienti o controparti;
  • un’operazione di buy-sell back o di sell-buy back;
  • un finanziamento con margini (un’operazione nella quale una controparte concede un credito in connessione con l’acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli, ma che non comprende altri finanziamenti che sono garantiti da titoli).
Riutilizzo: utilizzo da parte della controparte ricevente, a proprio nome e per proprio conto o per conto di un’altra controparte, di strumenti finanziari ricevuti nell’ambito di un contratto di garanzia reale.
Garanzia reale: la fornitura di beni (ad es. titoli) da chi riceve il prestito a chi lo concede per garantire l’adempimento di un’obbligazione mediante:
  • trasferimento della piena proprietà da un fornitore di garanzie reali a un acquirente di garanzie reali (trasferimento del titolo); o mediante
  • trasferimento di possesso da chi fornisce garanzie reali a un acquirente di garanzie reali in base a un diritto di sicurezza in cui la piena proprietà delle attività rimane al fornitore di garanzie reali (contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale).
Total return swap: un contratto finanziario che trasferisce sia il rischio di credito (ad esempio, la capacità del debitore di rimborsare un prestito) che il rischio di mercato di un bene connesso (ovvero uno strumento finanziario come un’azione o una merce, su cui si basa il prezzo di un derivato).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2019/463 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei soggetti esonerati (GU L 80 del 22.3.2019, pag. 16).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione del 13 dicembre 2018 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni delle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione relativamente all’utilizzo di codici per la segnalazione dei contratti derivati (GU L 81 del 22.3.2019, pagg. 85-124).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/364 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione e della domanda di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 125).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/365 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni sulle sanzioni, sulle misure e sulle indagini ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 128).

Regolamento delegato (UE) 2019/356 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli da segnalare ai repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2019/357 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’accesso alle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli registrate nei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 22).

Regolamento delegato (UE) 2019/358 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la raccolta, verifica, aggregazione, comparazione e pubblicazione dei dati sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 30).

Regolamento delegato (UE) 2019/359 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 45).

Regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 58).

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 648/2012 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2365, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 [COM(2017) 604 final del 19.10.2017].

Ultimo aggiornamento: 05.06.2019



(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.

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