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Il regolamento (UE) 2015/2365 aumenta la trasparenza di talune attività nei mercati finanziari, come ad esempio l’utilizzo di operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT)1 e del riutilizzo2 delle garanzie reali3, in modo che si possano monitorare e identificare i rischi.
PUNTI CHIAVE
Il regolamento stabilisce norme dell’Unione europea (Unione) per la segnalazione delle informazioni concernenti le SFT ai repertori di dati sulle negoziazioni, per le informazioni sulle SFT e i total return swap4 da comunicare agli investitori degli organismi d’investimento collettivo e per le condizioni minime di trasparenza che le parti coinvolte nel riutilizzo delle garanzie reali devono rispettare.
Segnalazione
Le controparti delle SFT devono segnalare le informazioni concernenti qualsiasi SFT sottoscritta, così come qualsiasi sua modifica o cessazione, a un database centrale («repertorio di dati sulle negoziazioni») registrato presso l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) o riconosciuto ai sensi del presente regolamento.
Tali informazioni devono essere comunicate entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla conclusione, modifica o cessazione dell’operazione.
Le controparti devono tenere un registro di tutte le SFT che hanno concluso, modificato o cessato per un periodo di almeno cinque anni dopo la cessazione dell’operazione.
A tale riguardo, l’ESMA deve sviluppare:
progetti di norme tecniche di regolamentazione specificando i dati delle segnalazioni dei vari tipi di SFT; e
progetti di norme tecniche di attuazione specificando il formato e la frequenza delle segnalazioni dei vari tipi di SFT.
I gestori degli organismi d’investimento collettivo dovrebbero includere informazioni dettagliate sul loro uso delle SFT e total return swap all’interno di relazioni periodiche, in modo che gli investitori siano consapevoli dei rischi associati al loro uso.
I documenti contrattuali dovrebbero contenere chiare informazioni sulla politica di investimento dell’organismo d’investimento collettivo rispetto alle SFT e ai total return swap.
Trasparenza del riutilizzo
Per accrescere la trasparenza sul riutilizzo degli strumenti finanziari ricevuti come garanzie reali, in particolare riguardo ai rispettivi rischi correlati e alle conseguenze, ad esempio in caso di fallimento, il regolamento impone requisiti minimi in materia di informativa.
Il riutilizzo dovrebbe avvenire solo alle seguenti condizioni:
con il previo consenso della controparte fornitrice a un contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale, o con l’accettazione espressa di fornire garanzie reali mediante un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà; e
con il trasferimento delle garanzie reali dal conto della controparte fornitrice.
Cooperazione tra le autorità competenti
Le autorità nazionali competenti e l’ESMA devono cooperare strettamente e scambiarsi informazioni, in particolare per individuare e porre rimedio a violazioni del presente regolamento. Anche i soggetti che hanno accesso ai dati raccolti nei repertori di dati sulle negoziazioni (ad es. le autorità di vigilanza) e i relativi membri del Sistema europeo di banche centrali devono collaborare strettamente e conformemente a determinate condizioni.
In circostanze eccezionali, l’autorità competente può rifiutare di adempiere a una richiesta di cooperare e scambiare informazioni.
Segreto d’ufficio
Qualsiasi informazione riservata ricevuta, scambiata o trasmessa come definito dal presente regolamento è soggetta al segreto professionale.
Rapporti con i paesi terzi
Il regolamento conferisce alla Commissione la competenza in materia di valutazione delle norme dei paesi terzi, ai fini del riconoscimento dei rispettivi repertori di dati sulle negoziazioni e allo scopo di evitare eventuali duplicazioni o conflitti tra i requisiti.
Un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo può prestare servizi a entità stabilite nell’Unione soltanto dopo il suo riconoscimento da parte dell’ESMA. L’ESMA deve pubblicare sul suo sito internet l’elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni rilevati in conformità con il presente regolamento.
Sanzioni
Gli Stati membri devono garantire che le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative che siano efficaci, proporzionate e dissuasive.
Si applicano determinati requisiti essenziali in relazione a:
criteri di cui tenere conto nell’applicazione della sanzione o misura;
pubblicazione di sanzioni o misure;
natura e tipo di sanzioni e misure; e
livello delle sanzioni pecuniarie amministrative.
Atti delegati
La Commissione ha adottato una serie di atti delegati che integrano o modificano il regolamento. Tali regolamenti integrano il regolamento (UE) 2015/2365 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione:
una modifica all’elenco delle entità esentate (che riguarda le entità del Regno Unito in seguito al recesso del paese dall’Unione, a partire dal ).
Atti di esecuzione
La Commissione ha adottato anche tre atti di esecuzione.
Il regolamento (UE) 2019/363 stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni delle informazioni sulle SFT ai repertori di dati sulle negoziazioni.
Il regolamento (UE) 2019/364 stabilisce norme tecniche sul formato della domanda di registrazione e della domanda di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni.
Il regolamento (UE) 2019/365 stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni sulle sanzioni, sulle misure e sulle indagini.
Stato di avanzamento
Entro 36 mesi dall’entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione che adotta, la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea. La relazione riguarderà l’efficacia, l’efficienza e la proporzionalità degli obblighi di cui al presente regolamento e può essere accompagnata da proposte adeguate.
La Commissione ha inoltre presentato una relazione sullo stato di avanzamento degli sforzi internazionali per attenuare i rischi connessi con le SFT in data .
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento si applica a partire dal sulla base del seguente processo di attuazione graduale.
Segnalazione ai repertori di dati sulle negoziazioni. A seconda del tipo di entità (ovvero banca, organismo d’investimento, controparte centrale), la segnalazione ai repertori di dati sulle negoziazioni sarà attuata in più fasi da 12 a 21 mesi dopo l’entrata in vigore delle summenzionate norme tecniche di regolamentazione.
Requisiti sulla divulgazione dei dati sui fondi nelle relazioni periodiche. I requisiti si applicano dal . Per quanto riguarda i documenti precontrattuali, i fondi di investimento costituiti prima del hanno dovuto indicare l’uso di SFT e total return swap nei documenti precontrattuali dal , mentre i fondi costituiti più di recente hanno dovuto farlo dal .
Norme di trasparenza sul riutilizzo delle garanzie reali. Le norme sul riutilizzo si applicano dal .
I regolamenti delegati e di esecuzione si applicano dall’. Il regolamento delegato relativo ai soggetti del Regno Unito verrà applicato quando il regolamento principale cesserà di essere applicato nel Regno Unito, in seguito al suo recesso dall’Unione nel 2020.
Operazioni di finanziamento tramite titoli. Ciò si può riferire a diverse transazioni, ivi comprese un’operazione di vendita con patto di riacquisto (una controparte trasferisce un titolo, ovvero un bene finanziario come un’azione o un titolo di stato, e si impegna a riacquistare in futuro la somma originaria di denaro più un rendimento per l’utilizzo di quei soldi); un’operazione di vendita con patto di riacquisto (una controparte trasferisce un titolo, ovvero un bene finanziario come un’azione o un titolo di stato, e si impegna a riacquistare in futuro la somma originaria di denaro più un rendimento per l’utilizzo di quei soldi); un’operazione di buy-sell back o di sell-buy back; e un finanziamento con margini (un’operazione nella quale una controparte concede un credito in connessione con l’acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli, ma che non comprende altri finanziamenti che sono garantiti da titoli).
Garanzie reali. La fornitura di beni (ad es. titoli) da chi riceve il prestito a chi lo concede per garantire l’adempimento di un’obbligazione mediante trasferimento della piena proprietà da un fornitore di garanzie reali a un acquirente di garanzie reali (trasferimento del titolo) o mediante trasferimento di possesso da chi fornisce garanzie reali a un acquirente di garanzie reali in base a un diritto di sicurezza in cui la piena proprietà delle attività rimane al fornitore di garanzie reali (contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale).
Riutilizzo. Utilizzo da parte della controparte ricevente, a proprio nome e per proprio conto o per conto di un’altra controparte, di strumenti finanziari ricevuti nell’ambito di un contratto di garanzia reale.
Total return swap. Un contratto finanziario che trasferisce sia il rischio di credito (ad esempio, la capacità del debitore di rimborsare un prestito) che il rischio di mercato di un bene connesso (ovvero uno strumento finanziario come un’azione o una merce, su cui si basa il prezzo di un derivato).
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2015/2365 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, ).
Regolamento delegato (UE) 2019/356 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli da segnalare ai repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 81 del , pag. 1).
Regolamento delegato (UE) 2019/357 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’accesso alle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli registrate nei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 81 del , pag. 22).
Regolamento delegato (UE) 2019/358 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la raccolta, verifica, aggregazione, comparazione e pubblicazione dei dati sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 81 del , pag. 30).
Regolamento delegato (UE) 2019/359 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione (GU L 81 del , pag. 45).
Regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 81 del , pag. 58).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione, del , che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni delle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione relativamente all’utilizzo di codici per la segnalazione dei contratti derivati (GU L 81 del , pag. 85).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/364 della Commissione, del , che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione e della domanda di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 81 del , pag. 125).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/365 della Commissione, del , che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni sulle sanzioni, sulle misure e sulle indagini ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 81 del , pag. 128).
Regolamento delegato (UE) 2019/463 della Commissione, del , che modifica il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei soggetti esonerati (GU L 80 del , pag. 16).
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2365, del , sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 [COM(2017) 604 final, del ].
Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del , pag. 1).