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Document 32024L0825

    Pratiche commerciali sleali

    Pratiche commerciali sleali

     

    SINTESI DI:

    Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori

    QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

    • La direttiva 2005/29/CE:
      • definisce le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori vietate nell’Unione europea (Unione);
      • si applica a qualsiasi omissione o atto direttamente collegato alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto* da parte di un professionista ai consumatori*, tutelando gli interessi economici dei consumatori prima, durante e dopo lo svolgimento di un’operazione commerciale;
      • garantisce lo stesso grado di protezione a tutti i consumatori indipendentemente dal luogo di acquisto o di vendita nell’Unione.
    • È stata modificata nel 2019 dalla direttiva (UE) 2019/2161, che ha inoltre modernizzato le norme dell’Unione sulla protezione dei consumatori in relazione ai diritti dei consumatori (si veda la sintesi), alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (si veda la sintesi) e all’indicazione dei prezzi (si veda la sintesi), per garantire una migliore applicazione e per affrontare i nuovi sviluppi sul mercato, in particolare il marketing online.
    • Nel 2024 sono state introdotte ulteriori norme dalla direttiva (UE) 2024/825 per far fronte alle pratiche commerciali che inducono in errore i consumatori, evitando loro di fare scelte di consumo sostenibili. Tali norme (applicabili a partire dal 27 settembre 2026) riguardano le pratiche associate all’obsolescenza precoce delle merci, le indicazioni ingannevoli sul rispetto dell’ambiente («greenwashing») e le informazioni fuorvianti sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese commerciali.

    PUNTI CHIAVE

    • Le pratiche commerciali sleali sono le pratiche:
      • contrarie agli obblighi imposti dalla diligenza professionale*; e
      • idonee a falsare in misura rilevante il comportamento di acquisto del consumatore medio.
    • Alcuni consumatori godono di un livello di protezione più elevato a causa della loro particolare vulnerabilità alla pratica o al prodotto, dell’età (bambini o anziani), dell’ingenuità o del loro stato di infermità mentale o fisica.
    • La direttiva 2005/29/CE distingue due categorie di pratiche commerciali che sono sleali se inducono il consumatore medio ad assumere una decisione di acquisto che altrimenti non avrebbe assunto: le pratiche commerciali ingannevoli (per azione od omissione) e le pratiche commerciali aggressive.
    • L’allegato I della direttiva 2005/29/CE contiene un elenco di pratiche commerciali che sono vietate in ogni caso («lista nera»).

    Pratiche commerciali ingannevoli

    Azioni ingannevoli

    Una pratica commerciale è considerata ingannevole se contiene informazioni false o non veritiere o se può ingannare il consumatore medio, anche nel caso in cui l’informazione sia di fatto corretta, e indurlo a prendere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso. Fra gli esempi di simili azioni troviamo informazioni false o ingannevoli riguardanti:

    • l’esistenza o la natura del prodotto;
    • le caratteristiche principali del prodotto (la sua disponibilità, i benefici, i rischi, la composizione o l’origine geografica, i risultati che si possono attendere dal suo uso, ecc.);
    • la portata degli impegni del professionista (in codici di condotta ai quali il professionista ha accettato di vincolarsi);
    • il prezzo o l’esistenza di uno specifico vantaggio in termini di prezzo;
    • la necessità di una manutenzione o riparazione.

    La direttiva vieta inoltre le pratiche ingannevoli in cui le merci sono commercializzate come identiche mentre, in realtà, la loro composizione è significativamente diversa nei vari Stati membri dell’Unione (il che è spesso definito come «duplice livello di qualità» delle merci).

    Omissioni ingannevoli

    • Una pratica è ingannevole anche qualora le informazioni rilevanti necessarie affinché il consumatore medio prenda una decisione di acquisto consapevole siano omesse o fornite in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo e possano indurlo ad assumere una decisione di acquisto che altrimenti non avrebbe preso.
    • La direttiva 2005/29/CE fornisce un elenco generale di informazioni che dovrebbero essere considerate rilevanti, quali il prezzo e le caratteristiche principali del prodotto. Per le vendite online sono previsti requisiti aggiuntivi, quali gli obblighi per i mercati online* di informare i consumatori in merito ai parametri principali che determinano la classificazione* dei prodotti presentati come risultato di una ricerca e l’obbligo di informare se, e in che modo, è verificata l’autenticità delle recensioni dei consumatori.

    Pratiche commerciali aggressive

    • Le decisioni di acquisto assunte dai consumatori devono essere prese liberamente. Una pratica è aggressiva e sleale qualora, tramite molestie, coercizione o indebito condizionamento* limita considerevolmente la libertà di scelta del consumatore medio e lo induce ad assumere una decisione di acquisto che non avrebbe altrimenti preso.
    • Per stabilire se una pratica commerciale è aggressiva o meno, occorre tenere conto di vari elementi. Tra questi vi sono:
      • la natura, il luogo e la durata della pratica;
      • il possibile ricorso alla minaccia fisica o verbale;
      • lo sfruttamento, da parte del professionista, di una circostanza specifica di gravità tale (ad esempio una morte o una grave malattia) da alterare la capacità di valutazione del consumatore al fine di influenzarne la decisione rispetto al prodotto;
      • le eventuali condizioni non contrattuali sproporzionate, imposte al consumatore che intende esercitare i propri diritti contrattuali (quali la risoluzione o la modifica di un contratto).

    Pratiche vietate in ogni caso («lista nera»)

    • La direttiva 2005/29/CE contiene un elenco di pratiche commerciali che sono vietate in ogni caso. In seguito alle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/2161 vieta inoltre pratiche aggiuntive, quali la pubblicazione di recensioni false dei consumatori, la pubblicità nascosta nei risultati di ricerca e la rivendita di biglietti che il professionista ha acquistato utilizzando strumenti automatizzati (noti come bot).
    • La direttiva (UE) 2024/825 aggiunge inoltre diverse pratiche aggiuntive alla lista nera, come di seguito indicato.
      • Forme di greenwashing (dichiarazioni ambientali fuorvianti), che comprendono quanto segue.
        • La presentazione di un’indicazione ambientale generica che suggerisce o crea l’impressione di eccellenti prestazioni ambientali, come ad esempio, «rispettosa dell’ambiente», «ecocompatibile», «verde», «ecologica», «rispettosa del clima», «a basse emissioni di carbonio», «efficiente dal punto di vista energetico», «biodegradabile» o simile, senza che siano riconosciute ottime prestazioni ambientali a sostegno dell’indicazione.
        • Esporre un’etichetta di sostenibilità non basata su un sistema di certificazione o non istituita dalle autorità pubbliche. Prima di apporre un’etichetta di sostenibilità, un professionista deve garantire che soddisfi le condizioni minime di trasparenza e credibilità e che vi sia un monitoraggio obiettivo della conformità ai requisiti del sistema. Tale monitoraggio deve essere effettuato da terzi la cui competenza e indipendenza dal proprietario del sistema e dal professionista siano garantite sulla base di norme e procedure internazionali, unionali o nazionali.
        • La presentazione di indicazioni basate sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, ossia descrivendo un prodotto come a impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni, che può indurre in errore i consumatori a ritenere che tali indicazioni riguardino il prodotto stesso o la fornitura e la produzione di tale prodotto o che il consumo di tale prodotto non abbia un impatto ambientale.
      • Pratiche ingannevoli relative all’obsolescenza precoce, tra cui:
        • indicazioni false sulla durata o la riparabilità di un prodotto;
        • qualsiasi comunicazione commerciale relativa a un prodotto che contiene una funzione introdotta per limitarne la durata nonostante le informazioni su tale funzione e i suoi effetti sulla durata del prodotto a disposizione del professionista.

    Ricorso e sanzioni

    • Gli Stati membri devono garantire che i consumatori abbiano diritto a rimedi individuali (ad esempio, risarcimento, riduzione del prezzo, ecc.) quando vengono danneggiati da pratiche commerciali sleali.
    • Gli Stati membri sono tenuti a introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per punire i professionisti che infrangono le disposizioni nazionali riguardanti le pratiche commerciali sleali.
    • Quando impongono sanzioni, gli Stati membri sono tenuti a prevedere sanzioni fino ad almeno il 4 % del fatturato annuo del professionista o 2 milioni di euro se le informazioni sul fatturato non sono disponibili laddove le autorità di diversi paesi stiano collaborando su gravi infrazioni transnazionali che interessano i consumatori in diversi Stati membri.

    Documento di orientamento

    Nel 2021, la Commissione europea ha pubblicato orientamenti aggiornati relativi all’attuazione e all’applicazione della direttiva 2005/29/CE. Tali orientamenti spiegano concetti e norme fondamentali e offrono esempi concreti derivanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e da giudici e amministrazioni nazionali, al fine di rendere più agevole l’applicazione per le autorità nazionali e garantire una maggiore certezza del diritto per i professionisti. Gli orientamenti riguardano le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/2161.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

    • La direttiva 2005/29/UE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 12 giugno 2007. Tali norme sono entrate in vigore a decorrere dal 12 dicembre 2007.
    • Le norme introdotte dalla direttiva di modifica (UE) 2019/2161 si applicano dal 28 maggio 2022.
    • Le norme introdotte dalla direttiva (UE) 2024/825 devono essere recepite entro il 27 marzo 2026 e si applicheranno a partire dal 27 settembre 2026.

    CONTESTO

    Per ulteriori informazioni, si veda:

    TERMINI CHIAVE

    Prodotto. Qualsiasi merce o servizio, compresi i beni immobili, i servizi digitali e i contenuti digitali.
    Consumatore. Un soggetto che, nelle pratiche commerciali oggetto della direttiva 2005/29/CE, agisce per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.
    Diligenza professionale. Rispetto alle pratiche di mercato oneste e/o al principio generale della buona fede nel settore di attività del professionista, il normale grado della speciale competenza e attenzione che ragionevolmente si possono presumere essere esercitate da un professionista nei confronti dei consumatori.
    Mercato online. Un servizio che utilizza un software (compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione) gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori.
    Classificazione. Rilevanza relativa attribuita ai prodotti, come illustrato, organizzato o comunicato dal professionista, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione.
    Indebito condizionamento. Sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia a tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole.

    DOCUMENTI PRINCIPALI

    Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).

    Le modifiche successive alla direttiva 2005/29/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (GU L, 2024/825 del 6.3.2024).

    DOCUMENTI CORRELATI

    Comunicazione della Commissione — Orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della direttiva 2005/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno (GU C 526 del 29.12.2021, pag. 1).

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Nuova agenda dei consumatori — Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile [COM(2020) 696 final, del 13.11.2020].

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo — Un «New Deal» per i consumatori [COM(2018) 183 final dell’11.4.2018].

    Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata.

    Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

    Si veda la versione consolidata.

    Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).

    Si veda la versione consolidata.

    Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

    Si veda la versione consolidata.

    Ultimo aggiornamento: 31.05.2024

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