Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L2366

Norme riviste per i servizi di pagamento nell’Unione europea

Norme riviste per i servizi di pagamento nell’Unione europea

SINTESI DI:

Direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva (UE) 2015/2366, nota come direttiva sui servizi di pagamento 2 o PSD 2, fornisce una base giuridica all’ulteriore sviluppo di un mercato interno più integrato per quanto riguarda i pagamenti elettronici all’interno dell’Unione europea (Unione).
  • Stabilisce norme complete per i servizi di pagamento1 con l’obiettivo di garantire la presenza di norme armonizzate per la fornitura di servizi di pagamento nell’Unione, nonché un livello elevato di protezione dei consumatori.
  • Mira ad aprire i mercati dei pagamenti a nuovi operatori che apporterebbero maggiore concorrenza, più scelta e prezzi migliori per i consumatori.
  • Fornisce inoltre la base giuridica necessaria per l’area unica dei pagamenti in euro.
  • Il regolamento (UE) 2024/886 modifica la direttiva (UE) 2015/2366 in relazione a determinati accordi che i fornitori di servizi di pagamento non bancari devono avere prima di richiedere la partecipazione a sistemi di pagamento designati ai sensi della direttiva 98/26/CE.

La direttiva (UE) 2015/2366 abroga la direttiva 2007/64/CE a partire dal .

PUNTI CHIAVE

La direttiva stabilisce norme che riguardano:

  • un regime di licenze per gli istituti di pagamento, compresi quelli che offrono servizi informativi sui conti o di disposizione di ordine di pagamento (open banking);
  • la trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento, comprese le commissioni;
  • diritti e doveri degli utenti e dei fornitori di servizi di pagamento;
  • severi requisiti di sicurezza per i pagamenti elettronici e la tutela dei dati finanziari dei consumatori, al fine di garantire un’autenticazione sicura e di ridurre il rischio di frode.

La direttiva è completata dal regolamento (UE) 2015/751 che fissa una soglia per le commissioni d’interscambio addebitate fra banche per le transazioni tramite carte. Si prevede che ciò spingerà al ribasso i costi per le aziende che accettano le carte di debito e di credito dei consumatori.

Verso una migliore integrazione del mercato dei pagamenti dell’Unione

La direttiva stabilisce una serie chiara e completa di norme che si applicano ai fornitori esistenti e nuovi di servizi di pagamento innovativi. Tali norme mirano a garantire che tali fornitori possano concorrere in pari termini, portando a una maggiore efficienza, scelta e trasparenza dei servizi di pagamento e rafforzando al tempo stesso la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato.

Aprire il mercato dell’Unione a nuovi servizi e fornitori

La direttiva punta altresì ad aprire il mercato dei pagamenti dell’Unione a società che offrono servizi di pagamento specifici per i consumatori o per le aziende e basati sull’accesso al conto di pagamento, in particolare:

  • servizi di informazione sui conti che, ad esempio, consentono agli utenti di un servizio di pagamento di avere una panoramica della propria situazione finanziaria in qualsiasi momento, affinché possano meglio gestire le proprie finanze personali;
  • servizi di disposizione di ordine di pagamento, che dispongono un ordine di pagamento su richiesta dell’utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro fornitore di servizi di pagamento.

Diritti dei consumatori

  • I diritti dei consumatori vengono rafforzati, tra cui:
    • una responsabilità ridotta per pagamenti non autorizzati da 150 a 50 euro;
    • un diritto di rimborso incondizionato per addebiti diretti in euro per un periodo di otto settimane;
    • la rimozione delle maggiorazioni per l’uso di una carta di credito o debito del consumatore.
  • La Commissione europea ha redatto un opuscolo elettronico di facile uso con l’elenco dei diritti dei consumatori ai sensi della direttiva e del relativo diritto dell’Unione.

Autorizzazione delle istituzioni di pagamento

La direttiva non modifica in maniera sostanziale le condizioni di concessione dell’autorizzazione agli istituti di pagamento, rispetto alla direttiva 2007/64/CE. Tuttavia, gli istituti di pagamento che offrono servizi di disposizione di ordine di pagamento o servizi di informazione sui conti devono disporre di un’assicurazione di responsabilità civile professionale o di una garanzia analoga quale condizione rispettivamente per l’autorizzazione e la registrazione.

La direttiva contiene inoltre norme sulla vigilanza degli istituti di pagamento autorizzati, nonché misure in caso di non conformità.

Ruolo dell’Autorità bancaria europea

Il ruolo dell’Autorità bancaria europea è rafforzato al fine di:

  • sviluppare un registro centrale degli istituti di pagamento autorizzati accessibile al pubblico, che deve essere mantenuto aggiornato dalle autorità nazionali;
  • coadiuvare la risoluzione delle controversie fra autorità nazionali;
  • elaborare norme tecniche di regolamentazione per le questioni che riguardano:
    • un’autenticazione forte dei clienti e canali di comunicazione sicuri a cui tutti i fornitori di servizi di pagamento devono conformarsi;
    • norme tecniche di regolamentazione sulla cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza.

Trasferimenti di credito istantanei

Il Regolamento (UE) 2024/886 sui bonifici istantanei in euro modifica la Direttiva (UE) 2015/2366 per quanto riguarda alcune disposizioni che gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica devono attuare prima di richiedere la partecipazione a un sistema di pagamento e, se gli viene concesso l’accesso, durante la partecipazione ai sistemi di pagamento designati ai sensi della Direttiva 98/26/CE. Tali istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica dovranno predisporre:

  • una descrizione delle misure adottate per proteggere i fondi degli utenti dei servizi di pagamento, ad esempio depositando i fondi in un conto separato presso un istituto di credito o una banca centrale, o investendoli in attività sicure e liquide a basso rischio, come definito dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine;
  • una descrizione degli accordi di governance e dei meccanismi di controllo interno per i servizi di pagamento o di moneta elettronica che intendono fornire, comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili;
  • un piano di liquidazione in caso di fallimento.

Atti di esecuzione e delegati

La Commissione ha adottato i seguenti atti di esecuzione e atti delegati rispettivamente per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione o di regolamentazione:

  • regolamento delegato (UE) 2017/2055 per quanto riguarda la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti in relazione all’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di pagamento;
  • regolamento delegato (UE) 2018/389, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/2360, per quanto riguarda l’autenticazione del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri;
  • regolamento di esecuzione (UE) 2019/410 per quanto riguarda i dettagli e la struttura delle informazioni in materia di servizi di pagamento che le autorità competenti devono notificare all’Autorità bancaria europea;
  • regolamento delegato (UE) 2019/411 per quanto riguarda lo sviluppo, la gestione e il mantenimento del registro elettronico centrale nel settore dei servizi di pagamento e l’accesso alle informazioni ivi contenute;
  • regolamento delegato (UE) 2020/1423 per quanto riguarda i criteri per la nomina dei punti di contatto centrali nel campo dei servizi di pagamento e le funzioni di tali punti di contatto centrali;
  • regolamento delegato (UE) 2021/1722 per quanto riguarda il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri nel contesto della prestazione di servizi di pagamento su base transfrontaliera.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme contenute nella direttiva si applicano a partire dalla stessa data.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Servizi di pagamento: servizi che consentono di depositare o ritirare denaro da un conto bancario, nonché tutte le operazioni richieste per il funzionamento del conto. Essi possono comprendere trasferimenti di fondi, addebiti diretti, bonifici e pagamenti tramite carta. Le transazioni in contanti non rientrano nell’ambito della direttiva.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del , pag. 35).

I successivi emendamenti alla direttiva (UE) 2015/2366 sono stati incorporati nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

In alto