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Document 32014R0692

    Misure restrittive dell’Unione europea a fronte dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia

    Misure restrittive dell’Unione europea a fronte dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia

     

    SINTESI DI:

    Decisione 2014/119/PESC concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

    Regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

    Decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

    Regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

    Decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

    Regolamento (UE) n. 692/2014 concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

    Decisione 2014/512/PESC del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

    Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

    Decisione (PESC) 2022/266 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all’occupazione e all’annessione illegali da parte della Russia di determinate zone ucraine non controllate dal governo

    Regolamento (UE) 2022/263 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all’occupazione e all’annessione illegali da parte della Russia di determinate zone ucraine non controllate dal governo

    QUAL È L’OBIETTIVO DELLE DECISIONI E DEI REGOLAMENTI?

    • Le decisioni e i regolamenti mettono in atto collettivamente misure restrittive dell’Unione europea (Unione) quali divieti di viaggio, congelamento dei beni e restrizioni commerciali in risposta alla guerra russa di aggressione nei confronti dell’Ucraina.
    • Un 14° pacchetto di misure, adottato nel giugno 2024, ha introdotto ulteriori misure per rendere più difficile l’elusione delle misure restrittive dell’Unione e per colpire alcuni settori di alto valore dell’economia russa.

    PUNTI CHIAVE

    • Le sanzioni originali alla Russia, risalenti al 2014, sono state modificate più volte, ad esempio per aggiornare gli elenchi di persone o per prorogare le sanzioni esistenti.
    • Alla luce della decisione della Russia, nel febbraio 2022, di riconoscere come entità indipendenti le aree non controllate dal governo degli oblast di Donetsk e Luhansk dell’Ucraina e della sua successiva invasione dell’Ucraina, l’Unione ha adottato il più grande pacchetto di misure restrittive di sempre, in una serie di decisioni che comprendono quattordici pacchetti e che prendono di mira diversi settori dell’economia russa e gli individui che sostengono la guerra di aggressione della Russia.

    Sanzioni mirate

    L’Unione ha messo in atto diversi tipi di sanzioni con obiettivi differenti. Tra questi figurano:

    sanzioni individuali nei confronti di persone, entità e organismi che hanno, tra gli altri aspetti, commesso azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Tali sanzioni comprendono:

    • il congelamento dei beni detenuti nell’Unione;
    • il divieto ai cittadini e alle imprese dell’Unione di mettere a disposizione fondi;
    • il divieto di viaggio a persone, impedendo loro l’ingresso o il transito nel territorio dell’Unione;
    • un criterio di classificazione unico riguardante individui o entità di paesi terzi che agevolano le violazioni del divieto contro l’elusione di sanzioni dell’Unione da parte di individui o entità.

    Gli elenchi di persone, organismi ed entità vengono aggiornati regolarmente. Sono stati inoltre ampliati per includere alcune entità controllate dalla Russia con sede in Crimea e Sebastopoli annesse illegalmente.

    Il pacchetto di sanzioni del giugno 2024 elenca:

    • 69 ulteriori individui, tra cui direttori/dirigenti di società coinvolti nell’industria militare, nel trasporto di forniture militari all’esercito e nell’elusione delle sanzioni, oltre a due noti attori di propaganda, uomini d’affari e individui responsabili della deportazione illegale di minori ucraini in Russia;
    • 47 entità che operano nel complesso militare-industriale o vi sono collegate, comprese le entità che producono attrezzature e tecnologie militari (ad esempio veicoli, missili e armamenti) e che trasportano attrezzature militari, gli organi di informazione propagandistica e le organizzazioni non governative coinvolte nella deportazione dei minori ucraini;
    • il pacchetto estende il divieto di trasmissione anche a quattro organi di informazione (Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestija e Rossiiskaja Gazeta).

    Le sanzioni economiche con obiettivi specifici comprendono quanto segue.

    • Il settore finanziario, tra cui:
      • restrizioni significative sull’accesso della Russia al mercato dei capitali e ai servizi dell’Unione;
      • lo scollegamento delle principali banche russe dal sistema SWIFT (Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali);
      • il divieto di fornire servizi di rating del credito, cripto-attività, consulenza sui trust e l’assistenza finanziaria per il commercio o gli investimenti, e un totale divieto di operazioni imposto a importanti banche russe;
      • il divieto per i cittadini dell’Unione di ricoprire cariche presso gli organi direttivi di persone giuridiche, entità o organismi russi di proprietà o controllati dallo Stato, con sede in Russia;
      • il divieto per i cittadini russi o per le persone fisiche residenti in Russia di ricoprire cariche negli organi direttivi di proprietari/operatori di infrastrutture critiche*, infrastrutture critiche europee* o soggetti critici;
      • le sanzioni nei confronti degli istituti finanziari che utilizzano l’SPFS russo (sistema di trasferimento di messaggi finanziari) per eludere le misure restrittive e il divieto per le banche dell’Unione di utilizzare tale sistema.
    • Il settore dell’energia, compresi i divieti:
      • sul carbone russo e altri combustibili fossili solidi;
      • sull’importazione, l’acquisto o il trasferimento dalla Russia di petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati, al di sopra di un prezzo fisso noto come tetto sui prezzi del petrolio (con eccezioni temporanee limitate per alcuni Stati membri dell’Unione fortemente dipendenti);
      • sull’esportazione di carboturbi verso la Russia;
      • di nuovi investimenti nel settore estrattivo russo;
      • sulla fornitura di capacità di stoccaggio del gas ai cittadini russi, a persone fisiche residenti in Russia o a persone giuridiche, entità o organismi con sede in Russia.
      • sulla riesportazione di gas naturale liquefatto nonché sugli investimenti in progetti russi di gas naturale liquefatto.
    • Spazio aereo, trasporto marittimo e su strada, che comprende:
      • il divieto di esportare, vendere, fornire o trasferire tutti gli aeromobili, le loro parti e attrezzature, insieme alle merci utilizzate nel settore dell’aviazione, alla Russia;
      • la chiusura dello spazio aereo dell’Unione a tutti gli aeromobili di proprietà russa, immatricolati o controllati dalla Russia, compresi i jet privati di oligarchi;
      • il divieto di esportazione verso la Russia di merci per la navigazione marittima e tecnologie di comunicazione radio;
      • il divieto per le navi russe di accedere ai porti o alle chiuse dell’Unione;
      • l’inserimento nell’elenco di altre 27 navi, alle quali è stato vietato l’accesso ai porti e alle chiuse dell’Unione (compresi i servizi correlati) per contrastare la cosiddetta flotta ombra;
      • il divieto per i trasportatori su strada russi o bielorussi di entrare nell’Unione;
      • il divieto di trasporto su strada per gli operatori dell’Unione di proprietà di cittadini russi;
      • il divieto delle operazioni con il registro navale russo;
      • il divieto di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione per gli aeromobili russi con e senza equipaggio;
      • il divieto di esportazioni dirette di motori per droni verso la Russia;
      • l’obbligo per gli operatori aerei di voli non programmati tra la Russia e l’Unione o che sorvolano lo spazio aereo dell’Unione, operati direttamente da o attraverso un paese terzo, di fornire tutte le informazioni pertinenti relative al volo alle proprie autorità competenti su richiesta dello Stato membro competente.
    • Diamanti, tra cui:
      • il pacchetto di misure dell’UE del dicembre 2023 che vieta l’importazione diretta o indiretta, l’acquisto o il trasferimento dalla Russia di diamanti naturali e sintetici non industriali, nonché di gioielli con diamanti, a partire dal 1° gennaio 2024;
      • il pacchetto del giugno 2024 che prevede il divieto di importazione indiretta dei diamanti russi, la cui entrata in vigore deve essere coordinata con il G7.
    • Controllo delle esportazioni e finanziamento delle esportazioni, che comprendono:
      • ampie restrizioni sull’esportazione di apparecchiature, tecnologie e servizi per l’industria dell’energia in Russia (con alcune eccezioni);
      • una restrizione sulle esportazioni di banconote denominate in euro e di vendita di valori mobiliari denominati in euro;
      • una restrizione sui prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico e dei settori della difesa e della sicurezza della Russia.
      • l’obbligo per le società madri dell’UE di adoperarsi al meglio per garantire che le loro filiali nei Paesi terzi rispettino le sanzioni dell’Unione.
    • Embargo sulle armi, che comprende:
      • il divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo verso la Russia;
      • divieti di esportazione di armi da fuoco civili;
      • il divieto di transito attraverso il territorio russo di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni essenziali esportati dall’Unione.
    • Prodotti a duplice uso e prodotti tecnologici avanzati compresi:
      • divieti all’esportazione di prodotti a duplice uso e di altri prodotti e tecnologie avanzati, che potrebbero contribuire al miglioramento tecnologico della Russia nel settore della difesa e della sicurezza;
      • l’elenco dei prodotti soggetti a restrizioni comprende motori di droni, ulteriori attrezzature chimiche e biologiche, agenti antisommossa e componenti elettronici, generatori, droni giocattolo, computer portatili, dischi rigidi, componenti informatici, apparecchiature per la visione notturna e la radio-navigazione, telecamere, obiettivi, terre e composti rari, circuiti integrati elettronici, telecamere termografiche, componenti elettronici, materiali semiconduttori, attrezzature per la produzione e il collaudo di circuiti integrati elettronici e schede a circuito stampato, precursori di materiali energetici, precursori di armi chimiche, componenti ottici, strumenti di navigazione, metalli utilizzati nel settore della difesa e attrezzature marine;
      • il 14° pacchetto limita anche i prodotti chimici, compresi i minerali di manganese e i composti di terre rare, le materie plastiche, le macchine da scavo, i monitor e le apparecchiature elettriche;
      • l’introduzione di una clausola «no-Russia» per gli esportatori dell’UE, attraverso la quale essi vietano contrattualmente la riesportazione di beni e tecnologie sensibili (compresi gli articoli per i campi di battaglia) verso la Russia;
      • il divieto di transito attraverso il territorio della Russia di prodotti e tecnologie a duplice uso esportati dall’Unione al fine di ridurre al minimo il rischio che le sanzioni dell’Unione siano eluse, nonché di prodotti e tecnologie che possano contribuire al miglioramento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore della difesa o della sicurezza, di prodotti e tecnologie adatti per l’uso nel settore aeronautico o spaziale e di carburante per jet e additivi per carburante esportati dall’Unione verso paesi terzi; il pacchetto del dicembre 2023 ha esteso il divieto di transito a tutti i prodotti destinati ai campi di battaglia;
      • il pacchetto del giugno 2023 ha aggiunto 87 entità all’elenco di quelle che sostengono direttamente il complesso militare-industriale della Russia nella sua guerra di aggressione contro l’Ucraina: l’elenco ora include entità in paesi terzi che producono ed esportano droni in Russia, insieme ad altre coinvolte nell’elusione delle sanzioni e nella fornitura di componenti elettronici alla Russia.
      • Il pacchetto del dicembre 2023 prevede che gli esportatori dell’Unione vietino contrattualmente la riesportazione verso la Russia e la riesportazione per l’uso in Russia di prodotti e tecnologie particolarmente sensibili, al momento della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell’esportazione verso un paese terzo, ad eccezione dei paesi partner. Questo requisito riguarda gli articoli vietati utilizzati nei sistemi militari russi presenti sul campo di battaglia in Ucraina o fondamentali per lo sviluppo, la produzione o l’uso di tali sistemi militari russi, insieme a beni e armi per l’aviazione;
      • Il pacchetto di dicembre 2023 ha inoltre esteso l’elenco dei prodotti soggetti a restrizioni che potrebbero contribuire a migliorare il settore della difesa e della sicurezza della Russia a prodotti chimici, batterie al litio, termostati, motori a corrente continua e servomotori per veicoli aerei senza equipaggio (UAV), macchine utensili e parti di macchinari.
    • Restrizioni commerciali e divieti su merci tra cui ferro, acciaio, carbone, cemento, bitume e asfalto, carbonio e caucciù sintetico, prodotti ittici, elio, oro di origine russa e altri prodotti di lusso.
    • Un divieto all’esportazione di prodotti in zone in cui la Russia ha un’elevata dipendenza dall’Unione (compresi semiconduttori, macchinari sensibili, trasporti e prodotti chimici).
    • Il divieto di fornire servizi di contabilità, revisione contabile, revisione legale, tenuta di libri contabili e consulenza fiscale, consulenza in materia di affari e gestione, servizi di relazioni pubbliche, servizi in ambito architettonico e ingegneristico, servizi di consulenza informatica e di consulenza legale al governo russo, nonché a persone giuridiche, entità ovvero organismi con sede in Russia. Il pacchetto di dicembre 2023 estende questo elenco ai software per la gestione aziendale e per la progettazione e produzione industriale.
    • Il divieto di fornire servizi di pubblicità, di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica, nonché servizi di collaudo dei prodotti e di ispezione tecnica.
    • Il divieto di trasporto di merci su strada nell’Unione attraverso rimorchi e semirimorchi immatricolati in Russia, anche quando sono trasportati da camion immatricolati al di fuori della Russia.
    • Il divieto di accesso ai porti e alle chiuse dell’Unione alle navi che effettuano trasferimenti da nave a nave, se le autorità competenti hanno fondati motivi per sospettare che la nave sia in violazione del divieto di importare per via marittima petrolio greggio e prodotti petroliferi nell’Unione o di trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi russi acquistati al di sopra del tetto stabilito dalla coalizione sul tetto al prezzo.
    • Il divieto all’importazione di merci provenienti da zone dell’Ucraina non soggette al controllo del governo, compresi gli oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, e dalla Crimea e Sebastopoli annesse illegalmente.
    • Il divieto all’importazione di beni che generano entrate significative per la Russia (consentendo così il proseguimento della sua guerra di aggressione contro l’Ucraina), come la ghisa e lo spiegeleisen (una lega di ferromanganese, utilizzata nella produzione di acciaio), i fili di rame, i fili di alluminio, i fogli, i tubi e le condutture. Viene introdotto un nuovo divieto di importazione del propano liquefatto con un periodo di transizione di 12 mesi.
    • Il divieto di acquistare, importare, trasferire o esportare beni culturali ucraini e altri beni di importanza archeologica, storica, culturale, scientifica rara o religiosa, per i quali vi siano ragionevoli motivi di sospettare che siano stati rimossi illegalmente dall’Ucraina.

    Uno strumento di elusione è stato introdotto nell’ambito del pacchetto di sanzioni del giugno 2023 per affrontare l’elusione crescente delle sanzioni dell’Unione. Per privare la Russia delle risorse che le permettono di continuare la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina, lo strumento assume la forma di misure individuali adeguate riguardanti il coinvolgimento degli operatori di paesi terzi nell’agevolazione dell’elusione. In seguito, se l’elusione sostanziale e sistematica persiste, l’Unione ha la possibilità di adottare misure eccezionali di ultima istanza. In questo caso, il Consiglio dell’Unione europea può decidere all’unanimità di limitare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di prodotti e tecnologie la cui esportazione verso la Russia è già vietata in relazione ai paesi terzi la cui competenza è stata dimostrata come avente un rischio costante e particolarmente elevato di essere utilizzata per l’elusione. Per ostacolare ulteriormente l’elusione, il pacchetto di dicembre 2023 vieta anche ai cittadini russi di possedere, controllare o ricoprire cariche negli organi direttivi di persone giuridiche, enti o organismi che forniscono portafogli, conti o servizi di custodia di cripto-asset a persone e residenti russi.

    Restrizioni ai mezzi di comunicazione russi tra cui la sospensione della trasmissione, della distribuzione e della radiodiffusione di un determinato numero di organismi di proprietà statale, al fine di limitare la propaganda sistematica, la manipolazione e la disinformazione dei mezzi di comunicazione. Il pacchetto di sanzioni del giugno 2024 ha sospeso le licenze per la radiodiffusione di altre quattro organizzazioni per le loro azioni ininterrotte e concertate nei confronti della società civile dell’Unione e dei paesi vicini, distorcendo gravemente e manipolando i fatti. Il pacchetto introduce inoltre misure che vietano il sostegno finanziario a partiti politici, organizzazioni non governative, gruppi di riflessione e servizi mediatici provenienti dalla Russia e dalle sue affiliate, al fine di combattere l’interferenza e la propaganda russa.

    Sanzioni nei confronti della Bielorussia sono state introdotte in considerazione della situazione in tale paese e del suo coinvolgimento nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (si veda la sintesi).

    • Subito dopo l’adozione del 14° pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 29 giugno 2024 è stato adottato un pacchetto di allineamento per la Bielorussia. Le sanzioni contro la Bielorussia riprendono in larga misura le misure settoriali adottate contro la Russia, al fine di colmare le lacune esistenti e limitare le possibilità di elusione. Questo pacchetto comprende un divieto all’esportazione di prodotti e tecnologie avanzate e a duplice uso, oltre a divieti all’importazione di oro, diamanti, elio, carbone e prodotti minerali, compreso il petrolio greggio. Inoltre, esso amplia il divieto di trasporto su strada e rispecchia la clausola di massimizzazione degli sforzi per le filiali di operatori UE in paesi terzi. Infine, viene aggiunta una clausola di non utilizzo della Bielorussia per gli esportatori dell’Unione.

    Le sanzioni contro persone ed entità iraniane sono state introdotte in considerazione del loro ruolo nello sviluppo e nella fornitura di UAV utilizzati dalla Russia nella sua guerra contro l’Ucraina.

    • Il 20 luglio 2023, il Consiglio ha stabilito un nuovo quadro per le misure restrittive in vista del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, che vieta l’esportazione dall’Unione verso l’Iran di componenti utilizzati nella costruzione e produzione di UAV e prevede restrizioni di viaggio e misure di congelamento dei beni che potrebbero essere imposte a persone che sostengono, partecipano o sono responsabili del programma UAV iraniano (si veda la sintesi). Questo nuovo regime sanzionatorio integra i tre pacchetti di sanzioni sui droni adottati in precedenza e destinati a persone ed entità. Lo stesso giorno, il Consiglio ha anche deciso di inserire sei persone iraniane in due regimi di sanzioni già esistenti per il sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina (droni) e al regime siriano (sistemi di difesa aerea).
    • Il 31 maggio 2024, il Consiglio ha adottato misure restrittive nei confronti di sei persone e tre entità per il loro ruolo nel trasferimento di UAV alla Russia a sostegno della sua guerra di aggressione contro l’Ucraina o nel trasferimento di UAV o missili a gruppi ed entità armate che minacciano la pace e la sicurezza in Medio Oriente e nella regione del Mar Rosso, o per essere coinvolti nel programma UAV dell’Iran.
    • Il 24 giugno 2024, un’entità iraniana è stata inserita nell’elenco a causa del suo coinvolgimento nei programmi UAV e missilistici iraniani e nel trasferimento di UAV iraniani alla Russia a sostegno della sua guerra di aggressione contro l’Ucraina.

    Misure diplomatiche includono la sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per i titolari di passaporto di servizio e per gli imprenditori.

    Esenzioni

    • Per salvaguardare la sicurezza alimentare ed energetica globale, le sanzioni non riguardano le esportazioni russe di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, o la fornitura di petrolio e prodotti petroliferi verso i paesi terzi.
    • Le attività di talune persone che detengono un ruolo importante nel commercio internazionale di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, prima della loro iscrizione, possono anche essere sbloccate; fondi e risorse economiche possono essere messi a loro disposizione.
    • Le sanzioni dell’Unione non impediscono ai paesi terzi e ai rispettivi cittadini residenti al di fuori dell’Unione di acquistare prodotti farmaceutici o medicinali dalla Russia.
    • Una «clausola di emergenza» consente il trasporto di petrolio al di là del tetto dei prezzi, la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di finanziamento, o di assistenza finanziaria relativa al suo trasporto verso paesi terzi, per prevenire o attenuare eventi che potrebbero avere un impatto grave sulla salute umana e sulla sicurezza o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.

    Gli allegati alla serie di decisioni e regolamenti comprendono elenchi di persone, entità, organismi, prodotti e tecnologie interessati dalle misure restrittive.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE DECISIONI E I REGOLAMENTI?

    La decisione 2014/119/PESC e il regolamento (UE) n. 208/2014 sono in vigore dal 6 marzo 2014.

    La decisione 2014/145/PESC e il regolamento (UE) n. 269/2014 sono in vigore dal 17 marzo 2014.

    La decisione 2014/386/PESC e il regolamento (UE) n. 692/2014 sono in vigore dal 25 giugno 2014.

    La decisione 2014/512/PESC e il regolamento (UE) n. 833/2014 sono in vigore dal 1o agosto 2014.

    La decisione (PESC) 2022/266 e il regolamento (UE) 2022/263 sono in vigore dal 24 febbraio 2022.

    CONTESTO

    Per ulteriori informazioni, si veda:

    TERMINI CHIAVE

    Infrastruttura critica. Una risorsa, una struttura, un’attrezzatura, una rete o un sistema, o una parte di una risorsa, una struttura, un’attrezzatura, una rete o un sistema, che occorre per la fornitura di un servizio essenziale.
    Infrastruttura critica europea. Infrastrutture critiche la cui perturbazione o distruzione potrebbe incidere significativamente su due o più Stati membri o su un unico Stato membro se l’infrastruttura critica si trova in un altro Stato membro. Ciò comprende gli effetti derivanti da dipendenze intersettoriali da altri tipi di infrastrutture.

    DOCUMENTI PRINCIPALI

    Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26).

    Le successive modifiche alla decisione 2014/119/PESC sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    Regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata.

    Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).

    Si veda la versione consolidata.

    Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

    Si veda la versione consolidata.

    Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70).

    Si veda la versione consolidata.

    Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle importazioni nell’Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 9).

    Si veda la versione consolidata.

    Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

    Si veda la versione consolidata.

    Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata.

    Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 109).

    Si veda la versione consolidata.

    Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell’Ucraina non controllate dal governo e all’invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 77).

    Si veda la versione consolidata.

    DOCUMENTI CORRELATI

    Elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea adottato dal Consiglio il 19 febbraio 2024 (attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari) (che aggiorna e sostituisce l’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea adottato dal Consiglio il 20 febbraio 2023 (PESC) (GU C, C/2024/1945 dell’1.3.2024).

    Errata corrige

    Decisione (PESC) n. 2024/1770 del Consiglio, del 24 giugno 2024, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 2024/1770 del 24.6.2024).

    Decisione (PESC) 2024/1744 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 2024/1744 del 24.6.2024).

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1776 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che attua il regolamento (UE) 2024/1428, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 2024/1776 del 24.6.2024).

    Decisione (PESC) 2024/2026 del Consiglio, del 22 luglio 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 2024/2026 del 23.7.2024).

    Regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina (GU L 186 del 25.7.2023, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata.

    Decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina (GU L 186 del 25.7.2023, pag. 20).

    Si veda la versione consolidata.

    Decisione (PESC) 2023/2871 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 2023/2871 del 18.12.2023).

    Regolamento (UE) 2023/2873 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 2023/2873 del 18.12.2023).

    Decisione (PESC) 2023/2874 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 2023/2874 del 18.12.2023).

    Regolamento (UE) 2023/2875 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 2023/2875 del 18.12.2023).

    Regolamento (UE) 2023/2878 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 2023/2878 del 18.12.2023).

    Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata.

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).

    Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata.

    Regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata.

    Ultimo aggiornamento: 19.09.2024

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