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Unanimità

L’unanimità, che prevede l’accordo da parte di tutti gli Stati membri dell’Unione europea, costituisce una delle regole di voto vigenti nel Consiglio. Il Consiglio deve votare all’unanimità una serie di settori strategici che gli Stati membri ritengono sensibili.

I settori strategici per cui il Consiglio delibera all’unanimità sono elencati in modo esauriente nei trattati.

L’Atto unico europeo, firmato nel 1986, ha modificato il trattato di Roma dando un nuovo slancio all’integrazione europea e al completamento del mercato interno. Ha ridotto il numero di settori strategici per i quali l’unanimità era necessaria per l’adozione di una legislazione.

L’ultima modifica dei trattati, il trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009, ha aumentato il numero di settori strategici in cui si applica il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio.

Un numero ristretto di settori strategici è considerato sensibile e rimane subordinato al voto all’unanimità:

  • imposizione fiscale;
  • sicurezza sociale o protezione sociale;
  • adesione di nuovi Stati membri dell’Unione europea;
  • politica estera e di sicurezza comune (PESC), compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC);
  • cooperazione di polizia operativa tra gli Stati membri.

Tuttavia, le clausole passerella , che permettono eccezioni alle procedure legislative dapprima previste dai trattati, prevedono procedure che consentono la sostituzione del voto all’unanimità con il voto a maggioranza qualificata oppure la modifica delle procedure decisionali applicabili a specifici settori.

Ad esempio, le clausole passerella possono conferire al Consiglio europeo la facoltà, deliberando all’unanimità, di autorizzare il Consiglio ad agire disponendo di una maggioranza qualificata, si veda:

  • articolo 48, paragrafo 7, del trattato sull’Unione europea — TUE;
  • articolo 31, paragrafo 3, del TUE (PESC);
  • articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — TFUE (Quadro finanziario pluriennale — QFP).

Inoltre, una clausola passerella può conferire al Consiglio europeo la facoltà, deliberando all’unanimità, di decidere, previa consultazione del Parlamento europeo, di rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria a questioni specifiche, ad esempio:

  • articolo 81, paragrafo 3, del TFUE (diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali);
  • articolo 153, paragrafo 2, del TFUE (politica sociale);
  • articolo 192, paragrafo 2, del TFUE (politica ambientale).

Infine, le clausole passerella possono conferire al Consiglio europeo la facoltà, deliberando all’unanimità, di decidere di agire tramite una maggioranza qualificata (articolo 333 del TFUE (cooperazione rafforzata)).

Inoltre, in conformità all’articolo 293, paragrafo 1, del TFUE, quando il Consiglio delibera sulla base di una proposta presentata dalla Commissione, può modificarla deliberando all’unanimità con alcune eccezioni.

SI VEDA ANCHE:

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