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Document 32010R0995

Lotta contro il disboscamento illegale

Lotta contro il disboscamento illegale

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) n. 995/2010 vieta l’immissione sul mercato dell’Unione di legno di provenienza illegale e stabilisce i presupposti per la commercializzazione all’interno dell’Unione di legno e prodotti da esso derivati.

PUNTI CHIAVE

  • Il regolamento richiede agli «operatori» che immettono sul mercato dell’Unione europea (Unione) prodotti derivati dal legno per la prima volta di esercitare la «dovuta diligenza»1 a garanzia di prodotti derivati dal legno di provenienza lecita. A tal fine, gli operatori devono utilizzare un sistema di dovuta diligenza.
  • Gli operatori possono configurare i propri sistemi di dovuta diligenza o utilizzare quello creato da un organismo di controllo.
  • Gli organismi di controllo sono riconosciuti come tali dalla Commissione europea. Il loro ruolo è verificare che gli operatori rispettino i requisiti del regolamento.
  • Per facilitare la tracciabilità dei prodotti derivati dal legno, tutti gli operatori che comprano e vendono legname sul mercato devono tenere un registro dei loro fornitori e clienti.
  • Il regolamento, che si applica sia al legname raccolto nell’Unione che sul legname importato, copre una vasta gamma di prodotti del legno che sono elencati in allegato e che sono in conformità con il codice doganale dell’Unione.
  • Il regolamento considera conformi il legname e i prodotti solo se accompagnati da una licenza sull’applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale (FLEGT), (istituita con il regolamento (CE) n. 2173/2005), o da un permesso CITES (regolamento (CE) n. 338/97).

Controllo dell’attuazione e accesso alle informazioni

Entro il 30 aprile di ogni anno, Gli Stati interessati dal regolamento sono tenuti a presentare alla Commissione europea una relazione sull’applicazione del presente regolamento nel corso dell’anno civile precedente. La Commissione metterà inoltre a disposizione del pubblico una panoramica a livello dell’Unione basata sui dati trasmessi da tutti gli Stati membri.

Entro il e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, in base alle relazioni ricevute ogni anno e all’esperienza acquisita nell’applicazione del presente regolamento, ne esamina il funzionamento e l’efficacia.

Abrogazione

Il regolamento sarà abrogato e sostituito dalla direttiva (UE) 2023/1115 (si veda la sintesi) a partire dal . Tuttavia, il regolamento continuerà ad essere applicato fino al al legname e ai suoi derivati prodotti prima del e immessi sul mercato a partire dal .

CONTESTO

Il disboscamento illegale2 è un problema ambientale, economico e sociale diffuso che contribuisce ai cambiamenti climatici, alla perdita della biodiversità, alla perdita di introiti, a conflitti (a volte armati) per la terra e le risorse e alla corruzione.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Debita diligenza. Esercizio di gestione del rischio atto a minimizzare il rischio di commercializzazione sul mercato europeo di legname (o di prodotti che lo contengono) raccolto illegalmente.
  2. Disboscamento illegale. La raccolta di legname in violazione della normativa del paese in cui avviene la raccolta.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del , pag. 23).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 995/2010 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

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