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Lotta contro la deforestazione e il degrado forestale

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento stabilisce norme vincolanti per gli operatori e i commercianti dell’Unione europea (Unione) che immettono sul mercato dell’Unione o esportano dall’Unione legno, gomma, bovini, caffè, cacao, olio di palma e soia, allo scopo di:

  • ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla deforestazione globale e al degrado forestale; e
  • ridurre il contributo dell’Unione alle emissioni di gas serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.

Il regolamento fa parte della strategia dell’Unione sulla biodiversità per il 2030, della nuova strategia forestale dell’Unione per il 2030 e del Green Deal europeo.

PUNTI CHIAVE

La deforestazione e il degrado forestale sono il risultato dell’espansione dei terreni agricoli, che è legata alla produzione dei prodotti di base contemplati dal presente regolamento. In qualità di principale consumatore di tali prodotti, l’Unione può ridurre il suo contributo alla deforestazione globale e al degrado forestale garantendo che tali prodotti e le loro catene di approvvigionamento siano esenti da deforestazione.

Dovere di diligenza

  • La valutazione d’impatto del regolamento stima che, senza questo intervento, il consumo e la produzione dell’Unione dei sei prodotti di base da soli potrebbero causare quasi 250 000 ettari di deforestazione all’anno entro il 2030.
  • Il regolamento stabilisce norme obbligatorie di dovuta diligenza per gli operatori e i commercianti che immettono o che esportano dal mercato dell’Unione i seguenti prodotti di base: olio di palma, bovini, legno, caffè, cacao, gomma e soia.
  • Le norme si applicano anche a una serie di prodotti derivati, come il cioccolato, i mobili, la carta stampata e una gamma di prodotti derivati dall’olio di palma (utilizzati ad esempio nei prodotti per la cura della persona).
  • Gli operatori sono tenuti a tracciare i prodotto di base che vendono fino all’appezzamento di terreno in cui sono stati prodotti.
  • Il regolamento prevede che i piccoli operatori lavorino con operatori più grandi per preparare le dichiarazioni di dovuta diligenza.
  • Il regolamento stabilisce una data di scadenza al 31 dicembre 2020, il che significa che solo i prodotti ottenuti su terreni non soggetti a deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 potranno essere immessi sul mercato dell’Unione o essere esportati dall’Unione.

Controlli sui prodotti

  • Il regolamento prevede la creazione di un sistema di analisi comparativa, che assegna un livello di rischio (basso, standard o alto) relativo alla deforestazione e al degrado forestale agli Stati membri dell’Unione e ai paesi terzi.
  • La categoria di rischio determina il livello di obblighi che incombono sugli operatori economici per quanto riguarda il dovere di diligenza e sulle autorità degli Stati membri per quanto riguarda le ispezioni e i controlli, rafforzando il monitoraggio per i Paesi ad alto rischio e semplificando il dovere di diligenza per i Paesi a basso rischio.
  • Per verificare l’adempimento effettivo dei loro obblighi, ogni Stato membro deve effettuare controlli su:
    • 9 % degli operatori che si occupano di prodotti provenienti da paesi ad alto rischio insieme al 9 % dei prodotti di base e dei prodotti rilevanti immessi, resi disponibili sul loro mercato o esportati dai paesi ad alto rischio;
    • 3 % degli operatori che si occupano di prodotti provenienti da paesi a rischio standard;
    • 1 % degli operatori che si occupano di prodotti provenienti da paesi a basso rischio.
  • L’Unione rafforzerà la cooperazione con i paesi partner, in particolare quelli classificati come ad alto rischio.

Diritti umani

Le norme tengono inoltre conto della protezione dei diritti umani legati alla deforestazione, nel rispetto del principio del consenso libero, preventivo e informato delle popolazioni indigene.

Sanzioni

Il regolamento comprende norme sulle sanzioni, la cui efficacia, proporzionalità e dissuasione devono essere garantite dagli Stati membri e che comprendono, tra l’altro, ammende proporzionate al danno ambientale e al valore dei prodotti di base o dei prodotti, che devono essere fissate a un livello pari ad almeno il 4% del fatturato annuo degli operatori nell’UE, e l’esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico e/o dall’accesso ai finanziamenti pubblici.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 29 giugno 2023. Alcune disposizioni si applicano a partire dal 30 dicembre 2024 (o dal 30 giugno 2025 per le microimprese, le piccole e le medie imprese costituite prima del 31 dicembre 2020).

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/20 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206).

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Nuova strategia dell’UE per le foreste per il 2030 [COM(2021) 572 final del 16.7.2021].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Strategia dell’Unione sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita [COM(2020) 380 final del 20.5.2020].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final dell’11.12.2019].

Ultimo aggiornamento: 08.12.2023

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