Atlasiet eksperimentālās funkcijas, kuras vēlaties izmēģināt!

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Lotta contro la deforestazione e il degrado forestale

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2023/1115 stabilisce norme vincolanti per gli operatori dell’Unione europea (UE), gli operatori a valle e gli operatori commerciali che immettono sul mercato dell’UE o esportano dall’UE bestiame, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno, insieme a determinati prodotti derivati, con l’obiettivo di:

  • ridurre al minimo il contributo dell’UE alla deforestazione e al degrado forestale a livello globale;
  • ridurre il contributo dell’UE alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello globale.

Il regolamento fa parte della strategia dell’Unione sulla biodiversità per il 2030, della nuova strategia forestale dell’Unione per il 2030 e del Green Deal europeo.

PUNTI CHIAVE

La deforestazione e il degrado forestale sono il risultato dell’espansione dei terreni agricoli, che è legata alla produzione delle materie prime oggetto del presente regolamento (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno). In qualità di principale consumatore di tali prodotti, l’Unione può ridurre il suo contributo alla deforestazione globale e al degrado forestale garantendo che tali prodotti e le loro catene di approvvigionamento siano esenti da deforestazione.

Due diligence

  • La valutazione d’impatto del regolamento stima che, senza questo intervento, il solo consumo e la sola produzione dell’UE delle sette materie prime potrebbero causare quasi 250 000 ettari di deforestazione all’anno entro il 2030.
  • Il regolamento, come modificato dal regolamento (UE) 2025/2650, distingue tra operatori, operatori a valle e commercianti, con obblighi differenziati lungo la catena di approvvigionamento.
  • Il regolamento stabilisce norme di due diligence obbligatorie per gli operatori che immettono tali materie prime sul mercato dell’UE o le esportano dall’UE.
  • Le norme si applicano anche a una serie di prodotti derivati, quali cioccolato, mobili, carta stampata e una gamma di prodotti derivati dall’olio di palma (ad esempio prodotti per la cura personale).
  • Gli operatori sono tenuti a tracciare i prodotti che vendono fino all’appezzamento di terreno in cui sono stati prodotti e a dichiarare di aver esercitato la due diligence. I micro o piccoli operatori primari possono soddisfare tale requisito mediante una dichiarazione semplificata.
  • Il regolamento consente agli operatori di incaricare un rappresentante autorizzato di presentare una dichiarazione di due diligence o una dichiarazione semplificata per loro conto.
  • Il regolamento fissa come data limite il , il che significa che solo i prodotti che sono stati prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione o degrado forestale dopo il possono essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell’UE o esportati dall’UE.
  • Un sistema d’informazione sarà accessibile agli operatori e, se del caso, ai loro rappresentanti autorizzati, agli operatori a valle e ai commercianti, nonché alle autorità competenti e alle autorità doganali, per consentire loro di adempiere ai rispettivi obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2023/1115. Il sistema, un’applicazione software basata sulla piattaforma TRACES, istituita a norma del regolamento (UE) 2017/625 in materia di applicazione delle norme dell’UE per la filiera agroalimentare, è concepito per agevolare il trasferimento di informazioni tra le autorità competenti e le autorità doganali degli Stati membri dell’UE. Consentirà la presentazione sia di dichiarazioni di dovuta diligenza (due diligence) sia di dichiarazioni semplificate. Un atto di esecuzione, il regolamento (UE) 2024/3084, stabilisce le norme per il funzionamento di tale sistema d’informazione, comprese le norme relative alla protezione dei dati personali e allo scambio di dati con altri sistemi informatici.

Classificazione dei rischi e controlli sui prodotti

  • Il regolamento prevede la creazione di un sistema di benchmarking, che assegna un livello di rischio relativo alla deforestazione e al degrado forestale (basso, standard o alto) agli Stati membri e ai paesi terzi.
  • La categoria di rischio determina il livello di obblighi in materia di due diligence a carico degli operatori e di ispezioni e controlli a carico delle autorità degli Stati membri.
  • Per verificare l’adempimento effettivo dei loro obblighi, ogni Stato membro deve effettuare controlli su:
    • il 9 % degli operatori che trattano prodotti provenienti da paesi ad alto rischio, insieme al 9 % delle materie prime e dei prodotti pertinenti immessi, messi a disposizione o esportati dal loro mercato da paesi ad alto rischio;
    • 3 % degli operatori che si occupano di prodotti provenienti da paesi a rischio standard;
    • 1 % degli operatori che si occupano di prodotti provenienti da paesi a basso rischio.
  • L’Unione rafforzerà la cooperazione con i paesi partner, in particolare quelli classificati come ad alto rischio.

Diritti umani

Le norme tengono conto anche della tutela dei diritti umani in relazione alla deforestazione, nel rispetto del principio del consenso libero, preventivo e informato delle popolazioni indigene.

Sanzioni

Il regolamento prevede norme in materia di sanzioni, che gli Stati membri devono garantire siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni dovrebbero includere, tra l’altro, ammende proporzionate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti, che devono essere fissate a un livello pari ad almeno il 4 % del fatturato annuo degli operatori nell’UE, nonché l’esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico e/o dall’accesso ai finanziamenti pubblici. Tali sanzioni si applicano in conformità agli obblighi stabiliti dal regolamento.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2023/1115 è in vigore dal .

Il regolamento (UE) 2024/3234 di modifica ha rinviato di un anno la data di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, mentre il regolamento (UE) 2025/2650 di modifica ne ha ulteriormente rinviato l’applicazione di un ulteriore anno.

Gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti che non rientrano nella categoria delle micro o piccole imprese dovranno conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) 2023/1115 a partire dal , mentre le micro e piccole imprese dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 150 del , pag. 206).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2023/1115 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

Augša