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Il regolamento istituisce il codice doganale dell’Unione (CDU), che stabilisce le norme e le procedure generali applicabili alle merci introdotte o prelevate dal territorio doganale dell’Unione europea (Unione), adattate ai moderni modelli commerciali e strumenti di comunicazione.
offrire maggiore sicurezza e uniformità giuridica per le imprese;
migliorare la chiarezza per i funzionari doganali in tutta l’Unione;
completare il passaggio a un ambiente doganale privo di supporti cartacei e interamente elettronico;
semplificare le norme e le procedure doganali, rendendo le operazioni doganali più efficienti e in linea con le esigenze della vita moderna;
consolidare procedure doganali più rapide per le imprese affidabili e che operano nel rispetto delle norme (operatori economici autorizzati);
salvaguardare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione e degli Stati membri dell’Unione, nonché la sicurezza e la protezione di cittadini e cittadine dell’Unione.
prevedere, in presenza di determinate condizioni, esenzioni per le dichiarazioni in dogana relative alle merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell’Unione per via marittima o aerea;
consentire alle autorità doganali e alle imprese di continuare a utilizzare i sistemi informatici esistenti o gli strumenti su supporto cartaceo per un numero limitato di formalità fino al 2025 al più tardi al momento dell’istituzione di sistemi informatici nuovi o aggiornati.
Atti di esecuzione
L’atto di esecuzione del CDU, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, mira a garantire l’esistenza di condizioni uniformi per l’attuazione del CDU e un’applicazione armonizzata delle procedure da parte di tutti gli Stati membri.
Questo atto di esecuzione è stato modificato in varie occasioni (si vedano le versioni consolidate nella sezione «Documenti correlati» di seguito).
Ad esempio, è stato modificato di recente dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/635 della Commissione, del , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali e talune disposizioni relative ai regimi di transito unionale.
Diversi altri atti di esecuzione hanno aggiunto determinate merci alla classificazione nella nomenclatura combinata, ovvero un sistema di codifica a otto cifre che comprende i codici del sistema armonizzato con ulteriori suddivisioni dell’Unione.
Altri concedono, ad esempio:
deroghe ai paesi per l’utilizzo di mezzi diversi da quelli elettronici per lo scambio e l’archiviazione di informazioni per la notifica di presentazione per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione, ad esempio la decisione di esecuzione (UE) 2023/234, per la notifica di arrivo di una nave marittima o di un aeromobile, la decisione di esecuzione (UE) 2023/235, per la dichiarazione di custodia temporanea delle merci non unionali presentate in dogana, la decisione di esecuzione (UE) 2023/236 o quella relativa alla dichiarazione doganale in relazione alle merci introdotte nel territorio doganale, la decisione di esecuzione (UE) 2023/237;
deroghe alle norme sull’origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 (si veda di seguito);
deroghe alle regole sui «prodotti originari», regolamento di esecuzione (UE) 2021/775.
Un importante atto di esecuzione, il regolamento (UE) 2023/1070, stabilisce le disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all’utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013. Dal , questo regolamento ha sostituito e abrogato il regolamento (UE) 2021/414. Esso riguarda:
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione. Garantisce che le principali norme stabilite dal regolamento (UE) n. 952/2013 siano meglio attuate e soddisfino le esigenze degli operatori economici e delle amministrazioni doganali. Questo atto delegato è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/341 (l’«atto delegato transitorio»), che stabilisce alcune norme transitorie fino a quando i sistemi informatici necessari non sono pienamente operativi.
Analogamente agli atti di esecuzione adottati in relazione al regolamento (UE) n. 952/2013, alcuni degli atti delegati principali sono stati modificati più volte.
Gli atti delegati trattano anche aspetti quali:
una nuova definizione della figura dell’«esportatore» e una proroga del termine per prendere una decisione in merito al rimborso o allo sgravio dei dazi doganali [regolamento delegato (UE) 2018/1063];
un nuovo insieme di dati per la dichiarazione di talune spedizioni di modesto valore a partire dal [regolamento delegato (UE) 2019/1143];
norme relative all’esonero e ai termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata, norme transitorie fino all’introduzione del sistema di controllo delle importazioni 2, una nuova definizione del valore intrinseco, norme transitorie per gli operatori postali e per gli Stati membri per consentire un’attuazione agevole delle norme relative all’IVA sul commercio elettronico e la creazione del nuovo formulario UE 302 per la circolazione delle merci nell’ambito di operazioni militari [regolamento delegato (UE) 2020/877];
la presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata e le dichiarazioni pre-partenza per il trasporto di merci via mare provenienti dal Regno Unito nel territorio doganale dell’Unione dopo il [regolamento delegato (UE) 2020/2191];
i requisiti comuni in materia di dati per lo scambio e l’archiviazione di informazioni tra le autorità doganali e tra le autorità doganali e gli operatori economici [regolamento delegato (UE) 2021/234)).
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore in tutti i suoi elementi dal . Il regolamento (UE) n. 952/2013 ha rivisto e sostituito il regolamento (UE) n. 450/2008 e le sue successive modifiche.
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il codice doganale dell’Unione (rifusione) (GU L 269 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 952/2013 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, del , che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 2023/2879 del ).
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070 della Commissione, del , sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all’utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del , pag. 65).
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in conformità dell’articolo 278 bis del codice doganale dell’Unione sui progressi compiuti nello sviluppo dei sistemi elettronici previsti dal codice [COM(2023) 68 final del ].
Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 278 bis del codice doganale dell’Unione sui progressi nello sviluppo dei sistemi elettronici previsti dal codice [SWD(2023) 29 final del ].
Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione intermedia dell’attuazione del codice doganale dell’Unione [SWD(2022) 158 final/2 del ].
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo — Fare avanzare l’unione doganale al livello successivo: un piano d’azione [COM(2020) 581 final del ].
Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Seconda relazione biennale sui progressi compiuti nello sviluppo dell’unione doganale dell’Unione europea e della sua governance [SWD(2020) 213 final del ].
Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del , pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del , recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del , pag. 558).