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Document 12016E294
Il voto a maggioranza qualificata e la procedura legislativa ordinaria
Nuove aree politiche soggette al voto a maggioranza qualificata
Il voto a maggioranza qualificata è oggi la forma più comune di voto in seno al Consiglio e viene utilizzato per la maggior parte delle sue decisioni. Con il trattato di Lisbona, la maggioranza qualificata sostituisce l’unanimità in svariati nuovi settori:
L’unanimità resta tuttavia la norma generale in settori sensibili quali:
Inoltre, l’adesione di nuovi paesi all’Unione e le revisioni dei trattati devono essere concordate da tutti gli Stati membri.
Maggiore ricorso alla procedura legislativa ordinaria
Il trattato di Lisbona aggiunge altre 40 basi giuridiche (aree politiche che hanno una base negli articoli del trattato), in particolare nei settori della giustizia, della libertà e della sicurezza, e dell’agricoltura, al campo di applicazione della procedura legislativa ordinaria, precedentemente nota come procedura di codecisione. Tale procedura si applica ora alla maggior parte delle materie in cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Modifiche
Il campo di applicazione del voto a maggioranza qualificata ha visto alcune modifiche, in particolare nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale (articoli 82 e 83 del TFUE) e in materia di protezione sociale dei lavoratori migranti (articolo 48 del TFUE).
In queste aree, il trattato di Lisbona ha introdotto le cosiddette clausole con freno di emergenza per discostarsi dalla procedura legislativa ordinaria, qualora uno Stato membro ritenga che i principi fondamentali del proprio sistema di sicurezza sociale o del proprio sistema di giustizia penale siano minacciati da una normativa in corso di adozione.
Il trattato ha altresì introdotto delle clausole passerella per «passare» da un voto unanime a un voto a maggioranza qualificata per l’adozione di un atto in un determinato settore.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione 2: Procedure di adozione degli atti e altre disposizioni — Articolo 294 (ex articolo 251 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 173).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo IV — Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali — Capo 1 — I lavoratori — Articolo 48 (ex articolo 42 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 67).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo V — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Capo 4 — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Articolo 82 (ex articolo 31 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 79).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo V — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Capo 4 — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Articolo 83 (ex articolo 31 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 80).
Ultimo aggiornamento: 20.03.2024