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Document 62011CN0375

Causa C-375/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionelle (Belgio) il 15 luglio 2011 — Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA/Stato belga

OJ C 282, 24.9.2011, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 282/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionelle (Belgio) il 15 luglio 2011 — Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA/Stato belga

(Causa C-375/11)

2011/C 282/25

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionelle

Parti

Ricorrenti: Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA

Convenuto: Stato belga

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 3, 12 e 13, come applicabili attualmente, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (1), consentano agli Stati membri di imporre agli operatori titolari di diritti individuali di uso di frequenze di telefonia mobile per un periodo di quindici anni, nell’ambito di autorizzazioni per la realizzazione e la gestione sul loro territorio di una rete di telefonia mobile, concesse in osservanza del previgente regime giuridico, un contributo unico vertente sul rinnovo dei loro diritti individuali di uso delle frequenze il cui ammontare, relativo al numero di frequenze e al mese a cui si riferiscono i diritti di uso, è calcolato sulla base del precedente diritto unico di concessione, che era connesso alla concessione delle citate autorizzazioni, posto che detto contributo unico interviene come complemento, da una parte, di un contributo annuale di messa a disposizione delle frequenze che mira innanzitutto a coprire i costi di offerta delle frequenze, valorizzando anche in parte le medesime, atteso che i due contributi sono motivati dallo scopo di favorire l’uso ottimale delle frequenze e, dall’altra, di un contributo che copre le spese di gestione dell’autorizzazione.

2)

Se gli artt. 3, 12 e 13 della stessa direttiva autorizzazioni consentano agli Stati membri di imporre agli operatori, candidati ad ottenere nuovi diritti di uso delle frequenze di telefonia mobile, il pagamento di un contributo unico il cui ammontare è determinato mediante asta al momento dell’assegnazione delle frequenze, al fine di valorizzare le medesime, posto che detto contributo unico interviene come complemento, da un lato, di un contributo annuale di offerta delle frequenze, con lo scopo innanzitutto di coprire i costi dell’offerta delle frequenze, valorizzando in parte le medesime, atteso che i due contributi sono motivati dallo scopo di favorire l’uso ottimale delle frequenze e, dall’altro, di un contributo annuale di gestione delle autorizzazioni per la realizzazione e la gestione di una rete di telefonia mobile, concesse in osservanza del previgente regime giuridico.

3)

Se l’art. 14, n. 2, della stessa direttiva autorizzazioni autorizzi uno Stato membro ad imporre agli operatori di telefonia mobile, per un nuovo periodo di rinnovo dei loro diritti individuali di uso di frequenze di telefonia mobile, già acquisiti per alcuni di essi, ma prima dell’inizio di questo nuovo periodo, il pagamento di un contributo univo relativo al rinnovo dei diritti di uso delle frequenze di cui dispongono all’inizio di questo nuovo periodo, motivato dallo scopo di favorire l’uso ottimale delle frequenze mediante la loro valorizzazione e che interviene come complemento, da una parte, di un contributo annuale di offerta delle frequenze, valorizzando in parte le medesime, atteso che i due contributi sono motivati dallo scopo di favorire l’uso ottimale delle frequenze e, dall’altra, di un contributo annuale di gestione delle autorizzazioni per la realizzazione e la gestione di una rete di telefonia mobile, concesse in osservanza del previgente regime giuridico.

4)

Se l’art. 14, n. 1, della stessa direttiva autorizzazioni autorizzi uno Stato membro ad aggiungere, come condizione di ottenimento e di rinnovo dei diritti di uso delle frequenze, un contributo fissato mediante asta e senza tetto massimo, e che interviene come complemento, da una parte, di un contributo annuale di offerta delle frequenze, mirante innanzitutto a coprire i costi della messa a disposizione delle frequenze, valorizzando in parte le medesime, atteso che i due contributi sono motivati dallo scopo di favorire l’uso ottimale delle frequenze e, dall’altra, di un contributo annuale di gestione delle autorizzazioni per la realizzazione e la gestione di una rete di telefonia mobile, concesse in osservanza del previgente regime giuridico.


(1)  GU L 108, pag. 21.


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