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Il regolamento (UE) n. 1093/2010 istituisce l’Autorità bancaria europea (ABE), un’agenzia dell’Unione europea (UE) che opera per garantire una regolamentazione e una vigilanza prudenziali efficaci e coerenti in tutto il settore bancario europeo.
Gli obiettivi generali dell’ABE sono quelli di mantenere la stabilità finanziaria nell’Unione e salvaguardare l’integrità, l’efficienza e il regolare funzionamento del settore bancario.
ha inoltre il potere di emettere orientamenti e raccomandazioni in merito all’applicazione del pertinente diritto dell’Unione; Il regolamento di modifica (UE)2019/2175 aveva temporaneamente ampliato tali poteri nel campo della lotta al riciclaggio di denaro e della lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), ma il regolamento (UE) 2024/1620 (si veda la sintesi) ha successivamente trasferito tali responsabilità alla nuova Autorità antiriciclaggio (AMLA).
Prove di stress
L’ABE svolge un ruolo di primo piano nell’esercizio di stress test a livello dell’UE che esamina la resilienza delle banche rispetto agli sviluppi negativi del mercato e ai rischi sistemici nel sistema finanziario dell’UE:
essa avvia e coordina le prove di stress nell’UE con le autorità nazionali responsabili di supervisionare gli istituti finanziari;
Inoltre, sorveglia e valuta gli andamenti del mercato e del credito.
Violazioni del diritto dell’Unione
L’ABE ha il potere di indagare sulla presunta applicazione errata della legislazione bancaria e finanziaria dell’UE da parte di un’autorità di vigilanza nazionale (in particolare quando questa non garantisce che una banca rispetti i requisiti stabiliti in tale legislazione).
L’ABE può rivolgere una raccomandazione all’autorità di vigilanza nazionale competente. Se quest’ultima non adempie neppure tale raccomandazione, la Commissione può rilasciare un parere formale che prende in considerazione la raccomandazione dell’Autorità.
Se l’autorità nazionale di vigilanza persiste nel non conformarsi alle disposizioni, l’ABE può adottare decisioni direttamente applicabili all’istituto interessato. Tale potere può essere usato solo in circostanze eccezionali.
Il regolamento (UE) 2024/1620 attribuisce ad AMLA la responsabilità di intervenire immediatamente in caso di violazioni della normativa UE in materia di AML/CFT, rendendo obsolete le precedenti competenze di intervento diretto dell’E in questo settore.
Vigilanza finanziaria europea
L’ABE è parte del sistema di Vigilanza finanziaria europea, creato nel 2010 e che, oltre al CERS, include altri due organismi di vigilanza:
Il regolamento di modifica (UE) 2019/2175 rafforza i mandati, la governance e il finanziamento delle tre autorità di vigilanza europee e, per quanto riguarda l’ABE:
rafforzi i propri poteri nel settore della tutela dei consumatori promuovendo maggiore trasparenza e chiarezza sui prodotti e servizi finanziari per mezzo di:
monitoraggio delle tendenze relative ai costi e alle commissioni dei prodotti finanziari al dettaglio,
sviluppo di indicatori di rischio al dettaglio per i consumatori;
aumento delle risorse per poter condurre a termine le sue nuove attività.
Il regolamento (UE) 2024/1620 trasferisce ad AMLA i compiti in materia di AML/CFT (tra cui la raccolta di informazioni dalle autorità nazionali, lo sviluppo di standard di vigilanza, lo svolgimento di valutazioni dei rischi e la cooperazione internazionale sui casi transfrontalieri). L’ABE mantiene ora il suo ruolo nella protezione dei consumatori e nella vigilanza prudenziale, ma non ha più la responsabilità generale dell’UE in materia di AML/CFT.
Banca dati centrale antiriciclaggio/di lotta al finanziamento del terrorismo
L’ABE gestisce una banca dati centrale dell’UE sulle carenze in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, come previsto dall’articolo 9 bis del regolamento (UE) n. 1093/2010 e specificato nel regolamento delegato (UE) della Commissione 2024/595:
registra le carenze rilevanti nel rispetto delle norme AML/CFT da parte degli operatori del settore finanziario, sulla base di criteri quali la gravità, la ripetizione o l’impatto sulla stabilità;
le autorità nazionali (prudenziali, AML/CFT, di condotta, di risoluzione, relative ai sistemi di garanzia dei depositi), la Banca centrale europea e il Comitato di risoluzione unico devono comunicare senza indebito ritardo le informazioni relative agli operatori, alle carenze e alle misure correttive;
le relazioni sono presentate in inglese; qualora i documenti giustificativi siano in altre lingue, occorre fornire una sintesi.
Questo strumento rafforza l’individuazione precoce dei rischi e garantisce un monitoraggio coerente in tutta l’UE.
Servizi di pagamento
In relazione ai servizi di pagamento nell’UE, la direttiva di modifica (UE) 2015/2366 rafforza il ruolo dell’ABE (si veda la sintesi) e prevede:
sviluppare un registro centrale pubblicamente accessibile degli istituti di pagamento autorizzati, che deve essere tenuto aggiornato dalle autorità nazionali;
assistere nella risoluzione delle controversie fra autorità nazionali;
sviluppare ed emettere orientamenti e progetti di norme tecniche di regolamentazione su:
un’autenticazione forte del cliente e canali di comunicazione sicuri cui tutti i fornitori di servizi di pagamento devono conformarsi;
cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza.
Sede
Ai sensi del regolamento di modifica (UE) 2018/1717, nel contesto del recesso del Regno Unito dall’UE, la sede dell’ABE è stata trasferita da Londra a Parigi a partire dal 30 marzo 2019.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è in vigore dal 1o gennaio 2011.
La direttiva di modifica (UE) 2015/2366 si applica dal 12 gennaio 2016 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 13 gennaio 2018.
Il regolamento di modifica (UE) 2019/2175 è in vigore dal 1o gennaio 2020.
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del , pagg. 12-47).
Le successive modifiche al regolamento (UE) have sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, ).
Regolamento delegato (UE) 2024/595 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la rilevanza delle carenze, il tipo di informazioni raccolte, le modalità pratiche di attuazione della raccolta di informazioni nonché l’analisi e la divulgazione delle informazioni contenute nella banca dati centrale in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 2, di detto regolamento (GU L, 2024/595, )
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del , pagg. 349-496).
Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del , che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del , pagg. 162-164).