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Autorità bancaria europea (ABE)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità bancaria europea

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso istituisce l’Autorità bancaria europea (ABE), l’agenzia dell’Unione europea (Unione) che assicura un livello di regolamentazione e vigilanza prudenziale efficace e uniforme in tutto il settore bancario europeo.
  • Gli obiettivi generali dell’ABE sono quelli di mantenere la stabilità finanziaria nell’Unione e salvaguardare l’integrità, l’efficienza e il regolare funzionamento del settore bancario.

PUNTI CHIAVE

Coerenza nell’applicazione del diritto dell’Unione

L’ABE:

  • elabora norme tecniche di regolamentazione che specificano le disposizioni bancarie che devono essere adottate dalla Commissione europea, in cui il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea delegano questo potere alla Commissione;
  • ha inoltre il potere di emettere orientamenti e raccomandazioni in merito all’applicazione del pertinente diritto dell’Unione e, in base al regolamento di modifica (UE) 2019/2175, le vengono conferiti maggiori poteri in materia di violazioni alle norme antiriciclaggio.

Prove di stress

L’ABE svolge un ruolo importante nell’esercizio delle prove di stress nell’Unione che valutano la resilienza degli istituti finanziari, per quanto riguarda gli andamenti negativi dei mercati e qualsiasi rischio sistemico nel sistema finanziario dell’Unione.

  • Essa avvia e coordina le prove di stress a livello dell’Unione con le autorità nazionali responsabili di supervisionare gli istituti finanziari.
  • In collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), la Banca centrale europea (BCE) e la Commissione, l’ABE definisce una metodologia comune per ciascuna edizione della prova di stress.
  • Inoltre, sorveglia e valuta gli andamenti del mercato e del credito.

Violazioni del diritto dell’Unione

  • L’ABE può effettuare indagini sull’asserita violazione o mancata applicazione da parte di un’autorità nazionale di vigilanza della legislazione bancaria e finanziaria dell’Unione (in particolare quando omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi previsti da tali disposizioni di legge).
  • L’ABE può formulare raccomandazioni per l’autorità nazionale di vigilanza specifica. Se quest’ultima non adempie neppure tale raccomandazione, la Commissione può rilasciare un parere formale che prende in considerazione la raccomandazione dell’Autorità.
  • Se l’autorità nazionale di vigilanza persiste nel non conformarsi alle disposizioni, l’ABE può adottare decisioni direttamente applicabili all’istituto interessato. Tale potere può essere usato solo in circostanze eccezionali.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2019/2175 conferisce all’ABE il potere di adottare misure immediate in caso di violazione delle norme antiriciclaggio a livello nazionale (si veda di seguito).

Vigilanza finanziaria europea

L’ABE è parte del sistema di Vigilanza finanziaria europea, creato nel 2010 e che, oltre al CERS, include altri due organismi di vigilanza:

Il regolamento di modifica (UE) 2019/2175 rafforza i mandati, la governance e i finanziamenti delle tre autorità europee di vigilanza e, rispetto all’ABE:

  • rafforza il ruolo e i poteri di vigilanza per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e, a tal fine, prevede che essa:
    • raccolga informazioni presso le autorità nazionali competenti;
    • sviluppi nuove norme per migliorare la qualità della vigilanza;
    • esegua valutazioni dei rischi;
    • faciliti la cooperazione con in paesi terzi sui casi transfrontalieri;
  • rafforzi i propri poteri nel settore della tutela dei consumatori promuovendo maggiore trasparenza e chiarezza sui prodotti e servizi finanziari per mezzo di:
    • monitoraggio dell’andamento dei costi e delle tariffe dei servizi e dei prodotti finanziari al dettaglio;
    • sviluppo di indicatori di rischio al dettaglio per i consumatori;
  • aumento delle risorse per poter condurre a termine le sue nuove attività.

Servizi di pagamento

In relazione ai servizi di pagamento nell’Unione, la direttiva di modifica (UE) 2015/2366 rafforza il ruolo dell’ABE (si veda la sintesi) e prevede:

  • sviluppare un registro centrale delle istituzioni di pagamento autorizzate accessibile al pubblico, che viene mantenuto aggiornato dalle autorità nazionali;
  • assistere nella risoluzione delle controversie fra autorità nazionali;
  • sviluppare ed emettere orientamenti e progetti di norme tecniche di regolamentazione su:
    • un’autenticazione forte del cliente e canali di comunicazione sicuri cui tutti i fornitori di servizi di pagamento devono conformarsi;
    • cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza.

Sede

Ai sensi del regolamento (UE) 2018/1717, in merito al recesso del Regno Unito dall’Unione, la sede dell’ABE doveva essere trasferita da Londra a Parigi a partire dal 30 marzo 2019.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è in vigore dal 1o gennaio 2011.
  • La direttiva di modifica (UE) 2015/2366 si applica dal 12 gennaio 2016 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 13 gennaio 2018.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2019/2175 è in vigore dal 1o gennaio 2020.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce un’autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), che modifica la decisione n. 716/2009/CE e che abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1093/2010 sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).

Ultimo aggiornamento: 29.11.2021

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