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Document 32010R0261

    Regolamento (UE) n. 261/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali

    GU L 80 del 26.3.2010, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/261/oj

    26.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 80/36


    REGOLAMENTO (UE) N. 261/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 25 marzo 2010

    che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l’articolo 12,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (2), le entrate dell’Agenzia europea per i medicinali (in appresso «l’Agenzia») sono composte da un contributo dell’Unione e da tasse pagate all’Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti.

    (2)

    L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 stabilisce che i diritti spettanti all’Agenzia siano aggiornati ogni anno in rapporto al tasso d’inflazione.

    (3)

    I diritti vanno perciò aggiornati in rapporto al tasso d’inflazione del 2009. Il tasso d’inflazione dell’Unione pubblicato dall’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat) è stato dell’1 % nel 2009.

    (4)

    Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi adeguati dei diritti al centinaio di euro più vicino.

    (5)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95.

    (6)

    Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non va applicato alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2010.

    (7)

    Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95, l’aggiornamento va effettuato con effetto dal 1o aprile 2010. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere da tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 297/95 è modificato come segue:

    1)

    l’articolo 3 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 1 è modificato come segue:

    i)

    la lettera a) è modificata come segue:

    al primo comma «251 600 EUR» è sostituito da «254 100 EUR»,

    al secondo comma «25 200 EUR» è sostituito da «25 500 EUR»,

    al terzo comma «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»;

    ii)

    la lettera b) è modificata come segue:

    al primo comma «97 600 EUR» è sostituito da «98 600 EUR»,

    al secondo comma «162 600 EUR» è sostituito da «164 200 EUR»,

    al terzo comma «9 700 EUR» è sostituito da «9 800 EUR»,

    al quarto comma «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»;

    iii)

    la lettera c) è modificata come segue:

    al primo comma «75 500 EUR» è sostituito da «76 300 EUR»,

    al secondo comma «18 900 EUR e 56 600 EUR» è sostituito da «19 100 EUR e 57 200 EUR»,

    al terzo comma «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»;

    b)

    il paragrafo 2 è modificato come segue:

    i)

    alla lettera a) il primo comma è modificato come segue:

    «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»;

    ii)

    la lettera b) è modificata come segue:

    al primo comma «75 500 EUR» è sostituito da «76 300 EUR»,

    al secondo comma «18 900 EUR e 56 600 EUR» è sostituito da «19 100 EUR e 57 200 EUR»;

    c)

    al paragrafo 3 «12 500 EUR» è sostituito da «12 600 EUR»;

    d)

    al paragrafo 4 «18 900 EUR» è sostituito da «19 100 EUR»;

    e)

    al paragrafo 5 «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»;

    f)

    il paragrafo 6 è modificato come segue:

    i)

    al primo comma «90 200 EUR» è sostituito da «91 100 EUR»;

    ii)

    al secondo comma «22 500 EUR e 67 600 EUR» è sostituito da «22 700 EUR e 68 300 EUR»;

    2)

    all’articolo 4 «62 800 EUR» è sostituito da «63 400 EUR»;

    3)

    l’articolo 5 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 1 è modificato come segue:

    i)

    la lettera a) è modificata come segue:

    al primo comma «125 800 EUR» è sostituito da «127 100 EUR»,

    al secondo comma «12 500 EUR» è sostituito da «12 600 EUR»,

    al terzo comma «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»,

    il quarto comma è modificato come segue:

    «62 800 EUR» è sostituito da «63 400 EUR»,

    «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»;

    ii)

    la lettera b) è modificata come segue:

    al primo comma «62 800 EUR» è sostituito da «63 400 EUR»,

    al secondo comma «106 300 EUR» è sostituito da «107 400 EUR»,

    al terzo comma «12 500 EUR» è sostituito da «12 600 EUR»,

    al quarto comma «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»,

    il quinto comma è modificato come segue:

    «31 400 EUR» è sostituito da «31 700 EUR»,

    «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»;

    iii)

    la lettera c) è modificata come segue:

    al primo comma «31 400 EUR» è sostituito da «31 700 EUR»,

    al secondo comma «7 800 EUR e 23 500 EUR» è sostituito da «7 900 EUR e 23 700 EUR»,

    al terzo comma «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»;

    b)

    il paragrafo 2 è modificato come segue:

    i)

    alla lettera a) «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»;

    ii)

    la lettera b) è modificata come segue:

    al primo comma «37 700 EUR» è sostituito da «38 100 EUR»,

    al secondo comma «9 400 EUR e 28 300 EUR» è sostituito da «9 500 EUR e 28 600 EUR»,

    al terzo comma «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»;

    c)

    al paragrafo 3 «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»;

    d)

    al paragrafo 4 «18 900 EUR» è sostituito da «19 100 EUR»;

    e)

    al paragrafo 5 «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR»;

    f)

    il paragrafo 6 è modificato come segue:

    i)

    al primo comma «30 100 EUR» è sostituito da «30 400 EUR»;

    ii)

    al secondo comma «7 500 EUR e 22 500 EUR» è sostituito da «7 600 EUR e 22 700 EUR»;

    4)

    all’articolo 6 «37 700 EUR» è sostituito da «38 100 EUR»;

    5)

    l’articolo 7 è modificato come segue:

    a)

    al primo paragrafo «62 800 EUR» è sostituito da «63 400 EUR»;

    b)

    al secondo paragrafo «18 900 EUR» è sostituito da «19 100 EUR»;

    6)

    l’articolo 8 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 1 è modificato come segue:

    i)

    al secondo comma «75 500 EUR» è sostituito da «76 300 EUR»;

    ii)

    al terzo comma «37 700 EUR» è sostituito da «38 100 EUR»;

    iii)

    al quarto comma «18 900 EUR e 56 600 EUR» è sostituito da «19 100 EUR e 57 200 EUR»;

    iv)

    al quinto comma «9 400 EUR e 28 300 EUR» è sostituito da «9 500 EUR e 28 600 EUR»;

    b)

    il paragrafo 2 è modificato come segue:

    i)

    al secondo comma «251 600 EUR» è sostituito da «254 100 EUR»;

    ii)

    al terzo comma «125 800 EUR» è sostituito da «127 100 EUR»;

    iii)

    al quinto comma «2 700 EUR e 216 800 EUR» è sostituito da «2 700 EUR e 219 000 EUR»;

    iv)

    al sesto comma «108 500 EUR» è sostituito da «109 600 EUR»;

    c)

    al paragrafo 3 «6 300 EUR» è sostituito da «6 400 EUR».

    Articolo 2

    Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2010.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.

    (2)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.


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